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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 aprile 2023

Cassazione n. 14393/2023

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Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28586/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 92 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] sia in proprio che quale legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 95 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 4938/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 14/10/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/04/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che: con atto di citazione del 26 ottobre 2010 [OSCURATO:PERSONA], sia in proprio che in qualità di socio accomandatario di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., convenne in giudizio innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (in seguito [OSCURATO:SOCIETA].) chiedendo, previo accertamento della natura di leasing traslativo della locazione finanziaria immobiliare stipulata in data 23 ottobre 2006 per la quale la Interlenghi si era costituita fideiussore, la condanna della convenuta alla restituzione dei canoni corrisposti nella misura di Euro 504.178,61, nonché l’accertamento dell’incongruità della penale di Euro 691.067,58 addebitata per la risoluzione anticipata del contratto con la sua riduzione ad equità e l’accertamento del diritto della convenuta ad un equo compenso per l’utilizzo del bene locato, disponendo la compensazione, parziale o totale, dei crediti.

La convenuta propose domanda riconvenzionale di condanna al pagamento della somma di Euro 691.067,58 a titolo di penale.

Il Tribunale adito dichiarò risolta la locazione finanziaria e condannò [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] in solido fra di loro al pagamento della somma di Euro 350.000,00.

Il Tribunale dispose quanto segue: qualificò il contratto come leasing traslativo, riconobbe il diritto della parte attrice alla restituzione dei canoni già corrisposti nella misura di Euro 504.178,61 nonché il diritto della concedente all’equo compenso nella misura di Euro 354.178,61; operò la compensazione fra i due crediti riconoscendo in favore della parte attrice l’importo di Euro 154.000,00; riconobbe il diritto della concedente alla differenza fra l’importo complessivo dei canoni e quello ricavato dalla cessione dell’immobile a terzi, pari ad Euro 1.043.000,00, quantificando in Euro 691.067,58 l’importo della penale, poi ridotto ai sensi dell’art.1384 cod. civ. ad Euro 600.000,00; infine, a seguito della compensazione dei rispettivi crediti, dichiarò che alla concedente spettavano Euro 350.000,00.

Avverso detta sentenza proposero appello [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]..

Con sentenza non definitiva di data 7 febbraio 2019 la Corte d’appello di Roma, previo richiamo a Cass. n. 19306 del 2010 in relazione all’equo compenso da corrispondere al concedente in leasing traslativo, dispose che ai fini della determinazione del c.d. equo indennizzo doveva essere assunto quale parametro, indipendentemente dalla questione dell’applicabilità della nuova disciplina ai rapporti pendenti, il criterio previsto dall’art. 1, comma 138, l. n. 124 del 2017, in base al quale il concedente aveva diritto alla restituzione del bene ed era tenuto a corrispondere all’utilizzatore quanto ricavato dalla collocazione del bene, dedotti gli importi corrispondenti ai canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, ai canoni a scadere e al prezzo pattuito per l’esercizio dell’opzione finale di acquisto, fermo il diritto di credito del concedente nel caso di valore realizzato con la collocazione del bene inferiore all’ammontare dell’importo dovuto dall’utilizzatore.

Dichiarò inoltre l’invalidità della clausola penale e, con separata ordinanza, dispose CTU.

Con sentenza di data 14 ottobre 2020 la Corte d’appello di Roma condannò l’appellata al pagamento della somma di Euro 201.862,91 oltre interessi, compensando le spese processuali per l’intervento del nuovo orientamento giurisprudenziale.

Osservò la corte territoriale che il CTU aveva determinato in Euro 1.258.514,37 l’importo dei canoni a scadere; da tale importo dovevano essere detratti Euro 1.043.00,00 quale importo ricavato dalla vendita dell’immobile, Euro 72.011,33 a titolo di canoni scaduti e non pagati fino alla risoluzione del contratto ed Euro 14.790,00 a titolo di prezzo pattuito per l’esercizio dell’opzione finale di acquisto, per cui residuava un equo indennizzo in favore della concedente pari ad Euro 302.315,70.

Aggiunse che, poiché spettavano in favore dell’utilizzatrice i canoni pagati per l’importo totale di Euro 504.178,61, residuava un credito in favore degli appellanti pari ad Euro 201.862,91.

Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di due motivi e resiste con controricorso la parte intimata.

E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ..

E’ stata presentata memoria.

Considerato che: con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 136, 137, 138 l. n. 124 del 2017, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ..

Osserva la parte ricorrente che la corte territoriale, nonostante abbia fatto applicazione al rapporto pregresso dello ius superveniens rappresentato dalla legge n. 124 del 2017, ha disposto ai sensi dell’art. 1526 cod. civ. la restituzione in favore dell’utilizzatore dei canoni corrisposti, scambiando il concetto di equo indennizzo di cui alla l. n. 124 del 2017 con quello di equo compenso di cui all’art. 1526.

Aggiunge che in base alla l. n. 124 del 2017 il concedente non deve restituire all’utilizzatore i canoni corrisposti.

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1526 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ..

Osserva la parte ricorrente che nella sentenza impugnata si confonde il concetto di equo indennizzo di cui alla l. n. 124 del 2017 con quello di equo compenso di cui all’art. 1526.

Aggiunge che la condanna di pagamento non può essere disposta anche in favore della persona fisica, la quale è esclusivamente il garante della società utilizzatrice.

I motivi, da trattare congiuntamente, sono inammissibili.

Vi è giudicato interno su quanto disposto dalla sentenza non definitiva di appello, la quale, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, non aveva fatto applicazione retroattiva dell'art. 1, commi 136-140, della legge n. 124 del 2017, ma ne aveva recepito in funzione di parametro il criterio di determinazione dell’importo spettante al concedente a titolo di equo compenso, al di là della formula adoperata di “equo indennizzo”, stante il richiamo in motivazione all’equo compenso nel leasing traslativo.

La sentenza impugnata costituisce la mera quantificazione del credito identificato dalla pronuncia non definitiva.

Vi è inoltre giudicato interno, ed è il profilo rilevante ai fini della preclusione della proposta impugnazione, in ordine alla spettanza in favore dell’utilizzatore dei canoni corrisposti per l’importo di Euro 504.178,61.

Il Tribunale aveva infatti riconosciuto il relativo credito e l’importo in dispositivo era la risultante della compensazione operata fra i diversi crediti.

La società concedente non ha proposto appello incidentale in ordine al riconoscimento di tale ragione di credito per cui su di essa si è formato il giudicato interno.

Vi è giudicato interno pure in ordine alla spettanza dell’importo in favore anche della persona fisica.

Il Tribunale aveva riconosciuto l’esistenza del diritto di credito in favore di [OSCURATO:PERSONA], sia in proprio che nella qualità.

La statuizione nonè stata oggetto di appello incidentale.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 -quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unifi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28586/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 92 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] sia in proprio che quale legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 95 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 4938/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 14/10/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/04/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che: con atto di citazione del 26 ottobre 2010 [OSCURATO:PERSONA], sia in proprio che in qualità di socio accomandatario di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., convenne in giudizio innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (in seguito [OSCURATO:SOCIETA].) chiedendo, previo accertamento della natura di leasing traslativo della locazione finanziaria immobiliare stipulata in data 23 ottobre 2006 per la quale la Interlenghi si era costituita fideiussore, la condanna della convenuta alla restituzione dei canoni corrisposti nella misura di Euro 504.178,61, nonché l’accertamento dell’incongruità della penale di Euro 691.067,58 addebitata per la risoluzione anticipata del contratto con la sua riduzione ad equità e l’accertamento del diritto della convenuta ad un equo compenso per l’utilizzo del bene locato, disponendo la compensazione, parziale o totale, dei crediti. La convenuta propose domanda riconvenzionale di condanna al pagamento della somma di Euro 691.067,58 a titolo di penale. Il Tribunale adito dichiarò risolta la locazione finanziaria e condannò [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] in solido fra di loro al pagamento della somma di Euro 350.000,00. Il Tribunale dispose quanto segue: qualificò il contratto come leasing traslativo, riconobbe il diritto della parte attrice alla restituzione dei canoni già corrisposti nella misura di Euro 504.178,61 nonché il diritto della concedente all’equo compenso nella misura di Euro 354.178,61; operò la compensazione fra i due crediti riconoscendo in favore della parte attrice l’importo di Euro 154.000,00; riconobbe il diritto della concedente alla differenza fra l’importo complessivo dei canoni e quello ricavato dalla cessione dell’immobile a terzi, pari ad Euro 1.043.000,00, quantificando in Euro 691.067,58 l’importo della penale, poi ridotto ai sensi dell’art.1384 cod. civ. ad Euro 600.000,00; infine, a seguito della compensazione dei rispettivi crediti, dichiarò che alla concedente spettavano Euro 350.000,00. Avverso detta sentenza proposero appello [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].. Con sentenza non definitiva di data 7 febbraio 2019 la Corte d’appello di Roma, previo richiamo a Cass. n. 19306 del 2010 in relazione all’equo compenso da corrispondere al concedente in leasing traslativo, dispose che ai fini della determinazione del c.d. equo indennizzo doveva essere assunto quale parametro, indipendentemente dalla questione dell’applicabilità della nuova disciplina ai rapporti pendenti, il criterio previsto dall’art. 1, comma 138, l. n. 124 del 2017, in base al quale il concedente aveva diritto alla restituzione del bene ed era tenuto a corrispondere all’utilizzatore quanto ricavato dalla collocazione del bene, dedotti gli importi corrispondenti ai canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, ai canoni a scadere e al prezzo pattuito per l’esercizio dell’opzione finale di acquisto, fermo il diritto di credito del concedente nel caso di valore realizzato con la collocazione del bene inferiore all’ammontare dell’importo dovuto dall’utilizzatore. Dichiarò inoltre l’invalidità della clausola penale e, con separata ordinanza, dispose CTU. Con sentenza di data 14 ottobre 2020 la Corte d’appello di Roma condannò l’appellata al pagamento della somma di Euro 201.862,91 oltre interessi, compensando le spese processuali per l’intervento del nuovo orientamento giurisprudenziale. Osservò la corte territoriale che il CTU aveva determinato in Euro 1.258.514,37 l’importo dei canoni a scadere; da tale importo dovevano essere detratti Euro 1.043.00,00 quale importo ricavato dalla vendita dell’immobile, Euro 72.011,33 a titolo di canoni scaduti e non pagati fino alla risoluzione del contratto ed Euro 14.790,00 a titolo di prezzo pattuito per l’esercizio dell’opzione finale di acquisto, per cui residuava un equo indennizzo in favore della concedente pari ad Euro 302.315,70. Aggiunse che, poiché spettavano in favore dell’utilizzatrice i canoni pagati per l’importo totale di Euro 504.178,61, residuava un credito in favore degli appellanti pari ad Euro 201.862,91. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di due motivi e resiste con controricorso la parte intimata. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. E’ stata presentata memoria. Considerato che: con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 136, 137, 138 l. n. 124 del 2017, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che la corte territoriale, nonostante abbia fatto applicazione al rapporto pregresso dello ius superveniens rappresentato dalla legge n. 124 del 2017, ha disposto ai sensi dell’art. 1526 cod. civ. la restituzione in favore dell’utilizzatore dei canoni corrisposti, scambiando il concetto di equo indennizzo di cui alla l. n. 124 del 2017 con quello di equo compenso di cui all’art. 1526. Aggiunge che in base alla l. n. 124 del 2017 il concedente non deve restituire all’utilizzatore i canoni corrisposti. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1526 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che nella sentenza impugnata si confonde il concetto di equo indennizzo di cui alla l. n. 124 del 2017 con quello di equo compenso di cui all’art. 1526. Aggiunge che la condanna di pagamento non può essere disposta anche in favore della persona fisica, la quale è esclusivamente il garante della società utilizzatrice. I motivi, da trattare congiuntamente, sono inammissibili. Vi è giudicato interno su quanto disposto dalla sentenza non definitiva di appello, la quale, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, non aveva fatto applicazione retroattiva dell'art. 1, commi 136-140, della legge n. 124 del 2017, ma ne aveva recepito in funzione di parametro il criterio di determinazione dell’importo spettante al concedente a titolo di equo compenso, al di là della formula adoperata di “equo indennizzo”, stante il richiamo in motivazione all’equo compenso nel leasing traslativo. La sentenza impugnata costituisce la mera quantificazione del credito identificato dalla pronuncia non definitiva. Vi è inoltre giudicato interno, ed è il profilo rilevante ai fini della preclusione della proposta impugnazione, in ordine alla spettanza in favore dell’utilizzatore dei canoni corrisposti per l’importo di Euro 504.178,61. Il Tribunale aveva infatti riconosciuto il relativo credito e l’importo in dispositivo era la risultante della compensazione operata fra i diversi crediti. La società concedente non ha proposto appello incidentale in ordine al riconoscimento di tale ragione di credito per cui su di essa si è formato il giudicato interno. Vi è giudicato interno pure in ordine alla spettanza dell’importo in favore anche della persona fisica. Il Tribunale aveva riconosciuto l’esistenza del diritto di credito in favore di [OSCURATO:PERSONA], sia in proprio che nella qualità. La statuizione nonè stata oggetto di appello incidentale.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 -quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unifi
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