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CassazionedecretoSezione LDecisione del 10 settembre 2025

Cassazione n. 24959/2025

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONESEZIONE LAVOROIl [OSCURATO:PERSONA], delegato dal Presidente di Area alla formulazione dei decreti di estinzione ex artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ. ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 20207/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -controricorrente- avverso la sentenza n. 2804/2023 emessa dalla Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA] la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti.

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso.

Numero registro generale 20207/2023 Numero sezionale 809/2025 Numero di raccolta generale 24959/2025 Data pubblicazione 10/09/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.

Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 900,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, da distrarre.

Così deciso in Roma, il 9 settembre 2025 dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] registro generale 20207/2023 Numero sezionale 809/2025 Numero di raccolta generale 24959/2025 Data pubblicazione 10/09/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONESEZIONE LAVOROIl [OSCURATO:PERSONA], delegato dal Presidente di Area alla formulazione dei decreti di estinzione ex artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ. ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 20207/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -controricorrente- avverso la sentenza n. 2804/2023 emessa dalla Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA] la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti. Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Numero registro generale 20207/2023 Numero sezionale 809/2025 Numero di raccolta generale 24959/2025 Data pubblicazione 10/09/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c. Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 900,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, da distrarre. Così deciso in Roma, il 9 settembre 2025 dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] registro generale 20207/2023 Numero sezionale 809/2025 Numero di raccolta generale 24959/2025 Data pubblicazione 10/09/2025
Decreto Cassazione n. 24959/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris