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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 34555/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2022 del TRIBUNALE di COSENZAvisti gli atti, ii provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Cosenza ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile della contravvenzione ex art. 660 cod. pen., per aver arrecato molestia e disturbo a mezzo del telefono a [OSCURATO:PERSONA] e, per i'effetto, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti aiia contestata recidiva reiterata infraquinquennale, lo ha condannato alla pena di euro cinquecentosedici di ammenda, oltre che al pagamento delle spese processuali; l'imputato è stato anche condannato al risarcimento dei danni patiti dalla costituita parte civiie, da liquidarsi in separata sede, nonché aiia rifusione - in favore della parte civile medesima - delle spese di costituzione e assistenza, quantificate in euro milleottocento, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge (spese provvisoriamente poste a carico dell'Erario, in ragione dell'ammissione della persona offesa, costituita parte civile, patrocinio a spese deiio Stato).

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo un motivo unico di ricorso, che viene di seguito sintetizzato entro i limiti necessari per la motivazione, a norma deil'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. e mediante il quale viene denunciato vizio rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. peri., in relazione all'art. 192 cod. proc. pen, per mancanza, contraddittorietà, illogicità ed erroneità della motivazione, dovuta anche ai travisamento deiia prova assunta.

L'affermazione di coipevoiezza - in ipotesi difensiva - si fonda su dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni testimoniali, non confermate in dibattimento.

Per quanto inerisce alle telefonate intervenute il 17 gennaio 2019, la persona offesa ha affermato di esser stata minacciata, ma ii capo d'imputazione non contiene riferimento alcuno ai reato di minaccia; nonostante ciò, tale affermazione è stata ugualmente posta - da parte del giudicante - a fondamento dell'affermazione di colpevolezza a carico del prevenuto.

Ricorre poi il vizio dei travisamento della prova, laddove si ritiene provato - contrariamente a quanto affermato dalla stessa persona offesa - che nella suddetta giornata vi siano state sette telefonate moleste.

Non è stata versata nell'incarto processuale alcuna prova documentale, per ciò che attiene alle telefonate incriminate.

Vi è una marcata discrasia, fra quanto testimoniato dalla Tutova in dibattimento e quanto dalla stessa affermato in sede di sommarie informazioni (ella ha sostenuto, in aula, di aver sempre risposto alle chiamate telefoniche; in fase di indagini, però, aveva sostenuto di non aver risposto a tali telefonate, avendo riconosciuto il numero chiamante per essere queiio dei Tegias).

Impropriamente il Tribunale ha ritenuto che l'utenza telefonica n. 371/3587670 r-- fosse intestata a tale [OSCURATO:PERSONA], non essendo stati svolti accertamenti, in ordine ai rapporti intercorrenti fra queseuitima e l'imputato.

3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio, con rideterminazione della pena irrogata nei termini che seguono.

2. In linea generale, occorre infatti notare come debbano essere dichiarati inammissibili quei motivi che, da un iato, costituiscano mera riproposizione di questioni già dedotte in appello, senza specifica controdeduzione rispetto alle argomentazioni svolte in risposta dal giudice distrettuale; daill'altro lato, tendano a una rilettura delle emergenze processuali in un senso stimato più plausibile.

2.1. Secondo il costante insegnamento di questa Corte regolatrice, per un verso, sono inammissibili i motivi costituenti mera replica di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, in quanto non possono ritenersi specifici, ma risultano soltanto apparenti, dal momento che omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).

In particolare, «la riproduzione, totale o parziale, del motivo d'appello ben può essere presente nel motivo di ricorso (ed in alcune circostanze costituisce incombente essenziale dell'adempimento dell'onere di autosufficienza dei ricorso), ma solo quando ciò serva a documentare il vizio enunciato e dedotto con autonoma specifica ed esaustiva argomentazione, che, ancora indefettibilmente, si riferisce al provvedimento impugnato con il ricorso e con la sua integrale motivazione si confronta.

A ben vedere, si tratta dei principi consolidati in materia di "motivazione per relazione" nei provvedimenti giurisdizionali e che, con la mera sostituzione dei parametri della prima sentenza con i motivi d'appello e della seconda sentenza con i motivi di ricorso per cessazione, trovano piena applicazione anche in ordine agii atti di impugnazione» (Sez. 6, n. 8700 dei 21/01/2013, Leonardo, Rv. n. 254584).

2.2. Per altro verso, sono inammissibili quelle doglianze che non denuncino violazioni di legge penale o processuale ovvero mancanze argomentative e iiiogicità ictu ocuii percepibili dell'apparato argomentativo, ma tendano a ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiute dai giudici della cognizione, dovendo la Corte di legittimità limitarsi a ripercorrere l'iter argomentativo svolto dal giudice di merito per verificare la completezza e l'insussistenza di vizi logici immediatamente percepibili, senza possibilità di valutare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuaii (ex piurimis Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).

3. Nel caso di specie, il Tribunale di Cosenza ha ritenuto l'imputato responsabile dei reato ascritto, affidandosi ad un apparato motivazionaie esaustivo, logico e coerente; la sentenza, quindi, si sottrae a qualunque stigma in sede di legittimità.

La penale responsabilità del Teglas, infatti, è stata desunta dalle dichiarazioni - ritenute attendibili, con giudizio immune da censure in sede di legittimità - rese dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA]; questa ha riferito di esser stata continuamente chiamata al telefono, nonché minacciata, da parte dell'imputato.

Dopo che ella aveva bloccato il contatto telefonico del Teglas, era stata ripetutamente contattata ancora dall'imputato, questa volta a mezzo di altra utenza.

Trattasi di ricostruzione in fatto, come detto, del tutto incensurabile da parte della Corte di cassazione, stante l'assenza di profili di incoerenza, contraddittorietà o carenza dell'apparato motivatorio.

4. Nondimeno, la Corte deve rilevare come sia stata irrogata al Teglas una pena illegale, avendo il Tribunale ritenuto sussistente la recidiva contestata in relazione ad una contravvenzione, senza tener conto del contenuto della novella legislativa ai testo deii'art. 99 cod. pen., introdotta con l'art. 4 Legge 5 dicembre 2005, n. 251 (cd.

L. ex Cirielli).

La recidiva è stata sottoposta a giudizio di bilanciamento, inoltre, con le circostanze attenuanti generiche.

La circostanza aggravante, comunque, è entrata incisivamente nel procedimento di computo della pena: venendo bilanciata con le riconosciute circ:ostanze attenuanti generiche, tale forma di manifestazione del reato ha sostanzialmente impedito, infatti, una ulteriore riduzione sanzionatoria.

4.1. La sentenza impugnata, però, ha del tutto omesso di considerare - ai fini della determinazione della pena - che ia normativa citata stabilisce ora che l'aumento di pena per la recidiva possa essere applicato soltanto nei confronti di chi, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, ne commetta un altro di analoga natura.

La nuova disposizione codicistica, quindi, ha modificato la disposizione precedente, che prevedeva l'aumento per la recidiva nei confronti di "chi, dopo essere stato condannato per un reato (delitto o contravvenzione), ne commetteva) un altro".

L'espulsione dal sistema penale della previsione di recidiva riferita alle contravvenzioni, ovviamente, impedisce di operare l'aumento di pena aiiorquando - dopo la commissione di un delitto non colposo - risulti comnnesso, come nel caso in esame, un reato contravvenzionale (il principio di diritto è scolpito in Sez. 1, n. 19976 dei 29/04/2010, Coleila, Rv. 247647, ia quale, decidendo in ordine ad una vicenda esattamente sovrapponibile a quella per la quale si procede, ha così statuito: «È illegittima, dopo l'entrata in vigore della L. n. 251 del 2005, l'applicazione dell'aumento di pena per recidiva in caso di condanna per reato contravvenzionale, e ciò anche se il fatto è antecedente all'entrata in vigore della novella, trattandosi di disposizione di natura sostanziale più favorevole»).

4.2. Vero poi che la questione non è stata fatta oggetto di specifica deduzione da parte della ricorrente; trattasi, però, di pena illegale incidente in maiam partem, quindi riievabile d'ufficio, addirittura anche in presenza di ricorso prospettato per motivi non consentiti (per un precedente in termini, si potrà leggere Sez. 5, n. 13787 del 30/01/2020, Ottoni, Rv. 279201, a mente della quale: «L'illegalità della pena, dipendente da una statuizione "ah origine" contraria aii'assetto normativo vigente ai momento dei perfezionamento dei reato, è rilevabile d'ufficio nel giudizio di cassazione anche se il ricorso è proposto per motivi non consentiti dalla legge ai sensi dell'art. 606, comma 2-bis cod. proc. pen., in quanto idoneo, a differenza del ricorso tardivo, ad instaurare un valido rapporto processuaie»).

4.3. La pena inflitta al Teglas, dunque, può essere rettificata ad opera di questa Corte, in virtù dei poteri ad essa demandati dall'art. 619 cod. proc. pen. [si veda Sez. 1, n. 15944 del 21/03/2013, Aida, Rv. 255684, secondo la quale: «L'inammissibilità dei ricorso per cassazione non impedisce alla Suprema Corte di procedere al necessario annullamento della sentenza impugnata nella parte in cui abbia provveduto ad irrogare una pena illegale»].

5. Alla emenda in ordine alla illegalità della pena può provvedere, quindi, direttamente questa Corte, escludendo dai calcolo della pena Viiiegaie computo della recidiva e, consequenzialmente, procedendo direttamente alla rìdeterminazione del trattamento sanzionatorio, che viene ora rettificato in euro 344,00 di ammenda (il Tribunale aveva indicato la pena base nella misura di euro 516,00, non operando alcuna ulteriore riduzione in dipendenza dell'intervento delle circostanze attenuanti generiche, che pure aveva riconosciuto, per averle bilanciate con la recidiva secondo il criterio dell'equivalenza; la riduzione della pena base in ragione del terzo, grazie alle già concesse circostanze ex art. 62-bis cod. pen., dunque, consente di fissare come sopra ia pena finale).

Nel resto, il ricorso va dichiarato inammissibile.

P.Q.M..

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla recidiva, che esclude e ridetermina la

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2022 del TRIBUNALE di COSENZAvisti gli atti, ii provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Cosenza ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile della contravvenzione ex art. 660 cod. pen., per aver arrecato molestia e disturbo a mezzo del telefono a [OSCURATO:PERSONA] e, per i'effetto, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti aiia contestata recidiva reiterata infraquinquennale, lo ha condannato alla pena di euro cinquecentosedici di ammenda, oltre che al pagamento delle spese processuali; l'imputato è stato anche condannato al risarcimento dei danni patiti dalla costituita parte civiie, da liquidarsi in separata sede, nonché aiia rifusione - in favore della parte civile medesima - delle spese di costituzione e assistenza, quantificate in euro milleottocento, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge (spese provvisoriamente poste a carico dell'Erario, in ragione dell'ammissione della persona offesa, costituita parte civile, patrocinio a spese deiio Stato). 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo un motivo unico di ricorso, che viene di seguito sintetizzato entro i limiti necessari per la motivazione, a norma deil'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. e mediante il quale viene denunciato vizio rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. peri., in relazione all'art. 192 cod. proc. pen, per mancanza, contraddittorietà, illogicità ed erroneità della motivazione, dovuta anche ai travisamento deiia prova assunta. L'affermazione di coipevoiezza - in ipotesi difensiva - si fonda su dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni testimoniali, non confermate in dibattimento. Per quanto inerisce alle telefonate intervenute il 17 gennaio 2019, la persona offesa ha affermato di esser stata minacciata, ma ii capo d'imputazione non contiene riferimento alcuno ai reato di minaccia; nonostante ciò, tale affermazione è stata ugualmente posta - da parte del giudicante - a fondamento dell'affermazione di colpevolezza a carico del prevenuto. Ricorre poi il vizio dei travisamento della prova, laddove si ritiene provato - contrariamente a quanto affermato dalla stessa persona offesa - che nella suddetta giornata vi siano state sette telefonate moleste. Non è stata versata nell'incarto processuale alcuna prova documentale, per ciò che attiene alle telefonate incriminate. Vi è una marcata discrasia, fra quanto testimoniato dalla Tutova in dibattimento e quanto dalla stessa affermato in sede di sommarie informazioni (ella ha sostenuto, in aula, di aver sempre risposto alle chiamate telefoniche; in fase di indagini, però, aveva sostenuto di non aver risposto a tali telefonate, avendo riconosciuto il numero chiamante per essere queiio dei Tegias). Impropriamente il Tribunale ha ritenuto che l'utenza telefonica n. 371/3587670 r-- fosse intestata a tale [OSCURATO:PERSONA], non essendo stati svolti accertamenti, in ordine ai rapporti intercorrenti fra queseuitima e l'imputato. 3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio, con rideterminazione della pena irrogata nei termini che seguono. 2. In linea generale, occorre infatti notare come debbano essere dichiarati inammissibili quei motivi che, da un iato, costituiscano mera riproposizione di questioni già dedotte in appello, senza specifica controdeduzione rispetto alle argomentazioni svolte in risposta dal giudice distrettuale; daill'altro lato, tendano a una rilettura delle emergenze processuali in un senso stimato più plausibile. 2.1. Secondo il costante insegnamento di questa Corte regolatrice, per un verso, sono inammissibili i motivi costituenti mera replica di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, in quanto non possono ritenersi specifici, ma risultano soltanto apparenti, dal momento che omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). In particolare, «la riproduzione, totale o parziale, del motivo d'appello ben può essere presente nel motivo di ricorso (ed in alcune circostanze costituisce incombente essenziale dell'adempimento dell'onere di autosufficienza dei ricorso), ma solo quando ciò serva a documentare il vizio enunciato e dedotto con autonoma specifica ed esaustiva argomentazione, che, ancora indefettibilmente, si riferisce al provvedimento impugnato con il ricorso e con la sua integrale motivazione si confronta. A ben vedere, si tratta dei principi consolidati in materia di "motivazione per relazione" nei provvedimenti giurisdizionali e che, con la mera sostituzione dei parametri della prima sentenza con i motivi d'appello e della seconda sentenza con i motivi di ricorso per cessazione, trovano piena applicazione anche in ordine agii atti di impugnazione» (Sez. 6, n. 8700 dei 21/01/2013, Leonardo, Rv. n. 254584). 2.2. Per altro verso, sono inammissibili quelle doglianze che non denuncino violazioni di legge penale o processuale ovvero mancanze argomentative e iiiogicità ictu ocuii percepibili dell'apparato argomentativo, ma tendano a ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiute dai giudici della cognizione, dovendo la Corte di legittimità limitarsi a ripercorrere l'iter argomentativo svolto dal giudice di merito per verificare la completezza e l'insussistenza di vizi logici immediatamente percepibili, senza possibilità di valutare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuaii (ex piurimis Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). 3. Nel caso di specie, il Tribunale di Cosenza ha ritenuto l'imputato responsabile dei reato ascritto, affidandosi ad un apparato motivazionaie esaustivo, logico e coerente; la sentenza, quindi, si sottrae a qualunque stigma in sede di legittimità. La penale responsabilità del Teglas, infatti, è stata desunta dalle dichiarazioni - ritenute attendibili, con giudizio immune da censure in sede di legittimità - rese dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA]; questa ha riferito di esser stata continuamente chiamata al telefono, nonché minacciata, da parte dell'imputato. Dopo che ella aveva bloccato il contatto telefonico del Teglas, era stata ripetutamente contattata ancora dall'imputato, questa volta a mezzo di altra utenza. Trattasi di ricostruzione in fatto, come detto, del tutto incensurabile da parte della Corte di cassazione, stante l'assenza di profili di incoerenza, contraddittorietà o carenza dell'apparato motivatorio. 4. Nondimeno, la Corte deve rilevare come sia stata irrogata al Teglas una pena illegale, avendo il Tribunale ritenuto sussistente la recidiva contestata in relazione ad una contravvenzione, senza tener conto del contenuto della novella legislativa ai testo deii'art. 99 cod. pen., introdotta con l'art. 4 Legge 5 dicembre 2005, n. 251 (cd. L. ex Cirielli). La recidiva è stata sottoposta a giudizio di bilanciamento, inoltre, con le circostanze attenuanti generiche. La circostanza aggravante, comunque, è entrata incisivamente nel procedimento di computo della pena: venendo bilanciata con le riconosciute circ:ostanze attenuanti generiche, tale forma di manifestazione del reato ha sostanzialmente impedito, infatti, una ulteriore riduzione sanzionatoria. 4.1. La sentenza impugnata, però, ha del tutto omesso di considerare - ai fini della determinazione della pena - che ia normativa citata stabilisce ora che l'aumento di pena per la recidiva possa essere applicato soltanto nei confronti di chi, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, ne commetta un altro di analoga natura. La nuova disposizione codicistica, quindi, ha modificato la disposizione precedente, che prevedeva l'aumento per la recidiva nei confronti di "chi, dopo essere stato condannato per un reato (delitto o contravvenzione), ne commetteva) un altro". L'espulsione dal sistema penale della previsione di recidiva riferita alle contravvenzioni, ovviamente, impedisce di operare l'aumento di pena aiiorquando - dopo la commissione di un delitto non colposo - risulti comnnesso, come nel caso in esame, un reato contravvenzionale (il principio di diritto è scolpito in Sez. 1, n. 19976 dei 29/04/2010, Coleila, Rv. 247647, ia quale, decidendo in ordine ad una vicenda esattamente sovrapponibile a quella per la quale si procede, ha così statuito: «È illegittima, dopo l'entrata in vigore della L. n. 251 del 2005, l'applicazione dell'aumento di pena per recidiva in caso di condanna per reato contravvenzionale, e ciò anche se il fatto è antecedente all'entrata in vigore della novella, trattandosi di disposizione di natura sostanziale più favorevole»). 4.2. Vero poi che la questione non è stata fatta oggetto di specifica deduzione da parte della ricorrente; trattasi, però, di pena illegale incidente in maiam partem, quindi riievabile d'ufficio, addirittura anche in presenza di ricorso prospettato per motivi non consentiti (per un precedente in termini, si potrà leggere Sez. 5, n. 13787 del 30/01/2020, Ottoni, Rv. 279201, a mente della quale: «L'illegalità della pena, dipendente da una statuizione "ah origine" contraria aii'assetto normativo vigente ai momento dei perfezionamento dei reato, è rilevabile d'ufficio nel giudizio di cassazione anche se il ricorso è proposto per motivi non consentiti dalla legge ai sensi dell'art. 606, comma 2-bis cod. proc. pen., in quanto idoneo, a differenza del ricorso tardivo, ad instaurare un valido rapporto processuaie»). 4.3. La pena inflitta al Teglas, dunque, può essere rettificata ad opera di questa Corte, in virtù dei poteri ad essa demandati dall'art. 619 cod. proc. pen. [si veda Sez. 1, n. 15944 del 21/03/2013, Aida, Rv. 255684, secondo la quale: «L'inammissibilità dei ricorso per cassazione non impedisce alla Suprema Corte di procedere al necessario annullamento della sentenza impugnata nella parte in cui abbia provveduto ad irrogare una pena illegale»]. 5. Alla emenda in ordine alla illegalità della pena può provvedere, quindi, direttamente questa Corte, escludendo dai calcolo della pena Viiiegaie computo della recidiva e, consequenzialmente, procedendo direttamente alla rìdeterminazione del trattamento sanzionatorio, che viene ora rettificato in euro 344,00 di ammenda (il Tribunale aveva indicato la pena base nella misura di euro 516,00, non operando alcuna ulteriore riduzione in dipendenza dell'intervento delle circostanze attenuanti generiche, che pure aveva riconosciuto, per averle bilanciate con la recidiva secondo il criterio dell'equivalenza; la riduzione della pena base in ragione del terzo, grazie alle già concesse circostanze ex art. 62-bis cod. pen., dunque, consente di fissare come sopra ia pena finale). Nel resto, il ricorso va dichiarato inammissibile. P.Q.M.. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla recidiva, che esclude e ridetermina la
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