CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 12824/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/07/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il ifensore i\ s. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Brescia, in parziale riforma della pronuncia emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Mantova, che lo aveva dichiarato colpevole del reato di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale, ha rideterminato, riducendole, le pene accessorie fallimentari al predetto inflitte, confermando nel resto la decisione del primo giudice. 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi. 2.1.Col primo motivo deduce la nullità della sentenza per inosservanza ed erronea applicazione delle norme processuali di cui agli artt. 425 cpv. e 178 lett. b) e c) in riferimento all'art. 649, comma 2, del codice di rito. La difesa aveva prodotto in giudizio la sentenza n.69/13 emessa dal GUP presso il Tribunale di Bolzano ex art. 444 cod. proc. pen. in data 12.2.2013 nell'ambito del procedimento penale n. 591/13 R.GIP, passata in giudicato; e sulla scorta di essa aveva chiesto pronunciarsi sentenza di non doversi procedere nei confronti del Villella per" bis in idem", avendo il predetto tribunale valutato i medesimi fatti per i quali si procede nel presente procedimento. 2.2.Col secondo motivo deduce la nullità della impugnata sentenza per vizio argonnentativo non avendo essa enunciato le ragioni per le quali il Giudice ha ritenuto ininfluenti e inattendibili le circostanze e le conclusioni illustrate dalle difesa nella memoria difensiva. 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore presso questa Corte ha concluso per la inammissibilità del ricorso. Il difensore dell'imputato ha chiesto accogliersi il ricorso e per l'effetto annullarsi la sentenza impugnata, con la memoria in atti e successiva integrazione. 4.11 ricorso è inammissibile. Esso riproduce censure già ritenute manifestamente infondate e in ogni caso prospetta la questione senza nemmeno individuare specificamente le coincidenze imputative rispetto ai due procedimenti posti a confronto, facendo piuttosto riferimento a connessioni esistenti tra i fatti separatamente giudicati. Lo stesso ricorrente finisce, invero, con l'evidenziare che il fatto non può ritenersi diverso " stante l'intera connessione fra tutti gli episodi della vicenda " - e conclude - " a meno che non si voglia sostituire...i fatti certi ed obbiettivi riportati nelle motivazioni della sentenza di Bolzano con gli intuitivi e ragionevoli convincimenti desunti dai medesimi fatti". Finisce cioè con il rappresentare aspetti che nulla dicono della identità dei fatti ma che piuttosto rimandano ad un rapporto di connessione o collegamento. Né potrebbero contribuire ad una maggiore specificazione i riferimenti a determinati capi di imputazione dell'altro procedimento o a stralci di passi della sentenza di patteggiamento che li riguarda, sottolineati nelle memorie difensive. Da queste trapela piuttosto la costruzione di una trama che si intreccia con i fatti oggetto del presente procedimento ma che nulla dice di concreto e di specifico in ordine alla supposta identità; essa è sotto certi aspetti tesa a sminuire il ruolo dell'imputato, quale mera testa di legno in tutte le vicende che lo hanno riguardato, ma nulla dice della identità dei fatti che si assume sussistente. D'altronde dalla mera lettura e confronto dell'imputazione elevata nel presente procedimento rispetto a quella giudicata dall'A.G. di Bolzano balza evidente la diversità dei fatti-reato (associazione per delinquere finalizzata a commettere una molteplicità di delitti di truffa ai danni di società bancarie e di locazione finanziarie, assumendo ciascuno dei componenti - tra i quali il Villella - il ruolo di promotore e di organizzatore; truffe inerenti finanziamenti o locazioni finanziarie che hanno coinvolto in alcuni casi anche la società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], poi fallita con diversa denominazione, che figura nei capi di imputazione del presente procedimento di cui il Villella è stato chiamato a rispondere nella qualità di amministratore); trattasi, all'evidenza, di fatti-reato che nulla hanno a che vedere con le ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale e distrattiva contestate nel procedimento in cui è stata emessa la sentenza qui impugnata; laddove le uniche due ipotesi di bancarotta contestata nell'altro procedimento riguardano società diverse da quella a cui ineriscono i fatti oggetto del presente procedimento; diversità che non consente di fondatamente ravvisare alcun 'bis in idem', così come già rilevato dai giudici di merito. D'altronde, il principio del "ne bis in idem" impedisce al giudice di procedere contro la stessa persona per il medesimo fatto su cui si è formato il giudicato, ma non di prendere in esame lo stesso fatto storico e di valutarlo in riferimento a diverso reato, dovendo la vicenda criminosa essere valutata alla luce di tutte le sue implicazioni penali (Sez. 2, n. 28048 del 08/04/2021, Rv. 281799 - 01). . 5. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della C