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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2026

Cassazione n. 04945/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2025 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in relazione alla qualificazione di ingiusto profitto nel reato di cui all'art. 640-ter cod. pen., non è deducibile in sede di legittimità, avendo ad oggetto una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello né è stato allegato che sia stato specificamente dedotto in sede di impugnazione, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione (per il riepilogo dei motivi di appello, si veda pag. 2 della sentenza impugnata); che, in ogni caso, la ricezione di Bitcoin sul proprio conto corrente a seguito di artifici e raggiri integra compiutamente la nozione di ingiusto profitto delineata dall'art. 640-ter cod. pen., per tale infatti intendendosi un vantaggio patrimoniale o di altra natura ottenuto attraverso l'inganno, senza che assuma rilievo la circostanza che tale vantaggio ingiusto si traduca necessariamente nella ricezione di una somma di denario avente corso legale, ben potendo consistere in una qualsiasi altra utilità per il soggetto agente (per la nozione di ingiusto profitto nella truffa, si veda Sez. 2, n. 18762 del 15/01/2013, Meloni, Rv. 255194-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 13/01/2026 [OSCURATO:PERSONA] stensore Il Presidente je [OSCURATO:PERSONA] D

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2025 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in relazione alla qualificazione di ingiusto profitto nel reato di cui all'art. 640-ter cod. pen., non è deducibile in sede di legittimità, avendo ad oggetto una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello né è stato allegato che sia stato specificamente dedotto in sede di impugnazione, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione (per il riepilogo dei motivi di appello, si veda pag. 2 della sentenza impugnata); che, in ogni caso, la ricezione di Bitcoin sul proprio conto corrente a seguito di artifici e raggiri integra compiutamente la nozione di ingiusto profitto delineata dall'art. 640-ter cod. pen., per tale infatti intendendosi un vantaggio patrimoniale o di altra natura ottenuto attraverso l'inganno, senza che assuma rilievo la circostanza che tale vantaggio ingiusto si traduca necessariamente nella ricezione di una somma di denario avente corso legale, ben potendo consistere in una qualsiasi altra utilità per il soggetto agente (per la nozione di ingiusto profitto nella truffa, si veda Sez. 2, n. 18762 del 15/01/2013, Meloni, Rv. 255194-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 13/01/2026 [OSCURATO:PERSONA] stensore Il Presidente je [OSCURATO:PERSONA] D
Sentenza Cassazione n. 04945/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris