CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 28290/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2022 della CORTE di ASSISE di APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso il rigetto dei ricorsi; uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che insistono per dei ricorsi rispettivamente proposti. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Assise di Appello di Milano, con sentenza del 11/5/2022, ha confermato le sentenze di condanna rispettivamente pronunciate dal Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Como il 27/10/2021, all'esito del giudizio abbreviato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e, all'esito del giudizio ordinario, dalla Corte di Assise di Como il 7/10/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], entrambi imputati in concorso dei reati di omicidio di cui agli artt. 575 in relazione all'art. 576, comma primo n. 2 cod. pen., occultamento di cadavere di cui agli artt. 412 e 61 n. 2 cod. pen. e detenzione e porto di un'arma da fuoco calibro 7,65 di cui agli artt. 61 n. 2 cod. pen. e 10 e 12 L. 497/74.2. I due imputati sono stati rinviati a giudizio per avere cagionato la morte di [OSCURATO:PERSONA], avvenuta il 5 marzo 2017, con due separati decreti di giudizio immediato in virtù dei diversi momenti nei quali è stata eseguita l'ordinanza con la quale è stata disposta nei loro confronti la misura della custodia cautelare in carcere. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto procedersi con le forme del rito abbreviato, nel corso del quale ha reso interrogatorio e ha dichiarato, in estrema sintesi, di avere lavorato per [OSCURATO:PERSONA] provvedendo ai pagamenti della sostanza stupefacente acquistata, svolgendo i compiti che man mano gli venivano assegnati ma sempre e comunque senza sapere quali fossero le intenzioni e i programmi di [OSCURATO:PERSONA], ciò anche con riferimento alla gestione dei rapporti intercorsi con la vittima e con alcuni soggetti calabresi a cui si è fatto riferimento nel corso delle indagini. Il processo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], invece, si è svolto con le forme del rito ordinario e durante l'istruttoria dibattimentale sono stati sentiti diversi testimoni quali gli operanti, che hanno riferito in ordine alle indagini effettuate, è stata disposta la trascrizione delle intercettazioni e l'imputato ha reso dichiarazioni spontanee. 2.1. All'esito dei due processi i giudici di primo grado, sulla base al compendio indiziario contenuto in ciascun processo, hanno pronunciato sentenza di condanna, ognuno ritenendo che il rispettivo imputato avesse commesso il reato contestato. Secondo la conforme ricostruzione contenuta nelle sentenze di merito le indagini hanno preso le mosse il 2 aprile 2017 allorché, durante una domenica ecologica, alcuni ragazzi hanno rinvenuto il cadavere di un uomo in un bosco a Pozzolone di Eupillo nel comasco. A seguito dei primi accertamenti è emerso che la vittima era sottoposta a indagini dalla [OSCURATO:PERSONA] di Venezia per traffico internazionale di stupefacenti e che le utenze a questa riferibili, così come quelle di molti altri soggetti, erano intercettate. Dall'analisi dei risultati di tali indagini, quindi, la polizia giudiziaria ha estrapolato alcune utenze e analizzandone i contatti, il traffico e, anche ascoltando le conversazioni e leggendo i messaggi intercorsi, ha ricostruito gli spostamenti della vittima nei mesi antecedenti l'omicidio, sino al giorno in cui questo è stato commesso. Nello specifico sono emersi i rapporti tra [OSCURATO:PERSONA], che operava in [OSCURATO:PERSONA], e i due attuali ricorrenti, che avevano la loro sfera d'azione in Lombardia e che avevano acquistato, per loro conto e anche nell'interesse di alcuni soggetti di origine calabrese, ingenti quantitativi di sostanza stupefacente dalla vittima. Nel corso di tali rapporti [OSCURATO:PERSONA], anche in nome e conto del gruppo di calabresi per il quale fungeva anche da garante, avrebbe maturato un debito di circa 300.000,00 euro che Metaj, trovatosi esposto a causa della perdita di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente, gli aveva chiesto di saldare in tempi brevi.Dall'analisi dei tabulati sono emersi numerosi contatti tra gli imputati e la vittima finalizzati a risolvere tale situazione e anche un viaggio effettuato da Como e [OSCURATO:PERSONA] in Calabria proprio al fine di recupera almeno una parte della somma. Tornato dalla Calabria senza avere avuto la somma richiesta Como, coadiuvato da [OSCURATO:PERSONA], avrebbe cercato di far andare Metaj in Lombardia simulando un incontro decisivo con uno dei calabresi che avrebbe dovuto versargli quanto meno una buona parte di quanto dovuto. Dai contatti intercorsi e attraverso gli spostamenti delle utenze telefoniche riferibili agli imputati e alla vittima, sono stati così ricostruiti cinque viaggi che i due ricorrenti, il più delle volte [OSCURATO:PERSONA], avrebbero effettuato dalla Lombardia al [OSCURATO:PERSONA] nei giorni 1, 2, 3, 4 e 5 marzo. In data 5 marzo 2017, finalmente, [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe fatto convincere a farsi accompagnare in Lombardia e quella sera stessa sarebbe stato ucciso. Nei giorni immediatamente successivi, poi, [OSCURATO:PERSONA] ha lasciato la casa che condivideva con Como e si è trasferito in albergo fino al 18 marzo quando ha lasciato l'Italia per andare, dopo un breve transito in Albania, prima in Francia e, dopo, in Germania, dove è stato arrestato per cessione di stupefacenti e da dove, una volta scontata la pena, è stato estradato in Italia. Como, invece, si è allontanato dall'Italia il 2 aprile 2017, il giorno del rinvenimento del cadavere, e si è trasferito in Albania, dove è stato catturato e da lì estradato in Italia. Nelle sentenze di primo grado i giudici di merito hanno valorizzato i contatti emersi dall'analisi del traffico telefonico relativo alle varie utenze attribuite a vario titolo agli imputati e, nello specifico, i contatti e gli spostamenti da questi effettuati nei giorni immediatamente precedenti la scomparsa di [OSCURATO:PERSONA] e, anche, le "indagini" effettuate dal fratello della vittima e la denuncia da questo presentata. 2.2. Avverso le due sentenze di primo grado gli imputati, ognuno facendo riferimento al processo celebrato nei propri confronti, hanno presentato appello. La Corte territoriale, ritenuto che fosse necessario procedere a una valutazione unitaria, ha sentito le parti sul punto e ha riunito i processi. Nello specifico la Corte territoriale ha fatto riferimento alla giurisprudenza di legittimità per la quale la riunione di due processi celebrati con diverso rito è possibile purché la Corte d'appello utilizzi, per ognuno degli imputati, esclusivamente le prove acquisite nel rito dallo stesso scelto. Il giudice dell'appello, in ordine a tale aspetto, ha evidenziato che le prove erano in questo caso sovrapponibili in quanto gli atti di p.g. erano nella sostanza entrati nella conoscenza del giudice del dibattimento con l'audizione degli operanti e le intercettazioni erano state trascritte senza che vi fossero contestazioni circa la corrispondenza delle stesse ai c.d. brogliacci.All'esito del giudizio di appello le due sentenze, come indicato all'inizio, sono state confermate dalla Corte territoriale che ha nella condiviso il giudizio di convergenza indiziaria effettuato dai primi giudici. Secondo il giudice dell'impugnazione, d'altro canto, la diversa conclusione circa la persona che si era recata in [OSCURATO:PERSONA] a prendere la vittima il 5 marzo 2017 (secondo il giudice di primo grado del processo a carico di [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] a prendere la vittima sarebbe andato lo stesso [OSCURATO:PERSONA] e Como sarebbe rimasto in Lombardia, per la Corte di Assise di Appello, invece, Como sarebbe andato in [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avrebbe effettuato i sopralluoghi in Lombardia) sarebbe nella sostanza indifferente in quanto ci sarebbe stata una totale fungibilità nell'uso delle utenze riferibili ai due imputati, ciò anche per quelle apparentemente "personali". Ragione questa per la quale la Corte non ha ritenuto credibile la tesi difensiva di [OSCURATO:PERSONA] che ha affermato essere andato lui a prendere Metaj in [OSCURATO:PERSONA] per portarlo in Lombardia e di avere agito esclusivamente quale factotum e senza sapere quali fossero le reali intenzioni di Como. 3. Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso gli imputati che, a mezzo dei rispettivi difensori, hanno dedotto i seguenti motivi. 3.1. Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] 3.1.1 Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 17, 19, 191 e 602 cod. proc. pen. Nel primo motivo la difesa rileva che a seguito della riunione, alla quale pure era stato prestato assenso, la Corte territoriale sarebbe incorsa in una "confusione probatoria" così che di fatto la pronuncia a carico del ricorrente si fonderebbe anche sulle prove acquisite nel corso del giudizio abbreviato in ciò violando il criterio che la giurisprudenza di legittimità pone come indefettibile al fine di consentire la riunione di due processi celebrati con riti diversi. 3.1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità per i reati di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione, occultamento di cadavere e detenzione a porto d'arma da fuoco. Nel secondo motivo la difesa rileva che la Corte territoriale avrebbe effettuato una valutazione confusa degli elementi emersi nei due processi e avrebbe proceduto a una errata valutazione degli indizi pervenendo a una conclusione che, in assenza di prove dirette, sarebbe il risultato di un ragionamento privo di effettiva consistenza. I riferimenti alle "indagini" effettuate dal fratello della vittima sarebbero inconferenti. Alcune delle utenze indicate e ritenute come significative, come quella con finale 544, utilizzata proprio il giorno 5 marzo 2017, non sarebbero mai state nella disponibilità del ricorrente. Il tenore e il significato di alcuni messaggi sarebbero stati travisati o comunque non sarebbero stati correttamente compresi. La spiegazione fornita all'allontanamento dall'Italia del ricorrente sarebbe b. sbagliata, ciò in quanto l'imputato non si sarebbe dato alla fuga. Tutto l'impianto accusatorio, di fatto fondato sull'importanza attribuita alla geolocalizzazione effettuata attraverso i tabulati di cella sarebbe inconsistente 3.1.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla circostanza aggravante della premeditazione. Nel terzo motivo la difesa censura la conclusione circa la ritenuta sussistenza della premeditazione criticando i passaggi della motivazione sul punto e, in specifico, il rilievo attribuito dalla Corte ai viaggi effettuati in [OSCURATO:PERSONA], all'interesse che avrebbe avuto il ricorrente di eliminare Metaj e, da ultimo, alle circostanze relative al noleggio dell'autovettura e al rinvenimento della pala con le tracce biologiche della vittima in prossimità del cadavere. Circostanze queste che non avrebbero un effettivo valore dimostrativo quanto alla configurabilità dell'aggravante. 3.1.4. Vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3.1.5. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 603 cod. proc. pen. con riferimento al rigetto di assunzione di nuove prove. Nel quinto motivo la difesa rileva che sarebbe del tutto ingiustificato il diniego di rinnovare l'istruttoria dibattimentale al fine di verificare quanto contenuto nei c.d. criptofonini e di procedere all'audizione dei testi indicati, i "venditori" delle schede telefoniche. 3.2. Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] 3.2.1. Vizio di motivazione in relazione agli artt. 546 cod. proc. pen. e 575 cod. Pen. in ordine alla responsabilità dell'imputato per tutti i reati contestati. Nel primo articolato motivo la difesa rileva la carenza e la manifesta illogicità della valutazione effettuata e della motivazione quanto al compendio indiziario posto a fondamento della dichiarazione di responsabilità del ricorrente. Nello specifico la difesa censura: -la ritenuta attribuibilità delle utenze a [OSCURATO:PERSONA] e ciò soprattutto sotto il profilo della fungibilità dei due imputati nell'uso delle stesse. Una volta ritenuto che la stessa utenza possa essere stata utilizzata da diversi utenti, infatti, non sarebbe logico limitare tale fungibilità ai soli due attuali imputati, soprattutto in un contesto nel quale la stessa Corte territoriale ha ritenuto che fossero coinvolti altri soggetti, peraltro anche in qualche modo individuati e pure indicati nelle sentenze di merito. Ragione questa per la quale quella che la difesa chiama "fungibilità limitata" sarebbe illogica; -il ribaltamento causale che determina l'attribuzione a Como piuttosto che a [OSCURATO:PERSONA] il viaggio in [OSCURATO:PERSONA] effettuato in data 5 marzo 2017 per andare a prendere e accompagnare la vittima in Lombardia, ciò in considerazione del fatto che l'altra utenza, finale 810, ha effettuato i sopralluoghi nel posto in cui poi è stato ritrovato il cadavere e senza che questo, per lo stesso principio della fungibilità dell'uso delle utenze, consenta di stabilire con certezza chi vi abbia proceduto;-le conclusioni, che sarebbero il risultato di una semplificazione probatoria, circa il ruolo avuto da [OSCURATO:PERSONA] e la consapevolezza dello stesso in ordine al programma, di altri, di uccidere Metaj; -la lettura attribuita dai giudici di merito al messaggio del 3/3/2017, "portalo", che sarebbe palesemente illogica; -il rilievo attribuito allontanamento dell'imputato nei giorni successivi la sparizione della vittima; -il mancato riconoscimento del ruolo gregario che avrebbe avuto il ricorrente che non aveva la consapevolezza di quanto sarebbe successo. 3.2.2. Vizio di motivazione in ordine all'elemento soggettivo. Nel secondo motivo la difesa evidenzia che i giudici di merito non avrebbero dato adeguato conto degli elementi posti a fondamento della ritenuta sussistenza di una consapevole, cosciente e volontaria partecipazione del ricorrente all'omicidio in quanto sul punto non sarebbe sufficiente la presunzione che [OSCURATO:PERSONA] condividesse i propositi e gli interessi di [OSCURATO:PERSONA]. 3.2.3. Vizio di motivazione in relazione alla premeditazione. Nel quarto motivo la difesa rileva che la conclusione in ordine alla sussistenza dell'aggravante sarebbe carente. La Corte territoriale, infatti, avrebbe del tutto omesso di considerare che l'uccisone di Metaj avrebbe potuto essere stata il risultato di una decisione estemporanea, cioè la conseguenza di una discussione sorta per il pagamento di quanto dovuto, e non il risultato di una programmazione. L'organizzazione del viaggio, d'altro canto, diversamente da quanto indicato nelle sentenze, non sarebbe sul punto significativa in quanto sarebbe stato pianificato per il diverso fine di discutere del pagamento del debito. 3.2.4 Vizio di motivazione in relazione alla richiesta di considerare il contributo fornito dal [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 114 cod. pen. 3.2.5. Vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono complessivamente infondati. 1. Ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 17, 19, 191 e 602 cod. proc. pen. evidenziando che la Corte territoriale, disposta la riunione tra i processi celebrati con diverso rito, sarebbe incorsa in una "confusione probatoria" e avrebbe così violato il principio enucleato dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale in questo peculiare caso di riunione il giudice deve tenere conto del diverso regime di ammissione delle prove e deve, pertanto, procedere a valutazioni separate.La doglianza è infondata. La giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che la riunione e la trattazione congiunta in fase d'appello di procedimenti celebrati nei confronti di più coimputati con riti diversi (nella specie, l'uno con rito ordinario e l'altro con rito abbreviato) non è causa di abnormità o di nullità della decisione, né, tanto meno, di una situazione di incompatibilità suscettibile di tradursi in motivo di ricusazione per il giudice, poiché la coesistenza di tali procedimenti comporta solo la necessità che, al momento della decisione, siano tenuti rigorosamente distinti i diversi regimi probatori rispettivamente previsti per ciascuno di essi (cfr. Si, n. 35293 del 1/2/2021, Rho, n.m; Sez. 1, n. 26642 del 10/4/2019, Villacaro, n.m.; Sez. 3, n. 35476 del 12/04/2016, B., Rv. 268122 - 01; Sez. 3, n. 14592 del 19/02/2015, Crini, Rv. 263054 - 01). La Corte territoriale, disposta la riunione anche con il consenso delle parti, si è conformata ai principi enucleati sul punto. I giudici dell'appello, infatti, hanno dimostrato di avere proceduto a un'attenta analisi delle prove acquisite nei due diversi processi di primo grado. Nelle due parti distinte della sentenza la Corte territoriale ha fatto riferimento agli elementi rispettivamente emersi a carico di ognuno dei due imputati, dando conto del diverso regime di acquisizione ed evidenziando la diversa valutazione delle prove effettuata in ordine all'affermazione di responsabilità. La conclusione in ordine alla responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] si fonda sulle fonti di prova acquisite dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini compendiate nelle y comunicazioni notizie di reato, sui tabulati delle utenze individuate, sui brogliacci delle intercettazioni contenenti le conversazioni e i messaggi intercorsi e dall'interrogatorio reso dall'imputato. La decisione resa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], invece, si basa sulle prove testimoniali, sulla perizia di trascrizione delle intercettazioni acquisite nel corso del dibattimento e tiene conto delle dichiarazioni spontanee dell'imputato. In tale contesto la preliminare considerazione secondo la quale molte delle prove acquisite nei due giudizi sono perfettamente sovrapponibili risulta corretta e non ha determinato alcuna "confusione probatoria". Il contenuto delle comunicazioni di notizie di reato e delle intercettazioni presenti negli atti del giudizio abbreviato, infatti, è stato acquisito nel corso del dibattimento attraverso l'audizione dei testi che tali documenti hanno redatto ovvero con le trascrizioni delle conversazioni e dei messaggi.Le dichiarazioni delle persone informate dei fatti oggetto dei relativi verbali sono state acquisite in dibattimento esaminando i testimoni. Nello specifico, d'altro canto, non è emersa alcuna differenza tra l'efficacia rappresentativa delle prove acquisite nel giudizio abbreviato e quelle assunte in dibattimento e nello stesso ricorso e al di là di considerazioni generiche, non è indicato alcun elemento specifico che possa far ritenere che la Corte abbia erroneamente posto a fondamento della decisione a carico del ricorrente prove acquisite nel solo giudizio abbreviato, ovvero, ad esempio, che il contenuto di una comunicazione di reato acquisita e utilizzata nell'abbreviato sia diverso dal tenore della dichiarazione resa sul punto in dibattimento dal soggetto che l'ha redatta. 1.2. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità rilevando che la Corte territoriale avrebbe effettuato un'analisi confusa degli elementi emersi nei due processi e avrebbe proceduto a una errata valutazione degli indizi pervenendo a una conclusione che, in assenza di prove dirette, sarebbe il risultato di un ragionamento privo di effettiva consistenza. Le doglianze, formulate anche nei termini della violazione di legge ma che afferiscono esclusivamente la completezza e logicità della motivazione, tese anche a sollecitare una diversa e non consentita lettura delle prove, sono manifestamente infondate. 1.2.1. La Corte, la cui motivazione si salda ed integra con quella del giudice di primo grado, ha infatti fornito congrua risposta alle critiche contenute nell'atto di appello e ha esposto gli argomenti per cui queste non erano coerenti con quanto emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale. Alla Corte di cassazione, d'altro canto, è precluso, e quindi i motivi in tal senso formulati non sono consentiti, sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito. Il controllo che la Corte è chiamata ad operare, e le parti a richiedere ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., infatti, è esclusivamente quello di verificare e stabilire se i giudici di merito abbiano o meno esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Sotto tale aspetto, a fronte di una motivazione coerente e logica quanto alla consistenza del compendio indiziario ogni ulteriore critica, che trova peraltro fondamento in una diversa ed alternativa lettura dell'istruttoria dibattimentale, risulta del tutto inconferente ("esula dai poteri della Cassazione, nell'ambito de/controllo della motivazione del provvedimento impugnato, la formulazione di una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, giacché tale attività è riservata esclusivamente al giudice di merito, potendo riguardare il giudizio di legittimità solo la verifica dell—iter" argomentativo di tale giudice, accertando se quest'ultimo abbia o meno dato conto adeguatamente delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere la decisione", in questo senso Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217). 1.2.2. La Corte territoriale, invero, ha dato conto di avere proceduto a una verifica attenta e puntuale della tenuta del compendio indiziario acquisito a carico del ricorrente e ciò anche in riferimento alle specifiche censure evidenziate dalla difesa nell'atto di appello. La valutazione così effettuata, nella quale si è tenuto sia conto della consistenza e della tenuta di ogni singolo elemento e poi si è proceduto a una lettura complessiva, risulta adeguata e coerente. La ricostruzione quanto alla riferibilità delle utenze, ai rapporti intercorsi fino al giorno dell'omicidio tra la vittima e il ricorrente, nonché ai viaggi e agli spostamenti in [OSCURATO:PERSONA] e in Calabria, diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, non è il frutto di alcuna commistione probatoria. Il rinvio della Corte territoriale a quanto già evidenziato nella parte relativa al coimputato [OSCURATO:PERSONA], infatti, è stato correttamente effettuato facendo riferimento alle dichiarazioni rese dai testi Gallorini, Ilari, Darida, Michelion e Iannacone che hanno reso un'articolata deposizione in ordine alle indagini svolte e ai relativi atti. Sotto tale profilo la considerazione del giudice dell'appello circa l'assenza di elementi contrari all'attribuzione delle utenze agli imputati e le trasferte che questi avrebbero fatto, non determina alcuna inversione dell'onere della prova quanto, piuttosto, rende conto dell'assenza di plausibili letture alternative a quella cui era pervenuto il giudice di primo grado. L'esistenza di contatti tra l'imputato e la vittima, la circostanza che tra i due esistessero dei rapporti illeciti, la necessità che era sorta di recuperare delle somme presso "i calabresi" e che di ciò se ne sarebbe dovuto occupare [OSCURATO:PERSONA], d'altro canto, risultano nella sostanza essere stati confermati dallo stesso ricorrente e sono comunque stati oggetto di una puntuale e attenta e conforme ricostruzione che, in assenza di palesi illogicità, non è sindacabile in questa sede. Ad analoghe conclusioni, inoltre, deve pervenirsi quanto all'attribuibilità di alcune delle utenze a [OSCURATO:PERSONA] o, meglio, della conclusione quanto alla riferibilità di tutte le utenze a entrambi gli imputati che le utilizzavano indifferentemente. Sul punto i giudici di merito hanno evidenziato i riscontri emersi non solo dall'analisi del traffico telefonico, ovvero dalla geolocalizzazione degli spostamenti, ma, anche e soprattutto, dal contenuto dei messaggi (in alcuni dei quali, ad esempio, si fa riferimento alla necessità che il ricorrente aveva di tornare in Lombardia entro il lunedì mattina cfr. pag. 23 della sentenza impugnata, ovvero anche al nome del ricorrente, "sono Moke", cfr. pag. 22 della sentenza impugnata e "ma sei Mondi", cfr. pag. 38 della sentenza impugnata) ovvero dal collegamento esistente tra i messaggi inviati da due utenze diverse, evidentemente riconducibili alla stessa persona o, considerata la fungibilità di utilizzo, agli imputati, ciò con riferimento specifico all'utenza con finale 544. In ordine a tale utenza, infatti, utilizzata solo in data 5 marzo 2017, risulta una continuità tra i messaggi inviati la sera del 4 marzo 2017 dall'utenza con finale 810 (in uso al ricorrente) per concordare l'incontro del giorno successivo e quello, appunto, inviato il 5 marzo 2017 dall'utenza con finale 544, "sono nel parcheggio" (cfr. pagine 83 e 84 della sentenza impugnata). Anche sotto tale profilo, pertanto, le censure della difesa quanto al mancato approfondimento dei temi da questa indicati nell'appello quanto alla c.d. geolocalizzazione risultano del tutto generiche non specificando quali incertezze o errori siano ravvisabili nell'attribuzione delle utenze o nella loro geolocalizzazione, come pure le ulteriori critiche in merito al tenore dei messaggi ovvero agli altri elementi emersi e valutati dal giudice dell'appello. Quanto alle obiezioni della difesa circa la lettura fornita dai giudici di merito dei messaggi, va ricordato che la portata dimostrativa del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto che è rimessa alla valutazione del giudice di merito e, quindi, si sottrae al sindacato di legittimità se tale valutazione, come nel caso di specie, è motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 - 01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389 - 01; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650 - 01; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784 - 01; Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, dep. 30/04/2008, Gionta, Rv. 239724). In sede di legittimità, infatti, può essere prospettata una diversa interpretazione del significato di un'intercettazione da quella proposta dal giudice di merito soltanto qualora la difesa rilevi la sussistenza di un travisamento della prova, ovvero evidenzi che il giudice ha indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, 2018. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558 - 01; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, dep. 2014, Napoleoni, Rv. 259516 - 01; Sez. 6, n. 11189 del 08/03/2012, Asaro, Rv. 252190 - 01; Sez.2, n. 38915 del 17/10/2007, dep. 19/10/2007, Donno, Rv. 237994). 1.2.3. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi quanto alle ulteriori censure della difesa in ordine agli altri elementi di riscontro indicati dai giudici di merito. i. Le modalità dell'allontanamento del ricorrente dall'Italia sono state correttamente ritenute significative del coinvolgimento dello stesso nell'omicidio. La motivazione della sentenza impugnata, con i riferimenti alle intercettazioni effettuate, nelle quali si dà atto che la partenza per l'Albania non era prevista ma è stata decisa repentinamente il pomeriggio del 2 aprile 2017, dopo il ritrovamento del cadavere e dopo le richieste di notizie da parte del fratello della vittima, tanto da spostare anche il matrimonio già fissato nei giorni immediatamente successivi, è insindacabile in questa sede perché fruttp di corretta valutazione dei dati probatori e di logico procedimento inferenziale. ii. Gli elementi tratti dalle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], così come quelle di [OSCURATO:PERSONA], sono stati correttamente valorizzati. Sebbene i testi non conoscessero il nome del ricorrente prima del 5 marzo 2017, hanno comunque dato conto di elementi che hanno consentito di individuarlo in funzione della provenienza dello stesso, "il ragazzo di Scutari", della presenza di un vistoso tatuaggio sul collo e del luogo di residenza. Caratteristiche queste attribuite alla persona che il giorno 5 marzo 2017 era andata a prendere [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] anche dalla ex moglie della vittima, [OSCURATO:PERSONA], le cui dichiarazioni, pure se riferite dal teste [OSCURATO:PERSONA], in assenza di una espressa richiesta di esame da parte della difesa, sono utilizzabili ai sensi dell'art. 195 cod. proc. pen. (cfr. da ultimo Sez. 3, n. 33100 del 07/06/2022, F., Rv. 283651 - 02). Il motivo, inoltre, risulta generico anche a ragione della mancata confutazione di quanto riferito da [OSCURATO:PERSONA], che aveva appreso dal fratello poi ucciso che il "ragazzo di Scutari" e i soggetti calabresi avevano maturato un debito nei suoi confronti per oltre 300.000,00, mai saldato. Le critiche circa l'uso del termine "montanaro" e l'attribuibilità di questo al ricorrente ovvero ad altra persona risultano del tutto inconferenti. La Corte territoriale, infatti, non ha fatto riferimento a tale termine al fine di individuare il ricorrente quanto, piuttosto, per dare conto della spiegazione da questo data alla vittima della ragione per la quale la persona che lo aveva cercato non si era permessa di andare a casa sua senza che lui stesso fosse presente. iv. Le considerazioni circa la necessità di acquisire i c.d. criptofonini e di sentire i titolari degli esercizi commerciali dove sono state acquistate le sim relative alle utenze sono prive di consistenza in quanto, come evidenziato nella sentenza impugnata, tali elementi risultano del tutto ininfluenti a fronte del quadro indiziario emerso a carico del ricorrente. v. L'assenza di testimonianze e prove dirette, infine, come correttamente indicato nella sentenza impugnata, assume un rilievo neutro e non inficia la tenuta del ragionamento posto a fondamento dell'affermazione di responsabilità. 1.3. Nel terzo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione circa la ritenuta sussistenza della premeditazione censurando, in specifico, il rilievo attribuito dalla Corte ai viaggi effettuati in [OSCURATO:PERSONA], all'interesse che avrebbe avuto il ricorrente di eliminare Metaj e, da ultimo, alle circostanze relative al noleggio dell'autovettura e al rinvenimento della pala con le tracce biologiche della vittima in prossimità del cadavere. Le doglianze sono infondate. La Corte territoriale, la cui motivazione si salda e integra con quella del giudice di primo grado, ha fatto sul punto coerente riferimento agli elementi emersi nel corso del processo e ha così ritenuto la sussistenza sia dell'elemento cronologico che di quello psicologico richiesti dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. da ultimo Sez. 1, n. 37825 del 29/04/2022, Tiscornia, Rv. 283512 - 01). In merito alla premeditazione, infatti, il rilievo attribuito ai numerosi contatti intercorsi tra le parti, al tenore degli stessi, tesi a individuare il luogo dove la vittima si trovava e poi a farla andare in Lombardia, ai viaggi effettuati e alle modalità nel complesso utilizzate, alla promessa di cessione dell'auto [OSCURATO:PERSONA] che l'imputato sapeva essere stata noleggiata e non suscettibile di cessione, appare formalmente giustificato e logicamente connesso a un fatto programmato e attivato da tempo. Nel contesto così delineato, poi, le ulteriori circostanze relative al rinvenimento della pala e, soprattutto, il fatto che siano stati effettuati dei sopralluoghi sul luogo dove poi è stato rinvenuto il cadavere prima ancora dell'arrivo della vittima in Lombardia, risultano decisivi quanto alla sussistenza dell'aggravante contestata. 1.4. Nel terzo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La doglianza è manifestamente infondata. La sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pena inflitta all'imputato ha fatto buon governo della legge penale e ha dato conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex artt. 132 e 133 cod. pen. della Corte di merito, e ciò anche in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto, quanto a quest'ultimo aspetto, della gravità del fatto così correttamente ritenuta per i mezzi e le modalità utilizzate, per il danno cagionato alla vittima, per l'intensità del dolo e per i motivi che lo hanno determinato (cfr. pagine 97 e 98 per come richiamate a pag. 128). Le censure mosse a tale percorso argomentativo, assolutamente lineare, sono meramente assertive, inconsistenti e, in parte, orientate anche a sollecitare, in questa sede, una nuova e non consentita valutazione della congruità della pena (cfr. Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818). La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62 bis cod. pen., d'altro canto, è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (cfr. Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244; n. 42688 del 24/09/ 2008, Caridi, RV 242419). Il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale deve quindi motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Pertanto, il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri, disattesi o superati da tale valutazione (cfr. Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], RV. 265826; n.3609 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Sermone, RV. 249163; Sez. 6, n.41365 del 28/10/2010, Straface, RV. 248737) 1.5. Nel quinto e ultimo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 603 cod. proc. pen. con riferimento al rigetto di assunzione di nuove prove rilevando che sarebbe del tutto ingiustificato il diniego di rinnovare l'istruttoria dibattimentale al fine di verificare quanto contenuto nei c.d. criptofonini e di procedere all'audizione dei testi indicati, i "venditori" delle schede telefoniche. La doglianza è manifestamente infondata ed esplorativa. La rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale, infatti, è un istituto di carattere eccezionale, al quale può farsi ricorso, in deroga alla presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, esclusivamente allorché il giudice dell'impugnazione ritenga, nella propria discrezionalità, che l'integrazione sia indispensabile, nel senso che non è altrimenti in grado di decidere sulla base del solo materiale già a sua disposizione.A fronte di una richiesta di rinnovazione dell'istruttoria fondata sull'indicazione di prova preesistente al giudizio di appello ma non ancora acquisita, d'altro canto, l'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., attribuisce al giudice il potere discrezionale di accogliere o meno la sollecitazione in ossequio alla regola di giudizio della "non decidibilità allo stato degli atti", così che la motivazione del provvedimento nel quale siano indicate, anche in sintesi (come nel caso di specie con il riferimento all'inutilità di acquisire i dati eventualmente contenuti nei presunti criptofonini, della cui esistenza non si ha neanche certezza, ovvero di identificare chi materialmente ha acquistato le sim card utilizzate, cfr. pagine 118 e 121 della sentenza impugnata), le ragioni della scelta operata, non incorre in vizi di manifesta illogicità (cfr. Sez. U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818; Sez. U, n. 2780 del 24/01/1996, Panigoni, Rv. 203574; Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., Rv. 27511401). Nel caso in esame, poi, non è stata specificato quali siano le utenze da verificare e dig ne abbia la disponibilità e ciò ha precluso la fattibilità di ogni verifica al riguardo. 2. Ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Nel primo articolato motivo la difesa deduce il vizio di motivazione in relazione agli artt. 546 cod. proc. pen. e 575 cod. pen. in ordine alla responsabilità dell'imputato per tutti i reati contestati rilevando la carenza e la manifesta illogicità della valutazione effettuata e della motivazione quanto al compendio indiziario posto a fondamento della dichiarazione di responsabilità del ricorrente. • Le doglianze, tese anche a sollecitare una diversa valutazione delle prove che non è consentita in questa sede, sono manifestamente infondate. Anche con riferimento alle censure sollevate da [OSCURATO:PERSONA] in ordine al processo celebrato con le forme del giudizio abbreviato, infatti, richiamato quanto evidenziato sub. 1.2.1., si deve rilevare che la Corte territoriale ha reso una motivazione adeguata e coerente gli elementi acquisiti nel corso delle indagini rispondendo in termini puntuali alle critiche già dedotte nei motivi di appello. Nello specifico. i. La conclusione quanto all'attribuibilità delle utenze a [OSCURATO:PERSONA] e alla fungibilità dei due imputati nell'uso delle stesse si fonda su di una ricostruzione puntuale degli spostamenti delle utenze, dei contatti intercorsi tra le stesse e tra queste e la vittima e questa, alla quale sono addivenuti in senso conforme entrambi i giudici di merito, in assenza di elementi dirimenti di segno contrario, non è sindacabile in questa sede. Ciò neanche sotto il profilo prospettato dalla difesa secondo la quale, una volta che si è comunque ipotizzato che nell'omicidio siano coinvolti altri soggetti, sarebbe illogico ritenere che la fungibilità fosse limitata ai soli imputati dell'attuale processo. A fronte del ragionamento sviluppato nelle sentenze di merito, nella totale assenza di elementi che consentano di attribuire ad altri l'uso di una delle utenze individuate, infatti, quanto sostenuto dalla difesa è il frutto di una mera affermazione di possibilità in astratto. ii. L'attribuzione a [OSCURATO:PERSONA], piuttosto che al ricorrente, del viaggio effettuato in data 5 marzo 2017 per andare a prendere e accompagnare la vittima in Lombardia è motivata facendo riferimento a elementi concreti ai quali la difesa si limita a contrapporre la fungibilità nell'uso delle utenze. La conclusione sul punto, invero, si fonda sulla continuità dei messaggi intercorsi la sera prima tra Como e la vittima e, a ben vedere, anche sulle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] circa la persona, il ragazzo di Scutari con un visibile tatuaggio sul collo, con cui [OSCURATO:PERSONA] si è incontrato la mattina del 5 marzo 2017 in [OSCURATO:PERSONA]. Sotto tale profilo, quindi, l'attribuzione del viaggio a Como risulta essere non congetturaleima basata su concreti elementi di fatto così come, proprio in virtù della fungibilità delle utenze e del coinvolgimento del ricorrente in tutte le fasi preparatorie dell'omicidio, risulta logico ritenere che [OSCURATO:PERSONA] si sia quindi occupato di effettuare i necessari sopralluoghi a Eupillo. La questione circa la fungibilità nell'uso delle utenze fra due soggetti determinati, infatti, non esclude di poter individuare chi in effetti abbia utilizzato in una o più occasioni una determinata utenza quanto, piuttosto, consente di ritenere che la specifica attribuzione sia nella sostanza indifferente, fermo restando che, una volta individuato quale dei due imputati sta utilizzando in quel momento concreto una o più utenze, l'altro sta necessariamente utilizzando le altre che sono nella comune detenzione. iii. Quanto alla presunta illogicità nella quale sarebbero incorsi i secondi giudici in merito alla lettura del messaggio del 3 marzo 2017 (quello nel quale il ricorrente, in ciò peraltro confermando di utilizzare una delle utenze individuate, afferma di riferirsi a una busta di denaro e non alla vittima) si rinvia a quanto indicato nel punto 1.2.2. circa i limiti del sindacato di questa Corte nella lettura delle conversazioni e dei messaggi intercettati. Nel caso di specie, d'altro canto, è del tutto logica l'interpretazione fornita dalla Corte territoriale, che fa riferimento al tenore complessivo della chat, rilevando che in questa non vi è nessuna espressa indicazione al denaro ovvero a buste da consegnare a Metaj. Ciò anche considerato che la spiegazione fornita dall'imputato sulla pluralità di viaggi per consegnare 5.000, euro alla volta non è plausibile ed è illogica per i rischi connessi al trasporto del denaro e che il trasporto, di contro, è coerente con l'intento di condurre la vittima in zona prossima a quella ove volevano i coimputati. iv. Ad analoghe conclusioni, infine, si deve pervenire in relazione alle critiche sollevate nel ricorso in merito al rilievo indiziario attribuito dai giudici di merito all'allontanamento dell'imputato nei giorni successivi la sparizione della vittima. Le circostanze e le modalità con le quali l'allontanamento si è verificato, proprio in concomitanza con i primi tentativi di [OSCURATO:PERSONA] di contattare [OSCURATO:PERSONA], quasi immediatamente individuato come l'ultima persona che aveva incontrato il fratello (cfr. anche pag. 115 della sentenza di primo grado), sono infatti significativi della necessità avvertita dal ricorrente di evitare che si potesse risalire a lui come il "ragazzo di Valona" , "socio" di [OSCURATO:PERSONA] che, secondo le logiche criminali, doveva essere collegato alla sparizione del fratello e che pertanto avrebbe potuto subire le conseguenze di una eventuale vendetta, sicuramente temuta dallo stesso Como, ben consapevole delle regole imposte dal Kanun, da lui stesso evocato. 2.2. Nell'ultima parte del primo motivo e, più compiutamente, nel secondo, la difesa deduce il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo evidenziando che i giudici di merito non avrebbero dato adeguato conto degli elementi posti a fondamento della conclusione secondo la quale [OSCURATO:PERSONA] aveva partecipato consapevolmente e volontariamente alla commissione dell'omicidio, ciò considerato che il ricorrente aveva sempre svolto un ruolo subalterno a quello del coimputato e che, quindi, non vi sarebbe la prova che sapesse quali erano le reali intenzioni di Como in ordine alla sorte di [OSCURATO:PERSONA], non essendo comunque sufficiente la presunzione che [OSCURATO:PERSONA] condividesse i propositi e gli interessi criminali di [OSCURATO:PERSONA]. Le doglianze sono infondate. La Corte territoriale, seppure in termini sintetici nella parte specificamente dedicata alla sussistenza dell'elemento psicologico, ha dato comunque complessivamente atto della consapevole partecipazione del ricorrente alla commissione del reato evidenziando come lo stesso abbia contribuito alle fasi relative all'esecuzione dell'omicidio. Pure volendo ritenere che [OSCURATO:PERSONA] non abbia deliberato l'eliminazione di [OSCURATO:PERSONA], infatti, risulta che lo stesso ha effettuato i viaggi in [OSCURATO:PERSONA], ha mantenuto i contatti con la vittima (anche facendogli credere di essere [OSCURATO:PERSONA]) finalizzati a convincerla ad andare in Lombardia e, da ultimo, ha effettuato i sopralluoghi nel posto dove poi è stato rinvenuto il cadavere, ha fatto perdere le proprie tracce subito dopo il delitto. Elementi questi che, complessivamente considerati, impongono, pertanto, di ritenere che il ricorrente abbia fornito un consapevole e volontario contributo all'esecuzione dell'omicidio e che la motivazione in punto di sussistenza dell'elemento psicologico sia adeguata. In ciò non assumendo alcun rilievo, d'altro canto, qualsivoglia considerazione in ordine alla condivisione o meno degli interessi e dei propositi del concorrente nel reato, con il quale la sentenza impugnata ricostruisce identità anche parziale di movimenti e di affari criminali. 2.3. Nel terzo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'aggravante della premeditazione in quanto la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare che l'uccisone di Metaj avrebbe potuto essere stata il risultato di una decisione estemporanea, cioè la conseguenza di una discussione sorta per il pagamento di quanto dovuto, e non il risultato di una programmazione. La doglianza è infondata. Come già evidenziato nel punto 1.3., al quale e quali si rinvia, infatti, la Corte territoriale, la cui motivazione si salda e integra con quella del giudice di primo grado, ha fatto sul punto coerente riferimento agli elementi emersi nel corso del processo in ordine e ha così ritenuto la sussistenza della circostanza aggravante, conformandosi così alla giurisprudenza di legittimità (cfr. da ultimo Sez. 1, n. 37825 del 29/04/2022, Tiscornia, Rv. 283512 - 01). In merito alla premeditazione, infatti, il rilievo attribuito alla partecipazione del ricorrente al c.d. "piano trappola", condiviso ed attuato da entrambi gli imputati che lo hanno congiuntamente posto in essere e all'attività di costante ausilio fornita da [OSCURATO:PERSONA] a Como, appare congruamente giustificato e immune da vizi logici. Nel contesto così delineato, poi, le ulteriori circostanze relative al rinvenimento della pala e, soprattutto, il fatto che prima ancora dell'arrivo della vittima in Lombardia siano stati effettuati dei sopralluoghi nel posto dove poi è stato rinvenuto il cadavere, come già in precedenza evidenziato, risultano decisivi quanto alla sussistenza dell'aggravante contestata. 2.4 Nel quarto motivo la difesa deduce il vizio di motivazione in relazione alla richiesta di considerare il contributo fornito dal [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 114 cod. pen. La doglianza è manifestamente infondata. La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere che l'art. 114 cod. pen. si applichi laddove l'apporto del correo risulti obbiettivamente così lieve da apparire, nell'ambito della relazione eziologica, quasi trascurabile e del tutto marginale (cfr. Sez. 2, n. 46588 del 29/11/2011, [OSCURATO:PERSONA], RV. 251223; n. 9491 del 07/06/1989, Pedori, RV. 184773; Sez. 6, n. 3053 del 27/10/1981, Stipo, RV. 152864). In tema di concorso di persone nel reato, infatti, ai fini dell'integrazione della circostanza attenuante della minima partecipazione di cui all'art. 114 cod. pen., non è sufficiente una minore efficacia causale dell'attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri quanto, piuttosto, è necessario che il contributo sia di efficacia causale così lieve rispetto all'evento da risultare trascurabile nell'economia generale dell'"iter" criminoso (cfr. Sez. 4, n. 49364 del 19/07/2018, P, Rv. 274037; Sez. 2, n. 835 del 18/12/2012, dep. 2013, Modafferi e altro, Rv. 254051; Sez. 3, n. 9844 del 17/11/2015, dep. 2016, Barbato, Rv. 266461), ovvero accessorio nel generale quadro del percorso criminoso di realizzazione del reato. (Sez. 6, n. 24571 del 24/11/2011, dep. 2012, Piccolo e altro, Rv. 253091) In tale corretto contesto, nel caso di specie il giudice di appello, con motivazione adeguata e coerente, ha evidenziato le ragioni per le quali il ruolo del ricorrente non possa essere ritenuto marginale e la richiesta difensiva di applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 114 cod. pen. dovesse essere disattesa. Nello specifico, infatti, la Corte territoriale ha evidenziato come il ruolo svolto dal ricorrente sia stato fondamentale per il "buon fine" dell'operazione e ciò, eventualmente, anche volendo dare credito alle dichiarazioni rese dallo stesso quanto all'avere svolto "solo" il ruolo di autista che ha consegnato la vittima a chi avrebbe poi proceduto all'eliminazione, ruolo questo a cui non potrebb