CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 novembre 1989
Cassazione n. 16143/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 19/11/1989 avverso la sentenza del 07/12/2023 del TRIBUNALE di BERGAMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata il Tribunale di Bergamo ha ratificato l'accordo sulla pena raggiunto dalle parti, applicando a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata, in continuazione con la sentenza n. 366/2016 del Tribunale di Monza, pronunciata in data 05/02/2016, irrev. 13/12/2017, in relazione due fattispecie di furto pluriaggravato dalla violenza sulle cose e dalla minorata difesa, oltre che dalla recidiva specifica. 2. Il ricorso per cassazione, affidato all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], consta di un unico motivo, con il quale è dedotta violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. per non avere il giudice a quo pronunciato sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione dei reati, commessi, rispettivamente, il 03/10/2014 e il 08/10/2014. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile. termine prescrizìonale, in presenza dì furto doppiamente aggravato, è decennale, secondo la previsione di cui all'art. 625 u.c. cod. pen. che prevende la reclusione fino a dieci anni. 2. A fronte di reati commessi nell'ottobre 2014, la prescrizione maturerà, ai sensi dell'art. 157 cod. pen., nell'ottobre 2024., senza considerare le interruzioni verificatesi nel corso del giudizio, che producono lo slittamento di un quarto, ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen. 3. Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 4000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, addì, 2° febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA]