CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 33120/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re generale dott. [OSCURATO:PERSONA], cheha concluso per il rigetto del ricorso;udito il difensore del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], del foro diRoma, in sostituzione dell’[OSCURATO:PERSONA], che ha insistito perl'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale per i minorenni di Catanzaro con l’ordinanza in epigrafe harigettato la richiesta di riesame presentata nell’interesse diXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, minorenne all’epoca dei fatti, avversol’ordinanza del 9 dicembre 2025 con la quale il GIP presso il Tribunale per iminorenni di Catanzaro ha applicato all’indagato, all’epoca dei fatti incontestazione minorenne, la misura cautelare della custodia in I.P.M. in relazioneai seguenti delitti:A) artt. 110, 81 cpv. cod. pen., 2, 4 e 7 legge n. 895 del 1967, 416-bis.1 e703 cod. pen. in [OSCURATO:PERSONA] il 14 ottobre 2022;B) artt. 110 cod. pen., 2 e 4 legge n. 895 del 1967, 416-bis.1 e 703 cod.pen. in [OSCURATO:PERSONA] l’1 novembre 2022;C) artt. 81 cpv. cod. pen., 2 legge n. 895 del 1967 e 416-bis.1 cod. pen. inSoriano [OSCURATO:PERSONA] l’1 novembre 2022;D) artt. 110, 81 cpv., 435, 635 cpv., 416-bis.1 cod. pen. tra [OSCURATO:PERSONA] il 2 novembre 2022;E) artt. 110, 81 cpv., 435, 416-bis.1 cod. pen. in [OSCURATO:PERSONA] l’8novembre 2022;in [OSCURATO:PERSONA] il 23 novembre 2022;tutti aggravati dalla circostanza «di aver commesso il fatto al fine dicontribuire all’attività della ‘ndrina XXXXXXXX, inserita nel “locale di Ariola”,operante nelle pre-serre vibonesi ed in particolare nei territori di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quale articolazione territoriale dellaramificata organizzazione di tipo mafioso denominata ‘ndrangheta, in una logicadi contrapposizione tra gruppi ispirati da finalità di controllo del territorio ecomunque di aver agito con il metodo mafioso, in virtù delle modalità esecutivedel fatto, evocative del modus agendi tipico delle organizzazioni criminali distampo mafioso»;G) art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, 416-bis.1 cod. pen. in Pizzo l’1 agosto2023, aggravato dalla circostanza di aver commesso il fatto avvalendosi dellecondizioni previste dall’art. 416-bis cod. pen. ed al fine di agevolare la cosca diappartenenza, stante l’intrinseca finalizzazione della condotta delittuosa arafforzare e favorire il perseguimento degli scopi illeciti delle articolazioni di‘ndrangheta degli XXXXXXXX-XXX».2. Nell’interesse di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sono stati propostidue ricorsi, entrambi datati 14 maggio 2026, dagli [OSCURATO:PERSONA] delforo di Roma e [OSCURATO:PERSONA] del foro di Catanzaro (ricorso a firma digitale delsolo [OSCURATO:PERSONA]) e, rispettivamente, dall’[OSCURATO:PERSONA] del forodi [OSCURATO:PERSONA].2.1. Il ricorso proposto dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] tre motivi di censura, suddivisi in più punti, di seguito riportati ex art.173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. negli stretti limiti necessari per lamotivazione.2.1.1. Con il primo motivo, sviluppato in tre punti (numerati 1.1, 1.2 e 1.3),si denunciano violazione di legge in riferimento all’art. 416-bis.1 cod. pen. (inentrambe le sue articolazioni: metodo mafioso e agevolazione mafiosa) e vizio dimanifesta illogicità della motivazione.2.1.1.1. Per quanto riguarda l’aggravante dell’agevolazione mafiosa (punto1.1 ricorso), si eccepisce la mancanza del richiesto dolo specifico: l’ordinanzaimpugnata non ha individuato alcun elemento concreto dal quale desumere chel’indagato abbia agito con la specifica finalità di agevolare l’attività della presuntacosca. Viceversa - si prospetta - le condotte contestate nei vari capi diimputazione sono espressione di iniziative personali (“bravate”) e del tuttoestemporanee, prive di un disegno unitario riconducibile alla strategia delpresunto sodalizio di appartenenza: rispetto ai capi A, B, C ed F (reati in materiadi armi), nessun elemento indica che il porto o l’uso delle armi fosse funzionalead un’azione del sodalizio o costituisse l’esecuzione di un ordine criminale, ofosse sintomatico di una gestione organizzativa dell’arsenale in funzione degliscopi del presunto clan; rispetto ai capi D ed E (ordigni esplosivi), le azionicontestate appaiono inconsulte, a scopo ludico o dimostrativo, come si evincedagli stessi commenti intercettati; rispetto al capo G (spaccio di stupefacenti), lapresunta cessione episodica di sette dosi di cocaina a un privato non identificato,non inserito nell’ambito di contesti associativi per un corrispettivo di 300 euronon è dimostrativa di un’azione finalizzata all’arricchimento del presuntosodalizio, risultando compatibile con un’iniziativa personale.2.1.1.2. Quanto all’aggravante del metodo mafioso (punto 1.2. ricorso), sideduce l’assenza nelle condotte in contestazione di modalità evocative tipiche delmetodo mafioso: tutte le azioni contestate sono state sempre commesse senzala presenza fisica di altri estranei ai presunti reati, né vi è mai stata lamanifestazione contro terzi di azioni illecite ascrivibili all’indagato; le modalitàdelle condotte (spari in luoghi isolati, esplosione di ordigni senza obiettiviidentificati, porto di armi senza spendita del vincolo associativo) sono prive delcarattere intimidatorio tipico dell’agire mafioso, essendo più riconducibili acomportamenti estemporanei di soggetti giovani dediti a condotte antisociali; nelprovvedimento gravato non vi è minima traccia di quali sarebbero stati i vantaggia favore della presunta consorteria piuttosto che del singolo soggetto indagato.2.1.1.3. Si eccepisce, altresì, l’illogicità del ragionamento “circolare”compiuto dall’ordinanza impugnata (punto 1.3. ricorso) in punto diriconoscimento dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. laddove, da unlato, afferma che l’indagato non è imputato del reato di associazione di stampomafioso nel presente procedimento e che le condotte qui in contestazioneriguardano il periodo in cui era minorenne e, dall’altro, utilizza la misuracautelare emessa dalla D.D.A. di Catanzaro per il reato associativo relativa a fattisuccessivi e alla sua età adulta (proc. pen. n. 315/2020 N.R. mod. 21) qualeelemento di conferma della pericolosità e dell’inserimento nell’associazione anchecon riferimento al periodo minorile; ciò che costituisce - ad avviso del ricorrente -una contraddizione insanabile perché o le condotte del minorenne erano giàespressione di partecipazione associative (il che non è contestato nel presenteprocedimento), oppure l’inserimento nel sodalizio è accertato solo da adulto enon può retroattivamente qualificare i fatti commessi da minorenne.Il Tribunale avrebbe dovuto procedere ad una attenta e approfondita analisidelle captazioni al fine di verificare il preciso contesto, la chiarezza, ladecifrabilità dei significati e l’assenza di ambiguità per poter dare alleconversazioni stesse un significato che non lasci margini di dubbio sul sensocomplessivo delle conversazioni, tanto più che – nella specie – il corredointercettativo non è supportato da altri elementi oggettivi (quali il sequestro diarmi o di droga nei confronti dell’XXXXXXXX) rendendo la ricostruzioneaccusatoria fondata esclusivamente su interpretazioni di conversazioni ambigue eriferimenti indiretti.2.1.2. Con il secondo motivo, articolato in due punti (numerati 2.1 e 2.2), sideduce vizio di motivazione (apparente, contraddittoria e manifestamenteillogica) in ordine alla sussistenza dell’aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen. ealle esigenze cautelari.2.1.2.1. In punto di gravità indiziaria, si denuncia l’apparenza motivazionalecon riferimento all’aggravante la cui sussistenza è affermata con formulastereotipata di identico contenuto riprodotta pressoché letteralmente perciascuno dei setti capi in contestazione (punto 2.1. ricorso).Il Tribunale, limitandosi a valorizzare gli elementi indiziari offerti dall’altroprocedimento penale della D.D.A. di Catanzaro, che non può risultare sufficiente,ha omesso di confrontarsi con il contenuto della memoria difensiva prodotta inudienza (e allegata al ricorso per autosufficienza) che aveva sottolineatol’assenza nell’ordinanza genetica di qualsiasi elemento che potesseconcretamente attribuire o dimostrare l’effettivo e specifico contributo fornitodall’indagato alla presunta cosca, con ciò violando il canone del controllo criticoproprio del giudice del riesame (art. 309, comma 9, cod. proc. pen.).2.1.2.2. In punto di esigenze cautelari, si contesta la manifesta illogicitàdella motivazione (punto 2.2 ricorso).Il Tribunale ha ritenuto sussistenti esigenze cautelari concrete e attualivalorizzando episodi delittuosi risalenti al 2022 e 2023 e un’aggressione deldicembre 2023 per la quale esiste separato titolo detentivo in esecuzione: taleragionamento – si deduce – si pone in contrasto con quanto prevede l’ultimoperiodo dell’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. dovendo il pericolo direiterazione essere valutato in termini di attualità e non potendo essere desuntounicamente da fatti risalenti, in assenza di elementi recenti e specifici cheindicano la persistenza della pericolosità.Si rappresenta, inoltre, che: l’indagato è già ristretto in carcere in virtù dialtro titolo cautelare (proc. pen. n. 3501/2023), con conseguente attenuazionedel periculum libertatis relativo al presente procedimento; che sono decorsi oltretre anni dai fatti più risalenti (ottobre-novembre 2022); misure meno afflittivenon sono state adeguatamente vagliate e motivatamente escluse.Il Tribunale ha omesso di dare il dovuto rilievo al tempo silente trascurandodi prendere posizione sui diversi e concreti elementi fattuali (la mancanza dicondotte illecite ascrivibili all’indagato in epoca successiva all’anno 2023).2.1.3. Con il terzo motivo si prospettano vizi di violazione di legge inriferimento agli artt. 275 e 309 cod. proc. pen. e correlato vizio di motivazione inordine alla scelta della misura cautelare e violazione dei principi diproporzionalità, gradualità ed extrema ratio nel procedimento minorile.Il Tribunale ha confermato la misura massima della custodia in IPM senzaconfrontarsi con la specifica richiesta difensiva di adozione di misura menogravosa anche con braccialetto elettronico, così violando il principio di extremaratio della custodia cautelare che, nel rito minorile, riveste portata rafforzata,tanto più non operano le presunzioni di adeguatezza dell’art. 275, comma 3, cod.proc. pen. in virtù del richiamo operato dall’art. 19, comma 2, d.P.R. n. 448 del1988.Il Tribunale avrebbe dovuto motivare in modo specifico e non meramenteassertivo le ragioni per le quali misure cautelari meno afflittive, quali ilcollocamento in comunità ex art. 27 d.P.R. n. 448 del 1988 o gli arrestidomiciliari con braccialetto elettronico, dovessero ritenersi inadeguate afronteggiare le esigenze cautelari.2.2. Il ricorso a firma dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] è affidato a due motivi, diseguito trascritti ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. negli strettilimiti necessari per la motivazione.2.2.1. Con il primo motivo, si denunciano violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione agli artt. 125, comma 3, 192, commi 1 e 2, 273 e 292,comma 2, lett. c), cod. proc. pen. in ordine alla sussistenza dell’aggravante di cuiall’art. 416-bis.1 cod. pen., contestata sotto il duplice profilo dell’agevolazionemafiosa e della metodologia mafiosa.2.2.1.1. L’ordinanza impugnata non si confronta con i motivi di riesame cheavevano censurato la mancanza grafica nel provvedimento genetico dimotivazione circa l’affermata sussistenza dell’aggravante dell’art. 416-bis.1 cod.pen. nell’accezione dell’agevolazione mafiosa che connoterebbe le vicende incontestazione; il Tribunale del riesame non ha colmato tale lacuna, perché nonha menzionato alcun elemento indiziario da cui poter desumere che l’indagato,danneggiamento e cessione di sostanza stupefacente, abbia agito al fine difavorire e rafforzare l’associazione criminale.2.2.1.2. Quanto all’aggravante della metodologia mafiosa che pure –secondo il Tribunale – sarebbe stata utilizzata per commettere i delitti incontestazione, si eccepisce che detto carattere non può essere desunto dacircostanze o da elementi astratti né l’atto violento in sé considerato ma deveconcretizzarsi in un comportamento oggettivamente idoneo ad esercitare unaparticolare coartazione psicologica sulle persone, con i caratteri propridell’intimidazione derivante dall’organizzazione criminale evocata: al riguardo –si eccepisce – il provvedimento impugnato rivela una motivazione apodittica,giacché omette di spiegare, attraverso l’esame delle modalità operative, lasussistenza di quel quid pluris richiesto per il riconoscimento dell’aggravante dequa; quid pluris, nella specie, insussistente poiché nelle condotte contestate nonvi è stata la manifestazione contro terzi di azioni illecite ascrivibile all’indagato.2.2.2. Con il secondo motivo, si deducono violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione agli artt. 125, 274 e 275, comma 3, cod. proc. pen. inordine alla sussistenza delle esigenze cautelari e alla scelta della misuracustodiale massima.Erroneamente l’ordinanza impugnata valorizza un’ipotesi di lungacarcerazione per altro titolo che nulla ha a che vedere con l’odierno indagato.È apodittica la motivazione assunta in ordine alla siderale distanzatemporale dai fatti oggetto di contestazione, datati 2022-2023,significativamente silente di condotte delinquenziali e primo di indici dipericolosità.Il Tribunale ha ancorato il giudizio sull’attualità e concretezza facendo rinvioesclusivamente ai fatti contestati, senza operare una effettiva valutazioneprospettica del relativo rischio di reiterazione di condotte analoghe, senza dare ildovuto rilievo logico al tempo silente e trascurando di prendere posizione suidiversi e concreti elementi fattuali e sulle criticità prospettate dalla difesa.È autoreferenziale la motivazione spesa in ordine all’inidoneità della misuradegli arresti domiciliari con braccialetto elettronico invocata dalla difesa,comunque eventualmente idonea a scongiurare il pericolo di recidiva.3. Il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale NicolaLettieri, con requisitoria scritta ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.4. In esito alla richiesta di trattazione orale avanzata dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Diddi in data 24 giugno 2026, il ricorso è stato discusso dalle parti, pubblica eprivata, presenti all’odierna udienza, le quali hanno concluso come in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Preliminarmente va dichiarata l’inammissibilità del ricorso trasmesso amezzo pec in data 14 maggio 2026 dall’[OSCURATO:PERSONA], del Foro diVibo [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, perchéproposto da soggetto non più legittimato all’epoca della presentazionedell’impugnazione.1.1. Ed invero, l’indagato (che in fase di riesame era assistito dai difensori difiducia [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] delforo di Catanzaro), in data 13 maggio 2026 ha formalizzato ex art. 123 cod.proc. pen. tramite ufficio matricola della Casa circondariale di Civitavecchia ove èdetenuto (cfr. registro modello 1P1 – n. d’ordine 1137) la nomina quale (nuovo)difensore dell’[OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma e contestualmente harevocato l’[OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA]; revoca, peraltro,ribadita con successivo atto del 3 giugno 2026, anch’esso formalizzato ex art.123 cod. proc. pen. tramite ufficio matricola (cfr. registro modello 1P1 n.d’ordine 2089) col quale l’indagato ha altresì ribadito la nomina dell’AvvocatoAlessandro [OSCURATO:PERSONA] in unione con l’[OSCURATO:PERSONA] del foro di Catanzaro.Ne consegue che al momento della presentazione (15 maggio 2026)l’[OSCURATO:PERSONA] non era (più) legittimato, in quanto sprovvisto dimandato fiduciario (e, quindi, di espresso mandato alla presentazione del ricorsoper cassazione), essendo intervenuta la revoca in data antecedente.Ciò comporta l’inammissibilità del ricorso ex art. 591, comma 1, cod. proc.pen. (cfr. Sez. 3, n. 7151 del 18/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281878-01); inammissibilità che – ove non fosse stata presentata la rituale impugnazionedei co-difensori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avrebbe potuto essere dichiarata deplano da questa Corte (v. in termini, Sez. 2, n. 22165 del 08/03/2013, [OSCURATO:PERSONA].255935-01).Nel prosieguo, si farà pertanto riferimento al solo ricorso ritualmentepresentato nell’interesse del ricorrente dai co-difensori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].2. Il ricorso – che deduce censure in parte inammissibili e in parte infondate– va nel complesso rigettato, per le ragioni di seguito esposte.2.1. Preliminarmente giova ribadire che l’ordinanza applicativa della misurae quella che decide sulla richiesta di riesame sono tra loro strettamente collegatee complementari, sicché la motivazione del Tribunale del riesame integra ecompleta l’eventuale carenza di motivazione del provvedimento genetico delprimo giudice e, viceversa, la motivazione insufficiente del giudice del riesamepuò ritenersi integrata da quella del provvedimento coercitivo impugnato,allorché in quest’ultimo siano state indicate le ragioni logico-giuridiche che, aisensi degli artt. 273, 274 e 275 cod. proc. pen., ne hanno determinatol’emissione (cfr. per tutte Sez. U, n. 7 del 17/04/1996, Moni, Rv. 205257-01;conf. ex multis Sez. 5, n. 29333 del 23/07/2025, Gennaro, non mass.; Sez. 6, n.48649 del 06/11/2014, Beshaj e altri, Rv. 261085-01; Sez. 5, n. 3255 del7/12/2006, dep. 2007, P.M. in proc. Sarli e altir, Rv. 236036-01; Sez. 5, n.40608 del 8/10/2003, Castiello e altri, Rv. 226790-01; Sez. 5, n. 1907del 28/03/2000, Cesario, Rv. 216883-01; Sez. 1, n. 306 del 20/01/1997,strettamente collegate, esse si integrano reciprocamente (Sez. 3, n. 8669 del15/12/2015, dep. 2016, Berlingeri, Rv. 266765-01) e quindi, vicendevolmente enel loro insieme, connotano l’unitario giudizio di sussistenza in ordine aipresupposti di applicabilità della misura cautelare (da ultimo, Sez. 1, n. 27943del 3/07/2026, Niotta, non mass. in motiv. § 1; così già Sez. 1, n. 672 del23/01/1998, dep. 1999, Trimboli, Rv. 212768-01).Va altresì premesso che - secondo il pacifico insegnamento di legittimità - intema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso percassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale delriesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Cortesuprema di cassazione spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiarenatura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice dimerito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto adaffermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando lacongruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indiziantirispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governanol’apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000,Audino, Rv. 215828-01).2.2. Ciò premesso, l’ordinanza impugnata – che ha confermato il geneticotitolo coercitivo, facendovi talora rinvio per relationem (pag. 5), talora richiamotestuale (cfr. ad es. pagg. 7-9, 23-26) – appare, nei rigorosi limiti di scrutiniodella presente fase cautelare, completa, conforme a diritto e motivata in modotutt’altro che illogico o contraddittorio.3. Il primo motivo e la prima parte del secondo motivo – deducenti, sottovari profili qui accomunabili, l’erronea applicazione dell’art. 416-bis.1 cod. pen.,in entrambe le sue articolazioni, e il correlato vizio motivazionale (cfr. punti 1.1,1.2, 1.3 e 2.1 ricorso) – sono inammissibili.3.1. Innanzi tutto, non si può trascurare, nell’esaminare le suddette censure,che sono gli stessi capi di imputazione provvisoriamente contestati apuntualizzare che l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. viene ritenutasussistente per essere il fatto stato commesso il fatto (oltreché con metodomafioso anche) «al fine di contribuire all’attività della ‘ndrina XXXXXXXX inseritanel “locale di Ariola”» (operante nelle pre-serre vibonesi e in particolare neiterritori di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) che costituisce«articolazione territoriale della ramificata organizzazione di tipo mafiosodenominata ‘ndrangheta» (cfr. capi A, B, C, D, E, F: pagg. 1-5 ord. imp.). Iltitolo coercitivo genetico (cfr. ord. GIP foll. 4-12) dà conto dell’articolazione edell’evoluzione della consorteria “locale dell’Ariola”, con area territoriale diriferimento [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], degli avvicendamenti e delle contrapposizioni(famiglia XXXXXX, dalla quale gli XXXXXXXX si erano distaccati) con creazione dinuovi equilibri (cfr. pag. 5 ord. imp.).Ne deriva che, secondo la medesima prospettazione accusatoria, il direttoriferimento alla ‘ndrangheta calabreserappresentata sul territorio dal clanXXXXXXXX rende applicabile il principio – più volte enunciato nellagiurisprudenza di questa Corte – secondo il quale in un territorio in cui è radicataun’organizzazione mafiosa storica, ai fini della configurabilità dell’aggravantedell’utilizzazione del metodo mafioso, è sufficiente che il soggetto agente facciariferimento, in maniera anche contratta od implicita, al potere criminaledell’associazione, in quanto esso è di per sé noto alla collettività (Sez. 1, n.30627 del 4/06/2025, Curcio e altri, non mass. in motiv. § 5; Sez. 2, n. 34786del 31/05/2023, Gabriele, Rv. 284950-01: fattispecie relativa al delitto di usura,in cui la Corte ha affermato che la notoria appartenenza del correo a un clancamorristico storico, la spregiudicatezza delle richieste usurarie provenienti dagliindagati e l'utilizzo di espressioni tipiche dell’agire mafioso, consentissero diritenere integrato “il metodo delinquenziale mafioso”; Sez. 2, n. 19245 del30/03/2017, Paiano e altro, Rv. 269938-01; Sez. 2, n. 10976 del 29/11/2017,dep. 2018, non mass.; Sez. 2, n. 32 del 30/11/2017, dep. 2017, P.M. in proc.Gallo, Rv. 268759-01).3.2. Ciò premesso, il Tribunale distrettuale, a fronte di richiesta di riesamefondata, in punto di gravità indiziaria, esclusivamente sull’inconfigurabilità dellacontestata aggravante dell’art. 416-bis.1 cod. pen., nella sua duplicearticolazione, nel decidere sulla sua sussistenza, ha sviluppato (cfr. pagg. 4-12ord. imp.) un’esaustiva descrizione del contesto in cui sono stati accertati –mediante conversazioni (ambientali e telematiche intercettate a bordodell’autovettura in uso a XXXXXXXXXXrisalenti al periodo ottobre-novembre2022 nelle quali l’indagato è identificato col nominativo “Turi”/“Tore”; ambientaliintercettate a bordo dell’autovettura in uso a XXXXXXXXXXXXXXXX risalenti almedesimo periodo; dati di geolocalizzazione del veicolo attenzionato;sopralluoghi di p.g. con rinvenimento di bossoli, munizionamento edanneggiamenti nei luoghi indicati dalle coordinate GPS) – i reati (aggravati)provvisoriamente ascritti all’indagato, il quale è figlio di XXXXXXXXXXXXXXX(esponente di vertice della omonima ‘ndrina) e che all’epoca dei fatti era minoree che è stato, frattanto, distintamente attinto da autonoma misura cautelare concontestazione di partecipazione all’associazione di tipo mafioso denominata‘ndrina XXXXXXXX-XXXa far data dal raggiungimento della sua maggiore età(proc. pen. n. 315/2020 N.R. mod. 21 D.D.A. Catanzaro).Di questo sviluppo investigativo (e della successione di titoli custodiali) hadato doveroso e puntuale conto il Tribunale distrettuale nella gravata ordinanzache, senza affatto incappare nella denunciata “circolarità” motivazionale (punto1.3. ricorso), ha richiamato, in più parti, gli sviluppi dell’indagine principale dellaD.D.A. di Catanzaro - rispetto alla quale il presente procedimento risulta stralcio(cfr. pag. 5 ord. imp.) - per sottolineare, già in punto di gravità indiziaria,l’evoluzione e la progressione del percorso criminale dell’indagato che:- da minorenne, era «pervicacemente dedito ad attività delittuosa relativaalla disponibilità ed utilizzo di armi, di ordigni rudimentali nonché di sostanzestupefacenti» (pag. 5 ord. imp.) e «non ha esitato a coinvolgersi in moltepliciepisodi di serio allarme sociale, con reiterazione sistematica, senza la benchéminima remora, in forma solidale e con comportamento assolutamente disinvoltoe avvezzo ad attività illecite, muovendosi in sinergia con i maggiorenni, in unquadro riconducibile alla criminalità organizzata» (pag. 23 ord. imp.);comportamento ritenuto - con giudizio in fatto insindacabile in questa sede -«espressione delle qualificazioni aggravative del cd. metodo mafioso e dellaconcorrente agevolazione mafiosa nella sequenza temporale (ricadente nelperiodo 14 ottobre 2022-1 agosto 2023)» (pag. 5 ord. imp.);- divenuto maggiorenne, «ha proseguito nella commissione di azionidelittuose, pure in forma concorsuale e oggetto di cautela» (pag. 23 ord. imp.),ed ha «dimostrato di essere l’astro nascente del sodalizio […] dimostrando sin dasubito, nonostante la sua giovane età, di poter rappresentare degnamente lacaratura criminale del padre XXXXXXXXXXXXXXX, fin tanto che lo stesso sitrovava in carcere e di poter militare al suo fianco una volta riconquistata daparte di questo la libertà»: pag. 8 ord. imp.).Il Tribunale per motivare la sussistenza dell’aggravante speciale di cui all’art.416-bis.1 cod. pen., ravvisata in entrambe le sue declinazioni facendoriferimento ai «concreti profili ricavati dalla omogenea e non ambigua portata deicolloqui intercettati» (pag. 6 ord. imp.), dopo aver valorizzato l’emersione dirapporti molto stretti con gli altri aderenti alla cosca (zio XXXXXXXXX detto“XXXXXXXXXXXXXXX”, cui è riconducibile l’omonima ‘ndrina degli XXXXXXXX-XXX, il cugino XXXXXXXXXXcl. 97, XXXXXXXXe XXXXXXXXXXXXXXXX dettoXXXXXXXX, individuati come organizzatori e coordinatori del sodalizio: pag. 7ord. imp.; cfr. altresì pagg. 6 ss. ord. GIP Catanzaro), «che travalicano il legamedi parentela, sintomatici di come egli sia addentro alle dinamiche mafiose» (pag.7 ord. imp.), dà ampio conto delle risultanze dell’indagine principale della D.D.A.di Catanzaro per spiegare, anche in termini di attualità, il più ampio contesto incui si muove nelle preserre vibonesi la compagine associativa facente capo allafamiglia EMAUELE dedita al traffico di stupefacenti con contestuale gestione diarmi, e per meglio delineare il ruolo dell’indagatoXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, figlio di XXXXXXX, minorenne all’epocadelle captazioni.Per il Tribunale «[t]rattasi di congiunti profili che si pongono in linea ed inpiena continuità con il pregresso agire delittuoso assunto dall’indagato cheallorché minorenne, nello scenario fattuale di riferimento, era già dedito incontesto solidale, non episodico o occasionale, alle azioni illecite di cui allaprovvisoria imputazione in verifica la cui connotazione rileva ai fini del positivoapprezzamento dell’aggravante contestata nella duplice dimensione (oggettiva,del metodo mafioso, e soggettiva della finalità sotto l’aspetto del fine specifico difavorire l’attività dell’associazione, nella consapevolezza dell’ausilio prestato),ove l’abitudine di girare armato per le vie di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], diutilizzare armi ed esplodere colpi di arma da fuoco, di essere al corrente edisporre di luoghi per la custodia, di detenere materiale esplodente, conconseguenti danneggiamenti, ed anche droga, i cui proventi erano inseriti incontabilità, di adoperare cautele nei movimenti ed accorgimenti nel portare armiper il timore dell’eventuale riaccendersi di conflitti criminali dopo la scarcerazionedel [OSCURATO:PERSONA], non costituisce isolata iniziativa o autonoma “bravata” di unminorenne alle prime seppur deprecabili esperienze ma rileva ai fini dellaricorrenza della aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.» (pag. 9 ord. imp.).3.3. A siffatte considerazioni – congrue, lineari e non affette da fratturelogiche e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede – il ricorrente, percontestare la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., nellasua duplice declinazione, oppone censure inammissibiliper diverse ragioni.Attesa la diversa causa di inammissibilità delle doglianze, occorre procederead una loro distinta trattazione.3.3.1. Rispetto all’aggravante dell’agevolazione mafiosa, il ricorrentedenuncia (punto 1.1. ricorso) violazione di legge per asserita mancanza di dolospecifico assumendo che le condotte contestate nei capi di imputazionesarebbero, in definitiva, espressione di iniziative personali (“bravate”),inconsulte, estemporanee, compiute a scopo ludico in ogni caso prive di undisegno unitario riconducibile alla strategia del presunto sodalizio.La deduzione è inammissibile perché in parte iterativa di identica censuravalidamente già esaminata e puntualmente già disattesa dal Tribunale, in partemanifestamente infondata e, in ogni caso, non è consentita in questa sede.3.3.1.1. In punto di sussistenza dell’aggravante dell’agevolazione mafiosa, ilTribunale distrettuale, conformandosi alla decisione del primo giudice (secondo ilquale, quanto alla detenzione delle armi «il numero, la natura delle stesse e laloro destinazione ad essere usate e costantemente portate in luogo pubblicoanche per prevenire attentati armati in un contesto di temuta riaccensione dellafaida, valga ad integrare l’aggravante contestata anche sotto il profilo oggettivo:pag. 22 ord. GIP)», offre una motivazione espressiva di un coerente e puntualepercorso logico-giuridico, immune da censure rilevabili in sede di legittimità,ricavando dal compendio intercettativo la conclusione – lineare e nonmanifestamente illogica – che il ricorrente, all’epoca dei fatti, avesse la pienadisponibilità di armi che di volta in volta portava fuori dall’abitazione, ancheutilizzandole per sparare colpi d’arma da fuoco in luogo pubblico, al contempoavendo la disponibilità di ordigni esplosivi di cui egli stesso testava la micidialitàfacendoli esplodere, pure causando in tal modo danni a beni pubblici,commentandone poi l’efficacia micidiale, in generale dimostrando di averecontezza del luogo di deposito di armi «facenti capo al nucleo di riferimento, armiche, per quantità e qualità, in tutta evidenza, nel quadro fattuale di riferimento,servivano come patrimonio strumentale dell’associazione di riferimento,mantenendo peraltro l’inquisito nella vigenza del regime detentivo del genitorecontinui rapporti con lo zio XXXXXX (detto XXXXXXXXXXXXXXXXX) ed il cuginoXXXXXXX IXXX cl. 97, soggetti intranei allo stesso unitario contesto, costituendooperazione valutativa illogica analisi parcellizzata e decontestualizzata di ognisingola emergenza» (pagg. 7-8 ord. imp.); inoltre, replicando all’analoga censuradifensiva già proposta in sede di riesame – e reiterata in questa sede – ilTribunale distrettuale esclude espressamente nei termini già indicati (v. retro §3.2 di questo considerato in diritto) che il pregresso agire delittuoso assuntodall’indagato costituisse «isolata iniziativa o autonoma “bravata” di un minorennealle prime seppur deprecabili esperienze delittuose ma rileva ai fini dellaricorrenza della aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.» (pag. 9 ord. imp.);infine, con specifico riferimento al capo G (spaccio), il Tribunale pone in risalto,«in maniera chiara ed inequivocabile, come gli illeciti introiti del clanXXXXXXXXXXXXfossero destinati anche al figlio del boss XXXXXXXXXXXXXXX,ovvero XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, per conto del quale, al fine dipreservarlo da eventuali indagini che potrebbero coinvolgerlo e considerandoloquale figura sostitutiva del proprio padre, veniva riservata una parte dellostupefacente con i relativi guadagni ottenuti dalla vendita […]. Emerge dalleconversazioni il pieno coinvolgimento dell’indagato minorenne anche nelledinamiche mafiose connesse alla gestione degli stupefacenti e dei guadagniriconducibili agli episodi di cessione, profilo questo che avvalora l’aspettoaggravativo contestato evidenziando le coniteressenze dell’indagato anche nellospaccio di stupefacenti» (pag. 22 ord. imp.).Alla luce di tale apparato giustificativo, basato su una chiara - e nontravisante - lettura dei contenuti delle intercettazioni, ad onta dei rilievi difensivi,nessuna violazione di legge (punto 1.1. ricorso) e nessun vizio motivazionale(punto 2.1. ricorso) è rinvenibile nell’ordinanza impugnata (conforme alladecisione genetica) che, valorizzando giustappunto l’inequivoco compendiointercettativo: cfr. pag. 12 ord. GIP), come riscontrato dalla lettura sistematicadelle altre risultanze investigative, non illogicamente ha ravvisato la specificafinalità di agevolare la ‘ndrina di appartenenza nell’agire dell’indagato, daminorenne, valutato nel generale contesto nel quale i fatti si sono svolti ed“illuminato” alla luce delle ulteriori condotte contestate da maggiorenne, il sensodi prevaricazione e di predominio del territorio che connota gli agiti illeciti deglistessi correi (i cui comportamenti sono «ben noti e condivisi dallo stessominorenne»: pag. 12 ord. imp.; conf. pag. 22 ord. GIP); finalità che, peraltro,non presuppone necessariamente l’intento del consolidamento o rafforzamentodel sodalizio criminoso (ex multis, Sez. 2, n. 2159 del 24/11/2023, dep. 2024,Casamonica e altri, non mass. sul punto, in motiv. § 3.2) e che, in ogni caso,nella specie – secondo la congiunta lettura data dai giudici della cautela – haispirato le azioni del ricorrente allo scopo di contribuire all’attività di una societasoperante in un contesto di matrice mafiosa, in una logica di contrapposizione tragruppi ispirati da finalità di controllo del territorio con le modalità tipiche previstedall’art. 416-bis cod. pen. (cfr. ancora pag. 22 ord. GIP), declinata ancherilevanti agli effetti dell’aggravante de qua sotto il profilo dell’agevolazionemafiosa (sul punto v. postea § 3.3.2. di questo considerato in diritto), attuatitramite scorrerie in armi in concorso con maggiorenni gravitantinell’organizzazione mafiosa (capi A e B) e danneggiamenti di beni pubblici (capiD ed E).3.3.1.2. La censura è, inoltre, manifestamente infondata perché comunque«le modalità di esecuzione che attivano i rapporti gerarchici e di collaborazionetra appartenenti alla stessa cosca comportano, comunque, l’applicazionedell’aggravante» di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., come condivisibilmente daultimo affermato da questa Corte (Sez. 1, n. 41722 del 21/11/2025, Amato ealtri, non mass. in motiv. § 3).3.3.1.3. In ogni caso, le censure di violazione di legge e di viziomotivazionale riferite all’aggravante dell’agevolazione mafiosa si risolvono indeduzioni – contenenti valutazioni in fatto e letture alternative – esorbitanti ilsindacato di legittimità (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) perché, ricavandosil’elemento probatorio di maggiore e decisivo riscontro alle condotte ascritte alricorrente proprio dalle conversazioni captate, come autorevolmente chiaritodalle Sezioni Unite, non è consentita in questa sede una nuova e diversa«attribuzione di valore» ai contenuti intercettati, lì dove l’operazione compiutadal giudice di merito non presenti aspetti di 'travisamento' o di manifestairragionevolezza nella attribuzione di significato ai contenuti medesimi (per tuttev. Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715-01; conf. da ultimo exmultis Sez. 1, n. 27115 del 12/06/2026, Salamina, non mass. in motiv. §2.4.2.); è dunque possibile prospettare una interpretazione del significato di unaintercettazione diversa da quella proposta dal giudice del merito solo in presenzadel travisamento della prova ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbiaindicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risultidecisiva ed incontestabile (Sez. 1, n. 15038 del 19/02/2026, Morabito,Rv. 289823-01; Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 272558-01; Sez. 6, n. 11189 del 8/03/2012, [OSCURATO:PERSONA]. 252190-01) o inpresenza di una manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione espressasul punto (tra le molte, Sez. 1, n. 32514 del 27/06/2025, Sorrentino, non mass.in motiv. § 2; Sez. 3, n. 44938 del 6/10/2021, Gregoli, Rv. 282337-01; Sez. 2,n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio e altri, Rv. 257784-01); aspetti che - nel casoin esame - non si rinvengono e che non sono stati neppure dedotti in termini ditravisamento.3.3.2. Rispetto alla concorrente modalità circostanziale del “metodomafioso”, si deduce (punto 1.2. ricorso) la violazione di legge e, sotto un profilopiù ampio, il difetto di motivazione (punto 2.1) perché le condotte contestate sisarebbero realizzate senza la presenza fisica di soggetti estranei e senza alcunamanifestazione contro terzi di manifestazione contro terzi.3.3.2.1. L’aggravante del “metodo mafioso” – che, a differenza dell’altrasuesposta, ha natura ontologicamente oggettiva(Sez. U, n. 8545, del19/12/2019, dep. 2020, Chiocchini, in motiv.), in quanto obiettivamente aggraval’efficacia intimidatoria dell’azione a “beneficio” di tutti partecipi, propagando,quindi, i suoi effetti a tutti i correi, che di tale metodo siano stati parte, mandantio anche solo spettatori – si configura quando l’agente si fa portatore di unacarica di intimidazione estesa e legata al contesto ambientale in cui realizza lacondotta criminosa (Sez. 4, n. 18149 del 23/04/2026, [OSCURATO:PERSONA] e altri, non mass.in motiv. § 1.6.1.): la ratio dell’aggravante de qua è quella di contrastare inmaniera più decisa, stante la loro maggiore pericolosità, l’atteggiamento dicoloro che, facciano o meno parte di un’associazione di stampo mafioso, sicomportano, comunque, da “mafiosi” (Sez. 1, n. 37612 del 14/06/2023, C., inmotiv. § 3.1).L’aggravante dell’avvalimento del “metodo mafioso” sussiste - secondo lagiurisprudenza di questa Corte - nel caso in cui le modalità esecutive dellacondotta siano idonee, in concreto, a evocare, nei confronti dei consociati, laforza intimidatrice tipica dell’agire mafioso (Sez. 1, n. 38770 del 22/06/2022,Iaconis, Rv. 283637-01; Sez. 6, n. 41772 del 13/06/2017, Vicidomini, Rv.271103-01). Essa, pertanto, ricorre ogniqualvolta gli agenti, per la consumazionedel reato, pongano in essere comportamenti, a prescindere dalla loro natura edalle loro caratteristiche, che siano comunque espressione del “metodo mafioso”,nel senso che la violenza con cui essi sono compiuti risulti concretamentecollegata alla forza intimidatrice del vincolo associativo (Sez. 2, n. 16352 del19/03/2026, M., non mass. in motiv. § 12).In particolare, si è ripetutamente ribadito – con orientamento condiviso dalCollegio – che la circostanza de qua è configurabile subordinatamente allasussistenza, nel caso concreto, di condotte specificamente evocative della forzaintimidatrice derivante dal vincolo associativo, non potendo essere desunta dallemere caratteristiche soggettive di chi agisce, anche in concorso con altri (Sez. 5,n. 42818 del 19/06/2014, Savarese, Rv. 261761-01); non è quindi sufficiente la“caratura mafiosa” degli autori del fatto, men che mai il mero riferimento acontesti ambientali (Sez. 1, n. 32514 del 27/06/2025, Sorrentino, non mass. inmotiv. § 3), occorrendo, invece, l’effettivo utilizzo del metodo mafioso e, cioè,l’impiego della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo (Sez. 2, n.28861 del 14/06/2013, Cardella, Rv. 256470-01), in modo incidente e collegatocausalmente alla consumazione del reato stesso (tra le altre, Sez. 1, n. 37621del 14/07/2023, cit., Rv. 285761-01; Sez. 1, n. 39836 del 19/04/2023, Catalottoe altro, Rv. 285059-01), salvo che il fatto non sia commesso in un territorio incui è radicata un’organizzazione mafiosa storica, che il soggetto agente siriferisca implicitamente al potere criminale della consorteria, in quanto talepotere è di per sé noto alla collettività (Sez. 2, n. 34786 del 31/05/2023,Gabriele, Rv. 284950-01).3.3.2.2. Ciò posto per completezza ricostruttiva, si osserva che la censuradifensiva non supera il vaglio di ammissibilità per difetto di interesse perché, afronte della coeva contestazione dell’altro “corno” dell’aggravantedell’agevolazione mafiosa, sussistente nei termini sopra richiamati, il ricorrentenon ha evidenziato alcun concreto vantaggio ottenibile nella presente fasecautelare dall’invocata esclusione di questa sola “porzione” di aggravante, nellasua declinazione del “metodo mafioso”, in quanto la stessa non inciderebbe sullapossibilità di adottare o mantenere la misura, né vi è diversità dei termini di faseo di durata massima e, in ogni caso, anche se l’aggravante del “metodo mafioso”non fosse configurabile, alcuna conseguenza deriverebbe dalla sua rimozionesulla sorte del provvedimento cautelare confermato dal Riesame in ordine alquale, in relazione ai reati in provvisoria contestazione, si è ritenuta sussistentela gravità indiziaria (Sez. 4, n. 23404 del 11/06/2026, Riitano, non mass. inmotiv. § 4; Sez. 2, n. 37977 del 24/11/2020, Guerra, Rv. 280469-01; Sez. 6, n.32539 del 14/07/2015, [OSCURATO:PERSONA], non mass.; Sez. 6, n. 32538 del 14/07/2015,Lambiase, non mass.).A fronte dell’indirizzo – che il Collegio condivide e ribadisce – secondo ilquale, con particolare riferimento al tema delle impugnazioni cautelari, devonoritenersi inammissibile, per carenza di interesse, sia il riesame, sia il ricorso percassazione, quando con essi l'indagato tenda ad ottenere l'esclusione di unacircostanza aggravante, salvo che da tale esclusione derivi, per lui, una concretautilità (Sez. 2, n. 17366 del 21/12/2022, dep. 2023, Patanè, Rv. 284489-01;Sez. 6, n. 5213 del 11/12/2018, dep. 2019, Fucito, Ry. 275028-01; Sez. 6, n.50980 del 21/11/2013, Fabricino, Rv. 258502-01; Sez. 6, n. 37355 del18/07/2024, Patanè, non mass.), il ricorrente non indica quale sarebbe ilvantaggio pratico perseguito nell’ottenere, in sede cautelare, l’esclusione della(porzione di) circostanza aggravante del “metodo mafioso” (cfr. tra le ultime Sez.5, n. 29333 del 23/07/2025, Gennaro, in motiv. § 3; Sez. 2, n. 17366 del21/12/2022, dep. 2023, Renna, Rv. 284489-01), donde l’inammissibilità dellacensura per carenza di interesse.3.4.3. Quanto, infine, al denunciato vizio di illogicità che investirebbel’aggravante nel suo insieme di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. a cagione delragionamento “circolare” compiuto dal Tribunale nel valorizzare le condottecompiute dal ricorrente da maggiorenne nel separato procedimento principale(punto 1.3 ricorso, per le parti non ancora esaminate), l’argomento èmanifestamente infondato per le ragioni sopra già indicate (v. supra § 3.2. diquesto considerato in diritto) e perché il giudizio sulle esigenze cautelari –nell’ambito del quale il Tribunale pure evoca i fatti commessi dal ricorrente damaggiorenne (v. pagg. 23-24 ord. imp.) – comporta una valutazione nonsoltanto del fatto per cui è misura, ma della personalità complessiva del soggettoche ad esso è sottoposta (v., per tutte, Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi,Rv. 282891-01), e, quindi, esso può essere legittimamente tratto anche da fattidiversi da quelli per cui è stata richiesta la misura, e finanche da altre pendenzeprocessuali (Sez. 1, n. 28588 del 16/07/2026, Mannino, non mass.; Sez. 1, n.51030 del 06/06/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271405-01). Ciò, a fortiori, se ilprocedimento in discorso costituisce – come sopra evidenziato – stralcio di altroprocedimento (v. retro § 3.2. di questo considerato in diritto).4. I restanti motivi di ricorso relativi alle esigenze cautelari (punto 2.2ricorso) sono infondati.4.1. Il Tribunale – con motivazione congrua e ancorata su elementi concretie non meramente congetturali, a nulla rilevando il dedotto concomitante statuscarcerario ad altro titolo – ha ricavato l’attualità e della concretezza del rischioche l’indagato commetta reati analoghi a quelli per cui si procede da un’analisiaccurata della fattispecie concreta, tenendo conto delle modalità realizzativedella condotta, della personalità e del contesto socio-familiare di appartenenza,dando particolare rilievo, a tal fine, anche al comportamento assunto damaggiorenne nella fase successiva alla perpetrazione delle condotte oggetto dimozione cautelare nel presente procedimento, rilevando come lo stesso, oltre adessere attinto da misura per reato di associazione mafiosa, abbia «continuato isuoi affari illeciti, risultando ad oggi cautelato [anche] nell’ambito di unprocedimento penale per il reato di lesioni aggravate attuato a mezzo di colpid’arma da fuoco ed altri oggetti atti ad offendere, unitamente ad XXXXXXXXXXed a XXXXXXXXXXXXXX in danno di […]» (pag. 24 ord. imp.).4.2. L’ordinanza impugnata non ha affatto trascurato la rilevanza del cd.«tempo silente» ai fini della concretezza e dell’attualità del pericolo direiterazione di reati dello stesso genere, dal momento che, da un lato, i fattivalutati risalgono al 2022-2023 e sono stati ritenuti gravi e, dall’altro lato, lapersonalità dell’indagato è stata valutata non tranquillizzante dal Tribunaledistrettuale, per la pervicacia criminale dimostrata, sia da minorenne sia damaggiorenne, per la sequenza illecita di episodi come ricostruita, per la suaintraneità al contesto illecito dedito all’uso di armi che venivano abitualmentemaneggiate e dal medesimo custodite insieme agli altri complici («tanto che lostesso temesse le conseguenze di un eventuale rinvenimento, quantificando lapena che sarebbe conseguita in 50 anni di reclusione, a riprova della gravitàdelle condotte assunte delle quali riconosceva pienamente la gravità e ildisvalore»: pagg. 23-24 ord. imp.), per l’insussistenza di elementi chedepongano nel senso di un effettivo mutamento della condotta di vita (daminorenne a maggiorenne).Tali elementi, ritenuti dirimenti dal Tribunale distrettuale dando conto dellacontinuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, sono statiadeguatamente valorizzati e motivatamente spiegati.A fronte di una motivazione congrua, immune da vizi logico-giuridici, leargomentazioni difensive risultano fondate su una differente comparazione deisignificati dimostrativi da assegnare agli elementi già valutati dal Tribunalefinalizzata a pervenire a una diversa e più favorevole prognosi in tema di periculalibertatis.In particolare, la parte ricorrente reclama l’insussistenza di esigenzecautelari attuali affermando che mancherebbe, in punto di valutazione del quadrocautelare, la valutazione delle condotte successive al 2023, a fronte di unsignificativo lasso di tempo privo di indici di pericolosità.Il ricorso, in definitiva, oppone al ragionamento del Tribunale unoalternativo, in cui elementi dal Tribunale ritenuti recessivi assumono preminenza,senza però l’individuazione delle specifiche carenze argomentative necessarie perl’integrare il vizio di legittimità denunciato.4.3. Il Tribunale, inoltre, ha considerato - rettamente - non rilevante lacircostanza relativa alla sottoposizione ad altre misure cautelari (pag. 25 ord.imp.): ciò in conformità all’indirizzo di questa Corte – al quale il Collegio intendedare continuità – secondo il quale lo stato di detenzione per altra causa deldestinatario di una misura coercitiva custodiale non è di per sè in contrasto conla configurabilità di esigenze cautelari, ed in particolare di quella rappresentatadal pericolo di reiterazione della condotta criminosa, atteso che nel vigenteordinamento penitenziario non vi sono titoli o condizioni detentive assolutamenteostativi alla possibilità di riacquistare, anche per brevi periodi, la condizione dilibertà (Sez. 1, n. 14909 del 10/04/2026, Bonsanto, non mass. in motiv. § 3.3.;Sez. 4, n. 484 del 12/11/2021, dep. 2022, Abouelseoud, Rv. 282416-01; conf.Sez. 1, n. 3762 del 04/10/2019, dep. 2020, Bastone, Rv. 278498-01). Difatti –secondo la prevalente giurisprudenza di questa Corte – «qualunque titolodetentivo (cautelare o definitivo) può andare incontro a estinzione a causadell'incidenza delle più varie situazioni, la cui cognizione e valutazione implica,ordinariamente, la competenza di organi differenti, ciascuno dei quali puòinfluire, come è ovvio, unicamente nell’ambito del procedimento devoluto allasua sfera decisionale, potendo un determinato titolo restrittivo essere caducatoper cause non sottoposte al con trollo del giudice investito dell’altro titolo (Sez.1, n. 719 del 6/12/1995, Sasso, Rv. 201119-01; Sez. 6, n. 1453 del 19/4/1995,Bonaccorsi, Rv. 202308-01), derivandone una diversità di perimetro cognitivo,oltre che di competenze, che rende impraticabile una valutazione prognostica, daparte di quel giudice, riferita ad altri titoli, in specie se afferenti altri ambitiprocedimentali (cautelari o esecutivi)» (in termini, Sez. 1, n. 3762 del4/10/2019, cit., in motiv.; conf. da ultimo, Sez. 1, n. 14909 del 10/04/2026,Bonsanto, non mass. in motiv. § 3.3.).4.4. Infine, anche l'adeguatezza della misura cautelare in I.P.M. applicatatrova una sua corretta motivazione nell’avversato provvedimento, senza chesiano ravvisabili i denunciati vizi di sproporzione e di violazione del principio diextrema ratio nel rito minorile: il Tribunale ha condiviso la valutazione del GIP(riportandone il passo testuale: pagg. 26-27 ord. imp.; pag. 25 ord. GIPCatanzaro) che ha applicato la misura coercitiva massima (custodia in I.P.M.)reputandola adeguata a far fronte alle pressanti esigenze di cautela sociale, nonaltrimenti tutelabili attraverso più tenute titolo, ritenuto tangibilmenteinadeguato, avuto riguardo sia alla personalità dell’inquisito sia alle modalitàdegli accadimenti, escludendo la possibilità di fruizione degli istituti processuali“minorili” ai fini di una rapida fuoriuscita dal circuito penale o di qualsiasi altrobeneficio processuale comune.Le richieste difensive più gradate sono state vagliate e (implicitamente)escluse dal Tribunale che, richiamando e facendo proprie le valutazioni del GIP(cfr. pag. 26 ord. imp.), ha ritenuto adeguata e proporzionata ai gravi fatti incontestazione solamente la misura della custodia in IPM, reputandoassolutamente necessario l’allontanamento del minore dall’ambiente – con ciòriferendosi a quello domestico-familiare – in cui sono maturati e si sono svolti ifatti, onde evitare il reiterarsi delle condotte devianti, avendo dimostrato unastrutturata e progressiva capacità criminale (cfr. pag. 25 ord. GIP); senza con ciòincorrere nella lamentata violazione del principio di extrema ratio del ritominorile poiché, sul punto, l’attento vaglio da parte dei giudici della cautela èdimostrato dalla considerazione che è stato tenuto in precipua considerazione ilrilievo che l’indagato (frattanto maggiorenne), nell’ambito del separatoprocedimento principale, «abbia già fatto accesso al circuito detentivo degli adultipresso il quale attualmente si trova ristretto in misura cautelare» (pag. 26 ord.imp.).Neppure è sindacabile in questa sede la motivazione del Tribunale quantoall'inidoneità degli arresti domiciliari, anche con l'uso del cd. braccialettoelettronico, a tutelare le ritenute esigenze. Gli elementi indicati e la prognosisulla personalità dell'indagato, fondata sulla gravità delle contestazioni e suicarichi pendenti, infatti, giustifica la conclusione secondo la quale la misura dimassimo rigore è insostituibile, inadeguata essendo ogni altra misura menoafflittiva a contenere le spinte criminose dell’indagato, non potendosi formularealcuna prognosi di affidabilità e dovendosi evitare – come detto – di mantenere ilminore nell’ambiente domestico in cui si sono svolti i fatti e in cui gli stessi sonomaturati (cfr. ancora pag. 25 ord. GIP Catanzaro).D’altro canto, nel pieno rispetto dell'orientamento di legittimità cui ilCollegio aderisce, d'altro canto, la valutazione circa l'inidoneità della misura degliarresti domiciliari contiene l'implicita pronuncia in merito all'inadeguatezza dellamedesima misura con l'uso del cd. braccialetto elettronico (cfr. Sez. 2, n. 31572del 08/06/2017, Caterino, Rv. 270463; Sez. 3, n. 43728 del 08/09/2016, Rv.267933), ivi compresa – nel caso di specie – la misura in comune diverso daquello teatro dei fatti.5. Il ricorso, sulla base delle considerazioni suesposte, deve essere nelcomplesso rigettato, senza condanna del ricorrente in ragione della sua minoreetà, la quale impone, altresì, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196,in caso di diffusione del presente provvedimento, l’oscuramento delle generalitàe degli altri dati identificativi delle parti del processo.La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter,disp. att. cod. proc. pen., non seguendo alla presente pronuncia la liberazionedell’indagato. P.Q.MRigetta il ricorso.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.Così è deciso, 03/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.