CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 febbraio 2023
Cassazione n. 25277/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2022 del Tribunale di Bolzano udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Kurt WEIHRAUTER, a mezzo del suo difensore, propone ricorso avverso la sentenza con cui, in data 21 settembre 2022, il Tribunale di Bolzano ha applicato, su concorde richiesta delle parti, la pena di mesi 6 di reclusione ed euro 100,00 di multa in relazione al reato di cui agli artt. 81 cpv., 612, comma secondo, 341-bis cod. pen. 2. Il ricorrente lamenta, con l'unico motivo di impugnazione, l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. nonché la carenza della motivazione in ordine alla insussistenza dei presupposti richiesti per la pronuncia di sentenza di proscioglimento. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto assolutamente generico e privo dei requisiti di specificità ed autosufficienza (in difetto dell'indicazione di elementi non considerati, o mal considerati); le ipotizzate violazioni di legge e difetto di motivazione non sono, infatti, immediatamente evincibili dal tenore del ricorso in quanto il ricorrente si è limitato alla mera declinazione di argomentazioni apodittiche prive di un reale nesso critico della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che non possa trovare ingresso nel giudizio di legittimità tale generica denuncia di vizi poiché essa risulta incompatibile con le caratteristiche del rito speciale (con riguardo alla impossibilità per il giudice di sostituirsi alla determinazione delle parti) e perché si pone in conflitto con i postulati del giudizio rescindente che ha per oggetto il risultato finale raggiunto con il provvedimento impugnato, sicché è inammissibile la denuncia di presunti errori valutativi che non risultano palesi dal provvedimento impugnato. 4. Peraltro il giudice, nell'applicare la pena concordata, si è adeguato all'accordo intervenuto tra le parti, da un lato escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ricorressero i presupposti di cui all'art. 129 cod. proc. pen., e ritenendo la correttezza della proposta qualificazione giuridica dei fatti contestati, dall'altro motivatamente ritenendo la congruità del trattamento sanzionatorio dalle stesse parti proposto. Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell'accertamento devoluto al giudice del merito in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti che ne consegue, appare pienamente adeguata ai parametri indicati per tale genere di decisioni dall'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. Un., n. 5777 del 27 marzo 1992, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 191135; Sez. Un., n. 10372 del 27 settembre 1995, Serafino, Rv. 202270; Sez. Un., n. 20 del 27 ottobre 1999, Fraccari, Rv. 214637). 5. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 23 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA]Tieré estens-are