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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 novembre 2025

Cassazione n. 02828/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALGERIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto: avuto riguardo al giudizio di responsabilità per il reato di cui all'ad 73 comma 5 TUS ascritto al ricorrente si devolvono, con il primo'e complesso motivo, questioni attinenti alla ricostruzione della vicenda in fatto estranee al perimetro di verifica proprio del giudizio di legittimità, perché fondate su una alternativa rilettura delle fonti probatorie avulse dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito né connotate da effettive e condivisibili manifeste incongruenze del relativo ritenere logico; in relazione agli altri due motivi, riguardanti il diniego delle generiche e la motivazione spesa nel non concedere la pena sostitutiva sollecitata dalla difesa, i relativi rilievi sono manifestamente infondati perché la sentenza impugnata appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive su tali punti così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 7 novembre 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALGERIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto: avuto riguardo al giudizio di responsabilità per il reato di cui all'ad 73 comma 5 TUS ascritto al ricorrente si devolvono, con il primo'e complesso motivo, questioni attinenti alla ricostruzione della vicenda in fatto estranee al perimetro di verifica proprio del giudizio di legittimità, perché fondate su una alternativa rilettura delle fonti probatorie avulse dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito né connotate da effettive e condivisibili manifeste incongruenze del relativo ritenere logico; in relazione agli altri due motivi, riguardanti il diniego delle generiche e la motivazione spesa nel non concedere la pena sostitutiva sollecitata dalla difesa, i relativi rilievi sono manifestamente infondati perché la sentenza impugnata appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive su tali punti così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 7 novembre 2025.