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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 27919/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

IBERTA' di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso,chiedendo l'inammissibilità del ricorso;udito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimentodei motivi di ricorso.Udito il difensorel'avvocato speciale conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza in data 21/11/2025, il Tribunale di Palermo – sezione per ilriesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale e dei sequestri harespinto la richiesta di riesame proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] l’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] che lo aveva sottoposto alla custodia cautelare incarcere per i reati di concorso nell’omicidio di [OSCURATO:PERSONA],materialmente eseguito da [OSCURATO:PERSONA] a Palermo il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e nelladetenzione e porto illegale della pistola calibro 22 utilizzata per il delitto.In separato giudizio, definito con sentenza della Corte di assise di Palermo indata 19/01/2024 a carico di [OSCURATO:PERSONA], reo confesso, era emerso chequest’ultimo aveva raggiunto a bordo di un ciclomotore l’[OSCURATO:PERSONA], il qualepercorreva, a bordo di una bicicletta elettrica le vie del quartiere Zisa di Palermo,e alle ore 8,02 in via [OSCURATO:PERSONA], aveva esploso al suo indirizzonumerosi colpi di pistola, tre dei quali lo attingevano mortalmente alla schiena, algluteo e al braccio sinistro.[OSCURATO:PERSONA], esponente di spicco del mandamento mafioso di [OSCURATO:PERSONA],era incaricato della reggenza di “cosa nostra” sul territorio e ne gestiva le attivitàillecite con l’ausilio della moglie, [OSCURATO:PERSONA] (successivamentecondannata per questi fatti con sentenza in data 22/02/2024), e per quantodi cocaina e crack, e con l’ausilio del figlio, [OSCURATO:PERSONA] (anch’egli aquesto titolo condannato nella medesima sentenza sopra citata con riguardo allaMassa).Nel giudizio a carico di [OSCURATO:PERSONA] era emerso che egli si era avvalsodell’aiuto dei fratelli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che gli avevanomesso a disposizione il terreno dove custodire il veicolo e l’arma utilizzata perl’agguato e dove rifugiarsi dopo il delitto.Dalle immagini ricavate dalle telecamere installate nel quartiere Zisa erastato accertato che, dopo che [OSCURATO:PERSONA] aveva rimproverato e schiaffeggiato ilfiglio di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], fatto che egli aveva considerato unaffronto da vendicare, si erano intensificati sia gli incontri dello stesso Salvatoremandamento di porta [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].Si era accertato, altresì, che [OSCURATO:PERSONA] sin dalla notte del 30 giugno avevastazionato presso il terreno dei [OSCURATO:PERSONA] dove aveva predisposto il motocicloprivo di targa utilizzato per raggiungere [OSCURATO:PERSONA] e da dove con l’arma erauscito camuffato con un casco e una mascherina chirurgica per girare per lestrade del quartiere per oltre due ore fino all’incontro con la vittima.Secondo le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], tra iBellomonte e [OSCURATO:PERSONA] vi erano motivi di astio poiché [OSCURATO:PERSONA],dopo avere eseguito una rapina per suo conto in territorio di Modena, era statoredarguito e malmenato dall’[OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] che avevano anchepreteso di sottrargli l’intero bottino.

La circostanza aveva trovato riscontro in uncolloquio tra soggetti appartenenti allo stesso circuito criminale.Quanto agli elementi a carico di [OSCURATO:PERSONA], i collaboratori digiustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano riferito che egli, dedito altraffico di stupefacenti nella zona dei Dannisini, aveva avuto degli screzi conIncontrera per le forniture di stupefacenti di cui aveva criticato la pessimaqualità.Il Tribunale del riesame segnalava poi i movimenti registrati dallevideoriprese di sorveglianza: per tutta la notte antecedente all’omicidio finoall’alba (alle ore 5,47) e fino a quando si era allontanato dal fondo di vicolo Lasuccessivamente vi era più volte ritornato per reincontrarsi anche con VincenzoBellomonte che lo aveva aiutato a disfarsi del mezzo e dell’arma utilizzati per ildelitto.Infine, nel corso della attività di intercettazione a carico di soggetti indagatiper l’appartenenza alla stessa cosca emergeva la consapevolezza che Fernandezera stato aiutato dai [OSCURATO:PERSONA] e che [OSCURATO:PERSONA], in particolare, gli avesse fornitoil ciclomotore.Corretta veniva infine ritenuta la valutazione delle esigenze cautelari el’adeguatezza della custodia in carcere, richiamando la presunzione relativa dipericolosità di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. l’assenza di elementirappresentativi dell’insussistenza di pericula libertatis, la negativa personalitàdell’indagato, gravato da precedenti penali, e le modalità di esecuzione deldelitto sintomatiche di speciale propensione alla violenza2.

Avverso la predetta ordinanza è stato proposto ricorso dal difensore diVincenzo [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato quattro motivi.2.1.

Con il primo eccepisce nullità dell’ordinanza di applicazione dellacustodia cautelare in carcere ex artt. 125, 292, comma 2, cod. proc. pen.,perché il provvedimento genetico aveva avallato le richieste del pubblicoministero con un’operazione di “copia-incolla” e l’ordinanza del Tribunale delriesame si era limitata a richiamare il contenuto dell’ordinanza impugnatapretermettendo le tematiche affrontate ex novo dalla difesa mediante unamemoria difensiva che non risulta in motivazione specificamente esaminata.Il Tribunale del riesame si sarebbe sforzato di formulare un’autonomavalutazione solo nella parte in cui (a pagina 34 dell’ordinanza impugnata) harilevato che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe messo a disposizione il suo terreno come baselogistica e come punto di rifugio, senza null’altro aggiungere.2.2.

Con il secondo motivo la difesa lamenta violazione dell’art. 606, comma1 lett. b) ed e), in relazione agli artt. 192 e 273 cod. proc. pen. per insussistenzadei gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui agli artt. 575 e 576 cod.pen.Il Tribunale del riesame aveva ritenuto il ricorrente partecipe dell’azionedelittuosa sol perché non aveva giustificato la sua presenza nello stesso terrenoin cui si trovava l’esecutore materiale, senza che vi siano ulteriori riscontri circala sua effettiva volontà di parteciparvi e senza che fosse stato verificato se lapresenza del [OSCURATO:PERSONA] sul terreno dei [OSCURATO:PERSONA] fosse abitudinaria o legataeffettivamente all’azione commessa quella mattina del 30/06/2022.Insufficienti erano anche le motivazioni riguardo i contenuti delleconversazioni intercettate, in parte incomprensibili, e comunque valutate soloprendendone in esame alcuni stralci e non le intere trascrizioni.Il Tribunale non aveva nemmeno valutato i contenuti della memoriadifensiva, dove si faceva presente che assertiva era l’affermazione dell’anomaliadel comportamento di [OSCURATO:PERSONA] che quel giorno si era recato sulfondo alle ore 6,00 anziché, come di sua abitudine, alle ore 11,00, proprioperché questa abitudine non era stata accertata.Inoltre le immagini erano state valutate traendone illogiche suggestioni: nonera possibile smontare un ciclomotore solo in mezz’ora.2.3.

Con il terzo motivo si lamenta violazione dell’art. 606, comma 1 lett. b)ed e) per omessa motivazione in ordine alla prospettata riqualificazione dellacondotta ai sensi dell’art. 378 cod. pen., sulla quale si era dedotto nella più volterichiamata memoria difensiva.2.4.

Con il quarto motivo si deduce violazione dell’art. 606, comma 1 lett. b)ed e), cod. proc. pen. per inosservanza o erronea applicazione della legge penalenonché per difetto di motivazione con riguardo all’art. 273, comma 1, e 274 cod.proc. pen. per assenza di un grave quadro indiziario in relazione alla sussistenzadel reato contestato in capo al ricorrente.In realtà il motivo verte sulla motivazione in ordine alla possibilità direiterare il reato, che il Tribunale avrebbe erroneamente tratto dalla gravità delreato.3.

All’udienza di discussione orale, il Procuratore Generale ha conclusochiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.Il difensore dell’indagato ha concluso insistendo per l’accoglimento delricorso, richiamando in particolare i contenuti della memoria difensiva depositatadinanzi al Tribunale per il riesame e dal provvedimento impugnato integralmentepretermessa, nonché i verbali di trascrizione delle intercettazioni allegati alricorso e i cui contenuti non sono stati presi in considerazione dal giudice dellacautela.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.2.

Il primo motivo, che denuncia la nullità dell’ordinanza, ai sensi degli artt.125, 292, comma 2, cod. proc. pen., perché priva di una sua autonomamotivazione, è manifestamente infondato.Non è ravvisabile nell’atto, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente,alcun “copia-incolla”; anzi la motivazione è articolata in modo autonomo e non viè traccia di questo asserito pedissequo recepimento dei contenuti della richiestadel pubblico ministero.Nulla è ravvisabile di quanto descritto in Sez. 4, n. 22694 del 21/04/2023,Pmt, Rv. 284775 – 02: «In tema di ordinanze cautelari personali, è ravvisabile ilvizio di motivazione nel caso in cui dal provvedimento del tribunale del riesamenon risultino le ragioni del convincimento su punti rilevanti per il giudizio e sianosolamente riproposti brani di intercettazioni telefoniche e/o ambientali o di altricommenti del giudice. (In motivazione, la Corte ha precisato che la pronunciagiurisdizionale deve costituire "un tutto" coerente e organico, per cui, ai fini delcontrollo critico sulla sussistenza di una valida argomentazione, ogni punto deveessere posto in relazione agli altri, ben potendo la ragione di una determinatastatuizione risultare da punti diversi del provvedimento cui sia stato fattorichiamo, anche implicito, evidenziando che, che nel caso concreto, l'impiantomotivazionale del provvedimento impugnato non aveva offerto un quadroorganico delle ragioni della decisione)».Né può valere ad asseverare la presenza di un vizio, quale quello denunciato,il fatto che la memoria versata dinanzi al Tribunale del riesame non sia statavalutata.«In tema di impugnazione di misure cautelari, l'omessa valutazione di unamemoria difensiva da parte del giudice del riesame non determina alcuna nullità,ma può influire sulla correttezza logico-giuridica della motivazione delprovvedimento che definisce la fase o il grado di giudizio nel cui ambito sonostate espresse le ragioni difensive, a condizione che la denunciata omissione siatradotta, nella formulazione del ricorso, in specifiche doglianze idonee a metterein discussione il costrutto argomentativo del giudice di merito» (Sez. 5, n. 31698del 05/09/2025, Pmt c.

Spadaro, Rv. 288603 - 01).Dalla lettura della memoria difensiva depositata dinanzi al Tribunale delriesame emerge che in essa vengono esposti argomenti con i quali lamotivazione del provvedimento impugnato si confronta; essi vertono sulleragioni della presenza di [OSCURATO:PERSONA] il giorno dell’omicidio sul terreno deiBellomonte e sull’interpretazione del significato indiziario delle immaginiestrapolate dalle telecamere di videosorveglianza.

Su questi temi, come si vedrà,il completo esame degli elementi da parte del Tribunale del riesame lo hacondotto a conclusioni incompatibili con quelle propugnate dalla difesa.3.

Il secondo motivo è infondato.3.1.

La difesa sostiene che l’ordinanza non abbia individuato i presuppostidel concorso nella condotta del ricorrente, che certamente non è tra gli esecutorimateriali, indulgendo a congetture e senza indicare elementi di riscontrooggettivi o soggettivi.Tuttavia, le sue argomentazioni non riescono a far emergere specifici vizi nelpercorso logico ricostruttivo, tracciato nella motivazione del provvedimentoimpugnato.La difesa sostiene che andava valorizzato un impalpabile elemento negativo,costituito dal fatto che non vi erano altre immagini che dessero conto delleabitudini quotidiane di [OSCURATO:PERSONA] e che non era stato verificato seaccertamento, si sostiene, non consentirebbe di considerare anomala la presenzadei costoro sul fondo.In realtà la motivazione dettagliatamente esamina i movimenti che vengonoregistrati dalle videoriprese, li correla all’evento omicidiario avvenuto lo stessogiorno, e ricava i dati di anomalia della presenza di [OSCURATO:PERSONA] e di VincenzoBellomonte sul posto dalla tempistica dei suoi passaggi da quel terrenocoordinata con le fasi dell’omicidio.La difesa poi lamenta l’omessa compiuta valutazione di conversazioni chevedono protagonisti i congiunti della vittima che il giorno successivo riferiscono diloro sospetti sul coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] e dalle quali pureemergeva che [OSCURATO:PERSONA] era considerato estraneo ai fatti; ma taliconversazioni, nelle quali comunque vi è comunque un riferimento al fatto cheEnzo aveva messo a disposizione del killer un ciclomotore, sono state utilizzatecome dato di conferma che il reggente del mandamento di [OSCURATO:PERSONA] e gliaderenti al suo gruppo ritenessero i [OSCURATO:PERSONA] complici di [OSCURATO:PERSONA], vertendopoi i colloqui su ipotesi e ricostruzioni fatte da terzi che non avevano avutodiretta esperienza degli eventi.3.2.

Il Tribunale del riesame aveva centrato tutta la sua ricostruzione suimovimenti registrati dalle videoriprese di sorveglianza.Da esse emergeva che, per tutta la notte antecedente all’omicidio finoall’alba (alle ore 5,47), [OSCURATO:PERSONA], fino a quando si era allontanato dal fondo divicolo [OSCURATO:PERSONA], era stato in compagnia di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA].Inoltre, le telecamere avevano registrato alle ore 7,56 l’arrivo di VincenzoBellomonte a bordo del ciclomotore [OSCURATO:PERSONA] nero.In particolare, due minuti dopo dell’omicidio, [OSCURATO:PERSONA] era tornato di grancarriera e anche guidando controsenso nel terreno dei [OSCURATO:PERSONA] e si eraconfrontato brevemente proprio con [OSCURATO:PERSONA]; quindi, si era ricomposto e si eraallontanato definitivamente alle ore 8,17 con uno scooter diverso da quelloutilizzato per l’omicidio che frattanto era stato spostato in un angolo cieco.[OSCURATO:PERSONA] si era allontanato alle ore 8,06 mentre [OSCURATO:PERSONA] sistava cambiando d’abito ed era tornato alle ore 8,12, dove ancora era presenteEntrambi avevano caricato su di un mezzo [OSCURATO:PERSONA] verde dei Bellomonteun bidone di immondizia anch’esso verde e poi si erano spostati all’interno delporticato.Dopo che alle ore 8,17 [OSCURATO:PERSONA] si era allontanato, [OSCURATO:PERSONA] ore 8,37 era tornato nel terreno con la stessa [OSCURATO:PERSONA] e il bidone diimmondizia per uscirne alle ore 8,46 stavolta a bordo di uno scooter ApriliaScarabeo nero in direzione di via Dannisinni.Vi tornava alle ore 8,54 con la moglie [OSCURATO:PERSONA] a bordo di uno scooternero e ne usciva alle ore 9,07 trasportando un secchio con la mano sinistra.Rientrava un minuto dopo senza il secchio e poi si allontanava di nuovo a bordodello scooter.Vi tornava ancora con lo stesso scooter e con la moglie alle ore 9,23 mentrefrattanto vi era giunto anche il fratello [OSCURATO:PERSONA].Alle ore 9,44 arrivava [OSCURATO:PERSONA] a bordo di uno scooter e un minuto dopo siallontanava; trascorso un altro minuto si allontanava [OSCURATO:PERSONA] ma apiedi.Ritornato sul posto dopo che [OSCURATO:PERSONA] si era di nuovo allontanato,[OSCURATO:PERSONA] alle ore 10,22 si era diretto verso il porticato doveprendeva e lo portava sotto il porticato; quindi alle 10,52 prendeva l’[OSCURATO:PERSONA] in retromarcia la conduceva sotto il porticato.Alle ore 11,02 si era mossa da quel terreno l’[OSCURATO:PERSONA] carica sulcassonetto di un grosso sacco di spazzatura, dal quale si intravedeva una ruota ealle ore 11,08 l’[OSCURATO:PERSONA] era tornata e sul cassone il sacco non era piùpresente.Alle ore 12,24 erano intervenuti i Carabinieri, che non avevano rinvenuto néil ciclomotore né l’arma usati per il delitto.

E dalle immagini delle videoriprese sidoveva ritenere che fossero state occultate nel sacco posto sopra il cassone efatte sparire.3.3.

A fronte di questa sequenza di movimenti la difesa si limita a formularedomande sulla sussistenza di ulteriori elementidimostrativi dei motivi delle visitee degli incontri, mentre a fronte dell’univocità degli spostamenti, nella tempisticatutti funzionali prima all’esecuzione del delitto poi all’occultamento deglistrumenti utilizzati, e tenuto conto delle altre emergenze indiziarie, in particolaredelle dichiarazioni propalatorie dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],nonché delle accertate ragioni di astio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], comuni aiBellomonte e a [OSCURATO:PERSONA], il percorso motivazionale appare logico e idoneo asoddisfare la verifica dei presupposti di cui all’art. 273 cod. proc. pen.3.5.

D’altronde il giudizio di legittimità relativo alla verifica della sussistenzao meno dei gravi indizi di colpevolezza (ex art. 273 cod. proc. pen.), oltre chedelle esigenze cautelari (ex art. 274 cod. proc. pen.), deve riscontrare - entro ilperimetro circoscritto dalla devoluzione - la violazione di specifiche norme dilegge o la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testodel provvedimento impugnato.

Essa, dunque, non può intervenire nellaricostruzione dei fatti, né sostituire l'apprezzamento del giudice di merito circal'attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori, bensì deve dirigersi acontrollare se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni chel'hanno convinto della sussistenza o meno della gravità del quadro indiziario acarico dell'indagato e a verificare la congruenza della motivazione riguardante loscrutinio degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi didiritto che devono governare l'apprezzamento delle risultanze analizzate (cfr.Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, rv. 215828; Sez. 4, n. 26992 del29/05/2013, Tiana, rv. 255460; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, rv.276976).Congruenza che nel caso di specie pienamente si riscontra, poiché «gli indizidi colpevolezza non devono essere valutati secondo i medesimi criteri richiestiper il giudizio di merito, essendo sufficiente la sola gravità di essi, evidenziata daqualsiasi elemento idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità dellaresponsabilità dell'indagato, e non anche la precisione e la concordanza. (Inmotivazione, la Corte ha precisato che la previsione di cui all'art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen. richiama espressamente quelle di cui ai commi 3 e 4 dell'art.192 cod. proc. pen., ma non quella di cui al comma 2)» (Sez. 2, n. 8948 del10/11/2022, dep. 2023, Pino, Rv. 284262 - 01).Va, infatti, ribadito che non solo la censura in esame si limita a lamentarelacune nella motivazione, senza far emergere vizi, come più volte si èevidenziato, ma il motivo di ricorso nel suo complesso non spiega in quali terminile asserite lacune di motivazione avrebbe potuto incidere sulla ricostruzione deifatti, così linearmente ricavabili dall’interpretazione dei movimenti di [OSCURATO:PERSONA] edi [OSCURATO:PERSONA] alla luce degli altri elementi sul movente e sui pregressirapporti tra costoro e la vittima negli equilibri della criminalità organizzata delterritorio.4.

Il terzo motivo, che lamenta in subordine la mancata riqualificazionecondotta del ricorrente nel reato di favoreggiamento, è manifestamenteinfondato.

E’ pacifico che in forza dell'espressa clausola "fuori dei casi diconcorso" contenuta nell'art. 378 cod. pen., il delitto di favoreggiamentopersonale presuppone che il soggetto attivo non sia stato coinvolto, néoggettivamente né soggettivamente, nella realizzazione del reato presupposto(ex multis Sez. 6, n. 21439 del 18/02/2008, Mori, Rv. 240062 – 01; Sez. 1, n.33450 del 26/06/2001, Capasso, Rv. 219892 – 01).Il provvedimento, come si è rilevato nel precedente paragrafo, motivaampiamente sulla condivisione del movente e sulla partecipazione alle attività dipreparazione e pertanto correttamente inquadra nel concorso la condottaagevolatrice del ricorrente.5.

Il quarto motivo, relativo a vizi processuali e di motivazione in ordine alleesigenze cautelari, è del tutto generico, perché prospetta un’illegittimavalutazione dei pericula libertatis esclusivamente correlati alla gravità del fatto.Tuttavia, nel caso di specie opera una presunzione relativa di adeguatezzadella custodia cautelare in relazione al titolo di reato, contemplato nel secondoperiodo dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., e il Tribunale del riesame nonsolo evidenzia che non sono emersi gli elementi, come definiti dalla norma soprarichiamata, «dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, inrelazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte conaltre misure».Nè il ricorso segnala quali siano gli eventuali elementi non valutati dalTribunale del riesame e che avrebbe potuto condurre a tale diversa conclusionesul piano delle esigenze cautelari.Peraltro nel provvedimento impugnato vengono evidenziati tutti i datioggettivi che, invece, irrobustiscono la presunzione; si richiamano le modalitàsintomatiche di pericolosità, l’inserimento in circuiti delinquenziali, i precedentipenali e infine l’epoca recente dei fatti.6.

Il ricorso deve, quindi, considerarsi complessivamente infondato e ilricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.Così è deciso, 08/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
IBERTA' di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso,chiedendo l'inammissibilità del ricorso;udito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimentodei motivi di ricorso.Udito il difensorel'avvocato speciale conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 21/11/2025, il Tribunale di Palermo – sezione per ilriesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale e dei sequestri harespinto la richiesta di riesame proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] l’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] che lo aveva sottoposto alla custodia cautelare incarcere per i reati di concorso nell’omicidio di [OSCURATO:PERSONA],materialmente eseguito da [OSCURATO:PERSONA] a Palermo il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e nelladetenzione e porto illegale della pistola calibro 22 utilizzata per il delitto.In separato giudizio, definito con sentenza della Corte di assise di Palermo indata 19/01/2024 a carico di [OSCURATO:PERSONA], reo confesso, era emerso chequest’ultimo aveva raggiunto a bordo di un ciclomotore l’[OSCURATO:PERSONA], il qualepercorreva, a bordo di una bicicletta elettrica le vie del quartiere Zisa di Palermo,e alle ore 8,02 in via [OSCURATO:PERSONA], aveva esploso al suo indirizzonumerosi colpi di pistola, tre dei quali lo attingevano mortalmente alla schiena, algluteo e al braccio sinistro.[OSCURATO:PERSONA], esponente di spicco del mandamento mafioso di [OSCURATO:PERSONA],era incaricato della reggenza di “cosa nostra” sul territorio e ne gestiva le attivitàillecite con l’ausilio della moglie, [OSCURATO:PERSONA] (successivamentecondannata per questi fatti con sentenza in data 22/02/2024), e per quantodi cocaina e crack, e con l’ausilio del figlio, [OSCURATO:PERSONA] (anch’egli aquesto titolo condannato nella medesima sentenza sopra citata con riguardo allaMassa).Nel giudizio a carico di [OSCURATO:PERSONA] era emerso che egli si era avvalsodell’aiuto dei fratelli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che gli avevanomesso a disposizione il terreno dove custodire il veicolo e l’arma utilizzata perl’agguato e dove rifugiarsi dopo il delitto.Dalle immagini ricavate dalle telecamere installate nel quartiere Zisa erastato accertato che, dopo che [OSCURATO:PERSONA] aveva rimproverato e schiaffeggiato ilfiglio di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], fatto che egli aveva considerato unaffronto da vendicare, si erano intensificati sia gli incontri dello stesso Salvatoremandamento di porta [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].Si era accertato, altresì, che [OSCURATO:PERSONA] sin dalla notte del 30 giugno avevastazionato presso il terreno dei [OSCURATO:PERSONA] dove aveva predisposto il motocicloprivo di targa utilizzato per raggiungere [OSCURATO:PERSONA] e da dove con l’arma erauscito camuffato con un casco e una mascherina chirurgica per girare per lestrade del quartiere per oltre due ore fino all’incontro con la vittima.Secondo le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], tra iBellomonte e [OSCURATO:PERSONA] vi erano motivi di astio poiché [OSCURATO:PERSONA],dopo avere eseguito una rapina per suo conto in territorio di Modena, era statoredarguito e malmenato dall’[OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] che avevano anchepreteso di sottrargli l’intero bottino. La circostanza aveva trovato riscontro in uncolloquio tra soggetti appartenenti allo stesso circuito criminale.Quanto agli elementi a carico di [OSCURATO:PERSONA], i collaboratori digiustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano riferito che egli, dedito altraffico di stupefacenti nella zona dei Dannisini, aveva avuto degli screzi conIncontrera per le forniture di stupefacenti di cui aveva criticato la pessimaqualità.Il Tribunale del riesame segnalava poi i movimenti registrati dallevideoriprese di sorveglianza: per tutta la notte antecedente all’omicidio finoall’alba (alle ore 5,47) e fino a quando si era allontanato dal fondo di vicolo Lasuccessivamente vi era più volte ritornato per reincontrarsi anche con VincenzoBellomonte che lo aveva aiutato a disfarsi del mezzo e dell’arma utilizzati per ildelitto.Infine, nel corso della attività di intercettazione a carico di soggetti indagatiper l’appartenenza alla stessa cosca emergeva la consapevolezza che Fernandezera stato aiutato dai [OSCURATO:PERSONA] e che [OSCURATO:PERSONA], in particolare, gli avesse fornitoil ciclomotore.Corretta veniva infine ritenuta la valutazione delle esigenze cautelari el’adeguatezza della custodia in carcere, richiamando la presunzione relativa dipericolosità di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. l’assenza di elementirappresentativi dell’insussistenza di pericula libertatis, la negativa personalitàdell’indagato, gravato da precedenti penali, e le modalità di esecuzione deldelitto sintomatiche di speciale propensione alla violenza2. Avverso la predetta ordinanza è stato proposto ricorso dal difensore diVincenzo [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato quattro motivi.2.1. Con il primo eccepisce nullità dell’ordinanza di applicazione dellacustodia cautelare in carcere ex artt. 125, 292, comma 2, cod. proc. pen.,perché il provvedimento genetico aveva avallato le richieste del pubblicoministero con un’operazione di “copia-incolla” e l’ordinanza del Tribunale delriesame si era limitata a richiamare il contenuto dell’ordinanza impugnatapretermettendo le tematiche affrontate ex novo dalla difesa mediante unamemoria difensiva che non risulta in motivazione specificamente esaminata.Il Tribunale del riesame si sarebbe sforzato di formulare un’autonomavalutazione solo nella parte in cui (a pagina 34 dell’ordinanza impugnata) harilevato che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe messo a disposizione il suo terreno come baselogistica e come punto di rifugio, senza null’altro aggiungere.2.2. Con il secondo motivo la difesa lamenta violazione dell’art. 606, comma1 lett. b) ed e), in relazione agli artt. 192 e 273 cod. proc. pen. per insussistenzadei gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui agli artt. 575 e 576 cod.pen.Il Tribunale del riesame aveva ritenuto il ricorrente partecipe dell’azionedelittuosa sol perché non aveva giustificato la sua presenza nello stesso terrenoin cui si trovava l’esecutore materiale, senza che vi siano ulteriori riscontri circala sua effettiva volontà di parteciparvi e senza che fosse stato verificato se lapresenza del [OSCURATO:PERSONA] sul terreno dei [OSCURATO:PERSONA] fosse abitudinaria o legataeffettivamente all’azione commessa quella mattina del 30/06/2022.Insufficienti erano anche le motivazioni riguardo i contenuti delleconversazioni intercettate, in parte incomprensibili, e comunque valutate soloprendendone in esame alcuni stralci e non le intere trascrizioni.Il Tribunale non aveva nemmeno valutato i contenuti della memoriadifensiva, dove si faceva presente che assertiva era l’affermazione dell’anomaliadel comportamento di [OSCURATO:PERSONA] che quel giorno si era recato sulfondo alle ore 6,00 anziché, come di sua abitudine, alle ore 11,00, proprioperché questa abitudine non era stata accertata.Inoltre le immagini erano state valutate traendone illogiche suggestioni: nonera possibile smontare un ciclomotore solo in mezz’ora.2.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione dell’art. 606, comma 1 lett. b)ed e) per omessa motivazione in ordine alla prospettata riqualificazione dellacondotta ai sensi dell’art. 378 cod. pen., sulla quale si era dedotto nella più volterichiamata memoria difensiva.2.4. Con il quarto motivo si deduce violazione dell’art. 606, comma 1 lett. b)ed e), cod. proc. pen. per inosservanza o erronea applicazione della legge penalenonché per difetto di motivazione con riguardo all’art. 273, comma 1, e 274 cod.proc. pen. per assenza di un grave quadro indiziario in relazione alla sussistenzadel reato contestato in capo al ricorrente.In realtà il motivo verte sulla motivazione in ordine alla possibilità direiterare il reato, che il Tribunale avrebbe erroneamente tratto dalla gravità delreato.3. All’udienza di discussione orale, il Procuratore Generale ha conclusochiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.Il difensore dell’indagato ha concluso insistendo per l’accoglimento delricorso, richiamando in particolare i contenuti della memoria difensiva depositatadinanzi al Tribunale per il riesame e dal provvedimento impugnato integralmentepretermessa, nonché i verbali di trascrizione delle intercettazioni allegati alricorso e i cui contenuti non sono stati presi in considerazione dal giudice dellacautela.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. Il primo motivo, che denuncia la nullità dell’ordinanza, ai sensi degli artt.125, 292, comma 2, cod. proc. pen., perché priva di una sua autonomamotivazione, è manifestamente infondato.Non è ravvisabile nell’atto, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente,alcun “copia-incolla”; anzi la motivazione è articolata in modo autonomo e non viè traccia di questo asserito pedissequo recepimento dei contenuti della richiestadel pubblico ministero.Nulla è ravvisabile di quanto descritto in Sez. 4, n. 22694 del 21/04/2023,Pmt, Rv. 284775 – 02: «In tema di ordinanze cautelari personali, è ravvisabile ilvizio di motivazione nel caso in cui dal provvedimento del tribunale del riesamenon risultino le ragioni del convincimento su punti rilevanti per il giudizio e sianosolamente riproposti brani di intercettazioni telefoniche e/o ambientali o di altricommenti del giudice. (In motivazione, la Corte ha precisato che la pronunciagiurisdizionale deve costituire "un tutto" coerente e organico, per cui, ai fini delcontrollo critico sulla sussistenza di una valida argomentazione, ogni punto deveessere posto in relazione agli altri, ben potendo la ragione di una determinatastatuizione risultare da punti diversi del provvedimento cui sia stato fattorichiamo, anche implicito, evidenziando che, che nel caso concreto, l'impiantomotivazionale del provvedimento impugnato non aveva offerto un quadroorganico delle ragioni della decisione)».Né può valere ad asseverare la presenza di un vizio, quale quello denunciato,il fatto che la memoria versata dinanzi al Tribunale del riesame non sia statavalutata.«In tema di impugnazione di misure cautelari, l'omessa valutazione di unamemoria difensiva da parte del giudice del riesame non determina alcuna nullità,ma può influire sulla correttezza logico-giuridica della motivazione delprovvedimento che definisce la fase o il grado di giudizio nel cui ambito sonostate espresse le ragioni difensive, a condizione che la denunciata omissione siatradotta, nella formulazione del ricorso, in specifiche doglianze idonee a metterein discussione il costrutto argomentativo del giudice di merito» (Sez. 5, n. 31698del 05/09/2025, Pmt c. Spadaro, Rv. 288603 - 01).Dalla lettura della memoria difensiva depositata dinanzi al Tribunale delriesame emerge che in essa vengono esposti argomenti con i quali lamotivazione del provvedimento impugnato si confronta; essi vertono sulleragioni della presenza di [OSCURATO:PERSONA] il giorno dell’omicidio sul terreno deiBellomonte e sull’interpretazione del significato indiziario delle immaginiestrapolate dalle telecamere di videosorveglianza. Su questi temi, come si vedrà,il completo esame degli elementi da parte del Tribunale del riesame lo hacondotto a conclusioni incompatibili con quelle propugnate dalla difesa.3. Il secondo motivo è infondato.3.1. La difesa sostiene che l’ordinanza non abbia individuato i presuppostidel concorso nella condotta del ricorrente, che certamente non è tra gli esecutorimateriali, indulgendo a congetture e senza indicare elementi di riscontrooggettivi o soggettivi.Tuttavia, le sue argomentazioni non riescono a far emergere specifici vizi nelpercorso logico ricostruttivo, tracciato nella motivazione del provvedimentoimpugnato.La difesa sostiene che andava valorizzato un impalpabile elemento negativo,costituito dal fatto che non vi erano altre immagini che dessero conto delleabitudini quotidiane di [OSCURATO:PERSONA] e che non era stato verificato seaccertamento, si sostiene, non consentirebbe di considerare anomala la presenzadei costoro sul fondo.In realtà la motivazione dettagliatamente esamina i movimenti che vengonoregistrati dalle videoriprese, li correla all’evento omicidiario avvenuto lo stessogiorno, e ricava i dati di anomalia della presenza di [OSCURATO:PERSONA] e di VincenzoBellomonte sul posto dalla tempistica dei suoi passaggi da quel terrenocoordinata con le fasi dell’omicidio.La difesa poi lamenta l’omessa compiuta valutazione di conversazioni chevedono protagonisti i congiunti della vittima che il giorno successivo riferiscono diloro sospetti sul coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] e dalle quali pureemergeva che [OSCURATO:PERSONA] era considerato estraneo ai fatti; ma taliconversazioni, nelle quali comunque vi è comunque un riferimento al fatto cheEnzo aveva messo a disposizione del killer un ciclomotore, sono state utilizzatecome dato di conferma che il reggente del mandamento di [OSCURATO:PERSONA] e gliaderenti al suo gruppo ritenessero i [OSCURATO:PERSONA] complici di [OSCURATO:PERSONA], vertendopoi i colloqui su ipotesi e ricostruzioni fatte da terzi che non avevano avutodiretta esperienza degli eventi.3.2. Il Tribunale del riesame aveva centrato tutta la sua ricostruzione suimovimenti registrati dalle videoriprese di sorveglianza.Da esse emergeva che, per tutta la notte antecedente all’omicidio finoall’alba (alle ore 5,47), [OSCURATO:PERSONA], fino a quando si era allontanato dal fondo divicolo [OSCURATO:PERSONA], era stato in compagnia di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA].Inoltre, le telecamere avevano registrato alle ore 7,56 l’arrivo di VincenzoBellomonte a bordo del ciclomotore [OSCURATO:PERSONA] nero.In particolare, due minuti dopo dell’omicidio, [OSCURATO:PERSONA] era tornato di grancarriera e anche guidando controsenso nel terreno dei [OSCURATO:PERSONA] e si eraconfrontato brevemente proprio con [OSCURATO:PERSONA]; quindi, si era ricomposto e si eraallontanato definitivamente alle ore 8,17 con uno scooter diverso da quelloutilizzato per l’omicidio che frattanto era stato spostato in un angolo cieco.[OSCURATO:PERSONA] si era allontanato alle ore 8,06 mentre [OSCURATO:PERSONA] sistava cambiando d’abito ed era tornato alle ore 8,12, dove ancora era presenteEntrambi avevano caricato su di un mezzo [OSCURATO:PERSONA] verde dei Bellomonteun bidone di immondizia anch’esso verde e poi si erano spostati all’interno delporticato.Dopo che alle ore 8,17 [OSCURATO:PERSONA] si era allontanato, [OSCURATO:PERSONA] ore 8,37 era tornato nel terreno con la stessa [OSCURATO:PERSONA] e il bidone diimmondizia per uscirne alle ore 8,46 stavolta a bordo di uno scooter ApriliaScarabeo nero in direzione di via Dannisinni.Vi tornava alle ore 8,54 con la moglie [OSCURATO:PERSONA] a bordo di uno scooternero e ne usciva alle ore 9,07 trasportando un secchio con la mano sinistra.Rientrava un minuto dopo senza il secchio e poi si allontanava di nuovo a bordodello scooter.Vi tornava ancora con lo stesso scooter e con la moglie alle ore 9,23 mentrefrattanto vi era giunto anche il fratello [OSCURATO:PERSONA].Alle ore 9,44 arrivava [OSCURATO:PERSONA] a bordo di uno scooter e un minuto dopo siallontanava; trascorso un altro minuto si allontanava [OSCURATO:PERSONA] ma apiedi.Ritornato sul posto dopo che [OSCURATO:PERSONA] si era di nuovo allontanato,[OSCURATO:PERSONA] alle ore 10,22 si era diretto verso il porticato doveprendeva e lo portava sotto il porticato; quindi alle 10,52 prendeva l’[OSCURATO:PERSONA] in retromarcia la conduceva sotto il porticato.Alle ore 11,02 si era mossa da quel terreno l’[OSCURATO:PERSONA] carica sulcassonetto di un grosso sacco di spazzatura, dal quale si intravedeva una ruota ealle ore 11,08 l’[OSCURATO:PERSONA] era tornata e sul cassone il sacco non era piùpresente.Alle ore 12,24 erano intervenuti i Carabinieri, che non avevano rinvenuto néil ciclomotore né l’arma usati per il delitto. E dalle immagini delle videoriprese sidoveva ritenere che fossero state occultate nel sacco posto sopra il cassone efatte sparire.3.3. A fronte di questa sequenza di movimenti la difesa si limita a formularedomande sulla sussistenza di ulteriori elementidimostrativi dei motivi delle visitee degli incontri, mentre a fronte dell’univocità degli spostamenti, nella tempisticatutti funzionali prima all’esecuzione del delitto poi all’occultamento deglistrumenti utilizzati, e tenuto conto delle altre emergenze indiziarie, in particolaredelle dichiarazioni propalatorie dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],nonché delle accertate ragioni di astio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], comuni aiBellomonte e a [OSCURATO:PERSONA], il percorso motivazionale appare logico e idoneo asoddisfare la verifica dei presupposti di cui all’art. 273 cod. proc. pen.3.5. D’altronde il giudizio di legittimità relativo alla verifica della sussistenzao meno dei gravi indizi di colpevolezza (ex art. 273 cod. proc. pen.), oltre chedelle esigenze cautelari (ex art. 274 cod. proc. pen.), deve riscontrare - entro ilperimetro circoscritto dalla devoluzione - la violazione di specifiche norme dilegge o la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testodel provvedimento impugnato. Essa, dunque, non può intervenire nellaricostruzione dei fatti, né sostituire l'apprezzamento del giudice di merito circal'attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori, bensì deve dirigersi acontrollare se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni chel'hanno convinto della sussistenza o meno della gravità del quadro indiziario acarico dell'indagato e a verificare la congruenza della motivazione riguardante loscrutinio degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi didiritto che devono governare l'apprezzamento delle risultanze analizzate (cfr.Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, rv. 215828; Sez. 4, n. 26992 del29/05/2013, Tiana, rv. 255460; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, rv.276976).Congruenza che nel caso di specie pienamente si riscontra, poiché «gli indizidi colpevolezza non devono essere valutati secondo i medesimi criteri richiestiper il giudizio di merito, essendo sufficiente la sola gravità di essi, evidenziata daqualsiasi elemento idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità dellaresponsabilità dell'indagato, e non anche la precisione e la concordanza. (Inmotivazione, la Corte ha precisato che la previsione di cui all'art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen. richiama espressamente quelle di cui ai commi 3 e 4 dell'art.192 cod. proc. pen., ma non quella di cui al comma 2)» (Sez. 2, n. 8948 del10/11/2022, dep. 2023, Pino, Rv. 284262 - 01).Va, infatti, ribadito che non solo la censura in esame si limita a lamentarelacune nella motivazione, senza far emergere vizi, come più volte si èevidenziato, ma il motivo di ricorso nel suo complesso non spiega in quali terminile asserite lacune di motivazione avrebbe potuto incidere sulla ricostruzione deifatti, così linearmente ricavabili dall’interpretazione dei movimenti di [OSCURATO:PERSONA] edi [OSCURATO:PERSONA] alla luce degli altri elementi sul movente e sui pregressirapporti tra costoro e la vittima negli equilibri della criminalità organizzata delterritorio.4. Il terzo motivo, che lamenta in subordine la mancata riqualificazionecondotta del ricorrente nel reato di favoreggiamento, è manifestamenteinfondato. E’ pacifico che in forza dell'espressa clausola "fuori dei casi diconcorso" contenuta nell'art. 378 cod. pen., il delitto di favoreggiamentopersonale presuppone che il soggetto attivo non sia stato coinvolto, néoggettivamente né soggettivamente, nella realizzazione del reato presupposto(ex multis Sez. 6, n. 21439 del 18/02/2008, Mori, Rv. 240062 – 01; Sez. 1, n.33450 del 26/06/2001, Capasso, Rv. 219892 – 01).Il provvedimento, come si è rilevato nel precedente paragrafo, motivaampiamente sulla condivisione del movente e sulla partecipazione alle attività dipreparazione e pertanto correttamente inquadra nel concorso la condottaagevolatrice del ricorrente.5. Il quarto motivo, relativo a vizi processuali e di motivazione in ordine alleesigenze cautelari, è del tutto generico, perché prospetta un’illegittimavalutazione dei pericula libertatis esclusivamente correlati alla gravità del fatto.Tuttavia, nel caso di specie opera una presunzione relativa di adeguatezzadella custodia cautelare in relazione al titolo di reato, contemplato nel secondoperiodo dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., e il Tribunale del riesame nonsolo evidenzia che non sono emersi gli elementi, come definiti dalla norma soprarichiamata, «dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, inrelazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte conaltre misure».Nè il ricorso segnala quali siano gli eventuali elementi non valutati dalTribunale del riesame e che avrebbe potuto condurre a tale diversa conclusionesul piano delle esigenze cautelari.Peraltro nel provvedimento impugnato vengono evidenziati tutti i datioggettivi che, invece, irrobustiscono la presunzione; si richiamano le modalitàsintomatiche di pericolosità, l’inserimento in circuiti delinquenziali, i precedentipenali e infine l’epoca recente dei fatti.6. Il ricorso deve, quindi, considerarsi complessivamente infondato e ilricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.Così è deciso, 08/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 27919/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris