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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 02506/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 2818-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, alla via del BANCO di [OSCURATO:PERSONA] n. 42, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 5222/2021 della CORTE d'APPELLO di ROMA, depositata il 15/07/2021; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2022, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. iniziò l'esecuzione forzata, nell'anno 2013, sulla base di un decreto ingiuntivo emesso, nell'anno 2012, nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA], nei confronti di tale [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante del detto ente non riconosciuto. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione all'esecuzione.

Il Tribunale di Roma, nel contraddittorio con [OSCURATO:SOCIETA]., rigettò l'opposizione. [OSCURATO:PERSONA] propose appello alla Corte territoriale.

La Corte di Appello di Roma, nel ricostituito contraddittorio delle parti, in riforma della decisione di primo grado, accolse l'opposizione, e dichiarò l'inefficacia del titolo esecutivo e condannò [OSCURATO:SOCIETA]. alle spese dei due gradi di giudizio.

Avverso la sentenza d'appello ricorre, con atto affidato a tre motivi, [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.

La causa è stata avviata a trattazione secondo il rito di cui agli artt.375 e 380 bis cod. proc. civ.

La proposta del Consigliere relatore di manifesta inammissibilità, e comunque di manifesta infondatezza, del ricorso è stata ritualmente comunicata.

Non risulta il deposito di memorie.

Il primo motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. in relazione all'art. 111 Costituzione, che l'appello sarebbe stato accolto dalla Corte territoriale in base ad un mutamento della giurisprudenza intervenuto proprio nelle more del giudizio, nel Ric. 2022 n. 02818 sez.

M3 - ad. 23-11-2022 -2- corso del quale vi erano stati numerosi rinvii dell'udienza di spedizione della causa a sentenza.

Il secondo mezzo pone censura, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. di violazione dell'art. 38 cod. civ., rilevando che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto provare, data la natura del giudizio, l'esistenza dei fatti impeditivi del credito, mentre sarebbe passata in giudicato l'affermazione del Tribunale di Roma secondo cui non era contestato che Aboushanab aveva agito in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta [OSCURATO:PERSONA], dovendo perciò egli essere considerato responsabile solidalmente con essa.

Il terzo, e ultimo motivo, deduce violazione e (o) falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. dell'art. 92 cod. proc. civ., in quanto le vicende della causa e il mutamento di giurisprudenza avrebbero dovuto condurre alla compensazione delle spese di lite.

I primi due motivi di ricorso possono essere congiuntamente scrutinati, in quanto strettamente connessi.

Essi sono infondati.

La Corte d'Appello di Roma nella motivazione della sentenza impugnata, pubblicata nel 2021, ha richiamato giurisprudenza di questa Corte (segnatamente la sentenza n. 12714 del 14/05/2019 Rv. 653783 - 01), secondo cui l'efficacia esecutiva del titolo formatosi contro la sola associazione non riconosciuta in un giudizio di cognizione nel quale il creditore non abbia convenuto, in proprio, anche l'eventuale soggetto responsabile in via solidale con questa, ai sensi dell'art. 38 cod. civ., al fine di ottenere l'accertamento della sua responsabilità solidale e la sua condanna, unitamente a quella dell'ente stesso, non si estende automaticamente al predetto soggetto.

Ric. 2022 n. 02818 sez.

M3 - ed. 23-11-2022 -3- Il principio risulta successivamente confermato nella giurisprudenza di questa Corte (segnatamente dalla sentenza n. 27959 del 7/12/2020, non massimata).

Detto orientamento era, peraltro, correlato, e in qualche modo ne costituisce sviluppo, all'affermazione (si veda Cass. n. 08752 del 04/04/2017 Rv. 644059 — 01), secondo cui la responsabilità personale e solidale prevista dall'art. 38, comma 2, cod. civ. per colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione non riconosciuta, bensì all'attività negoziale effettivamente svolta per conto di essa e che abbia dato luogo alla creazione di rapporti obbligatori fra questa ed i terzi, con la conseguenza che chi invoca in giudizio tale responsabilità è gravato dall'onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione, non essendo sufficiente la dimostrazione in ordine alla carica rivestita all'interno dell'ente.

Le conclusioni alle quali il Collegio ritiene di poter pervenire sulla base dei richiamati, sostanzialmente convergenti, indirizzi di questa Corte sono nel senso di escludere che il creditore possa agire in via di esecuzione forzata contro il singolo associato sulla base di un titolo formato nei soli confronti dell'associazione.

I primi due motivi di ricorso sono, pertanto, infondati.

Il terzo motivo, vertente sulla mancata compensazione delle spese nella fase di impugnazione di merito, è infondato.

La Corte territoriale ha applicato il criterio della soccombenza e il controllo di legittimità sul punto deve limitarsi a evitare che la parte vittoriosa sia condannata al pagamento delle spese, rimanendo la compensazione nell'ambito del potere discrezionale del giudice del merito, come da risalente orientamento di questa Corte, P1 iquale il Collegio intende assicurare continuità (Cass. n. 00551 del 29/01/1990 Ric. 2022 n. 02818 sez.

M3 - od. 23-11-2022 -4- Rv. 465027 - 01): «In tema di regolamento delle spese processuali, il sindacato della Corte di Cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, pertanto, esula da tale sindacato, e rientra nel potere discreionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell'ipotesi di soccombena reciproca, sia nell'ipotesi di concorso di altri giusti motivi.».

Il ricorso è rigettato.

Nulla per spese di lite, di questa fase di legittimità, non avendo [OSCURATO:PERSONA] espletato attività difensiva.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, stante l'inammissibilità del ricorso, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo per contributo unificato, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto.

P. Q. M. Rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della

1. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della Sezio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 2818-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, alla via del BANCO di [OSCURATO:PERSONA] n. 42, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 5222/2021 della CORTE d'APPELLO di ROMA, depositata il 15/07/2021; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2022, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. iniziò l'esecuzione forzata, nell'anno 2013, sulla base di un decreto ingiuntivo emesso, nell'anno 2012, nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA], nei confronti di tale [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante del detto ente non riconosciuto. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione all'esecuzione. Il Tribunale di Roma, nel contraddittorio con [OSCURATO:SOCIETA]., rigettò l'opposizione. [OSCURATO:PERSONA] propose appello alla Corte territoriale. La Corte di Appello di Roma, nel ricostituito contraddittorio delle parti, in riforma della decisione di primo grado, accolse l'opposizione, e dichiarò l'inefficacia del titolo esecutivo e condannò [OSCURATO:SOCIETA]. alle spese dei due gradi di giudizio. Avverso la sentenza d'appello ricorre, con atto affidato a tre motivi, [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. La causa è stata avviata a trattazione secondo il rito di cui agli artt.375 e 380 bis cod. proc. civ. La proposta del Consigliere relatore di manifesta inammissibilità, e comunque di manifesta infondatezza, del ricorso è stata ritualmente comunicata. Non risulta il deposito di memorie. Il primo motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. in relazione all'art. 111 Costituzione, che l'appello sarebbe stato accolto dalla Corte territoriale in base ad un mutamento della giurisprudenza intervenuto proprio nelle more del giudizio, nel Ric. 2022 n. 02818 sez. M3 - ad. 23-11-2022 -2- corso del quale vi erano stati numerosi rinvii dell'udienza di spedizione della causa a sentenza. Il secondo mezzo pone censura, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. di violazione dell'art. 38 cod. civ., rilevando che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto provare, data la natura del giudizio, l'esistenza dei fatti impeditivi del credito, mentre sarebbe passata in giudicato l'affermazione del Tribunale di Roma secondo cui non era contestato che Aboushanab aveva agito in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta [OSCURATO:PERSONA], dovendo perciò egli essere considerato responsabile solidalmente con essa. Il terzo, e ultimo motivo, deduce violazione e (o) falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. dell'art. 92 cod. proc. civ., in quanto le vicende della causa e il mutamento di giurisprudenza avrebbero dovuto condurre alla compensazione delle spese di lite. I primi due motivi di ricorso possono essere congiuntamente scrutinati, in quanto strettamente connessi. Essi sono infondati. La Corte d'Appello di Roma nella motivazione della sentenza impugnata, pubblicata nel 2021, ha richiamato giurisprudenza di questa Corte (segnatamente la sentenza n. 12714 del 14/05/2019 Rv. 653783 - 01), secondo cui l'efficacia esecutiva del titolo formatosi contro la sola associazione non riconosciuta in un giudizio di cognizione nel quale il creditore non abbia convenuto, in proprio, anche l'eventuale soggetto responsabile in via solidale con questa, ai sensi dell'art. 38 cod. civ., al fine di ottenere l'accertamento della sua responsabilità solidale e la sua condanna, unitamente a quella dell'ente stesso, non si estende automaticamente al predetto soggetto. Ric. 2022 n. 02818 sez. M3 - ed. 23-11-2022 -3- Il principio risulta successivamente confermato nella giurisprudenza di questa Corte (segnatamente dalla sentenza n. 27959 del 7/12/2020, non massimata). Detto orientamento era, peraltro, correlato, e in qualche modo ne costituisce sviluppo, all'affermazione (si veda Cass. n. 08752 del 04/04/2017 Rv. 644059 — 01), secondo cui la responsabilità personale e solidale prevista dall'art. 38, comma 2, cod. civ. per colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione non riconosciuta, bensì all'attività negoziale effettivamente svolta per conto di essa e che abbia dato luogo alla creazione di rapporti obbligatori fra questa ed i terzi, con la conseguenza che chi invoca in giudizio tale responsabilità è gravato dall'onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione, non essendo sufficiente la dimostrazione in ordine alla carica rivestita all'interno dell'ente. Le conclusioni alle quali il Collegio ritiene di poter pervenire sulla base dei richiamati, sostanzialmente convergenti, indirizzi di questa Corte sono nel senso di escludere che il creditore possa agire in via di esecuzione forzata contro il singolo associato sulla base di un titolo formato nei soli confronti dell'associazione. I primi due motivi di ricorso sono, pertanto, infondati. Il terzo motivo, vertente sulla mancata compensazione delle spese nella fase di impugnazione di merito, è infondato. La Corte territoriale ha applicato il criterio della soccombenza e il controllo di legittimità sul punto deve limitarsi a evitare che la parte vittoriosa sia condannata al pagamento delle spese, rimanendo la compensazione nell'ambito del potere discrezionale del giudice del merito, come da risalente orientamento di questa Corte, P1 iquale il Collegio intende assicurare continuità (Cass. n. 00551 del 29/01/1990 Ric. 2022 n. 02818 sez. M3 - od. 23-11-2022 -4- Rv. 465027 - 01): «In tema di regolamento delle spese processuali, il sindacato della Corte di Cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, pertanto, esula da tale sindacato, e rientra nel potere discreionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell'ipotesi di soccombena reciproca, sia nell'ipotesi di concorso di altri giusti motivi.». Il ricorso è rigettato. Nulla per spese di lite, di questa fase di legittimità, non avendo [OSCURATO:PERSONA] espletato attività difensiva. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, stante l'inammissibilità del ricorso, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo per contributo unificato, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto. P. Q. M. Rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della 1. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della Sezio