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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26078/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, [OSCURATO:PERSONA] deduce congiuntamente il vizio di motivazione e di violazione dell'art. 582 cod. pen., in quanto, ad avviso del ricorrente, il delitto dì lesioni contestato al capo 2) dell'imputazione dovrebbe ritenersi assorbito dal reato di resistenza a pubblico ufficiale di cui al capo 1); Ritenuto che la Corte di appello nella sentenza impugnata ha congruamente rilevato come la violenza posta in essere dal ricorrente - il quale, secondo il verbale di arresto, aveva colpito il pubblico ufficiale con calci a seguito dei quali quest'ultimo aveva riportato un trauma contusivo alle ginocchia - eccedesse il minimo di violenza integrante il reato di percosse, suscettibile di assorbimento nel reato di cui all'art. 337 cod. pen.; Considerato, del resto, che il delitto di resistenza a pubblico ufficiale assorbe soltanto quel minimo di violenza che si concretizza nella resistenza opposta al pubblico ufficiale che sta compiendo un atto del proprio ufficio, non anche degli ulteriori atti violenti che, esorbitando da tali limiti, cagionino al medesimo lesioni personali, nel qual caso è configurabile il reato di lesioni personali aggravato dall'essere stato commesso in danno di un pubblico ufficiale, che può concorrere con il primo (ex plurimis: Sez. 6, n. 24554 del 22/05/2013, Bertini, Rv. 255734 - 01); Considerato, inoltre, che il rilievo difensivo secondo il quale il trauma alle ginocchia riportato dall'agente di polizia giudiziaria costituirebbe l'esito della caduta, e non già di una condotta lesiva dolosa del ricorrente, costituisce deduzione di puro merito, non ammissibile nel giudizio di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, [OSCURATO:PERSONA] deduce congiuntamente il vizio di motivazione e di violazione dell'art. 582 cod. pen., in quanto, ad avviso del ricorrente, il delitto dì lesioni contestato al capo 2) dell'imputazione dovrebbe ritenersi assorbito dal reato di resistenza a pubblico ufficiale di cui al capo 1); Ritenuto che la Corte di appello nella sentenza impugnata ha congruamente rilevato come la violenza posta in essere dal ricorrente - il quale, secondo il verbale di arresto, aveva colpito il pubblico ufficiale con calci a seguito dei quali quest'ultimo aveva riportato un trauma contusivo alle ginocchia - eccedesse il minimo di violenza integrante il reato di percosse, suscettibile di assorbimento nel reato di cui all'art. 337 cod. pen.; Considerato, del resto, che il delitto di resistenza a pubblico ufficiale assorbe soltanto quel minimo di violenza che si concretizza nella resistenza opposta al pubblico ufficiale che sta compiendo un atto del proprio ufficio, non anche degli ulteriori atti violenti che, esorbitando da tali limiti, cagionino al medesimo lesioni personali, nel qual caso è configurabile il reato di lesioni personali aggravato dall'essere stato commesso in danno di un pubblico ufficiale, che può concorrere con il primo (ex plurimis: Sez. 6, n. 24554 del 22/05/2013, Bertini, Rv. 255734 - 01); Considerato, inoltre, che il rilievo difensivo secondo il quale il trauma alle ginocchia riportato dall'agente di polizia giudiziaria costituirebbe l'esito della caduta, e non già di una condotta lesiva dolosa del ricorrente, costituisce deduzione di puro merito, non ammissibile nel giudizio di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 26078/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris