CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 aprile 2017
Cassazione n. 32224/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente: SENTENZA sul ricorso 28818-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] LUDOVICO & C. S.A.S. E [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza n. 650/2017 della CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA, depositata il 18/4/2017; udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del 14/9/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Repubblica [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. La corte d'appello, con la pronuncia in epigrafe, ha confermato la sentenza con la quale il tribunale di Avezzano, a definizione di un giudizio introdotto nel 2013, aveva condannato la Mediafin s.r.l. al pagamento, in favore del Fallimento di [OSCURATO:PERSONA], della somma complessiva di C. 40.500,00 quale residuo prezzo dovuto alla stessa per effetto della vendita immobiliare stipulata per atto per notaio Colucci dell'8/5/2003. 1.2. La corte, in particolare, per quanto ancora rileva, dopo aver evidenziato che il Fallimento aveva originariamente proposto, accanto alla querela di falso volta a far dichiarare la falsità della dichiarazione resa nell'atto pubblico dalla [OSCURATO:PERSONA] "di aver ricevuto dalla parte acquirente" l'intera somma dovuta, anche la domanda di condanna della Mediafin s.r.l. al pagamento del residuo prezzo dovuto, nella misura di C. 40.500,00, ha ritenuto che se, in effetti, è vero che, nell'ambito del giudizio di querela di falso proposto in via principale, non possono essere proposte domande ulteriori, anche se dipendenti dalla domanda di accertamento della falsità del documento, è anche vero, tuttavia, che, nel caso in esame, a fronte della rinuncia ad opera della parte attrice alla querela di falso, il giudizio è correttamente proseguito per la trattazione e la decisione della domanda di adempimento che la stessa aveva proposto e, a differenza della querela di falso, coltivato in giudizio, e che, per evidenti ragioni di economia processuale, doveva escludersi la possibilità di applicare la sanzione dell'inammissibilità di una domanda rispetto alla quale, peraltro, la convenuta si era difesa nel merito. 1.3. La corte, quindi, dopo aver rilevato che: - la parte creditrice aveva fornito in via documentale, attraverso la produzione dell'atto pubblico di compravendita contenente la pattuizione sul prezzo nella misura di C. 200.000,00, la dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto di credito azionato in giudizio; - la stessa aveva espressamente riconosciuto il Ric. 2017 n. 28818, Sez. 2, PU del 14 settembre 2022 pagamento in misura pari ad C. 159.000,00, chiedendo la condanna della società compratrice al pagamento della differenza; - la debitrice, sulla quale gravava l'onere di dimostrare l'avvenuta estinzione del diritto di credito fatto valere dall'attrice, aveva, a sua volta, eccepito l'integrale pagamento del prezzo, invocando a dimostrazione di tale assunto la dichiarazione confessoria resa dalla venditrice [OSCURATO:PERSONA] in sede di atto pubblico; ha ritenuto che, in realtà, tale dichiarazione non era idonea a spiegare gli effetti invocati dalla convenuta sul rilievo che la confessione stragiudiziale ha l'efficacia di piena prova prevista dall'art. 2735, comma 1 0, prima parte, c.c. solo nelle controversie che vedano come parti gli stessi soggetti rispettivamente autore e destinatario della dichiarazione e che nel giudizio promosso dal curatore del fallimento del creditore per ottenere l'adempimento di obbligazioni assunte dal convenuto verso il fallito, la quietanza rilasciata dal creditore successivamente fallito, non può, pertanto, produrre, nei confronti del curatore, gli effetti che la confessione stragiudiziale spiega a carico del confitente, essendo la stessa liberamente valutabile dal giudice al pari di ogni altra prova acquisita al processo. 1.4. La corte, al riguardo, dopo aver escluso l'ammissibilità della censura con la quale l'appellante aveva sostenuto che la quietanza resa dalla venditrice nell'ambito dell'atto di vendita sarebbe comunque idonea a dimostrare l'integrale pagamento del prezzo se valutata unitamente al materiale istruttorio acquisito, come le dichiarazioni aggiunte, non tempestivamente impugnate dall'attrice, resa dal legale rappresentante della Mediafin in sede di risposta all'interrogatorio formale, trattandosi di motivo "inammissibilmente generico per omessa indicazione dei fatti o Ric. 2017 n. 28818, Sez. 2, PU del 14 settembre 2022 circostanze che avrebbero costituito l'oggetto delle dichiarazioni aggiunte a quelle confessorie" (e "non potendosi del resto ignorare come dall'esame del verbale dell'interrogatorio del legale rappresentante della Media fin non si rilevino dichiarazioni aventi ad oggetto specificazioni di circostanze o di fatti tendenti ad infirmare l'efficacia del fatto confessato o a modificarne o ad estinguerne gli effetti"), ha ritenuto che la sola dichiarazione di quietanza resa dalla [OSCURATO:PERSONA] in seno all'atto pubblico dell'8/5/2003 non era idonea a dimostrare il fatto estintivo dedotto dalla società compratrice. 1.5. La valenza probatoria di tale dichiarazione, infatti, ha osservato la corte, non equiparabile a quella di una confessione, risulta fortemente compromessa dai numerosi elementi presenti nel materiale probatorio in atti e idonei a smentirne la veridicità, come la prova documentale che una parte consistente del prezzo (pari ad C. 111.500,00) è stata in realtà pagata con bonifico e con assegni in data successiva all'atto di vendita, mentre la tesi dell'appellante, secondo cui il pagamento integrale del prezzo sarebbe avvenuto anche a mezzo di due ulteriori titoli emessi 1'8/5/2003 per l'importo complessivo di C. 9.500,00 e con la consegna di denaro in contante al momento della stipula dell'atto pubblico, non ha trovato conferma, tanto per l'uno, quanto per l'altro profilo, in apprezzabili riscontri posto che, da un lato, era insufficiente la produzione in giudizio della mera fotocopia della parte anteriore dei titoli in difetto di dimostrazione della consegna o della negoziazione, mentre, dall'altro, l'asserito pagamento in contanti era stata platealmente smentita dalla testimonianza del commercialista (dr. Boccia), il quale ha escluso che all'atto della stipula ci fossero stati passaggi di denaro contante. 1.6. La corte, quindi, in difetto di prova del fatto estintivo dedotto dalla società acquirente, ha ritenuto che l'appello Ric. 2017 n. 28818, Sez. 2, PU del 14 settembre 2022 dovesse essere rigettato, rimanendo assorbiti i motivi di appello relativi alla prova testimoniale perché attinenti a "capitoli le cui risultanze non sono state utilizzate per la decisione del primo come pure del presente giudizio (il giudice di prime cure non ha utilizzato le prove testimoniali mentre nel presente grado risulta utilizzata la sola dichiarazione resa dal testimone Boccia in punto di mancato passaggio di contanti, testimonianza non attinta o comunque non interessata dal tipo di censure mosse dall'appellante"). 1.7. [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., con ricorso notificato in data 17/11/2017, presso la cancelleria della corte d'appello di L'Aquila, e in data 20/11/2017 a mezzo pec all'indirizzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto, per quattro motivi, la cassazione della sentenza. 1.8. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso nel quale ha, tra l'altro, eccepito la tardività del ricorso. 1.9. Il Pubblico Ministero, con memoria del 21/7/2022, ha chiesto il rigetto del ricorso. 1.10. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Il ricorso per cassazione è senz'altro tempestivo. Ed infatti, premesso che la sentenza impugnata non risulta essere stata notificata e che il giudizio di primo grado, introdotto nel 2013, è, come tale, assoggettato al termine lungo di impugnazione pari a sei mesi dalla pubblicazione della sentenza (art. 327, comma 1°, c.p.c., nel testo successivo alle modifiche apportate dall'art. 46, comma 17, della I. n. 69 del 2009), rileva la Corte: - innanzitutto, che, in tema d'impugnazione, il termine di decadenza previsto dall'art. 327, comma 1°, c.p.c., dev'essere calcolato ex nomínatione dierum, e cioè a prescindere dal numero dei giorni da cui è composto ogni singolo Ric. 2017 n. 28818, 5ez. 2, PU del 14 settembre 2022 mese, come stabilito dall'art. 155, comma 2°, c.p.c. (cfr. Cass.n. 2763 del 2020); - in secondo luogo, che a tale termine dev'essere aggiunto il periodo di sospensione feriale dei termini (cfr. Cass. n. 15029 del 2020) il quale, a norma dell'art. 1, comma 1°, della I. n. 742 del 1969 (nel testo conseguente alle modifiche apportate dagli art. 16, commi 1 e 3, del d.l. n. 132 del 2014, conv. con modif. dalla I. n. 162 del 2014, trattandosi di sentenza depositata in data successiva al 1° agosto 2015: cfr. Cass. n. 20866 del 2017; Cass. n. 30053 del 2020), va dal 1° agosto 2017 al 31 agosto 2017, per un totale di trentuno giorni; - infine, che il termine per proporre impugnazione, essendo un termine a decorrenza successiva, dev'essere computato escludendo il giorno iniziale e conteggiando quello finale (art. 155, comma 1°, c.p.c.) con la conseguenza che, ove il dies ad quem vada a scadere nella giornata di sabato oppure in giorno festivo, il termine stesso è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo (art. 155, commi 4° e 5°, c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 2, lett. f), I. n. 263 del 2005, applicabile ai procedimenti che, come quello in esame, sono stati instaurati successivamente alla data del 1° marzo 2005). 2.2. Ne consegue che, a fronte della pubblicazione della sentenza impugnata in data 18/4/2017 e della notificazione del ricorso eseguita a mezzo pec in data 20/11/2017 (essendo, in effetti, noto che in materia di notificazioni al difensore, a seguito dell'introduzione del domicilio digitale, corrispondente all'indirizzo pec che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell'Ordine di appartenenza, previsto dall'art. 16 sexies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. in I. n. 221 del 2012, come modificato dal di. n. 90 del 2014, conv., con modif., in I. n. 114 del 2014, la notificazione dell'atto d'impugnazione dev'essere Ric. 2017 n. 28818, Sez. 2, PU del 14 settembre 2022 eseguita all'indirizzo pec del difensore costituito risultante dal ReGIndE, pur non indicato negli atti dal difensore medesimo, sicché è nulla la notificazione effettuata, ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario innanzi al quale pende la lite, anche se il destinatario abbia omesso di eleggere il domicilio nel Comune in cui ha sede quest'ultimo, a meno che, oltre a tale omissione, non ricorra anche la circostanza che l'indirizzo di posta elettronica certificata non sia accessibile per cause imputabili al destinatario: cfr. Cass.n. 14914 del 2018; Cass. n. 14140 del 2019), il termine di sei mesi per proporre il ricorso per cassazione, tenuto conto della sospensione feriale tra il 1° agosto 2017 e il 31 agosto 2017, scadeva il 19/11/2017, che è stata domenica, ed è stato, quindi, prorogato di diritto a lunedì 20/11/2017: quando, in effetti, è stato (ritualmente) notificato. 3.1. Con il primo motivo, la società ricorrente, lamentando la violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto che, a seguito della rinuncia alla querela di falso, le domande di accertamento e condanna proposta dal Fallimento erano ammissibili, senza, tuttavia, considerare che, al contrario, tali domande, se erano inammissibili ab origine, tali restavano anche a seguito della rinuncia alla querela di falso, la quale, peraltro, era invalida in quanto contenuta in un atto redatto e sottoscritto dal difensore privo di un mandato ad hoc. 3.2. Il motivo è infondato. Intanto, per ciò che riguarda la rinuncia alla querela di falso proposta dal Fallimento, rileva la Corte come la rinuncia alla domanda o ai suoi singoli capi, qualora si atteggi, come è accaduto nel caso in esame, quale mera espressione della facoltà della parte di modificare le Ric. 2017 n. 28818, Sei. 2, PU del 14 settembre 2022 domande e le conclusioni precedentemente formulate, rientra fra i poteri del difensore, e si distingue, pertanto, dalla rinuncia all'azione, ovvero all'intera pretesa azionata dall'attore nei confronti del convenuto, che costituisce un atto di disposizione del diritto in contesa e del pari richiede, in capo al difensore, un mandato ad hoc, senza che sia a tal fine sufficiente quello ad litem (Cass. n. 4837 del 2019; conf., Cass. n. 28146 del 2013; Cass. n. 21848 del 2013; Cass. n. 4283 del 1997). 3.3. Nel caso in esame, del resto, come giustamente rilevato dal Pubblico Ministero, non può dirsi che, attraverso la rinuncia alla querela di falso, il Fallimento abbia posto in essere un atto di disposizione del diritto controverso né che abbia dismesso l'intera pretesa azionata nei riguardi del convenuto, risultando, piuttosto, evidente che, a fronte della natura puramente strumentale della querela, proposta al solo scopo di far dichiarare la falsità della dichiarazione di quietanza resa dalla venditrice nell'atto pubblico, la pretesa azionata, sul piano sostanziale, è rimasta, pur a seguito della indicata rinuncia, del tutto invariata, in quanto immutatamente volta, tanto prima, quanto dopo la rinuncia alla querela di falso, al conseguimento, attraverso la condanna della società convenuta, del residuo prezzo dovuto dalla stessa per effetto del contratto di vendita stipulato con la [OSCURATO:PERSONA]. 3.4. Quanto al resto, questa Corte ha, in effetti, affermato che: - "la querela di falso proposta in via principale dà luogo ad un giudizio autonomo volto ad accertare la falsità materiale di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata o riconosciuta nonché l'eventuale divergenza, in un atto pubblico, fra le dichiarazione e gli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti e quanto avvenuto in realtà, al fine di paralizzarne l'efficacia Ric. 2017 n. 28818, Sez. 2, PU del 14 settembre 2022 probatoria e di rendere inoperante ogni suo possibile effetto giuridico"; - "all'esito di un tale giudizio l'eventuale accertamento della falsità spiega i suoi effetti erga omnes e non già nei soli riguardi della controparte, vale a dire oltre il limite del giudicato, comportando in tal modo un risultato più ampio e definitivo attraverso la sua rimozione ... in quanto, per il prevalente interesse pubblico connesso all'affermazione della falsità non può ritenersi consentito che lo stesso documento possa considerarsi falso per alcuni e genuino o veridico per altri"; - "in considerazione di tali aspetti particolari, il giudizio introdotto con la querela di falso in via principale non tollera la proposizione di altre domande anche se dipendenti, nell'esito, dalla prima" (Cass. n. 13190 del 2006), le quali, pertanto, sono inammissibili. 3.5. Rileva, tuttavia, il collegio che, una volta rimossa (com'è accaduto, attraverso la rinuncia alla querela, nel caso in esame) la causa che ne avrebbe imposto la declaratoria d'inammissibilità, non v'è alcuna ragione per ritenere che le domande ulteriori che erano state proposte, in quanto inammissibili, siano rimaste definitivamente tali, risultando, per contro, sanate, con effetto ex tunc, per effetto della rinuncia alla querela e alla mancata pronuncia sulla stessa da parte del giudice, con la sopraggiunta realizzazione nel corso del processo di una situazione processuale del tutto sovrapponibile a quella che si sarebbe fisiologicamente verificata se tali domande fossero state correttamente introdotte senza essere accompagnate dalla proposizione in via principale della querela di falso. 4.1. Con il secondo motivo, la società ricorrente, lamentando la violazione dell'art. 115 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte Ric. 2017 n. 28818, Sez. 2, PU del 14 settembre 2022 in cui la corte d'appello non ha dato alcun rilievo al fatto che il Fallimento non aveva mosso alcuna specifica contestazione all'affermazione secondo cui il prezzo della vendita era stato pagato, attraverso due assegni consegnati e incassati, per l'ulteriore somma di €. 9.500,00. 4.2. Il motivo è infondato. Questa Corte, in effetti, ha ritenuto che "il semplice difetto di contestazione non impone un vincolo di meccanica conformazione, in quanto il giudice può sempre rilevare l'inesistenza della circostanza allegata da una parte anche se non contestata dall'altra, ove tale inesistenza emerga dagli atti di causa e dal materiale probatorio raccolto" (Cass. SU n. 11377 del 2015; Cass. SU n. 2951 del 2016). 5.1. Con il terzo motivo, la società ricorrente, lamentando la violazione degli artt. 2721, 2722 e 2726 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto assorbito il motivo d'appello relativo alle prove testimoniali avendo fatto uso di una dichiarazione che non sarebbe stata attinta dalle censure della Mediafin, senza, tuttavia, considerare che, al contrario, la società acquirente sin dall'atto di costituzione in giudizio aveva eccepito l'inammissibilità della testimonianza e che tale eccezione, coltivata nel corso del giudizio di primo grado, era stata reiterata nell'atto d'appello. 5.2. Il motivo è inammissibile. Ed infatti, qualora, in sede di ricorso per cassazione, venga dedotta l'omessa pronuncia da parte del giudice d'appello sull'eccezione di nullità di una prova testimoniale, il ricorrente, anche in virtù dell'art. 366, comma 1°, n. 6, c.p.c., ha l'onere (rimasto, invece, inadempiuto) di indicare (in ricorso: e non certo nella memoria illustrativa) che detta eccezione è stata sollevata tempestivamente ai sensi Ric. 2017 n. 28818, Sez. 2, PU del 14 settembre 2022 ________..........-....--Th dell'art. 157, comma 2°, c.p.c. subito dopo l'assunzione della prova e, se disattesa, che la stessa è stata riproposta in sede dì precisazione delle conclusioni ed in appello ex art. 346 c.p.c., dovendo, in mancanza, ritenersi irrituale la relativa eccezione e pertanto sanata la nullità, avendo la stessa carattere relativo (Cass. n. 23896 del 2016; Cass. n. 10120 del 2019). La corte d'appello, del resto, dopo aver dichiarato assorbiti i motivi d'appello relativi alla prova testimoniale perché attinenti a "capitoli le cui risultanze non sono state utilizzate per la decisione del primo come pure del presente giudizio", ha dichiarato di aver utilizzato "la sola dichiarazione resa dal testimone Boccia in punto di mancato passaggio di contanti" e che tale "testimonianza non (è stata) attinta o comunque non (risulta) interessata dal tipo di censure mosse dall'appellante" sicché, rispetto a tale precisa statuizione, la società ricorrente aveva l'onere di riprodurre in ricorso, nel rispetto del principio di specificità del motivo, il testo delle censure, sollevate immediatamente dopo l'assunzione e reiterate nell'atto d'appello, in ordine alla lamentata ammissione di tale prova testimoniale. 6.1. Con il quarto motivo, la società ricorrente, lamentando la violazione degli artt. 2735 e 2734 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto, per un verso, priva di utilità la confessione stragiudiziale resa dalla [OSCURATO:PERSONA], che in sede di stipula dell'atto pubblico di vendita aveva dichiarato di essere stata pagata, e, per altro verso, prive di qualsiasi efficacia le dichiarazioni aggiunte all'interrogatorio formale reso dal legale rappresentante della convenuta, senza, tuttavia, spiegare le ragioni per le quali la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ammesso di aver ricevuto il pagamento integrale del prezzo, Ric. 2017 n. 28818, Sez. 2, PU del 14 settembre 2022 mentre, per ciò che riguarda l'interrogatorio formale, il legale rappresentante della società acquirente aveva espressamente dichiarato che il prezzo riportato nell'atto era stato pagato senza che tale circostanza fosse stata impugnata dal Fallimento. 6.2. Il motivo è infondato. Quanto al primo profilo, la corte d'appello ha correttamente osservato che la quietanza, rilasciata dal creditore al debitore all'atto del pagamento, ha natura di confessione stragiudiziale su questo fatto estintivo dell'obbligazione secondo la previsione dell'art. 2735 c.c., e, come tale, solleva il debitore dal relativo onere probatorio, vincolando il giudice circa la verità del fatto stesso, se e nei limiti in cui sia fatta valere nella controversia in cui siano parti, anche in senso processuale, gli stessi soggetti rispettivamente autore e destinatario di quella dichiarazione di scienza, sicché, nel giudizio promosso dal curatore del fallimento del creditore per ottenere l'adempimento dell'obbligazione, deve negarsi che il debitore possa opporre la suddetta quietanza, quale confessione stragiudiziale del pagamento, atteso che il curatore, pur ponendosi, nell'esercizio di un diritto del fallito, nella stessa posizione di quest'ultimo, è una parte processuale diversa dal fallito medesimo, con la conseguenza che, nel predetto giudizio, l'indicata quietanza è priva d'effetti vincolanti ed assume soltanto il valore di un documento probatorio dell'avvenuto pagamento, apprezzabile dal giudice al pari di qualsiasi altra prova desumibile dal processo (Cass. n. 4288 del 2005; conf., Cass. n. 21258 del 2014; Cass. n. 24690 del 2017; Cass. n. 38975 del 2021, la quale ha ritenuto che il curatore fallimentare che deduce in giudizio la simulazione della quietanza rilasciata dal fallito in bonis rappresenta la massa dei creditori, e non il fallito, sicché tale quietanza non vale, nei confronti del fallimento, come confessione stragiudiziale Ric. 2017 n. 28818, Sez. 2, PU del 14 settembre 2022 dell'avvenuto pagamento: nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso contro la decisione di merito che aveva negato l'efficacia prevista dall'art. 2735 c.c. alla dichiarazione contenuta in un contratto preliminare di compravendita, con la quale la società fallita, prima del fallimento, aveva dato atto dell'avvenuto pagamento del prezzo). La censura in esame, quindi, pur prospettando un vizio di violazione di legge, si risolve, in sostanza, nella critica alla ricognizione asseritamente erronea dei fatti che, alla luce delle prove raccolte, hanno operato i giudici di merito, lì dove, in particolare, questi, ad onta delle asserite emergenze delle stesse, hanno escluso che la società acquirente avesse pagato, nonostante la dichiarazione di quietanza resa dalla venditrice poi fallita, l'intero prezzo pattuito. La valutazione delle prove raccolte, però, anche se si tratta di quella (asseritamente) riveniente dalla mancata contestazione ad opera di una delle parti dei fatti ex adverso dedotti, costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione se non per il vizio consistito, come stabilito dall'art. 360 n. 5 c.p.c., nell'avere del tutto omesso, in sede di accertamento della fattispecie concreta, l'esame di uno o più fatti storici, principali o secondari, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbiano costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbiano carattere decisivo, vale a dire che, se esaminati, avrebbero determinato un esito diverso (e alla ricorrente più favorevole) della controversia. La valutazione delle risultanze delle prove, al pari della scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono, in effetti, apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è Ric. 2017 n. 28818, Sez. 2, PU del 14 settembre 2022 libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. n. 42 del 2009; Cass. n. 11511 del 2014; Cass. n. 16467 del 2017). Il compito di questa Corte, del resto, non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008), anche se il ricorrente prospetta un migliore e più appagante (ma pur sempre soggettivo) coordinamento dei dati fattuali acquisiti in giudizio (Cass. n. 12052 del 2007), dovendo, invece, solo controllare, a norma degli artt. 132 n. 4 e 360 n. 4 c.p.c., se costoro abbiano dato effettivamente conto delle ragioni in fatto della loro decisione e se la motivazione al riguardo fornita sia solo apparente ovvero perplessa o contraddittoria (ma non più se sia sufficiente: Cass. SU n. 8053 del 2014), e cioè, in definitiva, se il loro ragionamento probatorio, qual è reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto, com'è in effetti accaduto nel caso in esame, nei limiti del ragionevole e del plausibile (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.). 6.3. La corte d'appello, invero, dopo aver valutato le prove raccolte in giudizio, ha ritenuto, indicando le ragioni di tale convincimento in modo tutt'altro che apparente, perplesso o contraddittorio, che la società acquirente non avesse fornito la prova del pagamento dell'intero prezzo convenuto nel contratto di compravendita. Ed una volta escluso - come la corte d'appello ha ritenuto senza che tale apprezzamento sia stato utilmente censurato (nell'unico modo possibile, e cioè, a norma Ric. 2017 n. 28818, Sez. 2, PU del 14 settembre 2022 dell'art. 360 n. 5 c.p.c.) per aver del tutto omesso l'esame di una o più circostanze decisive la cui risultanza dagli atti del processo sia stata specificamente esposta in ricorso - che la compratrice non aveva pagato l'intero prezzo pattuito ma solo una parte dello stesso (a nulla, per contro, importando, una volta che il fatto rilevante ai fini del giudizio, e cioè il pagamento del prezzo convenuto, è stato esaminato dal giudice di merito, che le prove raccolte in giudizio, a dire della ricorrente, avrebbero potuto deporre in senso in tutto o in parte diverso: cfr. Cass. SU n. 8053 del 2014), non si presta, evidentemente, a censure in diritto la decisione che la corte d'appello ha, di conseguenza, assunto, e cioè l'accoglimento della domanda proposta dal Fallimento della venditrice in quanto volta, appunto, al pagamento del residuo prezzo pattuito. 6.4. Quanto al secondo profilo, riguardante le dichiarazioni aggiunte all'interrogatorio formale, il motivo articolato in ricorso, come giustamente osservato w=. Pubblico Qg Ministero, non si confronta con la sentenza impugnata: la quale, invero, ha dichiarato, senza che alcuna censura sul punto sia stata sollevata, l'inammissibilità del (corrispondente) motivo d'appello in quanto "generico per omessa indicazione dei fatti o circostanze che avrebbero costituito l'oggetto delle dichiarazioni aggiunte a quelle confessorie", tanto più a fronte del successivo rilievo con il quale la stessa sentenza ha osservato come "dall'esame del verbale dell'interrogatorio del legale rappresentante della Media fin non si rilevino dichiarazioni aventi ad oggetto specificazioni di circostanze o di fatti tendenti ad infirmare l'efficacia del fatto confessato o a modificarne o ad estinguerne gli effetti". 7. Il ricorso dev'essere, quindi, rigettato. Ric. 2017 n. 28818, Sez. 2, PU del 14 settembre 2022 8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. 9. La Corte, infine, dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese di lite, che liquida in C. 5.500,00, di cui C. 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel test