CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 17500/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza della Corte di appello di Genova del 28/04/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Genova ha, tra l'altro, confermato quella emessa dal Tribunale della medesima città in data 23 novembre 2020, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art.13, comma 13-bis, d.lgs. 286/98, perché in qualità di straniero espulso (con il nome di [OSCURATO:PERSONA]) dal territorio dello Stato a seguito di espulsione disposta, ai sensi dell'art.16, comma 5, d.lgs. 286/98, dal Magistrato di sorveglianza di Genova con decreto n.2212/2019 del 2 aprile 2019 e con uscita dal territorio nazionale in data 24 febbraio 2020, aveva fatto rientro nel territorio dello Stato. Fatto accertato in Genova il giorno 13 ottobre 2020. 2. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv, [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo con il quale denuncia, ai sensi dell'art. '606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art.62, n.1, cod. pen. In particolare, deduce cheiavendo fatto rientro in Italia per potere vedere i figli affidati alla ex moglie, l'invocata attenuante doveva essergli riconosciuta. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. 2. Infatti, la Corte territoriale ha respinto il motivo di gravame riguardante la richiesta di riconoscimento della citata attenuante, evidenziando che l'imputato non aveva fornito alcun riscontro rispetto alla dedotta situazione famigliare, come il matrimonio, la nascita dei figli, la separazione e l'affidamento dei figli alla madre con il suo diritto a visitarlise che, tra l'altro, egli era stato trovato - a seguito di un controllo - presso l'abitazione del fratello. Orbene, il ricorso risulta assolutamente generico perché omette del tutto di confrontarsi con il ragionamento svolto dalla Corte territoriale per negare l'attenuante di cui sopra e non contesta la mancata allegazione di qualsiasi concreto elemento a conferma della dedotta situazione famigliare del ricorrente. 3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e — per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte costituzionale sentenza n. 186 del 2000) — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così