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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 ottobre 1955

Cassazione n. 30531/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/10/1955 avverso l'ordinanza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza avanzata nell'interesse di Gregorio BELLOCCO al fine di ottenere la correzione del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura generale territoriale in data 12 ottobre 2021.

Premetteva la Corte reggina: a) che, su istanza del condannato, la Procura generale suddetta aveva emesso un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti con il quale aveva determinato l'entità delle pene detentive in 30 anni di reclusione con decorrenza dal 16 febbraio 2005 (data dell'arresto di BELLOCCO) e scadenza al 16 aprile 2032, detratti i giorni di liberazione anticipata concessi; b) che la difesa di BELLOCCO aveva impugnato il citato provvedimento, rilevando che l'organo della Pubblica accusa aveva proceduto con due cumuli parziali, nel secondo dei quali aveva escluso le pene inflitte per i reati giudicati con le due sentenze pronunciate dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] in data 5 maggio 2008 (irrevocabile il 28 gennaio 2009) e in data 14 ottobre 2014 (irrevocabile il 28 febbraio 2015), nonostante detti reati fossero stati commessi, rispettivamente, in data 14 ottobre 1992 e 8 dicembre 2003, cioè in epoca antecedente all'arresto del condannato (16 febbraio 2005); c) che, nel secondo provvedimento di cumulo, la Procura generale procedente aveva incluso le pene inflitte per i reati giudicati con la sentenza emessa dalla Corte di Assise di appello di [OSCURATO:PERSONA] in data 20 ottobre 2006 (irrevocabile il 5 dicembre 2007) e con la sentenza resa dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] in data 4 ottobre 2012 (irrevocabile il 6 dicembre 2014), in quanto detti reati sarebbero stati commessi a partire dal 16 febbraio 2005; cl) che, in particolare: la prima delle due decisioni citate aveva ad oggetto reati commessi dal 1980 con permanenza (fino alla data della sentenza di primo grado: 31 marzo 2005), mentre la seconda aveva ad oggetto reati commessi a far data dal 16 febbraio 2005, cioè dal momento della cattura di BELLOCCO; d) che, tuttavia, ad avviso della difesa, anche le ultime due sentenze avrebbero dovuto essere incluse nel primo cumulo, in quanto i reati con esse giudicati erano stati commessi in data antecedente al 16 febbraio 2005: i due reati associativi (ex artt. 416-bis cod. pen. e 74 d.P.R. n. 309/90) giudicati con la prima, in quanto la loro permanenza sarebbe cessata alla data dell'ultima intercettazione utilizzata sul piano probatorio (11 luglio 2004); i reati in materia di armi giudicati con la seconda, in quanto coincidenti con la data dell'arresto di BELLOCCO; dl) che, in definitiva, nella prospettazione difensiva, avrebbe dovuto essere emesso un unico provvedimento di cumulo con decorrenza dal 16 febbraio 2005 e con scadenza al 15 febbraio 2035 (per effetto del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen.), con detrazione delle cause estintive (custodia cautelare e liberazione anticipata) e fissazione del fine pena al 18 maggio 2027.

1.1. Tanto premesso, il giudice dell'esecuzione riteneva di disattendere l'istanza difensiva.

La Corte territoriale, anzitutto, escludeva che la condanna inflitta per reati in materia di armi con l'ultima sentenza menzionata potesse "essere computata nel cumulo precedente poiché con tutta evidenza i reati sono stati commessi successivamente all'interruzione della esecuzione delle condanne precedenti".

Per analoghe ragioni escludeva la possibilità di computare nel primo cumulo anche i reati "permanenti" (quelli associativi già indicati) di cui alla sentenza emessa dalla Corte di Assise di appello di [OSCURATO:PERSONA] in data 20 ottobre 2006.

Aggiungeva, in particolare, che i reati permanenti apparivano essersi protratti anche dopo la cattura del BELLOCCO, "non essendo significativa la data di ultimazione delle operazioni di intercettazione specie in costanza dell'ulteriore periodo di latitanza del BELLOCCO e non essendovi elementi per ritenere che lo stesso abbia fatto recesso dal sodalizio mafioso e finalizzato al traffico di sostanze stupefacenti dal momento della sua cattura".

2. Gregorio BELLOCCO ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, deducendo, con un unico, articolato, motivo e con la memoria successivamente tramessa, violazione dell'art. 78 cod. pen. e vizio di motivazione, anche per travisamento delle emergenze processuali.

In estrema sintesi, la difesa del ricorrente contesta, in primo luogo, come manifestamente illogica, l'affermazione del giudice dell'esecuzione, secondo la quale, in travisamento dei dati desumibili dalla posizione giuridica dell'interessato, i reati giudicati con la sentenza emessa in data 4 ottobre 2012 sarebbero stati commessi "dopo l'interruzione dell'esecuzione delle pene precedenti".

Obietta, al riguardo, il difensore che, dalla data del 16 febbraio 2005, in cui BELLOCCO venne arrestato dopo una lunga latitanza, egli non aveva espiato nessuna delle pene inflitte con le sentenze ricomprese nel provvedimento di cumulo emesso dalla Procura generale reggina, con la conseguenza che alcuna interruzione dell'esecuzione si era verificata nel caso di specie.

Le argomentazioni spese dal giudice a quo per giustificare l'emissione di due cumuli parziali, pertanto, si basavano su un presupposto errato.

In secondo luogo, l'ordinanza era censurabile per non aver osservato il principio, esteso anche alla fase esecutiva, per il quale nel caso di condanna per un reato associativo con contestazione "aperta", spetta al giudice verificare in concreto che la condotta permanente si sia effettivamente protratta fino alla data della pronuncia di primo grado, non potendo, sul punto, soccorrere mere presunzioni.Nella situazione in esame, si stigmatizza che la Corte adìta non abbia chiarito in base a quali elementi avesse tratto il convincimento circa la protrazione della permanenza associativa di BELLOCCO in data successiva al suo arresto, avendo radicato la propria motivazione sulla sola presunzione della persistenza del vincolo associativo in caso di carcerazione del partecipe che non recede.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.

2. Il consolidato principio di diritto, della cui applicazione si discute, è quello secondo cui «In tema di esecuzione di pene concorrenti inflitte con condanne diverse, se il condannato commette un nuovo reato durante l'espiazione di una determinata pena o dopo che l'esecuzione di quest'ultima sia stata interrotta, occorre procedere a cumuli parziali - e quindi al cumulo della pena inflitta per il reato cui si riferisce la pena parzialmente espiata - con applicazione del criterio moderatore previsto dall'art. 78 cod. pen. e detrazione dal risultato del presofferto, operando successivi, nuovi cumuli, comprensivi della pena residua da espiare e delle pene inflitte per i reati successivamente commessi, fino all'esaurimento di queste ultime, previa detrazione, per ciascuna condanna, della pena già espiata in custodia cautelare o della pena di cui è cessata l'esecuzione» (Sez. 5, n. 50135 del 27/11/2015, Broegg, Rv. 265966; negli stessi termini cfr., più di recente, Sez. 1, n. 46602 del 01/03/2019, Pieroni, Rv. 277491).

Per contro, deve procedersi al calcolo unitario delle pene concorrenti qualora dette pene si riferiscano a reati commessi in epoca antecedente all'inizio della esecuzione di una di esse.

3. Va rilevato, nel caso di specie, che dal secondo cumulo sono stati esclusi i reati commessi "in epoca antecedente all'arresto del condannato avvenuto il 16/02/2005", oggetto delle due sentenze di condanna indicate nell'esposizione in fatto.

L'arresto del condannato, intervenuto dopo lunga latitanza - secondo quanto emerge dal provvedimento impugnato - invero, pare segnare il momento di inizio dell'esecuzione della pena.

Nell'ordinanza censurata, tuttavia, non è stato sufficientemente chiarito perché i reati commessi in violazione della legge sulle armi in data 16 febbraio 2005 di cui alla sentenza emessa dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] in data 4 ottobre 2012, accertati alla data dell'arresto, sarebbero stati commessi "successivamente all'interruzione dell'esecuzione delle condanne precedenti".

Sotto questo aspetto la motivazione del provvedimento impugnato risulta deficitaria e impone pronuncia di annullamento con rinvio.4.

Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi, peraltro, ad avviso del Collegio, anche con riferimento alla data di commissione dei reati associativi giudicati con la sentenza resa dalla Corte di Assise di appello di [OSCURATO:PERSONA] in data 20 ottobre 2006.

Il giudice dell'esecuzione, infatti, non si è conformato al principio, che qui va ribadito, per cui in tema di reato permanente, contestato nella forma cosiddetta "aperta", qualora in sede esecutiva debba farsi dipendere un qualsiasi effetto giuridico dalla data di cessazione della condotta e questa non sia stata precisata nella sentenza di condanna, spetta al giudice dell'esecuzione l'accertamento mediante l'analisi accurata degli elementi a sua disposizione (v. la recente Sez. 1, n. 21928 del 17/3/2022, Ierardi, Rv. 283121).

La Corte di [OSCURATO:PERSONA], sia per non aver adeguatamente chiarito se già nel complessivo decisum di cognizione era stato esplicitamente enucleato il tempo del commesso reato, sia (ove ciò non risulti avvenuto) per non avere esposto i concreti riferimenti agli elementi probatori del giudizio di merito che lo hanno condotto alla conclusione raggiunta, ha determinato la decisiva, ulteriore, carenza della motivazione posta alla base dell'ordinanza impugnata.

5. Spetterà al giudice del rinvio il compito di colmare le lacune motivazionali rilevate, attenendosi ai principi prima enunciati.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/10/1955 avverso l'ordinanza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza avanzata nell'interesse di Gregorio BELLOCCO al fine di ottenere la correzione del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura generale territoriale in data 12 ottobre 2021. Premetteva la Corte reggina: a) che, su istanza del condannato, la Procura generale suddetta aveva emesso un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti con il quale aveva determinato l'entità delle pene detentive in 30 anni di reclusione con decorrenza dal 16 febbraio 2005 (data dell'arresto di BELLOCCO) e scadenza al 16 aprile 2032, detratti i giorni di liberazione anticipata concessi; b) che la difesa di BELLOCCO aveva impugnato il citato provvedimento, rilevando che l'organo della Pubblica accusa aveva proceduto con due cumuli parziali, nel secondo dei quali aveva escluso le pene inflitte per i reati giudicati con le due sentenze pronunciate dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] in data 5 maggio 2008 (irrevocabile il 28 gennaio 2009) e in data 14 ottobre 2014 (irrevocabile il 28 febbraio 2015), nonostante detti reati fossero stati commessi, rispettivamente, in data 14 ottobre 1992 e 8 dicembre 2003, cioè in epoca antecedente all'arresto del condannato (16 febbraio 2005); c) che, nel secondo provvedimento di cumulo, la Procura generale procedente aveva incluso le pene inflitte per i reati giudicati con la sentenza emessa dalla Corte di Assise di appello di [OSCURATO:PERSONA] in data 20 ottobre 2006 (irrevocabile il 5 dicembre 2007) e con la sentenza resa dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] in data 4 ottobre 2012 (irrevocabile il 6 dicembre 2014), in quanto detti reati sarebbero stati commessi a partire dal 16 febbraio 2005; cl) che, in particolare: la prima delle due decisioni citate aveva ad oggetto reati commessi dal 1980 con permanenza (fino alla data della sentenza di primo grado: 31 marzo 2005), mentre la seconda aveva ad oggetto reati commessi a far data dal 16 febbraio 2005, cioè dal momento della cattura di BELLOCCO; d) che, tuttavia, ad avviso della difesa, anche le ultime due sentenze avrebbero dovuto essere incluse nel primo cumulo, in quanto i reati con esse giudicati erano stati commessi in data antecedente al 16 febbraio 2005: i due reati associativi (ex artt. 416-bis cod. pen. e 74 d.P.R. n. 309/90) giudicati con la prima, in quanto la loro permanenza sarebbe cessata alla data dell'ultima intercettazione utilizzata sul piano probatorio (11 luglio 2004); i reati in materia di armi giudicati con la seconda, in quanto coincidenti con la data dell'arresto di BELLOCCO; dl) che, in definitiva, nella prospettazione difensiva, avrebbe dovuto essere emesso un unico provvedimento di cumulo con decorrenza dal 16 febbraio 2005 e con scadenza al 15 febbraio 2035 (per effetto del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen.), con detrazione delle cause estintive (custodia cautelare e liberazione anticipata) e fissazione del fine pena al 18 maggio 2027. 1.1. Tanto premesso, il giudice dell'esecuzione riteneva di disattendere l'istanza difensiva. La Corte territoriale, anzitutto, escludeva che la condanna inflitta per reati in materia di armi con l'ultima sentenza menzionata potesse "essere computata nel cumulo precedente poiché con tutta evidenza i reati sono stati commessi successivamente all'interruzione della esecuzione delle condanne precedenti". Per analoghe ragioni escludeva la possibilità di computare nel primo cumulo anche i reati "permanenti" (quelli associativi già indicati) di cui alla sentenza emessa dalla Corte di Assise di appello di [OSCURATO:PERSONA] in data 20 ottobre 2006. Aggiungeva, in particolare, che i reati permanenti apparivano essersi protratti anche dopo la cattura del BELLOCCO, "non essendo significativa la data di ultimazione delle operazioni di intercettazione specie in costanza dell'ulteriore periodo di latitanza del BELLOCCO e non essendovi elementi per ritenere che lo stesso abbia fatto recesso dal sodalizio mafioso e finalizzato al traffico di sostanze stupefacenti dal momento della sua cattura". 2. Gregorio BELLOCCO ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, deducendo, con un unico, articolato, motivo e con la memoria successivamente tramessa, violazione dell'art. 78 cod. pen. e vizio di motivazione, anche per travisamento delle emergenze processuali. In estrema sintesi, la difesa del ricorrente contesta, in primo luogo, come manifestamente illogica, l'affermazione del giudice dell'esecuzione, secondo la quale, in travisamento dei dati desumibili dalla posizione giuridica dell'interessato, i reati giudicati con la sentenza emessa in data 4 ottobre 2012 sarebbero stati commessi "dopo l'interruzione dell'esecuzione delle pene precedenti". Obietta, al riguardo, il difensore che, dalla data del 16 febbraio 2005, in cui BELLOCCO venne arrestato dopo una lunga latitanza, egli non aveva espiato nessuna delle pene inflitte con le sentenze ricomprese nel provvedimento di cumulo emesso dalla Procura generale reggina, con la conseguenza che alcuna interruzione dell'esecuzione si era verificata nel caso di specie. Le argomentazioni spese dal giudice a quo per giustificare l'emissione di due cumuli parziali, pertanto, si basavano su un presupposto errato. In secondo luogo, l'ordinanza era censurabile per non aver osservato il principio, esteso anche alla fase esecutiva, per il quale nel caso di condanna per un reato associativo con contestazione "aperta", spetta al giudice verificare in concreto che la condotta permanente si sia effettivamente protratta fino alla data della pronuncia di primo grado, non potendo, sul punto, soccorrere mere presunzioni.Nella situazione in esame, si stigmatizza che la Corte adìta non abbia chiarito in base a quali elementi avesse tratto il convincimento circa la protrazione della permanenza associativa di BELLOCCO in data successiva al suo arresto, avendo radicato la propria motivazione sulla sola presunzione della persistenza del vincolo associativo in caso di carcerazione del partecipe che non recede. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto. 2. Il consolidato principio di diritto, della cui applicazione si discute, è quello secondo cui «In tema di esecuzione di pene concorrenti inflitte con condanne diverse, se il condannato commette un nuovo reato durante l'espiazione di una determinata pena o dopo che l'esecuzione di quest'ultima sia stata interrotta, occorre procedere a cumuli parziali - e quindi al cumulo della pena inflitta per il reato cui si riferisce la pena parzialmente espiata - con applicazione del criterio moderatore previsto dall'art. 78 cod. pen. e detrazione dal risultato del presofferto, operando successivi, nuovi cumuli, comprensivi della pena residua da espiare e delle pene inflitte per i reati successivamente commessi, fino all'esaurimento di queste ultime, previa detrazione, per ciascuna condanna, della pena già espiata in custodia cautelare o della pena di cui è cessata l'esecuzione» (Sez. 5, n. 50135 del 27/11/2015, Broegg, Rv. 265966; negli stessi termini cfr., più di recente, Sez. 1, n. 46602 del 01/03/2019, Pieroni, Rv. 277491). Per contro, deve procedersi al calcolo unitario delle pene concorrenti qualora dette pene si riferiscano a reati commessi in epoca antecedente all'inizio della esecuzione di una di esse. 3. Va rilevato, nel caso di specie, che dal secondo cumulo sono stati esclusi i reati commessi "in epoca antecedente all'arresto del condannato avvenuto il 16/02/2005", oggetto delle due sentenze di condanna indicate nell'esposizione in fatto. L'arresto del condannato, intervenuto dopo lunga latitanza - secondo quanto emerge dal provvedimento impugnato - invero, pare segnare il momento di inizio dell'esecuzione della pena. Nell'ordinanza censurata, tuttavia, non è stato sufficientemente chiarito perché i reati commessi in violazione della legge sulle armi in data 16 febbraio 2005 di cui alla sentenza emessa dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] in data 4 ottobre 2012, accertati alla data dell'arresto, sarebbero stati commessi "successivamente all'interruzione dell'esecuzione delle condanne precedenti". Sotto questo aspetto la motivazione del provvedimento impugnato risulta deficitaria e impone pronuncia di annullamento con rinvio.4. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi, peraltro, ad avviso del Collegio, anche con riferimento alla data di commissione dei reati associativi giudicati con la sentenza resa dalla Corte di Assise di appello di [OSCURATO:PERSONA] in data 20 ottobre 2006. Il giudice dell'esecuzione, infatti, non si è conformato al principio, che qui va ribadito, per cui in tema di reato permanente, contestato nella forma cosiddetta "aperta", qualora in sede esecutiva debba farsi dipendere un qualsiasi effetto giuridico dalla data di cessazione della condotta e questa non sia stata precisata nella sentenza di condanna, spetta al giudice dell'esecuzione l'accertamento mediante l'analisi accurata degli elementi a sua disposizione (v. la recente Sez. 1, n. 21928 del 17/3/2022, Ierardi, Rv. 283121). La Corte di [OSCURATO:PERSONA], sia per non aver adeguatamente chiarito se già nel complessivo decisum di cognizione era stato esplicitamente enucleato il tempo del commesso reato, sia (ove ciò non risulti avvenuto) per non avere esposto i concreti riferimenti agli elementi probatori del giudizio di merito che lo hanno condotto alla conclusione raggiunta, ha determinato la decisiva, ulteriore, carenza della motivazione posta alla base dell'ordinanza impugnata. 5. Spetterà al giudice del rinvio il compito di colmare le lacune motivazionali rilevate, attenendosi ai principi prima enunciati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di
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