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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 22 maggio 2025

Cassazione n. 04621/2026

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a seguente sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] A.n.b.s.c. avverso il decreto del 22/05/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che chiedeva il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Messina, sezione misure di prevenzione, con il decreto emesso in data 22 maggio 2025, rigettava l’appello proposto avverso il decreto emesso dal Tribunale di Messina con il quale era stata disposta la confisca nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di un manufatto edilizio e di due terreni agricoli, tutti siti nel comune di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto.

2. Il Tribunale aveva disposto il sequestro finalizzato alla confisca di tali beni intestati a TramontanoEugenia , mogli e d i [OSCURATO:PERSONA] , in ragione dei plurimi indicatori della pericolosità qualificata del [OSCURATO:PERSONA], appartenente alla famiglia mafiosa dei barcellonesi, nonché della derivazione illecita dei beni, solo formalmente intestati alla moglie.

Nel procedimento Gotha 1 [OSCURATO:PERSONA] era stato destinatario della misura custodiale massima, in quanto indiziato di appartenere alla famiglia mafiosa cui risultava affiliato dal 1993 al 2009; era indiziato altresì di aver partecipato all’estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] veniva, poi,condannato solo per tale ultimo reato e non già per il reato associativo, in difetto di una prova certa del fatto che la relazione amicale stretta tra il medesimo e il capomafia D’Amico avesse avuto un riverbero sulla partecipazione al sodalizio.

Nonostante la non affiliazione del [OSCURATO:PERSONA] alla famiglia, la sua vicinanza al capoclan doveva essere ritenuta rilevante ai fini di prevenzione; del resto, il ruolo centrale avuto nell a estorsione in oggetto faceva ritenere la sua appartenenza al clan, quanto meno dal 2008 in avanti.

Con successiva sentenza emessa dalla Corte di assise di appello di [OSCURATO:PERSONA] veniva condannatoper a ltr a esto r s i one in danno del pr e sidente dell’AIAS ; con la sentenza di condanna emessa nel processo Gotha 7, poi, [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto intraneo al sodalizio barcellonese dal 2009 al 2018 e concorrente in due episodi estorsivi.

Le notizie circa il ruolo del [OSCURATO:PERSONA] derivavano direttamente dalle dichiarazionidel D’Amico medesimo che si era risolto a collaborare; quest’ultimo aveva riferito che [OSCURATO:PERSONA] era transitato in altro gruppo capeggiato dal fratelloCarmelo D’Amico; venivano ric h i a mati altri e l e menti di convincimento, discendenti dalle dichiaraz i oni di altri col l aboratori di giu sti zia che collocavano il [OSCURATO:PERSONA] all’interno della famiglia mafiosa a partire dal 2009; pertanto ne derivava la pericolosità qualificata stante ilradicamento sul territorio della congrega criminosa, per la stabilità e durata del contributo e l’assenza di dissociazione.

La pericolositàera stata collocata a partire dal 2000 in quanto, nonostante l’assoluzione dal reato associativo, gli elementi emersi portavanoa ritenere che [OSCURATO:PERSONA], benché non intraneo e non affiliato alla famiglia, fosse molto vicino già allora al capomafia D’Amico.

In particolare, il decreto appellato aveva evidenziato l’assoluta sproporzione fra i costi sostenuti per gli acquisti ele costruzioni d ei cespi ti immobiliari e le entrate della Tramontano che erano del tutto modeste, se nonaddirittura assenti.

Nonda ultimo si sottolineava la consumazione da parte del [OSCURATO:PERSONA] di una estorsione in danno di colui che gli aveva fornito il calcestruzzo per la costruzione di uno degli immobili proprio al fine di non pagarne il corrispettivo.

Premetteva il provvedimento della Corte territoriale che [OSCURATO:PERSONA] non aveva contestato il dato della pericolosità sociale qualificata, discendente dalla sua intraneità a cosa nostra, né la perimetrazione di tale pericolosità, rapportata alla data di ingresso degli immobili nel patrimonio del proposto, rectiusformalmente della moglie del medesimo. [OSCURATO:PERSONA], peraltro, non a veva neppure cont e sta t o la ricond u cib i l i tà a sé de i cespiti , lamentando come nonfosse provata la provenienza illecita della provvista per l’acquisto di tali beni.

3. Avverso detto provvedimento propongono ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore di fiducia. 3.1 Con motivo unico lamentano violazione degli art. 24, 27, 41 cost e 20, 24, 26 del d.lgs. 159/2011 Innanzitutto, il ricorso contesta il sillogismo secondo il quale l’appartenenza del [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio criminoso comporterebbe automaticamente che gli immobili intestati alla moglie sarebbero di fatto riconducibili al [OSCURATO:PERSONA] stesso.

Sottolinea l’impossibilità di fornire ulteriori prove circa la appartenenza degli immobili all’intestataria stante il tempo decorso.

Ribadisce, inoltre, come vi fosse capienza nel patrimonio della donna per procedere l’acquisto e come gli immobili fossero tutti ipotecati.

Non condivide l’affermazione della Corte secondo cui le esposizioni debitorie con il fisco non proverebbero la capacità reddituale della donna.

Il ricorso ribadi sce la titolarità in capo alla Tramontan a di quote societarie e l’impossibilità di provare i redditi discendenti da tali partecipazioni, stante il tempo trascorso.

4. [OSCURATO:PERSONA] procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] depositava conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili.

2. Il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

In tema di procedimento di prevenzione, il terzo interessato, portatore di interessi meramente civilistici, non può stare in giudizio personalmente ma solo a mezzo di difensore munito di procura speciale alle liti ai sensi dell'art. 100 cod. proc. civ., soggiacendo alla regola della domiciliazione "ex lege" presso quest'ultimo(Sez. 5, n. 880 del 26/11/2020, dep. 2021, Mattina, Rv. 280403 – 01: in motivazione è affermato che, per i soggetti portatori di un interesse meramente civilistico all'interno di un procedimento penale, come è il caso della terza interessata odierna ricorrente, vale la regola - espressamente menzionata dall'art. 100 cod. proc. pen. per la parte civile, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria - per cui costoro «stanno in giudizio col ministero di un difensore munito di procura speciale», al pari di quanto previsto nel processo civile dall'art. 83 cod. proc. civ.).

A differenza della parte assoggettata all'azione penale cui, nel caso, va equiparato il proposto rispetto alla chiesta misura di prevenzione patrimoniale, i soggetti portatori di ragioni di interesse esclusivamente civilistico non possono stare personalmente ingiudizio, ma hanno un onere di patrocinio che è soddisfatto attraverso il conferimento di procura alle liti al difensore (così Sez. 6, n. 3727 del 30/09/2015, dep. 2016, [OSCURATO:PERSONA], che in motivazione richiama la conforme precedente giurisprudenza).

Si è coerentemente ritenuto che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto, avverso il decreto che dispone la misura di prevenzione della confisca, dal difensore del terzo interessato non munito di procura speciale, ex art. 100, cod. proc. pen.; né, in tal caso, può trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 182, comma secondo, cod. proc. civ., per la regolarizzazione del difetto di rappresentanza. (Sez.

U, n. 47239 del 30/10/2014, Borrelli, Rv. 260894 - 01) L’ avv. [OSCURATO:PERSONA] del ricorso si qualifica unicamente come d i f ensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che è terza interessata, portatrice di un inter e sse esclusivamente civilistico, ma non come procuratore speciale della medesima; non allega procura speciale al ricorso e l’esame del fascicolo ha consentito di rinvenire unicamente una procura speciale a proporre appello.

Pertanto, in ragione degli insegnamenti sopra richiamati, cui si intende dare continuità, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile in difetto di procura speciale conferita al difensore, ai sensi dell’art. 100 cod. proc. pen. 3.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è parimenti inammissibile.

In materia di misure di prevenzione, nel caso di confisca di un bene ritenuto fittiziamente intestato a terzi, è inammissibile per carenza di interesse il ricorso per cassazione del proposto, che si limiti a dedurre l'insussistenza del rapporto fiduciario e, quindi, la titolarità effettiva del bene in capo al terzo intestatario; è invece ammissibile il ricorso del proposto che, senza negare l'esistenza del rapporto fiduciario, alleghi di aver acquistato i beni lecitamente, essendo portatore, in questo caso, di un interesse proprio all'ottenimento di una pronuncia che accerti la mancanza delle condizioni legittimanti l'applicazione del provvedimento (Sez. 1, Sentenza n. 50463 del 15/06/2017 Rv. 271822 – Con l’unico motivo di ricorso, comune sia al proposto, sia alla terza interessata, si lamenta la violazione di legge in ordine ai presupposti applicativi della misura di prevenzione con riferimento ai beni di proprietà della terza interessata.

Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] insiste per la effettività della intestazione dei beni alla [OSCURATO:PERSONA], in ragione anche del fatto che la terza interessata aveva sempre rivendicato l’effettiva titolarità dei beni in capo a sé.

Al fine di provare la capacità patri m o n i ale della ricor r e n te la difesa aveva prodotto documentazione inerenteun ingente debito erariale della [OSCURATO:PERSONA], dimostrativo, in tesi difensiva, del fatturato, del volume di affari e della capacità reddituale della terza interessata.

Il ricorsonelle conclusioni testualmente afferma «alla luce delle superiori considerazioni appare fondato ritenere che l’acquistodegli immobili e la successiva realizzazione degli stessi da parte della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] fu realizzato grazie all’impiego dei redditi dalla stessa conseguiti».

Tali essendo l’unica tesi difensiva del proposto che, appunto, si è limitato a sostener vibratamente l’effettivatitolarità dei beni in capo alla moglie , no n può che dichiararsi l’inammissibilità anche del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] per carenza di interesse.

4. Per le ragioni sopra esposte entrambi i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibilie i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali nonché della somma ritenuta equa di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, non versandosi in ipotesi di esonero della colpa.

Dichiara inammissibili

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] A.n.b.s.c. avverso il decreto del 22/05/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che chiedeva il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Messina, sezione misure di prevenzione, con il decreto emesso in data 22 maggio 2025, rigettava l’appello proposto avverso il decreto emesso dal Tribunale di Messina con il quale era stata disposta la confisca nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di un manufatto edilizio e di due terreni agricoli, tutti siti nel comune di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto. 2. Il Tribunale aveva disposto il sequestro finalizzato alla confisca di tali beni intestati a TramontanoEugenia , mogli e d i [OSCURATO:PERSONA] , in ragione dei plurimi indicatori della pericolosità qualificata del [OSCURATO:PERSONA], appartenente alla famiglia mafiosa dei barcellonesi, nonché della derivazione illecita dei beni, solo formalmente intestati alla moglie. Nel procedimento Gotha 1 [OSCURATO:PERSONA] era stato destinatario della misura custodiale massima, in quanto indiziato di appartenere alla famiglia mafiosa cui risultava affiliato dal 1993 al 2009; era indiziato altresì di aver partecipato all’estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] veniva, poi,condannato solo per tale ultimo reato e non già per il reato associativo, in difetto di una prova certa del fatto che la relazione amicale stretta tra il medesimo e il capomafia D’Amico avesse avuto un riverbero sulla partecipazione al sodalizio. Nonostante la non affiliazione del [OSCURATO:PERSONA] alla famiglia, la sua vicinanza al capoclan doveva essere ritenuta rilevante ai fini di prevenzione; del resto, il ruolo centrale avuto nell a estorsione in oggetto faceva ritenere la sua appartenenza al clan, quanto meno dal 2008 in avanti. Con successiva sentenza emessa dalla Corte di assise di appello di [OSCURATO:PERSONA] veniva condannatoper a ltr a esto r s i one in danno del pr e sidente dell’AIAS ; con la sentenza di condanna emessa nel processo Gotha 7, poi, [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto intraneo al sodalizio barcellonese dal 2009 al 2018 e concorrente in due episodi estorsivi. Le notizie circa il ruolo del [OSCURATO:PERSONA] derivavano direttamente dalle dichiarazionidel D’Amico medesimo che si era risolto a collaborare; quest’ultimo aveva riferito che [OSCURATO:PERSONA] era transitato in altro gruppo capeggiato dal fratelloCarmelo D’Amico; venivano ric h i a mati altri e l e menti di convincimento, discendenti dalle dichiaraz i oni di altri col l aboratori di giu sti zia che collocavano il [OSCURATO:PERSONA] all’interno della famiglia mafiosa a partire dal 2009; pertanto ne derivava la pericolosità qualificata stante ilradicamento sul territorio della congrega criminosa, per la stabilità e durata del contributo e l’assenza di dissociazione. La pericolositàera stata collocata a partire dal 2000 in quanto, nonostante l’assoluzione dal reato associativo, gli elementi emersi portavanoa ritenere che [OSCURATO:PERSONA], benché non intraneo e non affiliato alla famiglia, fosse molto vicino già allora al capomafia D’Amico. In particolare, il decreto appellato aveva evidenziato l’assoluta sproporzione fra i costi sostenuti per gli acquisti ele costruzioni d ei cespi ti immobiliari e le entrate della Tramontano che erano del tutto modeste, se nonaddirittura assenti. Nonda ultimo si sottolineava la consumazione da parte del [OSCURATO:PERSONA] di una estorsione in danno di colui che gli aveva fornito il calcestruzzo per la costruzione di uno degli immobili proprio al fine di non pagarne il corrispettivo. Premetteva il provvedimento della Corte territoriale che [OSCURATO:PERSONA] non aveva contestato il dato della pericolosità sociale qualificata, discendente dalla sua intraneità a cosa nostra, né la perimetrazione di tale pericolosità, rapportata alla data di ingresso degli immobili nel patrimonio del proposto, rectiusformalmente della moglie del medesimo. [OSCURATO:PERSONA], peraltro, non a veva neppure cont e sta t o la ricond u cib i l i tà a sé de i cespiti , lamentando come nonfosse provata la provenienza illecita della provvista per l’acquisto di tali beni. 3. Avverso detto provvedimento propongono ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore di fiducia. 3.1 Con motivo unico lamentano violazione degli art. 24, 27, 41 cost e 20, 24, 26 del d.lgs. 159/2011 Innanzitutto, il ricorso contesta il sillogismo secondo il quale l’appartenenza del [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio criminoso comporterebbe automaticamente che gli immobili intestati alla moglie sarebbero di fatto riconducibili al [OSCURATO:PERSONA] stesso. Sottolinea l’impossibilità di fornire ulteriori prove circa la appartenenza degli immobili all’intestataria stante il tempo decorso. Ribadisce, inoltre, come vi fosse capienza nel patrimonio della donna per procedere l’acquisto e come gli immobili fossero tutti ipotecati. Non condivide l’affermazione della Corte secondo cui le esposizioni debitorie con il fisco non proverebbero la capacità reddituale della donna. Il ricorso ribadi sce la titolarità in capo alla Tramontan a di quote societarie e l’impossibilità di provare i redditi discendenti da tali partecipazioni, stante il tempo trascorso. 4. [OSCURATO:PERSONA] procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] depositava conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. In tema di procedimento di prevenzione, il terzo interessato, portatore di interessi meramente civilistici, non può stare in giudizio personalmente ma solo a mezzo di difensore munito di procura speciale alle liti ai sensi dell'art. 100 cod. proc. civ., soggiacendo alla regola della domiciliazione "ex lege" presso quest'ultimo(Sez. 5, n. 880 del 26/11/2020, dep. 2021, Mattina, Rv. 280403 – 01: in motivazione è affermato che, per i soggetti portatori di un interesse meramente civilistico all'interno di un procedimento penale, come è il caso della terza interessata odierna ricorrente, vale la regola - espressamente menzionata dall'art. 100 cod. proc. pen. per la parte civile, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria - per cui costoro «stanno in giudizio col ministero di un difensore munito di procura speciale», al pari di quanto previsto nel processo civile dall'art. 83 cod. proc. civ.). A differenza della parte assoggettata all'azione penale cui, nel caso, va equiparato il proposto rispetto alla chiesta misura di prevenzione patrimoniale, i soggetti portatori di ragioni di interesse esclusivamente civilistico non possono stare personalmente ingiudizio, ma hanno un onere di patrocinio che è soddisfatto attraverso il conferimento di procura alle liti al difensore (così Sez. 6, n. 3727 del 30/09/2015, dep. 2016, [OSCURATO:PERSONA], che in motivazione richiama la conforme precedente giurisprudenza). Si è coerentemente ritenuto che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto, avverso il decreto che dispone la misura di prevenzione della confisca, dal difensore del terzo interessato non munito di procura speciale, ex art. 100, cod. proc. pen.; né, in tal caso, può trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 182, comma secondo, cod. proc. civ., per la regolarizzazione del difetto di rappresentanza. (Sez. U, n. 47239 del 30/10/2014, Borrelli, Rv. 260894 - 01) L’ avv. [OSCURATO:PERSONA] del ricorso si qualifica unicamente come d i f ensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che è terza interessata, portatrice di un inter e sse esclusivamente civilistico, ma non come procuratore speciale della medesima; non allega procura speciale al ricorso e l’esame del fascicolo ha consentito di rinvenire unicamente una procura speciale a proporre appello. Pertanto, in ragione degli insegnamenti sopra richiamati, cui si intende dare continuità, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile in difetto di procura speciale conferita al difensore, ai sensi dell’art. 100 cod. proc. pen. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è parimenti inammissibile. In materia di misure di prevenzione, nel caso di confisca di un bene ritenuto fittiziamente intestato a terzi, è inammissibile per carenza di interesse il ricorso per cassazione del proposto, che si limiti a dedurre l'insussistenza del rapporto fiduciario e, quindi, la titolarità effettiva del bene in capo al terzo intestatario; è invece ammissibile il ricorso del proposto che, senza negare l'esistenza del rapporto fiduciario, alleghi di aver acquistato i beni lecitamente, essendo portatore, in questo caso, di un interesse proprio all'ottenimento di una pronuncia che accerti la mancanza delle condizioni legittimanti l'applicazione del provvedimento (Sez. 1, Sentenza n. 50463 del 15/06/2017 Rv. 271822 – Con l’unico motivo di ricorso, comune sia al proposto, sia alla terza interessata, si lamenta la violazione di legge in ordine ai presupposti applicativi della misura di prevenzione con riferimento ai beni di proprietà della terza interessata. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] insiste per la effettività della intestazione dei beni alla [OSCURATO:PERSONA], in ragione anche del fatto che la terza interessata aveva sempre rivendicato l’effettiva titolarità dei beni in capo a sé. Al fine di provare la capacità patri m o n i ale della ricor r e n te la difesa aveva prodotto documentazione inerenteun ingente debito erariale della [OSCURATO:PERSONA], dimostrativo, in tesi difensiva, del fatturato, del volume di affari e della capacità reddituale della terza interessata. Il ricorsonelle conclusioni testualmente afferma «alla luce delle superiori considerazioni appare fondato ritenere che l’acquistodegli immobili e la successiva realizzazione degli stessi da parte della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] fu realizzato grazie all’impiego dei redditi dalla stessa conseguiti». Tali essendo l’unica tesi difensiva del proposto che, appunto, si è limitato a sostener vibratamente l’effettivatitolarità dei beni in capo alla moglie , no n può che dichiararsi l’inammissibilità anche del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] per carenza di interesse. 4. Per le ragioni sopra esposte entrambi i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibilie i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali nonché della somma ritenuta equa di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, non versandosi in ipotesi di esonero della colpa. Dichiara inammissibili