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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 4 maggio 2022

Cassazione n. 26451/2022

Testo disponibile della fonte

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso per conflitto di competenza iscritto al nr.

R.G. 29050-2021 sollevato dal Tribunale di Lagonegro con ordinanza n.

R.G. 221/2013 del 18/10/2021 nel procedimento vertente tra: [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA], ora AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ROSSET11; lette le conclusioni scritte dal PUBBLICO MINISTERO, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto alla Corte di accogliere il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugnò dinanzi al Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] il preavviso di fermo amministrativo, notificatole a garanzia di un credito erariale per mancato pagamento di sanzioni amministrative irrogate per violazioni al codice della strada.

Il giudice adito si dichiarò incompetente per materia, indicando nel Tribunale di Lagonegro l'autorità giudiziaria competente.

2. Il Tribunale di Lagonegro, con ordinanza 18 ottobre 2021, ha proposto regolamento di competenza d'ufficio, ritenendo che l'opposizione al preavviso di fermo amministrativo costituisce un ordinario giudizio di accertamento negativo, la cui cognizione è devoluta al giudice da individuare secondo gli ordinari criteri di competenza previsti in materia di opposizione a sanzioni amministrative per violazione del codice della strada. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il regolamento è inammissibile per tardività.

Risulta infatti dal verbale di causa che, dichiarata dal Giudice di pace la propria incompetenza ratione materiae, il giudizio venne riassunto da [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale di Lagonegro, ove la prima udienza del giudizio riassunto si celebrò in data 24.6.2013.

In quella udienza i difensori di ambo le parti chiesero la fissazione dei termini ex art. 183 c.p.c.: ed il Tribunale li concesse, senza null'altro statuire.

Seguirono dodici rinvii, anche superiori all'anno, alcuni dei quali immotivati, altri giustificati con le "esigen:ze di liorganiud:zione del ruolo".

Ric. 2021 n. 29050 sez.

M3 - ud. 04-05-2022 -2- Questi rinvii si protrassero per otto anni.

Infine, con ordinanza 18.10.2021, il nuovo magistrato assegnatario del fascicolo ha chiesto il regolamento di competenza oggi in esame.

1.1. Ciò posto in fatto, ne discende in diritto l'inammissibilità del regolamento di competenza richiesto d'ufficio dal Tribunale di Lagonegro: infatti, come si desume dall'art. 38 c.p.c., è inammissibile il conflitto di competenza elevato dal giudice dopo la prima udienza di trattazione, ed a fortiori quando ha già concesso alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. (ex multú, in tal senso, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21944 del 10/09/2018, Rv. 650614 — 01; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23106 del 12/11/2015, Rv. 637630 — 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20488 del 03/08/2018, Rv. 650298 — 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20445 del 02/08/2018, Rv. 650296 — 01).

2. Non è luogo a provvedere sulle spese, nessuna delle parti avendo svolto difese.

P.q.m. (-) dichiara inammissibile il regolamento.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazion

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso per conflitto di competenza iscritto al nr. R.G. 29050-2021 sollevato dal Tribunale di Lagonegro con ordinanza n. R.G. 221/2013 del 18/10/2021 nel procedimento vertente tra: [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA], ora AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ROSSET11; lette le conclusioni scritte dal PUBBLICO MINISTERO, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto alla Corte di accogliere il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugnò dinanzi al Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] il preavviso di fermo amministrativo, notificatole a garanzia di un credito erariale per mancato pagamento di sanzioni amministrative irrogate per violazioni al codice della strada. Il giudice adito si dichiarò incompetente per materia, indicando nel Tribunale di Lagonegro l'autorità giudiziaria competente. 2. Il Tribunale di Lagonegro, con ordinanza 18 ottobre 2021, ha proposto regolamento di competenza d'ufficio, ritenendo che l'opposizione al preavviso di fermo amministrativo costituisce un ordinario giudizio di accertamento negativo, la cui cognizione è devoluta al giudice da individuare secondo gli ordinari criteri di competenza previsti in materia di opposizione a sanzioni amministrative per violazione del codice della strada. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il regolamento è inammissibile per tardività. Risulta infatti dal verbale di causa che, dichiarata dal Giudice di pace la propria incompetenza ratione materiae, il giudizio venne riassunto da [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale di Lagonegro, ove la prima udienza del giudizio riassunto si celebrò in data 24.6.2013. In quella udienza i difensori di ambo le parti chiesero la fissazione dei termini ex art. 183 c.p.c.: ed il Tribunale li concesse, senza null'altro statuire. Seguirono dodici rinvii, anche superiori all'anno, alcuni dei quali immotivati, altri giustificati con le "esigen:ze di liorganiud:zione del ruolo". Ric. 2021 n. 29050 sez. M3 - ud. 04-05-2022 -2- Questi rinvii si protrassero per otto anni. Infine, con ordinanza 18.10.2021, il nuovo magistrato assegnatario del fascicolo ha chiesto il regolamento di competenza oggi in esame. 1.1. Ciò posto in fatto, ne discende in diritto l'inammissibilità del regolamento di competenza richiesto d'ufficio dal Tribunale di Lagonegro: infatti, come si desume dall'art. 38 c.p.c., è inammissibile il conflitto di competenza elevato dal giudice dopo la prima udienza di trattazione, ed a fortiori quando ha già concesso alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. (ex multú, in tal senso, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21944 del 10/09/2018, Rv. 650614 — 01; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23106 del 12/11/2015, Rv. 637630 — 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20488 del 03/08/2018, Rv. 650298 — 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20445 del 02/08/2018, Rv. 650296 — 01). 2. Non è luogo a provvedere sulle spese, nessuna delle parti avendo svolto difese. P.q.m. (-) dichiara inammissibile il regolamento. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazion
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