CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 marzo 2026
Cassazione n. 10992/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] nato a (ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 17/06/2025 della Corte d'appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che con il provvedimento impugnato la Corte di appello di Bologna haconfermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Ferrara in data 13 giugno 2022 cheaveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all’art. 13, commi 13 e 13-ter,d.lgs. n.286/98 commesso il 15 ottobre 2019;Rilevato checon il ricorso si denuncia la violazione di legge e vizi di motivazione inordine al mancato riconoscimento del legittimo impedimento dell’imputato all’errataapplicazione della recidiva reiterata infraquinquennale e al mancato riconoscimento dellacontinuazione;Rilevato che le doglianze sono manifestamente infondate in quanto la sentenzaimpugnata, con motivazione adeguata ed esente da vizi logici, ha escluso il dedotto legittimoimpedimento dell’imputato a comparire non avendo dimostrato questi di avere fatto richiestaal Ministero dell’Interno con riferimento al presente procedimento e ha confermato lasussistenza della recidiva ritenendo la condotta posta in essere dall’imputato indice di unaparticolare pericolosità tenuto anche conto dei vari precedenti penali anche specifici risultantia suo carico;Ritenuto, inoltre, che la Corte di appello ha confermato il diniego della sospensionecondizionale della pena in considerazioni delle precedenti condanne irrevocabili a penecomplessivamente superiori al limite di anni due;Rilevato che il ricorrente, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio dimotivazione, sollecita in modo inammissibile una lettura alternativa degli elementiprocessuali, rispetto a quella coerentemente svolta dalla Corte territoriale per confermare ilgiudizio di penale responsabilità nei suoi confronti;Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte,anche tese a sollecitare una diversa lettura, non sono consentite e sono comunquemanifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez.2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062);Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - alversamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delleammende.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 10992/2026Roma, lì, 23/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 4266/2026MARCO [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 40082/2025TERESA GRIECOALDO NATALINIha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] nato a (ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 17/06/2025 della Corte d'appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che con il provvedimento impugnato la Corte di appello di Bologna haconfermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Ferrara in data 13 giugno 2022 cheaveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all’art. 13, commi 13 e 13-ter,d.lgs. n.286/98 commesso il 15 ottobre 2019;Rilevato checon il ricorso si denuncia la violazione di legge e vizi di motivazione inordine al mancato riconoscimento del legittimo impedimento dell’imputato all’errataapplicazione della recidiva reiterata infraquinquennale e al mancato riconoscimento dellacontinuazione;Rilevato che le doglianze sono manifestamente infondate in quanto la sentenzaimpugnata, con motivazione adeguata ed esente da vizi logici, ha escluso il dedotto legittimoimpedimento dell’imputato a comparire non avendo dimostrato questi di avere fatto richiestaal Ministero dell’Interno con riferimento al presente procedimento e ha confermato lasussistenza della recidiva ritenendo la condotta posta in essere dall’imputato indice di unaparticolare pericolosità tenuto anche conto dei vari precedenti penali anche specifici risultantia suo carico;Ritenuto, inoltre, che la Corte di appello ha confermato il diniego della sospensionecondizionale della pena in considerazioni delle precedenti condanne irrevocabili a penecomplessivamente superiori al limite di anni due;Rilevato che il ricorrente, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio dimotivazione, sollecita in modo inammissibile una lettura alternativa degli elementiprocessuali, rispetto a quella coerentemente svolta dalla Corte territoriale per confermare ilgiudizio di penale responsabilità nei suoi confronti;Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte,anche tese a sollecitare una diversa lettura, non sono consentite e sono comunquemanifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez.2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062);Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - alversamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delleammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA].Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]