CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 giugno 2024
Cassazione n. 21275/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 10887/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dalle avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], in persona del curatore, rappresentato e difeso dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente - avverso la sentenza n. 2738/2021 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA];Cameradi consiglio del 3 giugno 2024 – R.G. n. 10887/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3/06/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; ritenutoche, con sentenza resa in data 28/10/2021, la Corte d’appello di Venezia, pronunciando quale giudice del rinvio ex art. 622 c.p.p. a seguitodi cassazione in sede penale (sentenza n. 5218 del 12/6/2019), hacondannato [OSCURATO:PERSONA] a “ risarcire anche il danno patrimoniale ” in favoredel [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, determinandolo nella sommapari ad euro 108.222,00, oltre gli accessori; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato come, a seguito della sentenza della Corte di cassazione penalen. 5218 del 12/6/2019, fosse divenuta definitiva la condanna pronunciataa carico di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di sottrazione dibeni sottoposti a pignoramento ai danni dell’esecutante [OSCURATO:SOCIETA]. (dichiarata fallita con sentenza pronunciata in data 20/7/2011) costituitasiparte civile; ciòposto, secondo il giudice del rinvio ( ex art. 622 c.p.p.), avendo la Corte di cassazione penale accolto il (solo) motivo avanzato dal Florianin relazione alle statuizioni civili della sentenza penale d’appello (concui veniva confermata la condanna del Florian al pagamento, in favoredel [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dell’importo di euro 25.000,00 per il risarcimento dei soli danni non patrimoniali conseguenti al reato), avrebbe dovuto procedersi alla liquidazione del danno patrimoniale subitodall’esecutante [OSCURATO:SOCIETA]. in conseguenza del reato commesso dal Florian; liquidazione a cui il giudice del rinvio ha provveduto, identificandoil danno patrimoniale spettante al [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. inliquidazione, nell’importo pari ad euro 108.222,00, oltre accessori;Cameradi consiglio del 3 giugno 2024 – R.G. n. 10887/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri avversola sentenza del giudice del rinvio ex art. 622 c.p.p., [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi d’impugnazione; ilFallimento [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione resiste con controricorso; entrambele parti hanno depositato memoria; consideratoche, con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e, in particolare, degliartt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. (in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.), per avere la corte territoriale disposto la liquidazione del danno patrimoniale in favore del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione nonostante la relativa domanda fosse rimasta assorbita dal giudicato formatosisul punto in ragione e per effetto dell’omessa impugnazione dellaparte civile, in sede di cassazione, della sentenza n. 2634 del 6 luglio 2017 in forza della quale la Corte d’appello di Venezia ha confermato integralmente la sentenza di primo grado omettendo la pronuncia in merito alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale; conil secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e, in particolare, degliartt. 1263 c.c. 111 e 100 c.p.c. (in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.),per avere la corte d’appello di Venezia ritenuto sussistente la legittimazione attiva del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione nonostante lo stesso avesse ceduto, in favore della [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA], in data 9 novembre 2011 (e, per l’effetto, in data antecedenteall’appello penale proposto da parte resistente in data 29 luglio2015 e alla costituzione di parte civile del 29 luglio 2015) i crediti vantati nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., per euro 278.720,00 e nei confronti del signor [OSCURATO:PERSONA], sino alla concorrenza di euro Cameradi consiglio del 3 giugno 2024 – R.G. n. 10887/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri 400.00,00 di cui al provvedimento di sequestro conservativo del [OSCURATO:PERSONA]; conil terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (in relazione all’ art. 360 n. 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale provveduto alla liquidazione del danno patrimoniale in favore del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione nonostanteil danno avesse trovato compiuta liquidazione in forza della sentenzan. 1745/2020 (R.G. n. 664/2018, riunito al n. R.G. 329/2019) emessa dalla stessa Corte d’appello di Venezia in data 18 dicembre 2019e pubblicata il successivo 6 luglio 2020; conil quarto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e, in particolare, degliartt. 82 c.p.p. e 75 c.p.p. (in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.), dolendosialtresì della nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c.), per avere la corte territoriale provveduto alla liquidazione del danno patrimoniale in favore del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione nonostante lo stesso avesseesercitato l’azione sia in sede civile sia in sede penale e il danno fosse già stato liquidato in sede civile in forza della sentenza n. 1745/2020 (R.G. n. 664/2018, riunito al n. R.G. 329/2019) emessa dalla stessa Corte di Appello di Venezia in data 18 dicembre 2019 e pubblicatail successivo 6 luglio 2020; conil quinto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e, in particolare, degliartt. 2697 c.c. e 116 c.p.c. (in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.), nonché per insufficiente motivazione in ordine a un fatto decisivo e controverso per il giudizio (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.),per avere la corte territoriale deciso la controversia in esame Cameradi consiglio del 3 giugno 2024 – R.G. n. 10887/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri inassenza di alcuna prova in merito al danno da mancato guadagno cosìcome liquidato in favore del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione e, oltretutto, in assenza di alcuna motivazione a fondamento dell’accoglimento dei risultati cui risulta essere pervenuto, in via stragiudiziale,il consulente di parte resistente; ilsecondo motivo è fondato e suscettibile di assorbire la rilevanza ditutte le restanti censure; osserva il Collegio come costituisca circostanza pacifica in causa (per averlo affermato la stessa corte territoriale: pagg. 7 - 9 della sentenza impugnata) l’avvenuta soddisfazione del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in relazione al credito risarcitorio dallo stesso vantato per le perdite subite (danno emergente) a seguito del reato commesso dal Florian; inparticolare, il giudice a quo ha evidenziato come , in conformità a quanto affermato dallo stesso fallimento, vi fosse piena corrispondenzatra « il credito capitale di euro 276.672,34 ceduto [dal fallimento]alla [OSCURATO:PERSONA] di Marostica il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e quello per cuifu fatto pignoramento in odio a Florian il 19/12/2008 […]: dagli atti risultatrattarsi del “ saldo prezzo per la fornitura di materiali a favore di [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]) ” cui è seguita la “ dispersione operata da quest’ultimo dei beni pignorati a garanzia del predetto credito e valutati in euro 416.372,41 ” (conclusionale p. 22), sicché è coerentecollegare la perdita subita alla dispersione dei beni pignorati fattadal Florian» (pagg. 7 - 8 della sentenza impugnata) ; lostesso giudice a quo ha evidenziato come « d’altro canto, […] il fallimentoricorda di aver effettuato la “ cessione pro solvendo a favore di [OSCURATO:PERSONA] di Marostica [… circostanza confermata dall’atto notarile richiamato in sentenza] con l'obbligo assunto dall'odierna appellante di garantire l'esecuzione, da parte del debitore – ossia del Cameradi consiglio del 3 giugno 2024 – R.G. n. 10887/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] – della prestazione dovuta ”» (pag. 8 della sentenza impugnata); di seguito, il giudice a quo ha aggiunto come sulla base degli elementi complessivamente esposti in sentenza « si deve concludere chela perdita patrimoniale subita dal [OSCURATO:PERSONA] (correlata nella sostanzaal credito originario) è già stata accertata e liquidata con la indicata sentenza d’appello 1745 / 2020, sicché la C orte deve ora includeresoltanto il danno per il mancato guadagno, sempre tenendo presente che oggetto del rinvio la semplice liquidazione e non l’accertamentodel danno» (pag. 9 della sentenza impugnata); daciò deriva che l’importo liquidato dal giudice a quo in favore del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. rappresenta il solo danno da ritardo nel pagamento del debito da parte del Florian in conseguenza della dispersione,da parte dello stesso, dei beni sottoposti a pignoramento (cfr. pag. 9 della sentenza impugnata nella parte in cui afferma che : “la perdita patrimoniale subita dal [OSCURATO:PERSONA] […] è già stata accertata e liquidata con la indicata sentenza d'appello 1745/2020, sicché la Corte deve ora includere soltanto il danno per il mancato guadagno, sempre tenendo presente che oggetto del rinvio è la sempliceliquidazione e non l'accertamento del danno ”) ; sul punto, il giudice a quo ha ritenuto di liquidare tale mancato guadagno del fallimento nell’importo pari ad euro 108.222, da intendersi quale « profitto che Gesa avrebbe potuto ricavare ove mai avesse realizzato il credito controverso» (cfr. pag. 9 della sentenza impugnata); in tale liquidazione , tuttavia, non risulta menzionata l’avvenuta considerazionedelle prerogative eventualmente riconoscibili in favore della banca cessionaria del credito controverso; e ciò, nonostante la corteterritoriale abbia espressamente manifestato la volontà di tener Cameradi consiglio del 3 giugno 2024 – R.G. n. 10887/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri contodell’avvenuta cessione, da parte del F allimento Gesa, del credito vantatonei confronti del Florian; a tale riguardo, è appena il caso di evidenziare come , secondo l’insegnamento della giurisprudenza di questa Corte (che il Collegio condivide e fa proprio al fine di assicurarne continuità), i n tema di cessionedel credito, la previsione del primo comma dell'art. 1263 cod. civ., in base alla quale il credito è trasferito al cessionario, oltre che con i privilegi e le garanzie reali e personali, anche con gli ‘altri accessori’,deve essere intesa nel senso che nell'oggetto della cessione rientrila somma delle utilità che il creditore può trarre dall'esercizio del dirittoceduto, cioè ogni situazione giuridica direttamente collegata con ildiritto stesso, la quale, in quanto priva di profili di autonomia, integri ilsuo contenuto economico o ne specifichi la funzione, ivi compresi tutti ipoteri del creditore relativi alla determinazione, variazione e modalità della prestazione, nonché alla tutela del credito. Ne consegue che nell'oggettodella cessione di un credito deve reputarsi incluso il diritto alrisarcimento del maggior danno derivante dal ritardo nel pagamento del credito stesso (e maturatosi al momento della cessione), trattandosi di diritto che non può esistere o estinguersi se non congiuntamente al credito ceduto e che direttamente consegue al ritardonell'adempimento dell'obbligazione principale, senza che a tale inclusionesia d'ostacolo la previsione dell'ultimo comma dell'art. 1263, secondo la quale la cessione non comprende, salvo patto contrario, i fruttiscaduti e, quindi, gli interessi scaduti, dai quali il suddetto credito risarcitorio differisce ontologicamente e funzionalmente, essendo meramente eventuale e condizionato alla perdita di valore della monetadurante il ritardo nel pagamento, mentre quelli, essendo certi nell'esistenza e nell'ammontare, costituiscono entità autonoma nel patrimonio del creditore cedente all'atto della cessione (Sez. 1, Cameradi consiglio del 3 giugno 2024 – R.G. n. 10887/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri Sentenza n. 9823 del 15/09/1999, Rv. 530082 – 01 e successive conformi); inforza di tali premesse, deve ritenersi che il giudice a quo , nel liquidareil danno patrimoniale da lucro cessante (mancato guadagno) asseritamente subito dal [OSCURATO:PERSONA] per effetto del reato di sottrazionedei beni pignorati ascritto al Furlan, sia incorso nell’errore di trascurare l’eventuale legittimazione della banca cessionaria del credito(originariamente spettante al [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Florian)a contraddire in ordine all’effettiva sussistenza del diritto dello stesso fallimento a conseguire il danno patrimoniale da mancato guadagno, segnatamente al fine di dirimere la questione dell’effettiva risarcibilità(e dell’eventuale entità concreta) di tale danno patrimoniale in favore del fallimento ( ossia se effettivamente subito , o meno , dal fallimentoin conseguenza della dedotta cessione di credito ) ; da ciò consegue, in accoglimento della censura in esame, la corrispondente cassazione della sentenza impugnata, spettando al giudice del rinvio porsi la questione dell a risarcibilità, in favore del [OSCURATO:PERSONA], del danno patrimoniale così come riconosciuto dallo stesso giudice a quo in conseguenza dell a cession e di credito in precedenzaoperata; sulla base di tali premesse, rilevata l a fondatezza del secondo motivo (assorbiti restanti), dev’essere disposta la cassazione della sentenzaimpugnata in relazione al motivo accolto, con il conseguente rinvioalla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, cui è altresìrimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudiziodi legittimità; P.Q.M. Accoglieil secondo motivo; dichiara assorbiti tutti i restanti motivi; ca