CassazionedecretoSezione 5Decisione del 16 settembre 1972
Cassazione n. 35254/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - C.U.I. 011KLYV nato il 16/09/1972 avverso la sentenza del 09/04/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con nnodif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 — dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 9 aprile 2021 (dep. il 16 aprile 2021) la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia del 27 ottobre 2020, appellata da Bert MARKU, con la quale il Tribunale di Modena - all'esito di giudizio abbreviato - aveva affermato la responsabilità dello stesso imputato per i reati, commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso, di furto in abitazione, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e di porto di armi o oggetti atti a offendere e - concessa la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., stimata equivalente alla recidiva reiterata e specifica - l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia, oltre al pagamento delle spese processuali. 2. Avverso la decisione di secondo grado il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo (di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), e segnatamente deducendo la manifesta illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.) con la quale è stata negata la concessione delle circostanze attenuanti generiche“ Il ricorrente ha rappresentato che già il primo Giudice aveva escluso i presupposti delle circostanze attenuanti generiche poiché aveva ritenuto che tutte le circostanze favorevoli erano già state valorizzate all'atto dell'individuazione della pena base e del riconoscimento della attenuante prevista dall'art. 62 n. 6 cod. pen.; tuttavia, secondo l'orientamento maggioritario in giurisprudenza, per la concessione delle attenuanti in discorso possono essere considerati elementi già apprezzati ai fini della determinazione della pena e, dunque, erroneamente le circostanze non sarebbero state concesse dal Tribunale. In ogni caso, anche indipendentemente dalla duplice valutazione dei medesimi dati positivi, nel caso di specie ricorrerebbero molteplici elementi passibili di valorizzazione e, in particolare, il comportamento collaborativo e corretto dell'imputato (il quale ha ammesso l'addebito, si è attenuto alle prescrizioni connesse alla cautela applicata e risarcito ogni danno, ha circostanziato i fatti rappresentando le proprie difficoltà economiche - elemento che può essere considerato al fine della concessione delle circostanze attenuanti generiche - e ha dichiarato, per effettiva resipiscenza e non per intento utilitaristico, di non poter indicare i complici per timore di ritorsioni in danno dei familiari, circostanza quest'ultima del tutto pretermessa). La Corte di appello di Bologna ha confermato anche in parte qua la sentenza di primo grado ritenendo che non fossero presenti elementi di fatto significativi ai fini del riconoscimento delle attenuanti generic:he a fronte dell'estrema gravità di tutta la vicenda e dell'elevata pericolosità del MARKU, in particolare rilevando - sulla scorta di un asserto del tutto apodittico e disancorato da ogni da ogni concreta e oggettiva valutazione - che le sue dichiarazioni confessarle e il suo silenzio sui corresponsabili costituissero manifestazione di un intento utilitaristico; e valorizzando erroneamente il ritenuto mendacio dell'imputato che di per sé non può essere ostativo la concessione delle attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. poiché legittima manifestazione del diritto di difesa. 3. Il ricorso è inammissibile. La Corte territoriale ha espressamente escluso di aver fondato;4J14 propria decisionei-i+ «divieto della doppia valutazione di indici favorevoli all'imputato»; e, ciò posto, non ha soltanto evidenziato la gravità della vicenda e l'elevata pericolosità del MARKU e rilevato che la confessione dell'imputato non ha accresciuto il compendio probatorio, considerandola dunque priva di rilevanza; ma ha anche ritenuto la strumentalità dell'ammissione degli addebiti, evidenziando la capacità del MARKU di sottrarre elementi alle indagini (in particolare, per aver , 2 /r\) t- reso inservibile il proprio telefono e per essere riuscito a ottenere l'intervento del fratello sul luogo dell'arresto per prelevare un portafogli dalla scena del fatto), negando pertanto la sussistenza di elementi favorevoli in mancanza di elementi dimostrativi di resipiscenza, conclusione che, quindi, non si è fondata sull'apprezzamento deteriore dell'esercizio delle facoltà processuali da parte del MARU (cfr. Sez. 5, n. 32422 del 24/09/2020, Barzaghi, Rv. 279778 - 01; Sez. 3, n. 3396 del 23/11/2016 - dep. 2017, Caliendo, Rv. 268927 - 01); ancora, il Giudice di appello ha richiamato i numerosi precedenti penali dell'imputato, relativi a reati commessi con l'uso della violenza. Ebbene, il ricorso non si è confrontato effettivamente con l'iter della decisione impugnata (che ha dato conto degli elementi che ha ritenuto prevalenti per disattendere il gravame: cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02) e, pertanto, difetta di specificità (Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 — 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 — 01); esso, inoltre, ha finito pure col devolvere irritualmente a questa Corte di legittimità un diverso apprezzamento degli elementi di fatto che ha addotto (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 — 01). 4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.„ il ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P. Q.111/41. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav