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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 febbraio 2026

Cassazione n. 10113/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2025 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Napoli ha riformato - limitatamente al trattamento sanzionatorio - la pronuncia con la quale il Tribunale di Napoli aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 56-610 cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore; - che il primo motivo è manifestamente infondato, atteso che la Corte di appello, con motivazione adeguata, coerente e priva di vizi logici, ha ritenuto che il fatto non potesse essere ritenuto di particolare tenuità, in considerazione delle modalità del fatto, della reiterazione della condotta e della non esiguità del danno cagionato (cfr. pagina 4 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo di ricorso, proteso a censurare il diniego delle circostanze attenuanti generiche, replica senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello; che il motivo prospetta una questione manifestamente infondata, posto che, per la consolidata giurisprudenza di legittimità, (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa (cfr. pagina 5 della sentenza impugnata); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, l'11 febbraio 2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2025 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Napoli ha riformato - limitatamente al trattamento sanzionatorio - la pronuncia con la quale il Tribunale di Napoli aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 56-610 cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore; - che il primo motivo è manifestamente infondato, atteso che la Corte di appello, con motivazione adeguata, coerente e priva di vizi logici, ha ritenuto che il fatto non potesse essere ritenuto di particolare tenuità, in considerazione delle modalità del fatto, della reiterazione della condotta e della non esiguità del danno cagionato (cfr. pagina 4 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo di ricorso, proteso a censurare il diniego delle circostanze attenuanti generiche, replica senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello; che il motivo prospetta una questione manifestamente infondata, posto che, per la consolidata giurisprudenza di legittimità, (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa (cfr. pagina 5 della sentenza impugnata); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, l'11 febbraio 2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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