CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11855/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Catania, visto l'art. 599-bis cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Catania del 30 gennaio 2025, ha rideterminato la pena e, rigettata la richiesta di applicazione della pena sostitutiva ex art. 20 bis cod. pen., ha confermato nel resto la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 23 I 110/1975, 648 cod. pen., 2, 4 e 7 I 895/1967 e 697 cod. pen.; Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 20 bis cod. pen.; Rilevato che la doglianza è manifestamene infondata in quanto la Corte territoriale, con lo specifico riferimento alla marcata recidivanza delle condotte, alla vicinanza temporale dei fatti, nonché al complessivo vissuto dell'imputato, ha fatto corretto riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e ha così evidenziato in termini coerenti e adeguati le ragioni sui quali si fonda il giudizio effettuato in termini negativi quanto all'applicazione della sanzione sostitutiva; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. P.Q.M