CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 settembre 2022
Cassazione n. 36577/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27478-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 100, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - I [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 27478 sez. ML -ud. 22-09-2022 -2- MARITATO, [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE 13756881002; -intimata - avverso la sentenza n. 191/2020 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 27/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d’Appell o di Cagliari, con la sentenza impugnata, ha respinto – per quanto qui ancora rileva – il motivo del gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] e dell’Agenzia delle Entrate avverso il capo di sentenza che aveva reputato nulli “per mancanza di unvalido progetto” i contratti stipulati dalla società nel periodo dall’aprile 2005 al luglio 2007 con operatori di call center, con conseguente recupero dei contributi; 2.la Corte – in sintesi – ha ritenuto che per quattro delle tipologie di contratto ancora in controversia mancasse l’indicazione di un valido progetto, con conseguente conversione in rapporti di lavoro subordinato ai sensi del primo comma dell’art. 69 del d. lgs. n. 276 del 2003, senza possibilità di provare la natura autonoma del rapporto, anche a fini contributivi; 3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la soccombente con unico motivo; ha resistito con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA]; non ha svolto attività difensiva l’Agenzia delle Entrate; Ric. 2021 n. 27478 sez. ML -ud. 22-09-2022 -3- 4.la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; [OSCURATO:PERSONA] 1. con l’unico motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 69, comma 1, d. lgs. n. 276/2003 e 1, commi 24 e 25, l. n. 92 del 2012, sostenendo che la presunzione di subordinazione, prima dell’entrata in vigore della legge del 2012, consentirebbe alla “parte committente di provare la natura autonoma del rapporto pur nel caso di accertata mancanza, formale osostanziale, del progetto”; 2.il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c, comma 1, n. 1, in quanto la decisione impugnata è conforme a condivisa giurisprudenza di questa Corte dalla quale il ricorso non offre motivazioni adeguate per discostarsi; si è affermato che, in tema di contratto di lavoro a progetto, il regime sanzionatorio previsto dall'art. 69 del d.lgs. n. 276 del 2003, pur imponendo in ogni caso l'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato, contempla due distinte e strutturalmente differenti ipotesi, atteso che, al comma 1, sanziona il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa instaurato senza l'individuazione di uno specifico progetto, realizzando un caso di c.d. conversione del rapporto "ope legis", restando priva di rilievo l'appurata natura autonoma dei rapporti in esito all'istruttoria, mentre al comma 2 disciplina l'ipotesi in cui, pur in presenza di uno specifico progetto, sia giudizialmente accertata, attraverso la valutazione del comportamento delle parti posteriore alla stipulazione del contratto, la trasformazione in un rapporto di lavoro subordinato in corrispondenza alla tipologia negoziale di fatto realizzata tra le parti (Cass. n. 27543 del 2020; Cass.n. 28918 del 2021); Ric. 2021 n. 27478 sez. ML -ud. 22-09-2022 -4- nel medesimo senso, si è pure detto che, in tema di lavoro a progetto, l'art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003 ("ratione temporis" applicabile, nella versione antecedente le modifiche di cui all'art. 1, comma 23, lett. f), della l. n. 92 del 2012), si interpreta nel senso che, quando un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sia instaurato senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso, non si fa luogo ad accertamenti volti a verificare se il rapporto si sia esplicato secondo i canoni dell'autonomia o della subordinazione, ma ad automatica conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione dello stesso (Cass. n. 12820 del 2016; Cass. n. 17707 del 2020); 3.pertanto, il ricorso deve va dichiarato inammissibile, con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo in favore dell’[OSCURATO:PERSONA]; nulla, invece, per le spese nei confronti dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, che non ha svolto attività difensiva; occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012, se dovuto (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 8.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali al 15% in favore dell’[OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a Ric. 2021 n. 27478 sez. ML -ud. 22-09-2022 -5- quello per il ricorso a norma