CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 luglio 2024
Cassazione n. 30501/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; ‘' • [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Siena con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 186, co. 2, lettera b) e co. 2-sexies C.d.S. 2. L'imputato ricorre per Cassazione avverso tale sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta regolarità dell'etilometro adoperato per verificare lo stato di ebbrezza; lamentando altresì vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. 3. Il ricorso è inammissibile. Questa Corte di legittimità ha più volte affermato che, in tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza con la conseguenza che è onere della difesa dell'imputato suffragare con idonee allegazioni la prospettata invalidità dell'accertamento, dimostrando la sussistenza di vizi ed errori di strumentazione ovvero di vizi correlati all'omologazione dell'apparecchio, o l'assenza o l'inattualità dei controlli prescritti dalla legge (cfr. ex multis Sez. 4, n. 46146 del 13/10/2021, Carlucci, Rv. 28255; conf. Sez. 4, n. 46841 del 17/12/2021, Patruno, RV. 282659; Sez. 4, n. 11679 del 15/12/2020, de. 2021, Ibnezzayer, Rv. 280958). La consolidata giurisprudenza citata ribadisce, altresì, che l'esistenza di un apparato normativo che regola le caratteristiche e i controlli periodici degli etilometri rende non mutuabili i principi affermati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 113 del 2015, in riferimento all'attività di accertamento mediante lo strumento di rilevamento elettronico della velocità, secondo cui è illegittima la disposizione censurata (art. 45 co. 6 cod. strada), nella parte in cui non prevede che í c.d. autovelox siano sottoposti a verifiche periodiche di funzionalità e taratura. Con motivazione priva di aporie logiche la sentenza impugnata evidenzia, nel caso esaminato che le deduzioni difensive non sono suffragate da elementi concreti suscettibili di avvalorare la tesi del malfunzionamento dell'apparecchio, Quanto alla applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., giudici di merito hanno reso motivazione esaustiva e congrua, non manifestamente illogica e pienamente rispettosa della consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, secondo cui ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6 - , n. 55107 del 08/11/2018 Rv. 274647 - 01; Sez. 7 -, Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022 Rv. 283044 - 01). Nella specie, la Corte territoriale ha richiamato non solo il livello del tasso alcolemico, ma le oggettive modalità della condotta, connotata dall'essersi l'imputato spostato in stato di ebbrezza alcolica provocando un concreto pericolo per la circolazione, perdendo il controllo dell'auto che si era fermata trasversalmente sulla carreggiata, con evidente rischio di grave impatto con altri veicoli. 4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussistendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10 luglio 2024 Il Consigliere