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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 giugno 2021

Cassazione n. 06292/2022

Testo disponibile della fonte

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo l'accoglimento delr?-so. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza pronunciata in data 1° - 4 giugno 2021 il Tribunale di Catanzaro, quale giudice ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen., ha respinto la richiesta di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza, emessa in data 27 aprile 2021, con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro aveva applicato la misura della custodia in carcere nei confronti del predetto, indagato per la partecipazione a sodalizio di stampo mafioso, denominato locale di Limbadi (capo Al) e del reato di cui all'art. 512-bis cod. pen. (capo A4).

Premesso che l'indagato era già stato riconosciuto, in via definitiva, partecipe alla locale di 'ndrangheta di Limbadi, il giudizio di gravità indiziaria in relazione all'attualità è stato fondato sulle dichiarazioni dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], concordi nell'indicarlo come soggetto partecipe, e con posizione di rilievo, al sodalizio mafioso, seppur in contrasto con altri sodali della medesima famiglia Mancuso.

Inoltre, l'indagato, dominus di una attività commerciale, fittiziamente intestata a [OSCURATO:PERSONA], nel settore dei prodotti petroliferi, si era rivolto per la fornitura del carburante ai fratelli D'amico, titolari di società controllata dalla cosca Mancuso, che tramite essa aveva investito nel settore ingenti somme di danaro.

Veniva quindi ritenuta la gravità indiziaria anche in relazione alla concorrente fattispecie di intestazione fittizia, funzionale a sfuggire a provvedimenti ablatori, aggravata dalla finalità di agevolare il perseguimento degli interessi della cosca di appartenenza.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

Con il primo motivo viene denunciato il difetto di motivazione del giudizio sulla gravità indiziaria del reato di partecipazione ad associazione mafiosa.

L'indagato aveva avuto con [OSCURATO:PERSONA] un rapporto solo commerciale, estraneo agli interessi nel settore della cosca Mancuso, deduzione che la difesa aveva specificamente proposto con la memoria depositata nel giudizio di riesame.

In particolare, era emerso che la trattativa fra l'indagato e i fratelli D'Amico doveva essere tenuta nascosta ai vertici della cosca, che da tempo erano in rapporto conflittuale con il ricorrente.

Le dichiarazioni dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano generiche e, con riguardo all'attualità, sostanzialmente liberatorie.

Infine, non erano emersi elementi significativi di un ruolo operativo di [OSCURATO:PERSONA] all'interno della cosca.

Con il secondo motivo vengono denunciati la violazione art. 512-bis cod. pen. e difetto di motivazione del giudizio sulla gravità indiziaria in relazione alla imputazione di cui al capo A4.

L'ordinanza non aveva considerato che il soggetto intestatario ([OSCURATO:PERSONA]) dell'attività commerciale era da tempo attivo nel medesimo settore dei prodotti petroliferi né la relazione sentimentale esistente con il ricorrente, che quindi aveva condotto la trattativa con i fratelli D'Amico non in quanto dominus dell'attività, ma in ragione della relazione personale con la signora Pugliese.

La carenza motivazionale aveva riguardato anche il giudizio sull'aggravante mafiosa, ritenuta senza una effettiva argomentazione in ordine alla finalità, non solo di evitare provvedimenti ablatori, ma anche di rafforzare la cosca di riferimento.

3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e va, perciò, respinto.

1. Con riguardo al giudizio sulla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato associativo, il primo motivo di ricorso denuncia la manifesta illogicità delle argomentazioni svolte, profilo desumibile anche dal raffronto tra il provvedimento e quanto dedotto dalla difesa con memoria depositata nel giudizio di riesame.

In particolare, il Tribunale non si sarebbe confrontato con le specifiche deduzioni significative del fatto che la trattativa commerciale intercorsa tra l'indagato e i fratelli D'amico era del tutto estranea agli interessi che legavano i D'Amico alla cosca Mancuso, come desumibile dalla circostanza che ai D'Amico era stato espressamente raccomandato di non riferire al capo cosca del rapporto commerciale con [OSCURATO:PERSONA].

Il motivo è infondato.

Innanzitutto, si deve rilevare che il sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità riguarda la verifica se la struttura della motivazione risponda ai criteri di effettività, coerenza e congruità logica, e non può estendersi alla fondatezza del merito della decisione.In particolare, il contraddittorio delle parti, che si esprime nell'atto di impugnazione e nel deposito di memorie, rileva ai fini della definizione dell'oggetto del giudizio e dei temi sottoposti al vaglio del giudicante, e concorre quindi a definire l'ambito nel quale deve esplicarsi la motivazione del giudice.

Nel caso in esame, la difesa aveva valorizzato il dato relativo ai rapporti conflittuali esistenti tra l'indagato e i vertici della cosca Mancuso, argomentando in ordine alla conseguente incompatibilità rispetto al giudizio secondo il quale l'operazione commerciale, con i fratelli D'Amico era dato significativo dell'attuale intraneità di [OSCURATO:PERSONA] nella locale di Limbadi.

L'ordinanza si è confrontata con l'argomento difensivo, evidenziando come, da una parte, era accertato e noto all'indagato il diretto legame tra i fratelli D'Amico e la cosca Mancuso e, dall'altra, che la partecipazione associativa dell'indagato era stata, per il periodo sino all'anno 2013, accertata giudizialmente.

Letta la menzionata operazione commerciale in detto contesto essa risultava essere, seppur non solo, manifestazione del perdurante ed attuale vincolo associativo, mantenuto a prescindere dalla conflittualità personale tra [OSCURATO:PERSONA] e i suoi parenti di maggior rilievo all'interno della cosca.

2. Il primo motivo denuncia il difetto motivazionale anche con riguardo alla valutazione del contributo dichiarativo dei collaboratori.

In particolare, si assume che la genericità delle accuse non consentiva di valutarle come prova a carico, semmai come un indizio della non attualità del vincolo associativo.

Il motivo, in parte qua, è generico, in quanto propone una parcellizzata valutazione di quelle dichiarazioni che, invece, il Tribunale aveva letto unitamente agli ulteriori, e convergenti, elementi, già evidenziati, significativi della partecipazione associativa.

3. Il primo motivo, infine, ha denunciato la violazione della norma incriminatrice, risultando obliterato, nel giudizio del Tribunale, la considerazione dello specifico apporto dato dall'indagato al raggiungimento del progetto criminale dell'associazione.

Il motivo è infondato.

L'ordinanza ha specificamente evidenziato che erano emersi, non solo, dati significativi di una personale adesione del ricorrente alla consorteria mafiosa, ma anche di un suo specifico contributo, riscontrabile nella menzionata attività commerciale che l'indagato aveva coordinato con gli specifici interessi della cosca di appartenenza.Trasmessa copia ex art. 23 n. 1 ter L. 8-8-95 n. 332 RomaH , 2 2 FER, 2922

4. Con riguardo alla gravità indiziaria relativa al capo A4, la censura motivazionale proposta col secondo motivo concerne la 'omessa considerazione del fatto che la conduzione da parte di Mancuso delle trattative con i fratelli D'Amico era spiegabile, non tanto con una posizione di dominus del Mancuso, bensì per il legale sentimentale con la signora Pugliese, titolare della ditta.

Il motivo è infondato.

L'ordinanza si è confrontata con il dato relativo alla relazione sentimentale con la Pugliese, giungendo alla conclusione che la coppia gestisse insieme la società, dato che il Tribunale ha desunto da specifiche conversazioni intercorse tra i due, i quali si esprimevamo utilizzando la prima persona plurale per riferirsi all'attività imprenditoriale di cui trattasi.

Il Tribunale ha motivato anche in ordine alla aggravante mafiosa, sul rilievo che l'attività imprenditoriale svolta tramite la società, oggetto della intestazione fittizia, riguarda settore nel quale la cosca di appartenenza era operativa e dunque costituiva uno degli strumenti con i quali il sodalizio realizzava il proprio programma.

5. Va dunque respinto il ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo l'accoglimento delr?-so. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza pronunciata in data 1° - 4 giugno 2021 il Tribunale di Catanzaro, quale giudice ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen., ha respinto la richiesta di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza, emessa in data 27 aprile 2021, con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro aveva applicato la misura della custodia in carcere nei confronti del predetto, indagato per la partecipazione a sodalizio di stampo mafioso, denominato locale di Limbadi (capo Al) e del reato di cui all'art. 512-bis cod. pen. (capo A4). Premesso che l'indagato era già stato riconosciuto, in via definitiva, partecipe alla locale di 'ndrangheta di Limbadi, il giudizio di gravità indiziaria in relazione all'attualità è stato fondato sulle dichiarazioni dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], concordi nell'indicarlo come soggetto partecipe, e con posizione di rilievo, al sodalizio mafioso, seppur in contrasto con altri sodali della medesima famiglia Mancuso. Inoltre, l'indagato, dominus di una attività commerciale, fittiziamente intestata a [OSCURATO:PERSONA], nel settore dei prodotti petroliferi, si era rivolto per la fornitura del carburante ai fratelli D'amico, titolari di società controllata dalla cosca Mancuso, che tramite essa aveva investito nel settore ingenti somme di danaro. Veniva quindi ritenuta la gravità indiziaria anche in relazione alla concorrente fattispecie di intestazione fittizia, funzionale a sfuggire a provvedimenti ablatori, aggravata dalla finalità di agevolare il perseguimento degli interessi della cosca di appartenenza. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con il primo motivo viene denunciato il difetto di motivazione del giudizio sulla gravità indiziaria del reato di partecipazione ad associazione mafiosa. L'indagato aveva avuto con [OSCURATO:PERSONA] un rapporto solo commerciale, estraneo agli interessi nel settore della cosca Mancuso, deduzione che la difesa aveva specificamente proposto con la memoria depositata nel giudizio di riesame. In particolare, era emerso che la trattativa fra l'indagato e i fratelli D'Amico doveva essere tenuta nascosta ai vertici della cosca, che da tempo erano in rapporto conflittuale con il ricorrente. Le dichiarazioni dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano generiche e, con riguardo all'attualità, sostanzialmente liberatorie. Infine, non erano emersi elementi significativi di un ruolo operativo di [OSCURATO:PERSONA] all'interno della cosca. Con il secondo motivo vengono denunciati la violazione art. 512-bis cod. pen. e difetto di motivazione del giudizio sulla gravità indiziaria in relazione alla imputazione di cui al capo A4. L'ordinanza non aveva considerato che il soggetto intestatario ([OSCURATO:PERSONA]) dell'attività commerciale era da tempo attivo nel medesimo settore dei prodotti petroliferi né la relazione sentimentale esistente con il ricorrente, che quindi aveva condotto la trattativa con i fratelli D'Amico non in quanto dominus dell'attività, ma in ragione della relazione personale con la signora Pugliese. La carenza motivazionale aveva riguardato anche il giudizio sull'aggravante mafiosa, ritenuta senza una effettiva argomentazione in ordine alla finalità, non solo di evitare provvedimenti ablatori, ma anche di rafforzare la cosca di riferimento. 3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e va, perciò, respinto. 1. Con riguardo al giudizio sulla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato associativo, il primo motivo di ricorso denuncia la manifesta illogicità delle argomentazioni svolte, profilo desumibile anche dal raffronto tra il provvedimento e quanto dedotto dalla difesa con memoria depositata nel giudizio di riesame. In particolare, il Tribunale non si sarebbe confrontato con le specifiche deduzioni significative del fatto che la trattativa commerciale intercorsa tra l'indagato e i fratelli D'amico era del tutto estranea agli interessi che legavano i D'Amico alla cosca Mancuso, come desumibile dalla circostanza che ai D'Amico era stato espressamente raccomandato di non riferire al capo cosca del rapporto commerciale con [OSCURATO:PERSONA]. Il motivo è infondato. Innanzitutto, si deve rilevare che il sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità riguarda la verifica se la struttura della motivazione risponda ai criteri di effettività, coerenza e congruità logica, e non può estendersi alla fondatezza del merito della decisione.In particolare, il contraddittorio delle parti, che si esprime nell'atto di impugnazione e nel deposito di memorie, rileva ai fini della definizione dell'oggetto del giudizio e dei temi sottoposti al vaglio del giudicante, e concorre quindi a definire l'ambito nel quale deve esplicarsi la motivazione del giudice. Nel caso in esame, la difesa aveva valorizzato il dato relativo ai rapporti conflittuali esistenti tra l'indagato e i vertici della cosca Mancuso, argomentando in ordine alla conseguente incompatibilità rispetto al giudizio secondo il quale l'operazione commerciale, con i fratelli D'Amico era dato significativo dell'attuale intraneità di [OSCURATO:PERSONA] nella locale di Limbadi. L'ordinanza si è confrontata con l'argomento difensivo, evidenziando come, da una parte, era accertato e noto all'indagato il diretto legame tra i fratelli D'Amico e la cosca Mancuso e, dall'altra, che la partecipazione associativa dell'indagato era stata, per il periodo sino all'anno 2013, accertata giudizialmente. Letta la menzionata operazione commerciale in detto contesto essa risultava essere, seppur non solo, manifestazione del perdurante ed attuale vincolo associativo, mantenuto a prescindere dalla conflittualità personale tra [OSCURATO:PERSONA] e i suoi parenti di maggior rilievo all'interno della cosca. 2. Il primo motivo denuncia il difetto motivazionale anche con riguardo alla valutazione del contributo dichiarativo dei collaboratori. In particolare, si assume che la genericità delle accuse non consentiva di valutarle come prova a carico, semmai come un indizio della non attualità del vincolo associativo. Il motivo, in parte qua, è generico, in quanto propone una parcellizzata valutazione di quelle dichiarazioni che, invece, il Tribunale aveva letto unitamente agli ulteriori, e convergenti, elementi, già evidenziati, significativi della partecipazione associativa. 3. Il primo motivo, infine, ha denunciato la violazione della norma incriminatrice, risultando obliterato, nel giudizio del Tribunale, la considerazione dello specifico apporto dato dall'indagato al raggiungimento del progetto criminale dell'associazione. Il motivo è infondato. L'ordinanza ha specificamente evidenziato che erano emersi, non solo, dati significativi di una personale adesione del ricorrente alla consorteria mafiosa, ma anche di un suo specifico contributo, riscontrabile nella menzionata attività commerciale che l'indagato aveva coordinato con gli specifici interessi della cosca di appartenenza.Trasmessa copia ex art. 23 n. 1 ter L. 8-8-95 n. 332 RomaH , 2 2 FER, 2922 4. Con riguardo alla gravità indiziaria relativa al capo A4, la censura motivazionale proposta col secondo motivo concerne la 'omessa considerazione del fatto che la conduzione da parte di Mancuso delle trattative con i fratelli D'Amico era spiegabile, non tanto con una posizione di dominus del Mancuso, bensì per il legale sentimentale con la signora Pugliese, titolare della ditta. Il motivo è infondato. L'ordinanza si è confrontata con il dato relativo alla relazione sentimentale con la Pugliese, giungendo alla conclusione che la coppia gestisse insieme la società, dato che il Tribunale ha desunto da specifiche conversazioni intercorse tra i due, i quali si esprimevamo utilizzando la prima persona plurale per riferirsi all'attività imprenditoriale di cui trattasi. Il Tribunale ha motivato anche in ordine alla aggravante mafiosa, sul rilievo che l'attività imprenditoriale svolta tramite la società, oggetto della intestazione fittizia, riguarda settore nel quale la cosca di appartenenza era operativa e dunque costituiva uno degli strumenti con i quali il sodalizio realizzava il proprio programma. 5. Va dunque respinto il ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, di
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