Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 18105/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 29787 del ruolo generale dell'anno 2020, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] di Analisi e Formazione alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce alla memoria di costituzione, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica [OSCURATO:EMAIL] - resistente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 558/04/20, depositata in data 16 settembre 2020 e notificata il 2 ottobre 2020.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 aprile 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] - l'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte aveva rigettato l'appello proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di Analisi e Formazione alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 598/04/2019 della [OSCURATO:PERSONA] di Torino di accoglimento parziale del ricorso avverso avviso di accertamento catastale relativo all'unità immobiliare urbana sita nel Comune di Torino, identificata con F.1283, P. 201, Sub 29, classata dall'Ufficio nella categoria D/8 con rendita pari a euro 12.600,00 determinata sulla base di un valore di euro 2.000,00/mq; - la CTR, confermando la decisione di primo grado, ha ritenuto che il valore base di euro 2.000,00/mq utilizzato dall'Ufficio come base per la determinazione della rendita catastale in euro 12.600,00 non fosse stato supportato da alcun elemento di prova, non essendo state indicate le unità immobiliari di paragone, i loro prezzi di vendita, le indagini di mercato espletate e i dati concreti tratti dalle riviste del settore dell'epoca; pertanto, in assenza dell'assolvimento della prova da parte dell'Ufficio della sussistenza di un valore dell'immobile, nel caso concreto, diverso dal prezzo, per la determinazione della rendita catastale il prezzo pagato dalla società acquirente appariva elemento di riferimento adeguato; - la società contribuente ha depositato "memoria di costituzione" chiedendo di essere ammesso a partecipare alla discussione orale ex art. 370 c.p.c.; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; -la società contribuente ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] -preliminarmente va rilevato che il [OSCURATO:PERSONA] di Analisi e Formazione alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito con "memoria di costituzione", non notificato, chiedendo di essere ammesso a partecipare alla discussione orale ex art. 370 c.p.c.; va al riguardo, ricordato che, in mancanza di notificazione, l'atto depositato non è qualificabile come controricorso ed il controricorrente, pure in presenza di regolare procura speciale ad litem, non è legittimato neppure a depositare memorie illustrative (Cass. n. 25735 del 2014): principio affermato con riferimento alla trattazione della causa in pubblica udienza, ma che deve essere esteso anche al procedimento in camera di consiglio di cui all'art. 380 bis.1 c.p.c., introdotto dal DL 31 agosto 2016 n. 168 conv. in legge 25 ottobre 2016 n. 197 (Cass. n. 26974 del 2017); -con l'unico motivo di ricorso, si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 28 del d.P.R. n. 1142/1949 e dell'art. 2697 c.c. per avere la CTR ritenuto- nel confermare la decisione di primo grado- che fosse legittima la determinazione della rendita catastale operata, come dedotto dalla contribuente, in base al prezzo di compravendita dell'immobile anziché, come previsto dall'art. 20 cit., in base al valore venale dell'unità immobiliare in questione; -in disparte il difetto in punto di autosufficienza per non avere l'Ufficio trascritto, nelle parti rilevanti, o allegato al ricorso, gli atti difensivi dei gradi di merito, il motivo è inammissibile in quanto non attinente al decisum; -invero, premesso che, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 1142/1949, «il capitale fondiario è costituito dal valore venale della unità immobiliare all'epoca censuaria stabilita per legge.

Esso si determina di regola tenendo presenti i prezzi correnti per la vendita di unità immobiliari analoghe», nella specie, la CTR, avendo ritenuto - in base ad un apprezzamento di merito non sindacabile in sede di legittimità - che il valore base di euro 2.000,00 al mq utilizzato dall'Ufficio per la determinazione della rendita catastale in euro 12.600,00 non fosse supportato da alcun elemento di prova (non essendo state indicate le unità immobiliari prese a paragone, dimostrati i loro prezzi di vendita, precisate le indagini di mercato espletate e fornito dati attendibili e concreti circa le indicazioni tratte dalle riviste del settore dell'epoca), e, dunque, in assenza dell'assolvimento della prova da parte dell'Ufficio della sussistenza di un valore, nel caso concreto, diverso dal prezzo, ha sostanzialmente stimato il prezzo corrente di mercato pari al prezzo di vendita dell'unità immobiliare in questione, facendo, in tal modo, coincidere il valore dell'immobile con il prezzo pagato e calcolando in base ad esso la rendita catastale in euro 7.629,28; -in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile; - nulla sulle spese essendo rimasta resistente la società contribuente e non avendo svolto attività difensiva; - rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass., Sez. 6 - L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714); P.Q.

M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; Roma, così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 29787 del ruolo generale dell'anno 2020, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] di Analisi e Formazione alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce alla memoria di costituzione, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica [OSCURATO:EMAIL] - resistente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 558/04/20, depositata in data 16 settembre 2020 e notificata il 2 ottobre 2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 aprile 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] - l'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte aveva rigettato l'appello proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di Analisi e Formazione alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 598/04/2019 della [OSCURATO:PERSONA] di Torino di accoglimento parziale del ricorso avverso avviso di accertamento catastale relativo all'unità immobiliare urbana sita nel Comune di Torino, identificata con F.1283, P. 201, Sub 29, classata dall'Ufficio nella categoria D/8 con rendita pari a euro 12.600,00 determinata sulla base di un valore di euro 2.000,00/mq; - la CTR, confermando la decisione di primo grado, ha ritenuto che il valore base di euro 2.000,00/mq utilizzato dall'Ufficio come base per la determinazione della rendita catastale in euro 12.600,00 non fosse stato supportato da alcun elemento di prova, non essendo state indicate le unità immobiliari di paragone, i loro prezzi di vendita, le indagini di mercato espletate e i dati concreti tratti dalle riviste del settore dell'epoca; pertanto, in assenza dell'assolvimento della prova da parte dell'Ufficio della sussistenza di un valore dell'immobile, nel caso concreto, diverso dal prezzo, per la determinazione della rendita catastale il prezzo pagato dalla società acquirente appariva elemento di riferimento adeguato; - la società contribuente ha depositato "memoria di costituzione" chiedendo di essere ammesso a partecipare alla discussione orale ex art. 370 c.p.c.; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; -la società contribuente ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] -preliminarmente va rilevato che il [OSCURATO:PERSONA] di Analisi e Formazione alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito con "memoria di costituzione", non notificato, chiedendo di essere ammesso a partecipare alla discussione orale ex art. 370 c.p.c.; va al riguardo, ricordato che, in mancanza di notificazione, l'atto depositato non è qualificabile come controricorso ed il controricorrente, pure in presenza di regolare procura speciale ad litem, non è legittimato neppure a depositare memorie illustrative (Cass. n. 25735 del 2014): principio affermato con riferimento alla trattazione della causa in pubblica udienza, ma che deve essere esteso anche al procedimento in camera di consiglio di cui all'art. 380 bis.1 c.p.c., introdotto dal DL 31 agosto 2016 n. 168 conv. in legge 25 ottobre 2016 n. 197 (Cass. n. 26974 del 2017); -con l'unico motivo di ricorso, si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 28 del d.P.R. n. 1142/1949 e dell'art. 2697 c.c. per avere la CTR ritenuto- nel confermare la decisione di primo grado- che fosse legittima la determinazione della rendita catastale operata, come dedotto dalla contribuente, in base al prezzo di compravendita dell'immobile anziché, come previsto dall'art. 20 cit., in base al valore venale dell'unità immobiliare in questione; -in disparte il difetto in punto di autosufficienza per non avere l'Ufficio trascritto, nelle parti rilevanti, o allegato al ricorso, gli atti difensivi dei gradi di merito, il motivo è inammissibile in quanto non attinente al decisum; -invero, premesso che, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 1142/1949, «il capitale fondiario è costituito dal valore venale della unità immobiliare all'epoca censuaria stabilita per legge. Esso si determina di regola tenendo presenti i prezzi correnti per la vendita di unità immobiliari analoghe», nella specie, la CTR, avendo ritenuto - in base ad un apprezzamento di merito non sindacabile in sede di legittimità - che il valore base di euro 2.000,00 al mq utilizzato dall'Ufficio per la determinazione della rendita catastale in euro 12.600,00 non fosse supportato da alcun elemento di prova (non essendo state indicate le unità immobiliari prese a paragone, dimostrati i loro prezzi di vendita, precisate le indagini di mercato espletate e fornito dati attendibili e concreti circa le indicazioni tratte dalle riviste del settore dell'epoca), e, dunque, in assenza dell'assolvimento della prova da parte dell'Ufficio della sussistenza di un valore, nel caso concreto, diverso dal prezzo, ha sostanzialmente stimato il prezzo corrente di mercato pari al prezzo di vendita dell'unità immobiliare in questione, facendo, in tal modo, coincidere il valore dell'immobile con il prezzo pagato e calcolando in base ad esso la rendita catastale in euro 7.629,28; -in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile; - nulla sulle spese essendo rimasta resistente la società contribuente e non avendo svolto attività difensiva; - rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass., Sez. 6 - L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714); P.Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; Roma, così deciso il
Sentenza Cassazione n. 18105/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris