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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07557/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso — con il quale si eccepisce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla conferma in appello della condanna per evasione dagli arresti domiciliari - deve essere dichiarato inammissibile in quanto il motivo dedotto è manifestamente infondato.

Invero, la Corte di appello ha respinto il motivo di gravame in ordine alla configurabilità della fattispecie di cui all'art. 385 cod. pen. — ora reiterato nel ricorso — atteso che l'imputato è stato trovato dopo oltre due ore dal momento in cui aveva lasciato il Centro per l'impiego di Moncalieri, presso il quale era stato autorizzato a recarsi, in zona poco distante da esso, avendo così violato i limiti dell'autorizzazione che prevedeva esclusivamente i percorsi di andata e ritorno della struttura ove si trovava domiciliarmente ristretto al Centro per l'impiego; né — ha congruamente osservato la Corte territoriale — rileva che l'imputato si trovasse sul percorso per il rientro al domicilio, considerato che il lasso di tempo intercorso e la circostanza che egli è stato sorpreso a bordo di autovettura con soggetti estranei, anche pregiudicati, evidenzia la chiara violazione dei limiti dell'autorizzazione; Rilevato che detta motivazione non è illogica e risulta conforme al principio in base al quale integra il reato di evasione e non una mera trasgressione alle prescrizioni imposte, sanzionabile ex art. 276 cod. proc. pen., la condotta di chi, essendo sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con autorizzazione ad assentarsi nel corso della giornata, si allontani dal luogo di detenzione in un arco temporale inconciliabile con la fascia oraria prefissata dall'autorità giudiziaria nel provvedimento cautelare (tra le altre, v.

Sez. 6, n. 35681 del 30/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276694 - 01); Rilevato altresì che è principio pacifico che esula dai poteri di questa Corte di legittimità operare, come vorrebbe il ricorrente, una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez.

U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944), essendo precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a AV quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 - dep. 2021, F., Rv. 280601); Ritenuto dunque che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma — giudicata congrua - di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso — con il quale si eccepisce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla conferma in appello della condanna per evasione dagli arresti domiciliari - deve essere dichiarato inammissibile in quanto il motivo dedotto è manifestamente infondato. Invero, la Corte di appello ha respinto il motivo di gravame in ordine alla configurabilità della fattispecie di cui all'art. 385 cod. pen. — ora reiterato nel ricorso — atteso che l'imputato è stato trovato dopo oltre due ore dal momento in cui aveva lasciato il Centro per l'impiego di Moncalieri, presso il quale era stato autorizzato a recarsi, in zona poco distante da esso, avendo così violato i limiti dell'autorizzazione che prevedeva esclusivamente i percorsi di andata e ritorno della struttura ove si trovava domiciliarmente ristretto al Centro per l'impiego; né — ha congruamente osservato la Corte territoriale — rileva che l'imputato si trovasse sul percorso per il rientro al domicilio, considerato che il lasso di tempo intercorso e la circostanza che egli è stato sorpreso a bordo di autovettura con soggetti estranei, anche pregiudicati, evidenzia la chiara violazione dei limiti dell'autorizzazione; Rilevato che detta motivazione non è illogica e risulta conforme al principio in base al quale integra il reato di evasione e non una mera trasgressione alle prescrizioni imposte, sanzionabile ex art. 276 cod. proc. pen., la condotta di chi, essendo sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con autorizzazione ad assentarsi nel corso della giornata, si allontani dal luogo di detenzione in un arco temporale inconciliabile con la fascia oraria prefissata dall'autorità giudiziaria nel provvedimento cautelare (tra le altre, v. Sez. 6, n. 35681 del 30/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276694 - 01); Rilevato altresì che è principio pacifico che esula dai poteri di questa Corte di legittimità operare, come vorrebbe il ricorrente, una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944), essendo precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a AV quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 - dep. 2021, F., Rv. 280601); Ritenuto dunque che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma — giudicata congrua - di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
Sentenza Cassazione n. 07557/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris