CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 maggio 2026
Cassazione n. 26340/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lando il 08/08/19653.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/03/19664.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/02/19705.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/07/19686.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/03/19527.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/12/19568.[OSCURATO:PERSONA] in persona del presidente f.f. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza della Corte di appello di Messina in data 22/01/2025visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiestol’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla sussistenza dei reatifiscali contestati ai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] RobertoVincenzo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ai capi 7, 11, 14, 17, 22,26, 32, 33, 37, 38 ed alla disposta confisca per equivalente ex art. 12-bis d.lgs.74/2000, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Messina anche perl’eventuale rideterminazione della pena; l’annullamento della sentenzaimpugnata con riferimento alla valutazione della responsabilità amministrativadel [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello diMessina e l’inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] FrancescoPaolo la quale ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata e, in qualità disostituto processuale dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] per il [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], si èriportata ai motivi di ricorso;udite le conclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] difensore di [OSCURATO:PERSONA] RobertoVincenzo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], il quale si è riportato ai motivi di ricorsoed alla memoria depositata in data 06/05/2026, chiedendo l’accoglimento di tuttii motivi;udite le conclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] RobertoVincenzo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eMicale [OSCURATO:PERSONA] il quale ha chiesto l’accoglimento di tutti i motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Messina, in parzialeriforma della decisione del Tribunale di Patti in data 11/07/2023, che avevadichiarato gli odierni ricorrenti responsabili del delitto di associazione perdelinquere (capo 1), oltre che per una serie di reati di natura fiscale (artt. 2 e 8d.lgs. 74/2000) finalizzati alla consumazione di truffe aggravate (art. 640-biscod. pen.) in danno dell’[OSCURATO:PERSONA], per l’ottenimento di contributi comunitari per laproduzione agrumaria, attraverso i [OSCURATO:PERSONA] U.P.E.A, PAC e [OSCURATO:PERSONA] di Capod’Orlando di cui facevano parte [OSCURATO:PERSONA] con il ruolo di amministratore difatto di tutti e tre i [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di presidente del Consigliodirettivo e legale rapp.te del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] qualità di presidente del Consiglio direttivo dei [OSCURATO:PERSONA] PAC e U.P.E.A.,[OSCURATO:PERSONA] nella qualità di responsabile finanziario e addetto aipagamenti di tutti e tre i [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di responsabilecontabile amministrativo di tutti e tre i [OSCURATO:PERSONA], dichiarava non doversiprocedere in ordine ad alcuni reati di natura fiscale (capi 3, 4, 6, 10, 13, 21, 25,31, 36) e truffa aggravata (capi 42 e 44) perché estinti per prescrizione;assolveva [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eTonarelli [OSCURATO:PERSONA] dai reati di natura fiscale loro ascritti ai capi 18, 19, 23 conrideterminazione delle pene inflitte e confermava nel resto la sentenzaimpugnata con particolare riferimento alla responsabilità amministrativa delConsorzio [OSCURATO:PERSONA].2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, con ununico atto, nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], gli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo quanto segue.2.1. Violazione di legge in relazione all’art. 416 cod. pen., nonchè illogicità,contraddittorietà e mancanza della motivazione in relazione alla ritenutasussistenza del delitto di associazione per delinquere di cui al capo 1),erroneamente desunta in sentenza, dalla “stabile dedizione al raggiungimentodel medesimo obiettivo criminale”, elemento che, ad avviso della [OSCURATO:PERSONA], andavadimostrato e dalla condivisione del “medesimo modus operandi”, elementoanch’esso rimasto privo di riscontri (motivo comune a tutti e tre i ricorrenti). LaCorte di appello, poi, non avrebbe specificato in quali “emblematici passaggidelle intercettazioni” sarebbe rinvenibile la prova della esistenza della strutturaassociativa posto che i contatti personali tra gli imputati, emergenti dalleintercettazioni, non sarebbero di per sé indicativi dell’esistenza della strutturaassociativa, né l’approntamento di comuni meccanismi di frode fiscaledimostrerebbe l’esistenza del sodalizio criminoso in assenza della indicazionedello specifico contributo fornito dai singoli.Aggiunge la [OSCURATO:PERSONA], con specifico riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA],che la Corte di appello non avrebbe individuato alcuna condotta materialeintegrativa del contributo effettivo apportato dal ricorrente all’esistenzadell’associazione.2.2. Violazione di legge ed illogicità, contraddittorietà e mancanza dimotivazione in relazione alla ritenuta permanenza del vincolo associativo sinoalla data del 19/02/2017, come indicato nell’imputazione (motivo comune a tuttie tre i ricorrenti).La Corte di merito avrebbe fondato la conclusione circa il perduraredell’associazione oltre la data di consumazione dell’ultimo reato fine,26/01/20216 (capo 44), su mere supposizioni (la permanenza in vita degli enticommerciali), invertendo l’onere probatorio e cioè ponendo a carico degliimputati l’onere di dimostrare la cessazione dell’attività criminosa,contravvenendo all’orientamento giurisprudenziale secondo cui, anche in caso dicontestazione “chiusa”, grava sull’accusa l’onere di dimostrare il protrarsi delvincolo associativo lungo l’intero arco temporale indicato, sino al termine finalecontestato.2.3. Violazione di legge (artt. 2 e 8 d.lgs. 74/200, 43 cod. pen. e 53 Cost.),nonché vizio di motivazione in quanto la Corte di merito avrebbe erroneamentemotivato in ordine alla sussistenza dei dolo specifico dei reati di natura fiscale diai capi 7, 11, 14, 17, 22, 26, 32, 33, 37, 38 della rubrica posto che le fatture peroperazioni inesistenti in contestazione, avevano come unico scopo quello digonfiare fittiziamente i ricavi e il volume di affari dei [OSCURATO:PERSONA] per ottenerel’erogazione dei contributi da parte di [OSCURATO:PERSONA], ma non sarebbero supportate daldolo specifico di evasione non essendo sufficiente, a tal fine, argomentare che gliimputati intendevano “sterilizzare” il costrutto impositivo, ovvero annullare glieffetti fiscali derivanti dalle illecite fatturazioni (in tal senso si richiama lasentenza Sez. 3, n. 44954 del 17/09/2024), atteso che tale considerazione,secondo cui le fatture ricevute compenserebbero quelle emesse, dimostraappunto la volontà di non avvalersi dei documenti contabili per alterare lasituazione patrimoniale da sottoporre a tassazione (motivo nell’interesse diMicale [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]).[OSCURATO:PERSONA] osserva che l’argomentazione posta a fondamento della decisione,secondo cui il dolo darebbe rappresentato dall’intento di neutralizzare un incassofittizio, è affetta da illogicità manifesta perché il reddito inesistente nondetermina alcun obbligo di contribuzione, come si evince dal dettato dell’art. 53Cost. che stabilisce che “tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche inragione della loro capacità contributiva”.2.4. Violazione di legge (art. 5 d.lgs. 74/2000) e vizio di motivazione conriferimento al capo 47) della rubrica contestato a [OSCURATO:PERSONA], avutoriguardo alla insussistenza del dolo di evasione ed alla mancata indicazione, insentenza, dei precisi importi asseritamente oggetto di evasione.2.5. Violazione di legge in relazione all’art. 648-ter. 1 cod. pen., contestato aMicale [OSCURATO:PERSONA], illogicità, mancanza e contraddittorietà della motivazione nonavendo la Corte di merito indicato quale fra i delitti contestati, costituisce ilpresupposto dell’autoriciclaggio, non essendo sufficiente, a tal fine, affermare -come fa la Corte di appello - che tutti i delitti contestati “ai capi che precedono”rappresentano delitti presupposto poiché, assume la [OSCURATO:PERSONA], tale non può essereil delitto associativo che non genera profitto, né i delitti di natura fiscale che,come detto, non hanno determinato alcun vantaggio fiscale, né le tantomeno letruffe rispetto alle quali [OSCURATO:PERSONA] non risulta imputato; inoltre, dall’istruttoriasarebbe emerso che non tutti gli introiti del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] erano illeciti(parte del fatturato risultava, infatti, generato da attività realmente svolta)pertanto, il delitto di autoriciclaggio non sarebbe configurabile.2.6. Violazione di legge in relazione all’art. 62-bis cod. pen. e carenzaassoluta di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche avendola Corte di merito motivato sul punto in maniera “cumulativa” (motivo comune atutti e tre i ricorrenti).2.7. Violazione di legge in relazione all’art. 81 cod. pen. ed illogicità dellamotivazione in merito al trattamento sanzionatorio: la Corte avrebbe dovutogiustificare, in relazione a ciascun reato satellite, l’aumento di pena per lacontinuazione (motivo comune a tutti e tre i ricorrenti).2.8. Violazione di legge in relazione all’art. 12-bis d.lgs. 74/2000, illogicità ecarenza di motivazione avuto riguardo alla disposta confisca per equivalente,posto che, nella specie, non sarebbe stato individuato l’ammontare dell’impostaevasa suscettibile di ablazione (motivo nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di GoriSantino).3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con un unico atto di ricorso afirma degli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducono quanto segue.3.1. Violazione di legge in relazione all’art. 416 cod. pen., illogicità,contraddittorietà e mancanza di motivazione avendo la Corte di merito ritenutosussistente il delitto associativo, riferito agli imputati nelle rispettive qualità diresponsabile finanziario e addetto ai pagamenti di tutti e tre i [OSCURATO:PERSONA] e diresponsabile contabile e amministrativo dei tre [OSCURATO:PERSONA], senza una realeesposizione delle ragioni poste a fondamento della propria decisione, limitandosiad un generico richiamo alle argomentazioni del primo giudice e cioè “alla stabilededizione al raggiungimento del medesimo obiettivo criminale” ed al “comunemodus operandi” , elementi che, ad avviso della [OSCURATO:PERSONA], non sarebbero sufficientia validare l’ipotesi d’accusa poiché non è stato spiegato attraverso quali modalitàle tre strutture commerciali, preesistenti rispetto alle ipotizzate truffe, sarebberostate trasformate in struttura illecita a servizio della consorteria per ilperseguimento della finalità truffaldina, non risultando significativi la “gli intensirapporti fra gli imputati”, la “contiguità spaziale delle sedi operative” e nonessendo specificati i “passi delle intercettazioni” asseritamente emblematici delrapporto associativo.3.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen., 416 cod.pen., 2 e 8 d.lgs. 74/2000 nonché illogicità, contraddittorietà e mancanza dimotivazione, avuto riguardo alla affermazione di responsabilità sia per il delittoassociativo che per i reati fiscali, non avendo la Corte di merito individuato lacondotta che avrebbe apportato un contributo materiale o morale allarealizzazione degli illeciti in materia fiscale avendo i giudici di appello ricondottola responsabilità dei due ricorrenti alla posizione ricoperta all’interno delConsorzio.3.3. Violazione di legge processuale in relazione agli artt. 533 e 192 cod.proc. pen., per ciò che concerne lo standard probatorio necessario ai finidell’affermazione di responsabilità, avendo la Corte di appello valorizzato, inmancanza di prova diretta circa l’effettivo ruolo svolto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], unaserie di singoli indizi che attengono alla loro attività contabile o amministrativa,ma non provano la partecipazione al delitto associativo, non superando in talmodo il canone del “ragionevole dubbio”.3.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenutasussistenza del delitto associativo, in permanenza, oltre la data indicata perl’ultima condotta contestata come reato fine (capo 44), in assenza di elementiprobatori dimostrativi del perdurare dell’associazione oltre il [OSCURATO:DATA_NASCITA].La conclusione cui è pervenuta la Corte di appello secondo cui il delittoassociativo permane sino alla data indicata nel capo di imputazione(19/02/2017) violerebbe i principi che regolano la ripartizione dell’onereprobatorio nel processo penale ed in particolare gli artt. 192 cod. proc. pen.,111, comma 4, Cost., 27, comma 2, Cost. e 6 CEDU.3.5. Violazione dell’art. 62-bis cod. pen., avendo la Corte di appello negatole circostanze attenuanti generiche, senza considerare gli elementi positiviindicati dalla difesa.3.6. Violazione dell’art. 81 cod. pen., avuto riguardo alla mancanza dimotivazione in relazione agli aumenti di pena (mesi due di reclusione) perciascun reato satellite.3.7. Violazione di legge in relazione all’art. 12-bis d.lgs. 74/2000, nonchévizio di motivazione non avendo la Corte di appello motivato in merito allaconfisca per equivalente e cioè indicato il profitto del reato di natura tributariasuscettibile di ablazione.4. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso a mezzo dei difensori Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] eMaria [OSCURATO:PERSONA], deducendo quanto segue.4.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 648-bis cod. pen. e 192 cod.proc. pen, per avere la Corte di merito ritenuto sussistente il delitto di riciclaggioa carico di [OSCURATO:PERSONA], legale rapp.te della [OSCURATO:PERSONA] basket che avrebbe incassato124.262,50 a mezzo assegno della [OSCURATO:PERSONA], sul conto della società, senza chefosse provato che il denaro confluito su detto conto fosse quello provenientedalla truffa ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e senza adeguatamente motivare in ordineall’elemento soggettivo del reato.4.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 533 e 192 cod. proc. pen., perciò che concerne lo standard probatorio necessario ai fini dell’affermazione diresponsabilità per il delitto di riciclaggio, posto che, in mancanza di prova direttacirca la provenienza illecita del denaro e della consapevolezza da parte di Venzadi tale origine, la Corte di merito avrebbe fondato l’affermazione di responsabilitàsu labili indizi (gli stretti legami con [OSCURATO:PERSONA] ed altri elementi della consorteria,l’insistenza delle sedi societarie nel medesimo locus, la completa inattività delConsorzio [OSCURATO:PERSONA] ben nota a [OSCURATO:PERSONA] in quanto socio di maggioranza dellostesso).4.3. Violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto aisensi dell’art. 648-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] rappresenta che, nel caso di specie,l’incasso degli assegni era avvenuto in maniera tracciabile sicchè dovevaescludersi sia l’esistenza di un qualunque ostacolo alla identificazione dellaprovenienza delittuosa del denaro, sia la volontà di imprimere alla cosa una“trasformazione” sicchè la condotta andava qualificata come ricettazione ai sensidell’art. 648 cod. pen.5. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei difensori Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] eCarmelo [OSCURATO:PERSONA], deduce quanto segue.5.1. violazione di legge in relazione all’art. 416 cod. pen., illogicità,contraddittorietà e mancanza della motivazione in relazione alla ritenutasussistenza della associazione per delinquere (capo 1): la Corte di appello sisarebbe limitata a richiamare la sentenza di primo grado senza indicare glielementi dimostrativi della fattispecie associativa, erroneamente desunta dalla“stabile dedizione al raggiungimento del medesimo obiettivo criminale” elementoche, secondo la [OSCURATO:PERSONA], andava dimostrato e dalla condivisione del “medesimomodus operandi” elemento anch’esso rimasto privo di riscontri.Il giudice di appello, poi, non avrebbe specificato in quali “emblematicipassaggi” delle intercettazioni sarebbe rinvenibile la prova della esistenza dellastruttura associativa posto che i contatti personali tra gli imputati, emergentidalle conversazioni captate, non sarebbero di per sé indicativi dell’esistenzadell’associazione, né l’approntamento di comuni meccanismi di frode fiscaledimostrerebbero l’esistenza della struttura associativa in assenza dellaindicazione del contributo fornito dai singoli.5.2. Violazione di legge e vizio di motivazione per avere i giudici di meritoelementi affatto significativi (la presentazione di due domande per l’ottenimentodel contributo [OSCURATO:PERSONA], la contiguità spaziale dei tre consorzi, la conoscenza daparte di [OSCURATO:PERSONA] della situazione organizzativa degli uffici palesata in occasionedell’intervento della Guardia di Finanza), senza indicare, poi, quali sarebbero lecaptazioni ritenute rilevanti ai fini del riconoscimento di detto ruolo.5.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla affermazionedi responsabilità per i reati tributari, siccome desunta dalla qualifica diamministratore di fatto dei tre [OSCURATO:PERSONA]. A tal riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] contesta laqualifica di amministratore di fatto attribuita, in sentenza, a [OSCURATO:PERSONA], sulla basedi elementi non decisivi, in difetto delle condizioni di continuità, significatività eautonomia richiesti dall’art. 2639 cod. civ.5.4. Con il quarto motivo la [OSCURATO:PERSONA] contesta l’affermazione di responsabilitàper i reati tributari siccome fondata sulla presunta carica di amministratore difatto di [OSCURATO:PERSONA], senza l’individuazione di una condotta concreta posta in essereper agevolare, in termini di contributo materiale o morale, la consumazione deireati di natura tributaria.5.5. Con il quinto motivo si ribadiscono le censure in ordine all’affermazionedi responsabilità per il delitto associativo, al ruolo di promotore attribuito aSindoni ed al concorso dello stesso nei reati tributari, avuto riguardo al mancatorispetto dei canoni di valutazione della prova ed alla valorizzazione, in sentenza,di elementi meramente indiziari in violazione degli artt. 533 e 192 cod. proc.pen.5.6. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla individuazionedella data di consumazione del reato associativo fissata al 19/02/2017 anziché al26/01/2016, data di consumazione dell’ultimo reato fine (capo 44).La Corte di appello avrebbe operato un’inversione dell’onere della provaponendo a carico dell’imputato l’onere di dimostrare lo scioglimentodell’associazione anzichè richiedere all’organo di accusa di provare la sussistenzadel vincolo lungo tutto l’arco temporale contestato.5.7. Violazione di legge in relazione all’art. 62-bis cod. pen., per la totalemancanza di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuantigeneriche.5.8. Violazione dell’art. 81 cod. pen. ed illogicità della motivazione in meritoalla quantificazione degli aumenti per la continuazione.5.9. Violazione di legge (art. 12-bis d.lgs. 74/2000) e carenza dimotivazione in relazione alla confisca per equivalente, disposta senzal’indicazione dell’importo dell’imposta evasa ovvero il profitto dei reati tributarisuscettibile di ablazione.6. In data 06/05/2026 i difensori di [OSCURATO:PERSONA] hanno prodotto una memoriacon la quale hanno insistito sul vizio di motivazione in ordine al giudizio diresponsabilità del ricorrente per i delitti contestati.7. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del presidente facente funzioni, proponericorso a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo quanto segue.7.1. Violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione alladoglianza difensiva con la quale, in sede di appello, era stata contestata laviolazione dell’art. 5 d.lgs. 231/2001.La Corte di appello avrebbe omesso di motivare in merito alla circostanza,rappresentata dalla [OSCURATO:PERSONA], secondo cui il legale rappresentate del [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:PERSONA]) aveva agito perseguendo esclusivamente interessi propri o di terziprotagonisti delle altre società su cui venivano dirottati i contributi comunitari.La verifica di tale elemento avrebbe potuto determinare l’esclusione dellaresponsabilità amministrativa dell’ente.7.2. Con il secondo motivo la [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazione di legge in relazioneall’art. 6 comma 1, d.lgs. 231/2001, per avere la Corte di appello ritenutointegrata la responsabilità dell’ente ([OSCURATO:PERSONA]) per l’inidoneità del modelloorganizzativo di gestione e controllo adottato, in ragione della integrazionedell’illecito penale, senza verificare la colpa di organizzazione dell’ente stesso,limitandosi a ritenere inadeguato, con giudizio ex post e non ex ante,l’organismo di vigilanza, sulla base di una pretesa incompatibilità soggettiva didue suoi componenti i quali ricoprivano cariche anche in altre due entità([OSCURATO:PERSONA] e i consorzi PAC e UPEA).[OSCURATO:PERSONA] ricorsi sono basati su motivi in parte generici, in parte fondati secondoquanto di seguito illustrato.1. In via generale, preme ribadire che sono generici i motivi che riproduconopedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta diespressioni che contestino, in termini assertivi e apodittici, la correttezza dellasentenza impugnata, laddove difettino – come frequentemente nel caso di specie– di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, perconfutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi digravame non sono stati accolti (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv.281521-01; Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv. 267611-01; Sez. 6, n.34521 del 27/06/2013, Ninivaggi, Rv. 256133-01).1.1. La genericità delle impugnazioni si apprezza in primo luogo conriferimento alle censure, comuni a tutti i ricorrenti (ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA] edel [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ai quali non è contestato il delitto associativo),concernenti la sussistenza del delitto di cui all’art. 416 cod. pen. e lapartecipazione dei singoli alla consorteria criminale, ciascuno con un proprioruolo.1.2. La Corte di merito ha adeguatamente motivato in ordine allasussistenza del delitto associativo individuando i requisiti essenziali dellafattispecie, ovvero la stabilità nel tempo della definita struttura organizzativa, lacontinuità e sistematicità dell'attività criminosa, la consapevolezza dei singoliassociati, di far parte di un sodalizio durevole e di essere disponibili ad operareper l'attuazione del programma criminoso comune (Sez. 6, n. 3886 del07/11/2011, dep. 2012, Papa, Rv. 251562-01; Sez. 2, n. 20451 del 03/04/2013,Ciaramitaro, Rv. 256054-01); ed ha correttamente osservato, con riferimentoalla censura in esame, che l'evidente organizzazione della struttura associativa(praticamente identificabile con i tre [OSCURATO:PERSONA]), la continuità e l'intensa frequenzadella commissione delle frodi pubbliche non potevano lasciare alcun dubbio, incapo agli imputati, circa il loro fattivo e continuativo apporto ad uno stabilesodalizio criminale.Sul punto preme rammentare che, secondo la giurisprudenza di questaCorte, è consentito al giudice, pur nell'autonomia del reato-mezzo rispetto aireati-fine, dedurre la prova dell'esistenza del sodalizio criminoso dallacommissione dei delitti rientranti nel programma comune e dalle loro modalitàesecutive, posto che attraverso gli stessi si manifesta in concreto l'operativitàdell'associazione medesima, specie quando ricorrano elementi che dimostrino iltipo di criminalità, la struttura e le caratteristiche dei singoli reati, le modalità diesecuzione (Sez. U, n. 10 del 28/03/2001, Cinalli, Rv. 218376-01; Sez. 2, n.19435 del 31/03/2016, Ficara, Rv. 266670-01; Sez. 2, n. 2740 del 19/12/2012,dep. 2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 254233-01; Sez. 5, n. 21919 del 04/05/2010, Procopio,Rv. 247435-01).La Corte di appello, con congrue argomentazioni (pagg. 41 e 42 dellasentenza impugnata) e con precisi richiami alla sentenza di primo grado, haquindi rimarcato che la sinergia funzionale - durata per oltre un quinquennio -nei meccanismi di approntamento, conformazione e validazione, sia delledichiarazioni fiscali, sia delle domande di contributo [OSCURATO:PERSONA], la contiguità spazialefra i tre [OSCURATO:PERSONA] (come pure la [OSCURATO:PERSONA] di cui si dirà), aventi tutti lasede legale nel medesimo stabile di proprietà della famiglia [OSCURATO:PERSONA], le relazioniinterpersonali datate e consolidate nel tempo tra i singoli ricorrenti (nonriconducibili a semplici rapporti amicali), le interconnessioni funzionali edoperative di tutte le attività che si svolgevano all’interno dei tre [OSCURATO:PERSONA],dimostravano l’esistenza dell’organismo associativo ex art. 416 cod. pen.,caratterizzato da un afflato partecipativo comune e concorde verso la messa inpresentazione di dichiarazioni di imposta basate su dati inveritieri, con l’apportomateriale o anche solo morale di ciascuno degli imputati ognuno con un proprioruolo anche solo di rafforzamento del proposito criminoso.Ed invero, in tema di associazione per delinquere, la esplicita manifestazionedi una volontà associativa non è necessaria per la costituzione del sodalizio,potendo la consapevolezza dell'associato essere provata attraversocomportamenti significativi che si concretino in una attiva e stabilepartecipazione (Sez. 2, n. 28868 del 02/07/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv 279589-01).D’altra parte, è principio consolidato in giurisprudenza che, ai fini dellaconfigurabilità e ai fini della prova della sussistenza della fattispecie associativa,è richiesta una condotta di partecipazione che è a "forma libera", integrabile cioèda un qualunque comportamento non tipizzato nel modo, purché causale rispettoall'evento tipico, che apporti cioè un contributo, ancorché minimo ma noninsignificante alla vita della struttura ed in vista del perseguimento del suoscopo, con la conseguenza, a fini dimostrativi della partecipazione ad unsodalizio criminale, della irrilevanza della mancanza di prova della consumazionedel partecipe dei reati-fine, e, per converso, del carattere non transitivo dellaprova della consumazione di più reati-fine a scopi immediatamente dimostratividell'appartenenza al sodalizio, posto che la condotta di "partecipazione" èstrutturalmente impermeabile alla consumazione del "reato-fine".Ha ulteriormente precisato la giurisprudenza che il discrimen trapartecipazione a detto delitto associativo e concorso di persone nel reatocontinuato va individuato nella natura dell'accordo criminoso che, nel secondocaso, si manifesta in via occasionale e temporanea, per quanto funzionale allaconsumazione di più reati determinati, commessi i quali le singole volontà nonconvergono ulteriormente verso uno scopo unitario; nella partecipazione al reatoassociativo, invece, l'accordo criminoso persegue il fine di realizzare un più vastoprogramma di azioni antigiuridiche indeterminate da compiere e con lapermanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, ciascuno dei quali vuole,e tale è considerato dagli altri, essere associato per dare esecuzione al progettocondiviso (ex plurimis Sez. 5, n. 1964 del 07/12/2018, dep. 2019, Magnani, Rv.274442-01; Sez. 6, n. 36131 del 13/05/2014, Torchia, Rv. 260292-01; Sez. 2, n.933 del 11/10/2013, dep. 2014, Debbiche, Rv. 258009-01; Sez. 6, n. 19783 del16/04/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255471-01).2. Fermo quanto precede, nella specie, la Corte di merito ha spiegato che lecariche rivestite da ciascuno dei correi all’interno dei vari apparati consortili([OSCURATO:PERSONA] promotore dell’associazione con ruolo gestionale, GoriSantino presidente del consiglio direttivo e legale rapp.te del ConsorzioAGRIDEA, [OSCURATO:PERSONA] fac totum di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] presidente delConsiglio direttivo dei [OSCURATO:PERSONA] PAC e U.P.E.A, [OSCURATO:PERSONA] finanziario e addetto ai pagamenti di tutti e tre i [OSCURATO:PERSONA], TonarelliLeuccio responsabile contabile amministrativo di tutti e tre i [OSCURATO:PERSONA]) eranostrumentali alla realizzazione della fattispecie associativa in quanto tutti isunnominati soggetti operavano sinergicamente verso la realizzazione di uncomune programma criminoso, come dimostrato dalle innumerevoliconversazioni intercettate e riportate in sentenza (cfr. pag. 41 della sentenza diappello che richiama la sentenza di primo grado in cui, alle pagg. 88 e segg.sono specificamente indicati il RIT, il progressivo di riferimento, la data e lasommaria trascrizione del contenuto delle conversazioni di interesse).Non hanno fondamento, quindi, le critiche difensive con le quali si contestaai giudici di merito di non avere spiegato quale fosse il contributo apportato dairicorrenti alla fattispecie associativa e di avere costruito l'impianto motivazionalesulla perfetta coincidenza del vincolo associativo criminoso, con il vincoloconsortile. Sotto questo aspetto, infatti, il provvedimento impugnato, conargomentare del tutto logico e consequenziale, spiega le ragioni per le quali allaluce delle particolari modalità dei fatti e delle risultanze processuali,specificamente enunciate, si è ritenuto che i tre [OSCURATO:PERSONA], in seno ai quali glipotenzialità economica e funzionali proprio alla realizzazione di comportamentitruffaldini.Per la configurabilità del delitto di associazione per delinquere, infatti, lalegge non richiede la apposita creazione di una organizzazione, sia purerudimentale, ma l'uso di una struttura che può anche essere preesistente allaideazione criminosa e già adibita a finalità lecite (Sez. 1, n. 134 del 03/10/1989,dep. 1990, Pintacuda, Rv. 182999-01; Sez. 5, n. 31149 del 05/05/2009, Occioni,Rv. 244486-01).Non colgono nel segno, quindi, le doglianze difensive con le quali si contestala mancata individuazione del contributo causale apportato dal singolo allacompagine criminosa. Invero, con motivazione adeguata e priva di cadute sulversante della logica e del diritto, la Corte territoriale ha evidenziato come lacompagine, in ogni suo componente, aveva agito replicando costantemente lastruttura societaria secondo uno schema prefissato di comportamento, volto aporre in essere un numero indeterminato di delitti di truffa, per modo che eraaltresì da escludere che si fosse trattato di un gruppo di persone che agivano inmaniera estemporanea, delineandosi invece con chiarezza l'agire di più persone,con una divisione fissa e ragionata dei rispettivi ruoli, che attraverso l'utilizzo,come detto, dello schermo societario e servendosi di esso hanno condotto atermine una serie lunghissima, e certo sin dall'inizio volutamente indefinita, didelitti contro il patrimonio.Esplicite, dunque, sia il riferimento alla ricorrenza di una 'affectio societatisscelerum', sia la esclusione di un accordo meramente occasionale o accidentalerinvenibile nella diversa fattispecie del reato continuato, assertivamente evocatanei ricorsi.3. In questa prospettiva, non vi è spazio neppure per le ulteriori deduzionidifensive prospettate nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], il cui ricorso non si confrontacon i dati valorizzati nelle sentenze di primo e secondo grado (pagg. 89 e 90della sentenza del Tribunale e pagg. 41 e 42 della sentenza di appello) ove, aprescindere dalla consumazione di singoli reati fine, si è ritenuta l’intraneità dellostesso alla compagine associativa avuto riguardo alle conversazioni intercettate,rappresentative della stretta collaborazione del ricorrente con [OSCURATO:PERSONA] RobertoVincenzo, quale fac totum dello stesso, come emerso anche nel corsodell’accertamento fiscale presso le sedi dei [OSCURATO:PERSONA].4. Quanto, poi, alla censura che contesta la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alcontesto associativo ed il ruolo di primario rilievo a lui attribuito qualeamministratore di fatto dei tre [OSCURATO:PERSONA] (motivo n. 2 del ricorso [OSCURATO:PERSONA]), premericordare che la giurisprudenza, in tema di reati fallimentari, ha affermato che lanozione di amministratore di fatto, per come introdotta dall'art. 2639 cod. civ.,postula l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerentialla qualifica od alla funzione e tuttavia, significatività e continuità noncomportano necessariamente l'esercizio di tutti i poteri propri dell'organo digestione, ma richiedono l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta inmodo non episodico o occasionale, ragione per cui la prova della posizione diamministratore di fatto si traduce nell'accertamento di elementi sintomaticidell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive - in qualsiasi fasedella sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società,quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunquesettore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo,amministrativo, contrattuale o disciplinare - che costituisce oggetto di unavalutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta, come nellafattispecie, da congrua e logica motivazione (Sez. 5, n. 8479 del 28/11/2016,dep. 2017, Faruolo, Rv. 269101-01; Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, Tarantino,Rv. 256534-01).Invero, nella fattispecie, il giudice di appello (pagg. 54 e 55 della sentenzaimpugnata), pur prendendo atto della decisione del giudice contabile,correttamente, l’ha ritenuta non vincolante quanto alla esclusione della qualificadi amministratore di fatto di [OSCURATO:PERSONA], posto che la giurisdizione penale e lagiurisdizione contabile sono reciprocamente autonome, con la conseguenza chele pronunce del giudice contabile, pur definitive, non vincolano il giudice penale,pur potendo essere acquisite per essere liberamente considerate ai fini delladecisione ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 1893 del06/10/2020, dep. 2021, Giangrande, Rv. 280586-01; nello stesso senso, Sez. 5,n. 41796 del 17/06/2016, Crisafulli, Rv. 268041-01, secondo cui l'utilizzo dellesentenze irrevocabili, acquisite ai fini della prova dei fatti in esse accertati ex art.238-bis cod. proc. pen., riguarda esclusivamente quelle rese in altroprocedimento penale e non anche quelle rese in un procedimento civile,adottando i due ordinamenti processuali criteri asimmetrici nella valutazionedella prova: pertanto le sentenze di un giudice diverso da quello penale, pur sedefinitive, non vincolano quest'ultimo, ma, una volta acquisite, sono dalmedesimo liberamente valutabili).La Corte di merito ha, quindi, svolto un giudizio autonomo basato su datifattuali di significativa rilevanza quali, ad esempio, il fatto che tutti e tre iConsorzi avessero sede in un immobile di proprietà della famiglia [OSCURATO:PERSONA], chequesti avesse presentato personalmente, per ben due anni, le domande perl’ottenimento dei contributi [OSCURATO:PERSONA], che si occupasse di ottenere preventivi e diconferire i lavori da eseguire in tale immobile, che avesse accompagnato gliinvestigatori della Guardia di Finanza in occasione dei sopralluoghi,rappresentando i criteri di funzionamento della struttura fornendo, così unaspiegazione logica, fondata su dati concludenti, della qualifica di amministratoredi fatto del ricorrente, rimarcandone il ruolo di leader all’interno del sodalizio,riconosciuto anche dagli atri associati, come dimostrato dalle intercettazionispecificamente richiamate (pag. 55 della sentenza impugnata e pagg. 88 e segg.della sentenza di primo grado).5. Manifestamente infondata è poi la doglianza difensiva con la quale iricorrenti censurano l’omessa declaratoria di estinzione del reato associativo perprescrizione (motivo 2 dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e MicaleGiuseppe; motivo 4 del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; motivo 6 del ricorso diSindoni).La Corte di merito avrebbe erroneamente ritenuto che la data diconsumazione del reato associativo, di natura permanente, in presenza di unacontestazione “chiusa”, fosse quella indicata nel capo di imputazione,19/02/2017 e non quella di consumazione dell’ultimo reato fine (capo 44),26/01/2016.La soluzione adottata appare corretta avendo la Corte di merito ritenuto, inpresenza di una contestazione “chiusa”, con indicazione, nell’imputazione, del"tempus commissi delicti", coincidente con la cessazione della condotta illecita,che il termine di prescrizione decorresse da tale data posto che il delittoassociativo, nella specie, era strettamente correlato alla esistenza in vita dei treConsorzi, operanti in sinergia tra loro e ancora attivi sino al 19/02/2017.E’ principio consolidato nella giurisprudenza che, nel caso in cuil'imputazione relativa ad un reato permanente indichi il "tempus commissidelicti" con "formula chiusa", e cioè con la precisazione della data di cessazionedella condotta illecita, il termine di prescrizione decorre dalla data indicatanell'imputazione (Sez. 2, n. 55164 del 18/09/2018, Trabucco, Rv. 274298-01).5.1. Diversamente da quanto assumono i ricorrenti, non si rinviene alcuncontrasto con quanto argomentato nella sentenza di questa stessa Sezione (n.22646 del 10/05/2024, Calcagno, n.m.),nella quale il Collegio ha ritenutofondata l’eccezione difensiva con la quale si contestava la permanenzaassociativa mafiosa (contestata dal pubblico ministero in forma "chiusa"), finoalla data di esercizio dell'azione penale e comunque in data successiva allaentrata in vigore della novella n. 69 del 2015 (che ha sensibilmente inasprito ilregime sanzionatorio previsto per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., nellesue variegate declinazioni), affermando che grava sull’accusa l’onere didimostrare il protrarsi della condotta partecipativa lungo tutto l’arco temporalesino alla data finale della contestazione.Difatti, in altra pronuncia di questa stessa Sezione, è stato affermato che“l'applicazione della nuova cornice sanzionatoria non richiede la dimostrazione,da parte dell'accusa, che la condotta si sia protratta anche dopo detta modifica,in quanto, accertata l'esistenza dell'"offerta di contribuzione permanente"dell'affiliato all'associazione, questa deve ritenersi valida e produttiva di effettifino alla dimostrazione del recesso spontaneo o provocato "ab externo" (Sez.2,n. 1688 del 26/10/2021, dep. 2022, Giampà, Rv. 282516-03).5.2. Ciò detto, nel caso in esame, non si pone un problema di individuazionedel tempus commissi delicti ai fini della individuazione della normativa applicabilein caso di successione di leggi penali nel tempo, né si rinviene una deroga aiconsueti princìpi che informano l'onere della prova, come prospettato dairicorrenti. Infatti, la Corte di merito, rifacendosi al principio consolidato ingiurisprudenza circa l’autonomia del reato associativo rispetto ai reati "fine", haricavato la prova del permanere dell’associazione prescindendo dallaconsumazione delle truffe, sulla base di elementi concreti quali la permanenza eoperatività dei tre [OSCURATO:PERSONA], strumenti necessari per il procacciamento di illecitiprofitti tramite le truffe e dunque funzionali all’attuazione del programmacriminale dell’associazione, con il permanente contributo apportato dai ricorrenti,inseriti, come detto, ciascuno con un proprio ruolo, all’interno della compaginesocietaria (Sez. 1, n. 33033 del 11/07/2003, Vitello, Rv. 225977-01; Sez. 6, n.28651 del 30/10/2024, dep. 2025, Montante, Rv. 288500-01).L’esistenza dell'associazione e la punibilità degli agenti a titolo dipartecipazione, non sono subordinate alla effettiva realizzazione dei reati scopo:il delitto associativo, in via più generale, infatti, costituisce reato ex se, punibile,astrattamente, anche ove i reati scopo non vengano poi materialmente realizzatio vengano realizzati solo in parte, e ciò costituisce corollario della sua sostanzialediversità rispetto alle ipotesi di concorso di persone nel reato continuato.6. Non manifestamente infondati appaiono, invece, i motivi concernenti ireati di natura tributaria (artt. 2, 5 e 8 d.lgs. 74/2000).La Corte di appello ha ritenuto integrati i reati di emissione di fatture peroperazioni inesistenti, di utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti e diomessa dichiarazione, ipotizzando che le stesse costituissero il meccanismonecessario per “sterilizzare il costrutto impositivo derivante dallasovrafatturazione imperniata sulle operazioni inesistenti, strutturate per attingerecontribuiti da [OSCURATO:PERSONA]”.Ed invero, la sentenza pacificamente ha escluso che i [OSCURATO:PERSONA] avessero unvolume di affari e una produttività tale da giustificare l’erogazione dei contributiAGEA e tuttavia, nonostante l’inesistenza delle operazioni commerciali sottostantialle fatture oggetto della contestazione, ha ritenuto integrato il dolo specifico dievasione di imposta, sul rilievo che le condotte contestate fossero funzionali adindurre in errore [OSCURATO:PERSONA] sul reale volume di affari dei [OSCURATO:PERSONA], necessario perconseguimento dei contributi pubblici.Si tratta di una motivazione che non fornisce adeguata risposta allespecifiche censure mosse dagli imputati relativamente ai reati tributari essendo,sostanzialmente, rimasto eluso il tema della esistenza del dolo specifico dievasione in presenza di una riconosciuta diversa finalità delle condotte (quella,ricordata, di procurare fraudolentemente i contributi pubblici) e che non chiariscese effettivamente le omissioni o false fatturazioni, siano riferite all’introito deicontributi [OSCURATO:PERSONA], suscettibile di tassazione, ovvero, come si legge in sentenza,siano volte a “sterilizzare” il costrutto impositivo derivante dallasovrafatturazione imperniata sulle operazioni inesistenti “proprio per evitare didover pagare imposte su tali f.o.i., pena il commettere un vero e proprio“autogol” in rapporto all’introito dei contributi [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA]”.6.1. La sentenza impugnata, pertanto, va annullata senza rinvio conriferimento ai reati tributari per i quali, in relazione alla data del commessoreato, tenuto conto dei periodi di sospensione della prescrizione paricomplessivamente a gg. 169 (dal 09/03/2020 al 11/05/2020: gg. 64 causaemergenza sanitaria da Covid-19 e dal 10/11/2022 al 23/02/2023: gg. 105 perrichiesta di rinvio semplice avanzata dalle Difese), in presenza di motivi nonmanifestamente infondati, risulta maturato il termine di prescrizione, eprecisamente:-in data 17/03/2025 e 30/12/2025, rispettivamente per i capi 7 e 11,contestati a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eTonarelli [OSCURATO:PERSONA];-in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e 21/02/2025, rispettivamente per il capo 14;-in data 29/09/2024 per il capo 17;-in data 14/03/2025 per il capo 22 e per il capo 26;-in data 18/06/2025 per il capo 32 e il capo 37, reati tutti (quelli di cui aicapi 14, 17, 22, 26, 32 e 37) contestati a [OSCURATO:PERSONA], ScaffidiChiarello [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];-in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e in data 15/09/2025 rispettivamente per il capo 47,reato contestato al solo [OSCURATO:PERSONA], con eliminazione delle relative peneirrogate (pari a mesi due di reclusione per ciascun reato satellite).6.2. L’annullamento va invece disposto con rinvio ad altra Sezione dellaCorte di appello di Messina per nuovo giudizio sui capi 33 e 38, contestati aSindoni [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e MicaleGiuseppe, in relazione ai quali non risulta ancora spirato il termine massimo diprescrizione (fissato alla data del 18/06/2026).7. Va poi precisato con riferimento ai reati estinti per prescrizione, tutticommessi in data antecedente all’introduzione della norma di cui all’art. 578-biscod. proc. pen., introdotta dall'art. 6, comma 4, d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 21, che leSezioni Unite di questa Corte di cassazione hanno riconosciuto che la richiamatadisposizione dell'art. 578-bis cod. proc. pen. ha, con riguardo alla confisca perequivalente e alle forme di confisca che presentino comunque una componentesanzionatoria, natura anche sostanziale e, pertanto, è inapplicabile in relazione aifatti posti in essere prima della sua entrata in vigore (Sez. U, n. 4145 del29/09/2022, dep. 2023, Esposito, Rv. 284209-01).7.1. In particolare, secondo le Sezioni unite, la disposizione di cui all'art.578-bis cod. proc. pen. che ha attribuito al giudice dell'impugnazione, in caso direato estinto per amnistia o per prescrizione, il potere di decideresull'impugnazione ai soli effetti della confisca in casi particolari prevista dal primocomma dell'art. 240-bis cod. pen. e da altre disposizioni di legge, o della confiscaprevista dall'art. 322-ter cod. pen. (la disposizione di cui all’art. 578-bis cod.proc. pen. è applicabile anche alla confisca tributaria ex art. 12-bis d.lgs. n. 74del 2000: v. Sez. 3, n. 20793 del 18/03/2021, Rotondi, Rv. 281342-01) hanatura mista (processuale e sostanziale), in quanto non è una norma meramentericognitiva di un principio esistente nell'ordinamento, sebbene non codificato, maha natura costitutiva in parte qua, perché attribuisce il potere, in precedenzaprecluso al giudice, di mantenere in vita una pena (la confisca per equivalente)che anteriormente alla sua introduzione, non poteva, secondo il diritto vivente, inalcun modo essere applicata nel caso di declaratoria di estinzione del reato perprescrizione.L'art. 578-bis cod. proc. pen. consente, dunque, in caso di estinzione delreato per amnistia o per prescrizione, al giudice di appello o alla Corte dicassazione di disporre la confisca diretta del prezzo o del profitto del reato,previo accertamento della responsabilità dell'imputato, anche per reati commessianteriormente all'entrata in vigore di questa disposizione, ma non già di disporrela confisca per equivalente, stante la propria natura sanzionatoria.7.2. Nella specie, trattandosi di confisca per equivalente, l’annullamentosenza rinvio per prescrizione travolge, dunque, la statuizione relativa alla misuraablativa, disposta ai sensi dell’art. 12-bis d.lgs. 74/2000.8. Alle medesime conclusioni non può pervenirsi con riferimento ai reatitributari per il quali la prescrizione, ad oggi, non risulta ancora maturata e per iquali è stato disposto l’annullamento con rinvio.In tal caso, la Corte di appello, a fronte dei rilievi difensivi, rimasti inevasi,concernenti l’omessa indicazione dell’importo dell’imposta evasa ovvero il profittodei reati tributari suscettibile di ablazione per ciascun imputato, dovrà farsi dicarico di un’adeguata motivazione che tenga conto dell’esatto importoconfiscabile individuando il profitto del reato tributario con riferimento a ciascunimputato, in ossequio al principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite “Massini”(sent. n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, Rv. 287756-01), secondo cui “incaso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva,la confisca deve essere disposta nei confronti di ciascun concorrentelimitatamente a quanto dal medesimo conseguito, il cui accertamento costituisceoggetto di prova nel contraddittorio fra le parti e, solo in caso di mancataindividuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, è legittima laripartizione in parti uguali”.9. Il quinto motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA], riguardante il delitto di autoriciclaggio(capo 45), che censura la mancata individuazione dei delitti presupposto,asseritamente indicati in sentenza con formula generica : “quelli di cui capi cheprecedono”, rilevando che a [OSCURATO:PERSONA] non era stata contestata la truffa di cui alcapo 44), che il delitto associativo non poteva fungere da reato presuppostopoiché esso non genera profitto e che i reati di natura fiscale erano insussistenti,è manifestamente infondato.Ed invero, contrariamente a quanto assunto nel ricorso, la Corte di appelloha ben motivato sul delitto di autoriciclaggio (pag. 51) rilevando come le sommeincassate da [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di legale rapp.te del [OSCURATO:PERSONA] UPEA e delConsorzio Pac, e poi reimmesse nel mercato finanziario, provenissero dal contodi [OSCURATO:PERSONA] “non risultante produrre alcunchè” e dovessero essere inquadratenell’ambito della triangolazione circolare fra esso e le altre due realtà consortili,sicchè doveva trattarsi di proventi certamente illeciti perché riferibili ai delitticontestati nei capi precedono ossia i reati di natura fiscale (contestati anche aMicale) e le truffe poste in essere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].La Corte di merito ha, in sostanza, pertinentemente rimarcato la genesiillecita del denaro e la condotta dissimulatoria posta in essere da [OSCURATO:PERSONA] il quale,nella qualità di legale rappresentante del [OSCURATO:PERSONA] UPEA e del [OSCURATO:PERSONA] PAC,riceveva ed incassava gli assegni provenienti dal conto di [OSCURATO:PERSONA],rappresentativi costi operativi (inesistenti) prodotti a supporto delle domande dicontributo che poi [OSCURATO:PERSONA] reimmetteva sul mercato così da ostacolarnel’identificazione della provenienza delittuosa. La qualità di [OSCURATO:PERSONA] presidente delConsiglio direttivo e legale rapp.te dei [OSCURATO:PERSONA] UPEA e PAC e la realizzazionedegli artifici contabili strumentali all’ottenimento dei contributi pubblicinell’ambito di un meccanismo truffaldino triangolare, caratterizzato dall’operaresinergico dei tre [OSCURATO:PERSONA], ha consentito alla Corte di appello di riteneresufficientemente provata la sussistenza dei delitti presupposto ai fini dellaconfigurabilità dell’autoriciclaggio dovendosi ribadire che “Risponde del delitto diautoriciclaggio l'autore anche di uno solo di più reati-presupposto che,consapevole dell'origine delittuosa delle utilità derivanti dal reato al quale haconcorso, pone in essere una successiva condotta tipica causalmente orientataad ostacolare l'accertamento della loro provenienza (Sez. 2, n. 18847 del13/02/2025, Lena, Rv. 288062-01 ove in motivazione la Corte ha affermato,inoltre, che, in presenza di più reati-presupposto, la configurabilità del delitto dicui all'art. 648-ter.1 cod. pen. non richiede l'identità fisica tra tutti gli autori deipredetti reati e coloro che realizzano la successiva condotta autoriciclatoria).Preme poi ribadire che, in tema di riciclaggio ed autoriciclaggio, non ènecessario che la sussistenza del delitto presupposto sia stata accertata da unasentenza di condanna passata in giudicato, essendo sufficiente che il fattocostitutivo di tale delitto non sia stato giudizialmente escluso, nella suamaterialità, in modo definitivo e che il giudice procedente per il riciclaggio oautoriciclaggio, ne abbia incidentalmente ritenuto la sussistenza, in mancanzaimponendosi l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste (Sez. 2, n.42052 del 19/06/2019, Moretti, Rv. 277609-02).10. Il sesto e settimo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eMicale [OSCURATO:PERSONA], il quinto e sesto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed i motiviottavo e nono del ricorso [OSCURATO:PERSONA], concernenti il diniego delle circostanzemanifestamente infondati avuto riguardo alla genericità dei motivi di appello edalla puntuale risposta resa dalla Corte di merito che, con argomentazionigiuridicamente corrette, esaustive ed esenti da palesi illogicità (cfr. pagg. 62, 63,65 e 66 della sentenza impugnata), ha rimarcato la sostanziale omogeneità dellecondotte contestate ai ricorrenti, tutti concordemente operanti senza distinzionisoggettive di sorta nel meccanismo delittuoso, ai fini del diniego delle circostanzedovendosi rimarcare quanto agli incrementi di pena per la continuazione che laCorte di merito ha sufficientemente motivato tenuto dell’aumento di pena, inveroassai contenuto (mesi due di reclusione), previa individuazione del reato piùgrave per ciascun ricorrente, con una valutazione di complessiva congruità dellapena.Le Sezioni Unite “Pizzone”, con la sentenza n. 47127 del 24/06/2021, Rv.282269-01, hanno infatti chiarito che “Il grado di impegno motivazionalerichiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi etale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzionetra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati ilimiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente uncumulo materiale di pene”.11. Esaurita la disamina dei motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] RobertoVincenzo che, sia pure con diversi accenti, hanno mosso censure tra lorosostanzialmente sovrapponibili sul reato di cui all’art. 416 cod. pen., sui reatitributari, sul delitto di autoriciclaggio ([OSCURATO:PERSONA]), sul diniego delle circostanzeoccorre ora affrontare il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] tutto incentrato sul reato di cuiall’art. 648-bis cod. pen. (capo 46) e sulla mancata riqualificazione del fatto intermini di ricettazione.11.1. In via preliminare si deve rilevare come, con le censure proposte, laDifesa abbia sostanzialmente sollecitato alla Corte di legittimità, una riletturadelle fonti probatorie, non consentita (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri,Rv. 273217-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, dep. 2019, Battaglia, Rv.275100-01; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv.271702-01; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758-01), tra l'altro conmotivi del tutto reiterativi dei motivi di appello, in assenza di reale confronto conla motivazione della Corte di merito che, con argomentazioni del tutto logiche haricostruito in modo approfondito l'attività posta in essere dal ricorrente, la pienariferibilità allo stesso del profitto ingiusto a seguito della attività di riciclaggio.Dunque, i motivi proposti si presentano caratterizzati da evidente genericità,meramente reiterativi dei motivi di appello, in assenza di qualsiasi direttacorrelazione con la motivazione ampia, logica, approfondita ed argomentata inassenza di aporìe della Corte di appello.11.2. Se, infatti, è pur vero che la disposizione di cui all’art. 648-bis cod.pen., pur configurando un reato a forma libera, richiede che la condotte diriciclaggio sia caratterizzata da un tipico effetto dissimulatorio, risultando direttain ogni caso ad ostacolare l'accertamento sull'origine delittuosa di denaro, beni oaltre utilità, è altrettanto vero che tale obiettivo ben può essere realizzato ancheindividuabilità - della origine delittuosa del bene, non trattandosi di evento delreato (Sez. 5, n. 21925 del 17/04/2018, Ratto, Rv. 273183-01; Sez. 2, n. 21687del 05/04/2019, Armelisasso, Rv. 276114-02, in motivazione).Nella giurisprudenza di questa Corte, infatti, è costante l'insegnamentosecondo il quale integra il delitto di riciclaggio il compimento di operazioni voltenon solo ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficilel'accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità,esecuzione dell'attività posta in essere (Sez. 6, n. 16980 del 18/12/2007, dep.2008, Gocini, Rv. 239844-01: principio, questo, affermato in una fattispecierelativa alla effettuazione di versamenti di denaro di illecita provenienza in favoredi varie società controllate dagli imputati, attraverso il temporaneo utilizzo di"conti di sponda" su cui affluivano in modo da non conservare traccia delleoperazioni, mancando gli elementi identificativi sia della provenienza dellesomme confluite nelle società, sia della destinazione di quelle dalle stessedefluite; Sez. 2, n. 2818 del 12/01/2006, Caione, Rv. 232869-01; Sez. 2, n.52549 del 20/10/2017, Venuti, Rv. 271530-01; Sez. 2, n. 1422 del 14/12/2012,dep. 2013, Atzori, Rv. 254050-01; Sez. 2, n. 2297 del 16/11/2012, dep. 2013,Anemone, Rv. 254314-01).Alla stregua di tali rilievi, le varie operazioni dissimulatorie analiticamentepassate in rassegna dai giudici del merito, e relative alle diversificate compaginisociali interessate dalle singole operazioni ampiamente asseverano il motivatoapprezzamento dei giudici a quibus circa la sussistenza del reato incontestazione, posto che per perfezionamento del reato basta la realizzazione diun qualsivoglia risultato di "camuffamento". Nè, per la verità, al di là di unagenerica ed assertiva denuncia, il ricorrente si è spinto a prospettare unaeffettiva inidoneità ex ante della condotta in ordine alla realizzazione di unsiffatto effetto dissimulatorio.11.3. Nel caso in esame, i giudici di merito hanno accertato che le somme dicui agli assegni emessi da [OSCURATO:PERSONA] in favore della [OSCURATO:PERSONA],provenivano dalle truffe all’[OSCURATO:PERSONA] e venivano incassati da [OSCURATO:PERSONA] nella suaqualità di legale rapp.te della [OSCURATO:PERSONA], in assenza di fatturazionecorrispondente agli importi degli assegni stessi, con la consapevolezza, da partedi [OSCURATO:PERSONA], della provenienza delittuosa del denaro (cfr. pagg. 116 e sgg. dellasentenza di primo grado e pag. 60 e segg. della sentenza impugnata)Il dato essenziale valorizzato in sentenza - e che il ricorrente continua adobliterare - è rappresentato dal fatto che, al netto delle sponsorizzazioni pureemerse in favore della società di basket di cui [OSCURATO:PERSONA] era legale rapp.te, ciò cheha determinato, sotto il profilo oggettivo, l’integrazione del reato di riciclaggio èla ricezione, da parte di [OSCURATO:PERSONA] sul conto corrente della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., disomme di denaro che provenivano dal conto del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] riservatoalle movimentazioni per fini [OSCURATO:PERSONA], con assegni correlati alla falsificazione deinominativi dei beneficiari e dei riferimenti di spesa, in assenza didocumentazione contabile che dimostrasse l’effettività delle operazioni di spesa.Tale dato unitamente agli stretti legami di [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] evidenziati insentenza ed alla collocazione della sede societaria nello stesso luogo in cui avevasede a [OSCURATO:PERSONA], ha ragionevolmente condotto i giudici di merito a ritenereprovata la fattispecie contestata anche sotto il profilo soggettivo trattandosi dicondotta dissimulatoria, consapevolmente posta in essere da [OSCURATO:PERSONA] perostacolare l’identificazione della provenienza illecita del denaro.11.4. La Corte ha correttamente risolto anche la questione dellaqualificazione giuridica del fatto in termini di riciclaggio e non di ricettazione (cfr.pag. 62) rimarcando che la condotta del ricorrente non si è limitata alla ricezionedi denaro di provenienza illecita, ma è consistita nella negoziazione degli assegni“manipolati”, a nulla rilevando la tracciabilità dell’operazione bancaria poichécome affermato da questa Corte “integra tale delitto il compimento di condottevolte non solo ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficilel'accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità, e ciòanche attraverso operazioni tracciabili (Sez. 2, n. 10939 del 12/01/2024, DiMario, Rv. 286140-01). In particolare, si è affermato che “integra il delitto diriciclaggio la condotta di chi, senza aver concorso nel delitto presupposto, mettaa disposizione il proprio conto corrente per ostacolare l'accertamento delladelittuosa provenienza delle somme da altri ricavate mediante frode informatica,consentendone il versamento su di esso e provvedendo, di seguito, al loroincasso” (Sez. 2, n. 19125 del 26/04/2023, Baldi, Rv. 284653-01).Il delitto di riciclaggio si distingue, pertanto, da quello di ricettazione inrelazione all'elemento materiale, che si connota per l'idoneità ad ostacolarel'identificazione della provenienza del bene e all'elemento soggettivo, costituitodal dolo generico di trasformazione della cosa per impedirne l'identificazione(Sez. 2, n. 30265 del 11/05/2017, Giamè, Rv. 270302-01).12. Fondato, appare, infine, il primo motivo di ricorso proposto nell’interessedel [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che, per la sua valenza assorbente, rende superflua ladisamina del secondo connesso motivo.A fronte di uno specifico motivo di appello con il quale si contestava lasussistenza della fattispecie di illecito amministrativo avendo l’amministratore delConsorzio [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) agito nell’interesse proprio e di terzi, la Cortedi appello ha omesso di motivare.Al riguardo, va rilevato che l'art. 5 d.lgs. n. 231 del 2001, al fine dellaconfigurabilità della responsabilità amministrativa dell'ente, richiede ilcompimento del reato nell'interesse o a vantaggio dell'ente.Il requisito dell'"interesse" che ai sensi dell’art. 5, comma 1, d.lgs. n. 231del 2001 consente l'addebito all'ente dei reati commessi da coloro che rivestonofunzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, è, poi, solo quelloinerente al titolo di reato in contestazione.La Corte di appello ha omesso di affrontare tale decisivo argomento, postoche la presenza di un interesse esclusivo proprio o di terzi rappresenta un limitenegativo della fattispecie ed ha valutato solo il profilo soggettivo dell’illecitoamministrativo ossia la colpa di organizzazione.Si impone dunque l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio adaltra Sezione della Corte di appello di Messina che dovrà provvedere a colmare lalacuna motivazionale evidenziata, mentre il motivo concernente il profilosoggettivo del reato resta, come detto, assorbito.13. Alla luce delle considerazioni che precedono va, dunque, dispostol’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in relazione ai capi 7 e 11nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; in relazione ai capi 14, 17, 22, 26, 32 e 37 nei confronti diSindoni [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e MicaleGiuseppe; in relazione al capo 47 per [OSCURATO:PERSONA] per essere i reati estintiper prescrizione con eliminazione delle relative pene nella misura di mesi due direclusione per ciascuno dei suindicati reati satellite (come indicato nella sentenzaimpugnata).La sentenza va annullata in relazione ai capi 33 e 38 nei confronti diSindoni [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e MicaleGiuseppe con rinvio per nuovo giudizio sui capi e sul conseguente trattamentosanzionatorio avanti ad altra sezione della Corte di appello di Messina.I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] BasilioMicale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione al capo 1 e di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al capo 45, vanno dichiarati inammissibili nel resto.Sono inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chevanno condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di eurotremila in favore della Cassa delle ammende.Va disposto, infine, l’annullamento della sentenza impugnata nei confrontidel [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con rinvio per nuovo giudizio avanti ad altra Sezionedella Corte di appello di Messina. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata in relazione ai capi 7 e 11 neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eTonarelli [OSCURATO:PERSONA]; in relazione ai capi 14, 17, 22, 26, 32 e 37 nei confronti diSindoni [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e MicaleGiuseppe; in relazione al capo 47 per [OSCURATO:PERSONA] per essere i reati estintiper prescrizione ed elimina le relative pene.Annulla la sentenza impugnata in relazione ai capi 33 e 38 nei confronti diSindoni [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e MicaleGiuseppe con rinvio per nuovo giudizio sui capi avanti ad altra Sezione dellaCorte di appello di Messina.Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], GoriSantino, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazioneal capo 1 e per [OSCURATO:PERSONA] anche in relazione al capo 45. Dichiarainammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] che condanna alpagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dellaCassa delle ammende. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di ConsorzioAGRIDEA con rinvio per nuovo giudizio avanti ad altra Sezione della Corte diappello di Messina.Così deciso il 22 maggio 2026Il Consigliere est. Il PresidenteLucia [OSCURATO:PERSONA]