CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 giugno 2026
Cassazione n. 18646/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
el legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Stajano unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE])- INTIMAT[OSCURATO:PERSONA]umero registro generale 8240/2021Numero sezionale 8/2026Numero di raccolta generale 18646/2026Data pubblicazione 09/06/2026avverso la sentenza del Tribunale di Oristano n. 14/2021 depositata il 14gennaio 2021 nel proc. n. 741/2019 R.G.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 gennaio 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]; esaminati gli atti.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., gestore del servizio idrico integrato (SII) dellaRegione Sardegna, ha impugnato la sentenza 14 gennaio 2021 n. 14 con laquale il Tribunale di Oristano ha respinto l’appello di Abbanoa contro lasentenza 30 novembre 2018 n. 325 del Giudice di Pace di Oristano in temadi conguagli regolatori per partite pregresse.2. Il giudice di primo grado, accolta la domanda dell’attore [OSCURATO:PERSONA],aveva dichiarato non dovuta la somma di euro 275,51 richiesta da Abbanoacon fattura 28 aprile 2016 a titolo di conguagli regolatori per partitepregresse in relazione agli anni 2005-2011, condannando la convenuta alrimborso delle spese processuali.3. Il Tribunale di Oristano, respinto il primo motivo di appello formulatoda Abbanoa in ordine all’asserito difetto di giurisdizione del giudiceordinario, ha esaminato congiuntamente il secondo e il terzo motivo diappello, riguardanti la fondatezza o meno della pretesa creditoria el’eccezione di prescrizione sollevata dall’attore in primo grado, e ha conclusoper la conferma della sentenza di primo grado e la condanna della societàappellante al pagamento delle spese processuali del grado.Quanto al secondo motivo di appello, in estrema sintesi il Tribunale diOristano, ricostruito il complesso quadro normativo e regolamentareoperante in materia, ha ritenuto insuperabile il generale principio diirretroattività di cui all’art. 11, disp. prel., c.c.; ha disapplicato i due attiamministrativi meglio analizzati in motivazione (la deliberazione n.Numero registro generale 8240/2021Numero sezionale 8/2026Numero di raccolta generale 18646/2026Data pubblicazione 09/06/2026643/2013/R/IDR del 27 dicembre 2013 dell’Autorità per l’energia elettrica,il gas e il servizio idrico, AEEGSI, cui subentrerà ARERA; la deliberazione n.18 del 26 giugno 2014 del Commissario straordinario per la regolazione delservizio idrico integrato della Sardegna, emessa in attuazione dellaprecedente); ha dichiarato non dovuta dall’utente la somma pretesa daAbbanoa con la fattura contestata, così uniformandosi a un ampioorientamento dei giudici di merito della Sardegna.Ha dichiarato l’eccezione di prescrizione «assorbita, come per implicitoin primo grado», osservando sul punto che «il rilievo del vizio di legittimità,infatti, assorbe la questione ulteriore, di carattere logicamente egiuridicamente subordinato, con riguardo al decorso del termine diprescrizione del diritto ai conguagli, perché il limite dei rapporti esauriti,applicabile alle norme innovative con efficacia retroattiva e, a maggiorragione, agli atti amministrativi, presuppone necessariamente la validità delmutamento della disciplina».Ha poi osservato che «[n]on forma oggetto di autonoma impugnazionela statuizione restitutoria, da intendersi non contestata nei presupposti, inrelazione al versamento eseguito il 5 luglio 2017, a seguito del sollecito dipagamento e del preavviso di sospensione della fornitura del 22 maggio2017».4. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.5. Con una prima ordinanza interlocutoria (1° febbraio 2024, n. 2987)è stato disposto il rinvio a nuovo ruolo ai fini della discussione in pubblicaudienza.In vista dell’udienza 23 maggio 2024 il Procuratore Generale, con le sueconclusioni scritte, ha ritenuto infondato il motivo di ricorso in tema didifetto di giurisdizione e ha chiesto l’accoglimento dei motivi secondo eterzo.Con una seconda ordinanza interlocutoria (31 luglio 2024, n. 21568),successiva alla pubblica udienza del 23 maggio 2024, è stato disposto unNumero registro generale 8240/2021Numero sezionale 8/2026Numero di raccolta generale 18646/2026Data pubblicazione 09/06/2026rinvio a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite suquestioni rilevanti ai fini della decisione.6. E’ intervenuta in materia la sentenza 26 agosto 2025 n. 23858 delleSezioni Unite la quale, cassata la sentenza impugnata (Trib. Nuoro, 1°ottobre 2020, n. 321), ha enunciato il seguente principio di diritto:«In tema di servizio idrico integrato, i conguagli che il gestore puòrichiedere, a norma dell’art. 31 della delibera AEEGSI 643/2013/R/idr del27 dicembre 2013, e che dovevano essere oggetto di liquidazione eapprovazione da parte degli Enti d’Ambito o dagli altri soggetti competentientro il 30 giugno 2014, ricomprendono le sole somme che potevano essereaddebitate agli utenti in ragione della disciplina tariffaria contenuta nel d.m.1 agosto 1996 con cui è stato istituito e regolamentato il ‘metodo tariffarionormalizzato’».7. In vista dell’adunanza camerale, la ricorrente ha depositato unamemoria illustrativa “unica”, comune ad altri analoghi ricorsi.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è affidato a tre motivi.1.1. Col primo motivo di ricorso, si deduce la violazione dei limiti dellagiurisdizione del giudice ordinario, per essere dotato di giurisdizione ilgiudice amministrativo, e ciò in quanto le contestazioni dell’utente«riguardano, in via principale, la legittimità delle scelte tecnico –discrezionali dell’Autorità amministrative (AEEGSI, oggi ARERA, ed EGAS)in ordine all’individuazione e alla regolazione del costo del servizio idricointegrato, con particolare riferimento alla determinazione dell’ammontaredei c.d. conguagli regolatori (anche “partite pregresse”)».1.2. Col secondo motivo, formulato in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c., si deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 142,comma 3, e 154 d.lgs. n. 152 del 2006 (“Codice dell’ambiente”), dell’art. 9Numero registro generale 8240/2021Numero sezionale 8/2026Numero di raccolta generale 18646/2026Data pubblicazione 09/06/2026direttiva 2000/60/CE, dell’art. 21, commi 13 e 19, d.l. n. 201 del 2011,conv. con modif. in l. 214 del 2011, dell’art. 10 d.l. n. 70 del 2011, conv.con modif. in l. n. 106 del 2011, dell’art. 3 d.p.c.m. del 22/07/2012, dell’art.1339 c.c. e, da ultimo, della delibera AEEGSI n. 643/2013/R/IDR, oltre chedella delibera n. 18 del 26/06/2014 dell’Ente di Governo d’Ambito dellaSardegna (EGAS) – che ha provveduto alla quantificazione e alriconoscimento dei conguagli spettanti al gestore per partite precedenti al2012 ai sensi dell’art. 31 dell’allegato A alla Deliberazione dell’AEEGSI n.643/2013/R/IDR - e del regolamento del servizio idrico integrato (par.B.16).Secondo la ricorrente, la sentenza impugnata è inficiata da un’erratainterpretazione delle disposizioni regolano il sistema tariffario nel servizioidrico integrato.Ad avviso della ricorrente, la definizione delle c.d. partite pregresse adopera delle competenti Autorità amministrative (ARERA, EGAS) risponde alprincipio che riconosce, nell'ambito della dinamica tariffaria, il pienorecupero dei costi di investimento e di gestione ottimale del servizio, comeprevisto dall’art. 154, d. lgs. n. 152/2006 (c.d. "Codice dell'ambiente"). Inparticolare, a fronte di un nuovo metodo tariffario idrico, i costi esistentiall'anno base - non considerati in precedenza ai fini tariffari - sono statilegittimamente inseriti dalle competenti Autorità amministrative, comecomponenti della tariffa, in un nuovo sistema regolatorio, in ossequio alprincipio di derivazione europea del full cost recovery (art. 9, Dir.2000/60/CE). Secondo la ricorrente, «[l]e determinazioni tariffarie entranodi diritto e per espressa disposizione legislativa nel regolamento di fornituraex art. 1339 del codice civile», e «[i]l contratto d'utenza di un serviziopubblico non può che rinviare ai corrispettivi definiti dalle AutoritàAmministrative di settore, rispetto ai quali il Gestore non ha alcunaautonomia decisionale. Abbanoa, nel procedere alla riscossione delle c.d.partite pregresse, si è limitata a dare puntuale esecuzione a provvedimentiNumero registro generale 8240/2021Numero sezionale 8/2026Numero di raccolta generale 18646/2026Data pubblicazione 09/06/2026amministrativi cogenti, adottati in conformità alla normativa primaria diriferimento».1.3. Col terzo motivo, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., sideduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 2935 e 2948 n. 4 c.c.,nonché degli artt. 142, comma 3, e 154 d.lgs. n. 152 del 2006 (“Codicedell’ambiente”), dell’art. 9 direttiva 2000/60/CE, dell’art. 21, commi 13 e19, d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. in l. 214 del 2011, dell’art. 10 d.l.n. 70 del 2011, conv. con modif. in l. n. 106 del 2011, dell’art. 3 d.p.c.m.del 22/07/2012, della delibera AEEGSI n. 643/2013/R/IDR, della deliberan. 18 del 26/06/2014 dell’Ente di Governo d’Ambito della Sardegna (EGAS)e del regolamento del servizio idrico integrato (par. B.16).Secondo la ricorrente, la sentenza è illegittima anche nella parte in cuiil Tribunale, alla pari del giudice di primo grado, non ha rigettato l’eccezionedi prescrizione ritenendo assorbito quel profilo in relazione all’accoglimentopieno della domanda di accertamento negativo proposta dall’attore.Secondo la ricorrente il diritto alla riscossione dei conguagli regolatori edunque il dies a quo di decorrenza del relativo termine di prescrizione vannonecessariamente collocati nel momento in cui Abbanoa è stata autorizzataa fatturare i relativi importi a seguito della loro effettiva quantificazione,ossia dal 26 giugno 2014, data della delibera n. 18 del Commissariostraordinario per la regolazione del servizio idrico integrato della Sardegna.2. Il primo motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1,c.p.c., poiché il provvedimento impugnato ha deciso in modo conforme allagiurisprudenza della Corte di cassazione a sezioni unite, il che consente lapronuncia della sezione semplice (art. 374, comma 1, c.p.c.).Avuto riguardo al petitum sostanziale, nella controversia in esame,inerente al rapporto individuale di utenza, la giurisdizione spetta al giudiceordinario.Sul punto si rimanda a Cass., sez. un., 26 agosto 2025, n. 23858paragrafo 2, che a sua volta richiama Cass., sez. un., 2 marzo 2006, n.Numero registro generale 8240/2021Numero sezionale 8/2026Numero di raccolta generale 18646/2026Data pubblicazione 09/06/20264584 e altri precedenti (Cass., sez. un., 11 ottobre 2022, n. 29593; Cass.,sez. un., 9 febbraio 2023, n. 4079).3. Il secondo motivo è fondato nei termini di cui all’interpretazioneaccolta da Cass., sez. un., 26 agosto 2025, n. 23858, alla quale il collegiosi conforma.3.1. La ricostruzione del quadro normativo e l’individuazione dellequestioni di diritto sono operate dalla citata decisione delle sezioni unite n.23858/2015 (v. in particolare il paragrafo 6), alla quale si fa rinvio.Le Sezioni unite hanno escluso che il gestore del servizio idrico possapretendere dall’utenza conguagli applicando con efficacia retroattiva ilnuovo regime tariffario, ma hanno affermato che il gestore può esigereconguagli relativi al periodo precedente esigibili in base al regime esistentenei periodi di riferimento degli stessi.3.2. Nell’interpretazione accolta da Cass., sez. un., n. 23858/2025, utileanche ai fini della decisione del caso ora in esame, la delibera643/2013/R/IDR non poteva introdurre una disciplina tale da giustificareconguagli relativi a partite pregresse in base alle innovative prescrizioni delmetodo tariffario idrico, ma i conguagli potevano essere richiesti serispondenti ai criteri di determinazione applicabili al momento delleprestazioni di riferimento, che seguivano il diverso metodo normalizzato.3.3. Si richiamano, di seguito, i passaggi motivazionali salienti contenutinella sentenza n. 23858/2025.In sé considerata, la delibera 643/2013/R/IDR non può avere efficaciaretroattiva, in violazione del principio di irretroattività degli atti normativi(art. 11, disp. prel., c.c.) (Cass., n. 23858/2025, paragrafo 12) e delprincipio di affidamento (Cass., n. 23858/2025, paragrafo 17).L’ingresso, nel nostro ordinamento, di una disciplina retroattiva deiconguagli non può trovare fondamento nel principio unionale del recuperodei costi dei servizi idrici (art. 9, direttiva 2000/60/CE), che non è diimmediata applicazione nel nostro ordinamento e non persegue finalità diNumero registro generale 8240/2021Numero sezionale 8/2026Numero di raccolta generale 18646/2026Data pubblicazione 09/06/2026armonizzazione totale delle normative degli Stati membri in materia diacque (Cass., n. 23858/2025, paragrafo 14).Quanto al diritto interno, non vi è traccia della volontà legislativa diautorizzare un intervento di portata retroattiva da parte dell’Autoritàregolatoria al fine di assicurare “ora per allora” una piena applicazione delprincipio del full cost recovery, sancito dall’art. 154, comma 1, d.lgs. n.152/2006, tale da superare per il passato le previsioni del «metodo tariffarionormalizzato» (Cass., n. 23858/2025, paragrafo 15).Né la programmata approvazione, da parte degli Enti d’Ambito, deiconguagli «relativi a periodi precedenti al trasferimento all’Autorità dellefunzioni di regolazione e controllo del settore, e non già considerati ai finidel calcolo di precedenti determinazioni tariffarie» (art. 31, delibera643/2013/R/IDR) avrebbe potuto attuarsi secondo criteri diversi da quelliintrodotti col «metodo tariffario normalizzato».Lo stesso codice dell’ambiente aveva previsto, in via transitoria (art.170, comma 3, lett. l), d.lgs. n. 152/2006), che il metodo normalizzatocontinuasse a trovare applicazione fino all’emanazione del decretoministeriale previsto dall’art. 154, comma 2, d.lgs. n. 152/2006. col qualesi sarebbero dovute definire le componenti di costo delle nuove tariffe; teladecreto ministeriale, però, non è stato mai approvato, poiché nel 2011 fuistituita la nuova Autorità regolatoria del settore idrico (AEEGSI) alla qualesi demandò il compito, già assegnato al Ministero, di stabilire le componentidi costo della tariffa idrica. In sintesi, osservano le Sezioni unite, il d.lgs. n.152/2006 ha recepito il principio del recupero dei costi fissato dall’art. 9,direttiva 2000/60/CE, «ma, nel prevedere che continuasse ad applicarsi ild.m. 1° agosto 1996 e con esso il “metodo tariffario normalizzato”, non haconsentito, per il periodo successivo alla propria entrata in vigore, e finoall’emanazione del provvedimento con cui furono ridefinite le componenti dicosto della tariffa del servizio idrico, che una nuova disciplina regolatoria siNumero registro generale 8240/2021Numero sezionale 8/2026Numero di raccolta generale 18646/2026Data pubblicazione 09/06/2026sovrapponesse a quella emanata in attuazione della legge Galli» (Cass., n.23858/2025, paragrafo 15).L’affermazione secondo cui la delibera 643/2013/R/IDR di AEEGSIconsente agli Enti d’Ambito di approvare conguagli (relativi a periodiprecedenti al trasferimento ad AEEGSI delle funzioni di regolazione econtrollo del settore) non erano esigibili in forza del metodo tariffarionormalizzato, contrasta col principio di irretroattività degli attiamministrativi (abbiano o meno essi contenuto normativo) (Cass., n.23858/2025, paragrafi 16 - 17) ed è altresì priva di solida base giuridica,avuto riguardo al contratto di utenza da cui derivano i originano i diritti e gliobblighi delle parti, poché «nella prospettiva privatistica in cui deveinquadrarsi il rapporto tra gestore e utente» (Corte cost., sent. n.335/2008) l’utente «deve poter fare affidamento sul sistema tariffariotempo per tempo in vigore» (Cass., n. 23858/2025, paragrafo 17).Dunque, l’addebito dei conguagli riferiti a partite pregresse non puòviolare i principi di irretroattività degli atti amministrativi e di affidamentonell’esecuzione del contratto di somministrazione, prevedendo conguagli inbase a una tariffa non vigente al momento dell’erogazione del servizio(Cass., n. 23858/2025, paragrafo 18).Peraltro, il metodo normalizzato, in vigore nel periodo che qui interessa(anni dal 2005 al 2011), «pur prevedendo un tetto tariffario, contenevameccanismi atti a consentire il recupero dei costi e le variazioni delcorrispettivo del servizio che consentivano di raggiungere il livello atteso deiricavi» (Cass., n. 23858/2025, paragrafo 19).In particolare, osservano le Sezioni unite, « in base al “metodo tariffarionormalizzato” la tariffa doveva coprire i costi operativi, gli ammortamenti ela remunerazione del capitale investito e poteva variare di anno in anno inragione, oltre che del tasso di inflazione programmato, di un fattore “k”con cui veniva identificato il limite di prezzo che consentiva alle tariffe diNumero registro generale 8240/2021Numero sezionale 8/2026Numero di raccolta generale 18646/2026Data pubblicazione 09/06/2026crescere o di diminuire in base agli obiettivi del regolatore» (Cass., n.23858/2025, paragrafo 20).Peraltro, anche il [OSCURATO:PERSONA], in vigore nel periodo che quiinteressa (anni dal 2005 al 2011), pur prevedendo un tetto tariffario,conteneva meccanismi atti a consentire il recupero dei costi e le variazionidel corrispettivo del servizio che consentivano di raggiungere il livello attesodei ricavi.Inoltre, art. 8, d.m. 1° agosto 1996 considerava espressamente sia unarevisione triennale per la verifica dei miglioramenti di efficienza per laverifica della corrispondenza della tariffa media rispetto alla tariffaarticolata, per la verifica del raggiungimento dei traguardi di livello diservizio ovvero dell'effettuazione degli investimenti, sia la possibilità perl’Autorità d’ambito (oggi Ente di governo dell’ambito e, all’epoca dei fatti,Commissario straordinario dell’ente d'ambito per la regolazione del servizioidrico integrato della Sardegna) di intervenire nel caso di significativiscostamenti dalle previsioni del piano finanziario in ordine a tre aspetti: a)il raggiungimento dei livelli di servizio previsti dal piano anche a seguito deirelativi investimenti; b) la corrispondenza tra l'incasso derivantedall'applicazione della struttura tariffaria e l'incasso previsto per effettodella tariffa media stabilita nella convenzione di gestione; c) la rispondenzadei costi operativi alle variazioni strutturali della produzione e delladistribuzione.In altri termini, secondo le Sezioni unite il metodo normalizzatocontemplava «elementi correttivi» tali da rendere possibile la revisione delprezzo praticato all’utente tenendo conto dell’equilibrio della gestione (equindi del rapporto tra ricavi e costi) (Cass., n. 23858/2025, paragrafo 20).Dunque, è dal «mancato attuarsi delle rettifiche tariffarie» che deriva«la spettanza dei conguagli» di cui si discute (Cass., n. 23858/2025,paragrafo 21).Numero registro generale 8240/2021Numero sezionale 8/2026Numero di raccolta generale 18646/2026Data pubblicazione 09/06/2026L’art. 31, comma 1, della delibera 643/2013/R/IDR di AEEGSI, laddoveprevede che gli eventuali conguagli relativi a periodi precedenti altrasferimento all’Autorità delle funzioni di regolazione e controllo delsettore, non già considerati ai fini del calcolo di precedenti determinazionitariffarie, sono quantificati ed approvati, entro il 30 giugno 2014, dagli Entid’ambito o dagli altri soggetti competenti, «non impone affatto di ritenereche l’Autorità regolatoria abbia inteso riferirsi, nella circostanza, al nuovosistema di conguagli contemplato dal “metodo tariffario idrico” (che in effettiannoverava la componente dei conguagli tra le componenti di costo delservizio: art. 3 della delibera 643 del 2013)» (Cass., n. 23858/2025,paragrafo 22).I conguagli attuabili in base all’art. 31, comma 1 della delibera643/2013/R/IDR vanno individuati in base alle dinamiche tariffarie previstedal metodo normalizzato che era in vigore nell’arco di tempo che quiinteressa e che dava attuazione a una tariffa in cui doveva essere assicuratala copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.«In tal senso», affermano le Sezioni unite, «la citata previsione circa laquantificazione ed approvazione, entro il 30 giugno 2014, degli “eventualiconguagli relativi a periodi precedenti al trasferimento all’Autorità dellefunzioni di regolazione e controllo del settore, e non già considerati ai finidel calcolo di precedenti determinazioni tariffarie” legittima i conguagli chenel precedente periodo regolatorio non era stato possibile liquidare».In sintesi, la disposizione assume «un autonomo valore precettivo conesclusivo riguardo all’individuazione della data entro cui i conguagli relativiandavano approvati, senza affatto legalizzare il recupero di importi diversie ulteriori rispetto a quelli che potevano pretendersi in base al metodotariffario vigente all’epoca in cui si collocavano le “partite pregresse” daconguagliare» (Cass., n. 23858/2025, paragrafo 22).Così letta e interpretata, la prescrizione contenuta nell’art. 31, comma1, della delibera 643/2013/R/IDR non ha portata retroattiva, ma «haNumero registro generale 8240/2021Numero sezionale 8/2026Numero di raccolta generale 18646/2026Data pubblicazione 09/06/2026semplicemente consentito la liquidazione “ora per allora” di importi che, inbase al metodo normalizzato, avrebbero dovuto riversarsi sull’utenteuna «tariffa integrativa retroattiva applicata su consumi effettuati in anniprecedenti» ― così si esprime il Tribunale nella sentenza impugnata ―,quanto, piuttosto, l’applicazione di conguagli che nel previgente sistemaregolatorio erano a carico sull’utente, nella forma dell’adeguamento diprezzo» (Cass., n. 23858/2025, paragrafo 24).Né si ha violazione del principio di affidamento dell’utente «il quale havisto semplicemente posticipato il recupero, da parte del gestore, di sommeche quest’ultimo avrebbe potuto conseguire prima, se solo l’Ente d’Ambitoavesse tempestivamente provveduto a convertire quei conguagli in aumentitariffari» (Cass., n. 23858/2025, paragrafo 24).Alla fine di questo ragionamento, appurato quale sia il criterio daapplicare per il riconoscimento del diritto al conguaglio, le Sezioni unitehanno aggiunto che «ove insorga controversia sul punto, spetterà al giudicedel merito accertare che gli importi quantificati dall’Ente d’Ambito sianorispondenti a quanto poteva essere addebitato all’utente nella vigenza del“metodo tariffario normalizzato”. È escluso, peraltro, che i conguaglidebbano ricomprendere i soli “costi imprevisti ed imprevedibili al momentodell'erogazione e fatturazione”, come sostenuto dal primo degliorientamenti di giurisprudenza di cui si è in precedenza detto (cfr. § 7);occorre, invece, che la somma richiesta all’utente trovi giustificazione neicriteri tariffari previsti dal d.m. 1 agosto 1996, giacché sono le dinamichetariffarie del metodo normalizzato a dar ragione dei conguagli. Unadeterminazione dell’Ente d’Ambito, quanto alla liquidazione dei conguagli,che si rivelasse non rispondente al metodo normalizzato, risulterebbe contralegem e andrebbe, per tale motivo, disapplicata».3.4. Da qui l’enunciazione, ad opera delle Sezioni unite, del giàrichiamato principio di diritto.Numero registro generale 8240/2021Numero sezionale 8/2026Numero di raccolta generale 18646/2026Data pubblicazione 09/06/2026Al principio di diritto enunciato da Cass., sez. un., 26 agosto 2025, n.23858 e alla relativa motivazione si conformerà anche il giudice del rinvio.3.5. In conclusione, alla luce dell’interpretazione accolta da Cass., sez.un., n. 23858/2025 il secondo motivo di ricorso va accolto, dovendosiribadire il principio secondo cui: «In tema di servizio idrico integrato, iconguagli che il gestore può richiedere, a norma dell’art. 31 della deliberaAEEGSI 643/2013/R/IDR del 27 dicembre 2013, e che dovevano essereoggetto di liquidazione e approvazione da parte degli Enti d’Ambito o daglialtri soggetti competenti entro il 30 giugno 2014, ricomprendono le solesomme che potevano essere addebitate agli utenti in ragione della disciplinatariffaria contenuta nel d.m. 1 agosto 1996 con cui è stato istituito eregolamentato il [OSCURATO:PERSONA]».Il giudice del rinvio dovrà, pertanto, accertare che gli importi quantificatidall’Ente d’ambito rispondano a quanto poteva essere addebitato all’utentenel vigore del metodo tariffario normalizzato, secondo quanto stabilito dald.m. 1° agosto 1996, nel testo applicabile per ciascun periodo diriferimento.4. Il terzo motivo, che investe una questione già esaminata da questaCorte (Cass., sez. un., ord. 11 ottobre 2022, n. 29593; v. anche Cass., sez.un., 26 agosto 2025, n. 23858, paragrafo 27), è nel caso di specieinammissibile, poiché il Tribunale di Oristano (v. il paragrafo 4) haespressamente dichiarato assorbita la questione relativa alla prescrizionedel diritto fatto valere da Abbanoa (Cass., sez. un., 26 agosto 2025, n.23858, paragrafo 29, che, sull’inammissibilità del ricorso per cassazione suquestioni assorbite, richiama Cass. 16 giugno 2022, n. 19442; Cass. 5novembre 2014, n. 23558; Cass. 1° marzo 2007, n. 4804).5. In conclusione, dichiarato inammissibile il primo motivo, va accolto ilsecondo e dichiarato inammissibile il terzo.La sentenza impugnata va cassata, con riguardo al motivo accolto, conrinvio per un nuovo esame al Tribunale di Oristano, in persona di altroNumero registro generale 8240/2021Numero sezionale 8/2026Numero di raccolta generale 18646/2026Data pubblicazione 09/06/2026magistrato, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio dilegittimità. P.Q.MDichiara inammissibile il primo motivo. Accoglie il secondo motivo, neitermini di cui in motivazione. Dichiara inammissibile il terzo motivo. Cassala sentenza impugnata, con riguardo al motivo accolto, e rinvia per unnuovo esame al Tribunale di Oristano, in persona di altro magistrato, ancheper la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 gennaio 2026Il PresidenteLuigi Abete