CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 giugno 2026
Cassazione n. 18192/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
le, [OSCURATO:PERSONA] eSaverio Pellicano, come da procura per notar [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:DATA_NASCITA] (rep. n. 35204);- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo quale unicoerede di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli Avv.ti Prof. RomanoVaccarella ed [OSCURATO:PERSONA] e dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],Numero registro generale 28297/2021Numero sezionale 335/2026Numero di raccolta generale 18192/2026Data pubblicazione 05/06/2026come da procure allegate telematicamente al controricorso;- controricorrenti –-avverso la sentenza n. 957/2021 emessa dalla Corte di Appello di Bresciain data 02/08/2021 e notificata il 07/09/2021;udite le conclusioni orali rassegnate dal P.G. Dott. [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso per l’accoglimento del primo, del quarto e del quinto motivo delricorso;udite le conclusioni dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e degli Avv.ti MariaValente e [OSCURATO:PERSONA], quali difensori del ricorrente, e dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] e degli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], qualidifensori dei controricorrenti.Ritenuto in fatto1. Il Tribunale di Brescia, con sentenza n. 2371/2019, rigettava la domandaproposta da [OSCURATO:PERSONA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eGianfausto [OSCURATO:PERSONA], di riduzione delle disposizioni testamentarie di FrancescoNodari, deceduto a Brescia il 17.4.1979, siccome, a suo dire, lesive dellasua quota di riserva.2. Sull’impugnazione dell’attore, la Corte d’appello di Brescia rigettava ilgravame sulla base delle seguenti considerazioni:a) pur non avendo il tribunale instaurato previamente il contraddittorio sullacoesistenza di successione testamentaria e legittima rilevata d’ufficio,l’appellante non aveva prospettato in concreto le ragioni che avrebbe potutofar valere in sua difesa qualora il contraddittorio sulla questione oggetto dirilievo officioso fosse stato tempestivamente attivato;b) l’ipotesi della revocazione del testamento per sopravvenienza di figli, inbase all’art. 687 c.c. (norma eccezionale e, come tale, non suscettibile diapplicazione analogica o estensiva), non era configurabile in una fattispecie,quale quella in esame, in cui all’epoca della redazione del testamento giàesistevano altri figli del de cuius;c) quanto alla domanda di riduzione, solo con l’atto di gravame l’appellanteaveva allegato che la partecipazione del 31% del defunto nella [OSCURATO:SOCIETA]fosse stata oggetto di una donazione indiretta in favore degli altri due figli,Numero registro generale 28297/2021Numero sezionale 335/2026Numero di raccolta generale 18192/2026Data pubblicazione 05/06/2026le compravendite stipulate dagli appellati dopo l’apertura della successionenon assumevano alcuna rilevanza e l’appellante non aveva dimostratol’esistenza del dedotto patrimonio mobiliare (importo di lire 1.680.000.000,saldi attivi di conti correnti e titoli);d) la coesistenza di successione testamentaria e legittima, rilevata dalgiudice di primo grado, si fondava su un corretto presupposto,rappresentato dall’esistenza (dedotta dallo stesso attore nell’atto dicitazione) della detta partecipazione societaria come facente parte delpatrimonio relitto.3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Luciano NodariVailati sulla base di cinque motivi. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e FedericoNodari (quest’ultimo quale unico erede di [OSCURATO:PERSONA]) hanno resistitocon controricorso.In prossimità dell’udienza pubblica entrambe le parti hanno depositatomemorie illustrative.[OSCURATO:PERSONA] della Cassazione, Dott. [OSCURATO:PERSONA], haconcluso per iscritto per l’accoglimento del primo, del quarto e del quintomotivo del ricorso.Considerato in diritto1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 345, comma3, c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver la corteterritoriale dichiarato inammissibile la sua produzione in giudizio dellaconsulenza tecnica di parte, avente ad oggetto la descrizione e la stima deibeni caduti in successione e quelli oggetto di donazione indiretta.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 101,comma 2, e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., peraver la corte di merito ritenuto che non fosse stato violato il principio delcontraddittorio, sebbene il tribunale, senza la previa sua instaurazione,avesse affermato la coesistenza di successione testamentaria e successionelegittima, nonostante fosse pacifico in causa che l’eredità di FrancescoNodari si fosse devoluta unicamente per testamento.3. Con il terzo motivo il ricorrente si duole della violazione e falsaNumero registro generale 28297/2021Numero sezionale 335/2026Numero di raccolta generale 18192/2026Data pubblicazione 05/06/2026applicazione dell’art. 687, comma 1, c.c., in relazione all’art. 360, comma1, n. 3, c.p.c., per aver la corte d’appello escluso che trovasse applicazione,nella fattispecie in esame, la revocazione per sopravvenienza di figlio.4. Con il quarto motivo il ricorrente denunzia la violazione degli artt. 553,554, 556 e 2697 c.c., 61, 115, 191, 210 e 345 c.p.c. e 111 Cost., inrelazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., per aver la corte brescianarespinto la sua domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie senzaconsiderare che, essendo egli un legittimario totalmente pretermesso, eratenuto solo ad indicare i beni relitti, dovendo la lesione della legittima esseredeterminata in una percentuale corrispondente alla quota riservata perlegge.5. Con il quinto motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 115 c.p.c.,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per non aver la corteterritoriale considerato che l’aver in un primo momento attribuito lapartecipazione societaria del de cuius nella [OSCURATO:SOCIETA]. al relictum (anzichéaverla qualificata come donazione indiretta) era stato il frutto della sua“lontananza” dai beni oggetto della successione.6. Sul piano logico, va prioritariamente analizzato il terzo motivo (attesoche, in caso di revocazione del testamento, non essendo più in vita iltestatore, e non avendo in precedenza disposto altrimenti, sarebbedestinata ad operare la successione legittima), il quale si rivela infondato.Va premesso che, nel caso di specie, al momento della redazione deltestamento olografo (avvenuta in data 17.11.1978), il de cuius FrancescoNodari aveva già tre figli ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), tanto che iltestamento stesso dispone a loro favore, laddove [OSCURATO:PERSONA] ènato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] ed è stato riconosciuto figlio di [OSCURATO:PERSONA] consentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], poi passata in giudicato a seguito della sentenza n.11227/2014 di questa Corte.La revoca per sopravvenienza di figli, di cui all’art. 687 c.c., richiede ilconcorso di due condizioni: a) la mancanza di precedenti figli; b) l’esistenzao la sopravvenienza di un figlio o di un discendente legittimo.La questione principale, sorta in dottrina e in giurisprudenza, riguarda laNumero registro generale 28297/2021Numero sezionale 335/2026Numero di raccolta generale 18192/2026Data pubblicazione 05/06/2026prima condizione. Alcuni autori, infatti, hanno esteso la norma,analogicamente, anche al caso in cui il testatore abbia già dei figli almomento della redazione del testamento e, successivamente, si abbia laconoscenza ovvero la sopravvenienza di altri figli. Ma la dottrina prevalenteche si è occupata funditus della questione sostiene la tesi restrittiva,fondandola sulla lettera della norma e sul suo carattere eccezionale.La giurisprudenza della Suprema Corte, che questo Collegio intendeavallare, ha condiviso quest’ultimo approccio.In particolare, Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 18893 del 28/07/2017 (conf.Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 28043 del 05/10/2023) ha affermato che iltestamento redatto dal de cuius che, al momento della sua predisposizione,già avesse figli, dei quali fosse nota l'esistenza, non è soggetto arevocazione per il caso di successiva sopravvenienza di un altro figlio, exart. 687 c.c., attesa la natura eccezionale - e, dunque, non suscettibile diapplicazione analogica o estensiva - di tale disposizione, che contempla ladiversa ipotesi in cui il testamento sia stato predisposto da chi non aveva oignorava di aver figli o discendenti.La tesi dell’originario attore risulta, invero, contrastare con la lettera dellalegge e con il carattere tassativo della previsione normativa che appareinsuscettibile di estensione a casi diversi da quelli espressamentecontemplati, quale quello, corrispondente alla fattispecie in esame, ditestamento redatto allorquando il de cuius aveva già figli e dei quali era giànota l'esistenza, in relazione al caso in cui sopravvenga un altro figlio.A favore della conclusione fatta propria dai giudici di merito gioca in primoluogo l'interpretazione letterale della norma che chiaramente contemplal'ipotesi in cui il figlio sopravvenga rispetto alla data di predisposizione deltestamento, ove la situazione familiare sia connotata dalla assenza ovverodalla ignoranza assoluta di avere figli. Ne deriva che, attesa la naturaeccezionale della norma de qua, ne è preclusa l'applicazione in via analogicaalla fattispecie qui considerata, mancando anche i presupposti perun'interpretazione estensiva, non ravvisandosi in ogni caso una discordanzatra la lettera della legge e l'intento del legislatore, che non può ritenersiNumero registro generale 28297/2021Numero sezionale 335/2026Numero di raccolta generale 18192/2026Data pubblicazione 05/06/2026essere volto a ricomprendere nell'ambito di applicazione della revocazioneanche la situazione in esame.In base al primo comma dell’art. 12 delle disposizioni sulla legge ingenerale, «Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro sensoche quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo laconnessione di esse, e dalla intenzione del legislatore».Ebbene la lettera della norma in esame è inequivoca nel senso predetto,statuendo, al primo comma, che «Le disposizioni a titolo universale oparticolare, fatte da chi al tempo del testamento non aveva o ignorava diaver figli o discendenti, sono revocate di diritto per l'esistenza o lasopravvenienza di un figlio o discendente del testatore, benché postumo,anche adottivo, ovvero per il riconoscimento di un figlio nato fuori delmatrimonio» (comma è stato così modificato dal d.lgs. 28 dicembre 2013,n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014).6.1. Né a diverse conclusioni può condurre un'indagine che abbia riguardoa quella che è la ratio della revocazione, apparendo a tal fine indifferenteaderire alla tesi cd. volontaristica ovvero a quella che invece fa levasull'esigenza oggettiva di tutela della situazione dei figli.Come è già stato evidenziato da Cass. n. 5345/2017 in tema di revocazionedella donazione per sopravvenienza di figli o discendenti, è proprio l'assenza“in assoluto” di discendenti al momento della donazione che legittima larevocazione, al fine di assicurare rilevanza giuridica ad un intimo e profondosentire dell'essere umano, che può non essere stato valutatoadeguatamente dal donante che non abbia ancora avuto figli, diversamenteda quello che, avendo già provato il sentimento di amore filiale, si ècomunque determinato a beneficiare il donatario, benchè conscio degli oneriscaturenti dalla condizione genitoriale.In tal caso si è appunto rilevato che l'esigenza di approntare tutela aldonante si pone, in quanto con l'instaurazione di un nuovo rapporto difiliazione sorgono in capo al genitore donante nuovi doveri dimantenimento, istruzione ed educazione per il cui adempimento egli devepoter disporre di mezzi adeguati. Proprio a tal fine il legislatore consente alNumero registro generale 28297/2021Numero sezionale 335/2026Numero di raccolta generale 18192/2026Data pubblicazione 05/06/2026donante di valutare se per la sopravvenienza di figli e per l'adempimentodei menzionati doveri sia necessario recuperare le precedenti attribuzionipatrimoniali. In sostanza l'interesse tutelato dal legislatore attraversol'istituto della revocazione della donazione per sopravvenienza di figli èquello di consentire al genitore donante di soddisfare le esigenzefondamentali dei figli.La norma si spiega per la complessità della psiche umana, presumendo illegislatore che il donante non può avere valutato adeguatamente l'interessealla cura filiale, allorquando non abbia ancora figli, e quando quindi non haancora provato il sentimento di amor filiale con la dedizione che essodetermina ed il superamento che esso provoca di ogni altro affetto.E' quindi evidente che, nell'ottica privilegiata dal legislatore, finalizzata adassicurare rilevanza giuridica a quella che viene ritenuta essere una innataconnotazione della psiche umana, la preesistenza di un figlio ovvero di undiscendente legittimo alla data della donazione escluda il fondamentoapplicativo della previsione, dovendosi infatti ritenere che l'atto di liberalitàsia stato compiuto da chi già aveva avuto modo di provare l'affetto filiale,e che quindi si è determinato a beneficiare il donatario pur nellaconsapevolezza degli oneri scaturenti dalla condizione genitoriale.Se quindi la giustificazione della norma in chiave volontaristica, eprecisamente come strumento di tutela della volontà presunta del testore,appare incompatibile con l'istituto de quo nel caso di sopravvenienza di figli,laddove il de cuius avesse già dei figli noti alla data di redazione dell'atto diultima volontà, ad analoga conclusione deve pervenirsi anche ove invece siaderisca, concordemente alla più recente giurisprudenza di questa Corte(cfr. Cass. n. 1935/1996), alla tesi secondo cui la norma avrebbe unfondamento oggettivo individuabile nella modificazione della situazionefamiliare in relazione alla quale il testatore aveva disposto dei suoi beni.Ritiene il Collegio che debba darsi seguito a tale valutazione della norma inchiave oggettiva, e nell'ottica prevalente della tutela dei figli, senza che talesoluzione si ponga in contrasto con il diverso approccio volontaristico che èinvece alla base dell'esegesi della previsione di cui all'art. 803 c.c.,Numero registro generale 28297/2021Numero sezionale 335/2026Numero di raccolta generale 18192/2026Data pubblicazione 05/06/2026deponendo in tal senso anche le differenze evidentemente esistenti tra ledue norme (per un approfondimento sul punto si rinvia a Cass. n.18893/2017, citata, qui segnalandosi che la fattispecie in esame opera didiritto, ed anche laddove il de cuius abbia potuto fruire di un termine, ancheampio, per procedere alla revoca del precedente testamento e ad unaeventuale nuova manifestazione di volontà, come nel caso in cui lasopravvenienza del figlio, successiva alla redazione del testamento, precedadi vari anni la morte del testatore).Ciò che vuol dirsi è che non ogni mutamento della composizione del quadrofamiliare, quale la nascita di figli ulteriori, può portare alla revocazione, masolo quello che denoti, con la necessità anche di un richiamo alla ipoteticavolontà del de cuius, legata alle suesposte considerazioni in merito allapreponderanza dell'affetto nei confronti dei figli, non ancora provato alladata cui risale il testamento, una situazione affatto diversa, e che possaappunto giustificare la revocazione.La «prevaricazione» della volontà (reale) del testatore, in vista della tuteladi interessi familiari può considerarsi giustificata, solo se funzionale allatutela dei figli ignoti al tempo del testamento o sopravvenuti, come peraltroconfortato dalla previsione di cui al terzo comma della norma in esame, manon anche laddove il testatore si sia determinato a dettare le proprie volontàin presenza di figli a lui noti, essendo quindi esclusa la parificazione dellafattispecie qui esaminata a quella invece puntualmente descritta dallegislatore.In quest’ottica, va intesa Cass., Sez. 2, Sentenza n. 169 del 05/01/2018(invocata dal ricorrente), secondo cui il disposto dell'art. 687, comma 1,c.c. ha un fondamento oggettivo, riconducibile alla modificazione dellasituazione familiare rispetto a quella esistente al momento in cui il de cuiusha disposto dei suoi beni (nell’assenza assoluta di figli o nella convinzionedi non - recte, ignoranza di - averne), sicché, dovendo ritenersi che talemodificazione sussista non solo quando il testatore riconosca un figlio maanche quando venga esperita nei suoi confronti vittoriosamente l'azione diaccertamento della filiazione, ne consegue che il testamento è revocatoNumero registro generale 28297/2021Numero sezionale 335/2026Numero di raccolta generale 18192/2026Data pubblicazione 05/06/2026anche nel caso in cui si verifichi il secondo di tali eventi in virtù delcombinato disposto dell'art. 277, primo comma e 687 c.c., senza che abbiaalcun rilievo che la dichiarazione giudiziale di paternità o la proposizionedella relativa azione intervengano dopo la morte del de cuius, né chequest'ultimo, quando era in vita, non abbia voluto riconoscere il figlio, puressendo a conoscenza della sua esistenza.Quanto ai profili di asserita illegittimità costituzionale della norma, da unlato, si è al cospetto di una scelta discrezionale del legislatore, come talenon sindacabile, e, dall’altro lato, in assenza di revocazione del preesistentetestamento, il figlio sopravvenuto, in quanto legittimario, non è privo ditutela.7. Il primo motivo, concernente la mancata ammissione della produzione ingiudizio della perizia di parte attrice, è infondato.La corte d’appello ha dichiarato inammissibile la produzione documentale(perizia di stima di alcuni cespiti immobiliari), ai sensi dell’art. 345, comma3, c.p.c., effettuata dall’attore-appellante, siccome tardiva.Il ricorrente assume che la consulenza tecnica di parte costituisce non giàun documento nuovo, ma un mero atto difensivo, come tale non soggettaal divieto di cui all’art. 345 c.p.c..La consulenza di parte costituisce una semplice allegazione difensiva, privadi autonomo valore probatorio, la cui produzione, regolata dalle norme chedisciplinano tali atti e perciò sottratta al divieto di cui all'art. 345 c.p.c.,deve ritenersi tendenzialmente consentita anche in appello (Cass., Sez. U,Sentenza n. 13902 del 03/06/2013; conf. Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 20347del 24/08/2017, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 1614 del 19/01/2022). Lanatura tecnica del documento non vale infatti ad alterarne la natura, cheresta quella di atto difensivo (cfr. Cass. n. 4933 del 2012),conseguentemente e logicamente ammissibile anche in appello.Tuttavia, il ricorrente, in violazione del principio di autosufficienza, haomesso di trascrivere la consulenza di parte, almeno nei suoi passaggimaggiormente significativi, o di illustrarne il contenuto, al fine di porrequesto Collegio nelle condizioni di verificarne la decisività, e, in ogni caso,Numero registro generale 28297/2021Numero sezionale 335/2026Numero di raccolta generale 18192/2026Data pubblicazione 05/06/2026il principio in precedenza enunciato varrebbe per la perizia di parte, e nongià per i documenti alla stessa allegati.E’ noto, infatti, che, qualora venga denunziata, in sede di legittimità, lamancata ammissione di un mezzo di prova da parte del giudice di merito -il quale peraltro non è tenuto a respingere espressamente e motivatamentela richiesta di mezzi istruttori avanzata dalle parti qualora la superfluitàdegli stessi possa implicitamente dedursi dal complesso della motivazioneadottata - è necessario che vengano fornite, da parte del ricorrente,specifiche indicazioni in ordine alle circostanze che formavano oggetto dellaprova al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo - che, per ilprincipio di autosufficienza del ricorso per cassazione, deve poter essereeffettuato sulla sola base delle deduzioni contenute in tale atto, senza chealla genericità e lacunosità delle stesse possa sopperirsi con indaginiintegrative e con elementi ricavati aliunde - sulla decisività della provamedesima, decisività che deve essere tale da far ritenere, in base ad ungiudizio di certezza e non di mera probabilità, che dette circostanze, sedimostrate, avrebbero comportato una diversa decisione.8. Il secondo motivo è infondato.In quest’ottica, si rivela dirimente l’affermazione della corte di merito (cfr.pag. 5 della sentenza) nella parte in cui richiama la giurisprudenza di questaCorte (fra le tante, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6051 del 12/03/2010)secondo cui, in tema di violazione del principio del contraddittorio, l'omessaindicazione alle parti, ad opera del giudice, di una questione rilevabiled'ufficio, sulla quale si fondi la decisione, comporta la nullità della sentenzaper violazione del diritto di difesa, nel sistema processuale in vigore dal 30aprile 1995 al 28 febbraio 2006, solo quando la parte che se ne dolgaprospetti in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere in sua difesaqualora il contraddittorio sulla predetta eccezione fosse statotempestivamente attivato, in quanto, alla stregua del canone costituzionaledi ragionevole durata del processo, detta indicazione non costituisce unadempimento fine a sé stesso, la cui omissione è censurabile in seded'impugnazione a prescindere dalle sue conseguenze pratiche, ma assumeNumero registro generale 28297/2021Numero sezionale 335/2026Numero di raccolta generale 18192/2026Data pubblicazione 05/06/2026rilievo solo in quanto finalizzata all'esercizio effettivo dei poteri di difesa.Invero, come evidenziato dal P.G., «la prospettazione delle ragioni chel'appellante avrebbe fatto valere ove fosse stato attivato il contraddittorionon è in realtà contenuta nel richiamato quarto motivo di appello, ma solonella comparsa conclusionale, certamente inidonea allo scopo di colmare lelacune dell'atto di appello».A tacer del fatto che, a ben vedere, non si è in presenza di una sentenzacd. della terza via, essendosi il tribunale limitato a desumere dalle attivitàassertive ed asseverative svolte dalle parti il rilievo che la successionetestamentaria dovesse coesistere con quella legittima.9. Il quarto motivo, avente ad oggetto il carente assolvimento, nell’ambitodella domanda di riduzione, degli oneri di allegazione e probatori, e il quintomotivo, concernente la carenza di allegazione con riferimento allapartecipazione societaria del defunto nella [OSCURATO:SOCIETA]., sono, per quanto diragione, fondati.In termini più generali, la doglianza attiene al profilo della esaustiva (omeno) allegazione operata dall’originario attore con riferimento all’azionedi riduzione per lesione di legittima.Ciò in quanto il tribunale, prima, e la corte d’appello, poi, hanno affermatoche egli non avesse assolto all’onere assertivo in relazione alla consistenzadel patrimonio relitto (avuto particolare riguardo a quello mobiliare), con laconseguenza che non poteva escludersi che l’insieme dei valori mobiliari(non contemplati nel testamento) avesse un valore quantomeno sufficientea soddisfare la sua quota di riserva.Con il detto quarto motivo il ricorrente sostiene che, essendo egli unlegittimario integralmente pretermesso, era sufficiente che avesse indicatoi beni relitti, corrispondendo il valore della massa ereditaria al valore deibeni assegnati ai destinatari passivi dell’azione di riduzione e dovendo lalesione della legittima essere determinata in una percentualecorrispondente alla quota riservata per legge.Orbene, in tema di azione di riduzione, l'omessa allegazione nell'attointroduttivo di beni costituenti il relictum e di donazioni poste in essere inNumero registro generale 28297/2021Numero sezionale 335/2026Numero di raccolta generale 18192/2026Data pubblicazione 05/06/2026vita dal de cuius, anche in vista dell'imputazione ex se, ove la loro esistenzaemerga dagli atti di causa ovvero costituisca oggetto di specificacontestazione delle controparti, non preclude la decisione sulla domanda diriduzione, dovendo il giudice procedere alle operazioni di riunione fittiziaprodromiche al riscontro della lesione, avuto riguardo alle indicazionicomplessivamente provenienti dalle parti, nei limiti processuali segnati dalregime delle preclusioni per l'attività di allegazione e di prova. Ne consegueche, ove il silenzio serbato in citazione sull'esistenza di altri beni relittiovvero di donazioni sia dovuto al convincimento della parte dell'inesistenzadi altre componenti patrimoniali da prendere in esame ai fini del riscontrodella lesione della quota di riserva, il giudice non può solo per questoaddivenire al rigetto della domanda, che è invece consentito se, all'esitodell'istruttoria, e nei limiti segnati dalle preclusioni istruttorie, risultiindimostrata l'esistenza della dedotta lesione (Cass., Sez. 2, Sentenza n.18199 del 02/09/2020; conf. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 348 del10/01/2023).Nel caso di specie, sebbene non si sia in presenza, quanto all’attivomobiliare, di un silenzio, da parte dell’attore, in ordine all’esistenza di altribeni relitti “dovuto al convincimento della parte dell'inesistenza di altrecomponenti patrimoniali da prendere in esame ai fini del riscontro dellalesione della quota di riserva” (avendo egli, nel libello introduttivo,sostenuto che nell’asse ereditario fossero “ragionevolmente” ricomprese, aldi là della partecipazione societaria del 31% nella [OSCURATO:SOCIETA]., sulla quale sitornerà nell’analisi del quinto motivo, anche disponibilità liquide e titoli -parte delle quali “verosimilmente” impiegate da [OSCURATO:PERSONA] e FrancoNodari per l’acquisto nel 1985 di immobili per il prezzo complessivo di lire1.680.000.000, che, a suo dire, dovrebbero essere comprese nell’asseereditario; cfr. pagg. 40-41 del ricorso e pag. 27 del controricorso -,rapporti di conto corrente - “il cui utilizzo e la cui disponibilità eranocertamente necessari per le ingenti operazioni economiche compiute” cfr.pagg. 41-42 del ricorso - e le “ulteriori somme e gli investimenti la cuiesistenza sarà accertata in corso di causa” - cfr. pag. 46 dell’atto di appelloNumero registro generale 28297/2021Numero sezionale 335/2026Numero di raccolta generale 18192/2026Data pubblicazione 05/06/2026-), vale il principio secondo cui «Nel caso di esercizio dell'azione diriduzione, il legittimario ha l'onere di precisare entro quali limiti sia statalesa la sua quota di riserva, indicando gli elementi patrimoniali checontribuiscono a determinare il valore della massa ereditaria nonché, diconseguenza, quello della quota di legittima violata, senza che sianecessaria all'uopo l'indicazione in termini numerici del valore dei beniinteressati dalla riunione fittizia e della conseguente lesione, e, a tal fine,può allegare e provare, anche ricorrendo a presunzioni semplici, purchégravi precise e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, edin quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva» (Cass. n. 18199 del2020).Del resto, quanto alla coesistenza della successione testamentaria e diquella legittima, la corte d’appello l’ha basata esclusivamente (cfr. pagg.13-14 della sentenza) sulla sussistenza di un ingente patrimonio mobiliarerappresentato dalla sola partecipazione del defunto nella [OSCURATO:SOCIETA]. (enon anche dagli altri beni o valori mobiliari). Ragion per cui deve esserevalorizzata la giurisprudenza della nostra sezione (Cass., sez. II, 27 agosto2020, n. 17926, Cass., sez. II, 30 marzo 2025, n. 8348) secondo cui “nelgiudizio di reintegra nella quota di riserva e di divisione dell'asse ereditario,non costituisce domanda nuova, e pertanto inammissibile ai sensi dell'art.345 c.p.c., la richiesta diretta a ricomprendere nel relictum i beni oggettodi una determinata donazione (nel caso di specie, è avvenuto l’esattocontrario, avendo l’originario attore sostenuto, con l’atto di appello, che ladetta partecipazione societaria fosse da ricomprendere, anziché nelrelictum, tra le donazioni); trattasi, infatti, di questione da risolvereincidentalmente e anche d'ufficio ai soli fini dell'esatta ricostruzione delrelictum e la richiesta integra pertanto una mera sollecitazione del potere -dovere del giudice di decidere, è implicitamente contenuta nella domandaintroduttiva, non amplia il thema decidendum e non soggiace pertanto allepreclusioni previste per le domande nuove".D’altra parte, la sussistenza di oneri di deduzione a carico del legittimarioche agisce in riduzione non implica la necessità di precisare nella domandaNumero registro generale 28297/2021Numero sezionale 335/2026Numero di raccolta generale 18192/2026Data pubblicazione 05/06/2026l'entità monetaria della lesione, occorrendo, piuttosto, che la richiesta diriduzione di disposizioni testamentarie o donazioni sia giustificata allastregua di una rappresentazione patrimoniale tale da rendere verosimile,anche sulla base di elementi presuntivi, la sussistenza della lesione dilegittima (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 17926 del 27/08/2020).In una situazione di tale fatta l’allegazione da parte dell’attore deglielementi patrimoniali da prendere in considerazione ai fini della riunionefittizia avrebbe dovuto indurre il giudice di merito a procedere comunque,se del caso avvalendosi anche di una c.t.u. (che proprio perché chiamata avalutare ben individuati componenti patrimoniali non avrebbe avutocarattere esplorativo) alla verifica della ricorrenza della lesione lamentata.La considerazione che precede si pone in linea con il consolidato principio amente del quale il legittimario che agisca in riduzione ha l'onere d’indicareentro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, determinando conesattezza il valore della massa ereditaria, nonché quello della quota dilegittima violata, dovendo, a tal fine, allegare e provare, anche ricorrendoa presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti, tutti gli elementioccorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione dellariserva, oltre che proporre, sia pure senza l'uso di formule sacramentali,espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione dellamedesima mediante il calcolo della disponibile e la conseguente riduzionedelle donazioni compiute in vita dal de cuius (Cass., Sez. 2, Sentenza n.20830 del 14/10/2016; conf. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 1357 del19/01/2017).9.1. Solo una volta adeguatamente impostato il problema sul piano delleallegazioni è possibile spostare l’attenzione sul piano probatorio perscrutinare se il ricorrente, avendo allegato determinati fatti, li abbiadimostrati.A tal ultimo riguardo, nel caso di specie, occorrerà tener presente che ilprincipio di acquisizione non assume alcuna rilevanza, non risultando che iltribunale o la corte d’appello abbiano escluso la rilevanza di prove per ilfatto che le stesse sarebbe state prodotte dagli originari convenuti.Numero registro generale 28297/2021Numero sezionale 335/2026Numero di raccolta generale 18192/2026Data pubblicazione 05/06/2026Al contempo, andrà considerato che il principio di vicinanza della prova nonderoga alla regola di cui all'art. 2697 c.c. (che impone all'attore di provarei fatti costitutivi del proprio diritto e al convenuto la prova dei fatti estintivi,impeditivi o modificativi del diritto vantato dalla controparte), ma operaallorquando le disposizioni attributive delle situazioni attive non offronoindicazioni univoche per distinguere le suddette due categorie di fatti,fungendo da criterio ermeneutico alla cui stregua i primi vanno identificatiin quelli più prossimi all'attore e dunque nella sua disponibilità, mentre glialtri in quelli meno prossimi e quindi più facilmente suffragabili dalconvenuto, di modo che la vicinanza riguarda la possibilità di conoscere invia diretta o indiretta il fatto, e non già la possibilità concreta di acquisirela relativa prova (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 12910 del 22/04/2022).Residuerebbe da scrutinare se gli oneri assertivi e probatori a carico delVailati dovessero essere valutati con minor rigore per il fatto che egli èasseritamente un legittimario integralmente pretermesso.A tal proposito va ricordato il principio secondo il quale l'erede che agiscein riduzione deve indicare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed inquale misura, sia avvenuta la lesione della sua quota di riserva non trovaapplicazione quando l'esistenza della lesione deriva dal fatto che l'eredelegittimario rivendica di essere stato totalmente pretermesso. In tal caso èsufficiente indicare i beni relitti, anche ai fini del calcolo della lesione che vadeterminata in una percentuale corrispondente alla quota riservata perlegge (Cass., Sez. 6-2, Ord. n. 5458 del 2017). Infatti, il valore della massaereditaria corrisponde in tali casi al valore dei beni assegnati ai destinataripassivi dell'azione di riduzione, non essendo stato attribuito nulla agli attoriné con atto inter vivos né a titolo successorio, potendosi quindi parametrarela misura della riserva da tutelare nella medesima percentuale scaturentedalla previsione normativa da applicare unicamente sul relictum (Cass.,Sez. 2, Sentenza n. 20535 del 2019).9.2. Va, in conclusione, ribadito il principio (già enunciato da Cass., Sez. 2,Sentenza n. 26741 del 13/11/2017) secondo cui, nel giudizio direintegrazione della quota di riserva, non costituiscano domande nuove eNumero registro generale 28297/2021Numero sezionale 335/2026Numero di raccolta generale 18192/2026Data pubblicazione 05/06/2026sono conseguentemente ammissibili anche se formulate per la prima voltain appello, le richieste volte all'esatta ricostruzione sia del relictum che deldonatum, mediante l'inserimento di beni, liberalità o l'indicazione di pesi odebiti del de cuius, trattandosi di operazioni connaturali al giudiziomedesimo cui il giudice è tenuto d'ufficio ed alle quali può darsi corso, neilimiti in cui gli elementi acquisiti le consentono, indipendentemente dallaformale proposizione di domande riconvenzionali in tal senso da parte delconvenuto (cfr. altresì in tal senso Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 20138 del13/07/2023).10. Alla stregua delle considerazioni che precedono, in accoglimento delquarto e del quinto motivo, la sentenza impugnata va cassata, conconseguente rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio,alla Corte d’appello di Brescia. P.Q.MAccoglie il quarto e il quinto motivo del ricorso, rigetta i restanti, cassa lasentenza impugnata con riferimento ai motivi accolti e rinvia la causa,anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Brescia indifferente composizione.Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione civile dellaCorte suprema di Cassazione il 12.02.2026.Il Consigliere estensoreDott. Andrea PentaIl PresidenteDott.ssa [OSCURATO:PERSONA]