CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 novembre 1984
Cassazione n. 41606/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA nel procedimento nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA], n. in Marocco il 20/11/1984 definito con sentenza di questa Corte in data 20/04/2023; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che, con sentenza n. 30756 in data 20/04/2023 (dep. il 14/07/2023), questa stessa sezione della Corte di Cassazione ha integralmente accolto il ricorso (iscritto al n. R.G. 42297/2022) proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino del 28/09/2022, annullando con rinvio il provvedimento impugnato; Rilevato che nel relativo dispositivo del ruolo di pubblica udienza, per mero errore materiale, non si è specificato che l'annullamento era limitato alla misura dell'aumento praticato a titolo di continuazione interna per il reato di cui al capo A), in conformità al devolutum ed all'unica questione sollevata dal ricorrente, il quale non lamentava l'affermazione di responsabilità (pertanto divenuta irrevocabile), né impugnava altri capi o punti della sentenza; Considerato che a tale errore materiale può ora rimediarsi con il procedimento di correzione di cui all'art. 625 bis, comma 3, cod. proc. pen.; P.Q.M. Dispone correggersi l'errore materiale contenuto nel dispositivo riportato sul ruolo della udienza tenutasi in data 20 aprile 2023 della sentenza n. 30756/2023 di questa Terza sezione penale della Corte di cessazione nel senso che: dopo la parola «impugnata» siano inserite le parole «limitatamente alla misura dell'aumento praticato a titolo di continuazione interna per il reato di cui al capo A)»; dopo la parola «giudizio» siano inserite le parole «sul punto». Manda alla cancelleria per le relative annotazioni. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19 settembre 2023.