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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 ottobre 1955

Cassazione n. 00660/2022

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/10/1955 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/12/1991 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/05/1979 avverso la sentenza del 15/06/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 15/06/2020 la Corte d'appello di Messina, salvo dichiarare estinto per intervenuta prescrizione il reato contravvenzionale di cui all'art. 4 della

I. n. 110 del 1975 (capo B): 1) ha confermato la decisione di primo grado, quanto all'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui agli artt. 110, 582, 583, comma primo, 585, commi primo e secondo, cod. pen. (capo A), commesso (in concorso con [OSCURATO:PERSONA], separatamente giudicato) in danno di [OSCURATO:PERSONA]; 2) ha provveduto a rideterminare il trattamento sanzionatorio.

2. Nell'interesse dei tre imputati sono stati proposti distinti ricorsi per cassazione.

3. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è affidato ai motivi di seguito enunciati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.1.

Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, per avere la Corte territoriale posto a fondamento della decisione un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello effettivo.

Nel ricorso si precisa che vengono riprodotti il primo e il secondo motivo d'appello, rispetto ai quali si denuncia omissione valutativa da parte della sentenza di secondo grado: con tali doglianze si era sottolineato che, a parte i motivi di livore della vittima, il racconto di quest'ultima, che presentava al momento dei fatti un tasso alcolemico superiore ai 2 g/litro, era incongruente e illogico. 3.2.

Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione al mancato accoglimento della richiesta di riduzione della pena, anche alla luce della mancata indicazione, da parte del giudice di primo grado, dell'aumento disposto per la continuazione con il reato sub B.

4. I ricorsi proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sostanzialmente sovrapponibili nel contenuto, sono affidati ai motivi di seguito enunciati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 4.1.

Con il primo motivo di entrambi i ricorsi si lamenta violazione di legge, per avere la Corte territoriale, nel rideterminare in termini arbitrari la pena per effetto della rilevata estinzione per prescrizione del reato sub B, omesso di eliminare i vizi della sentenza di prime cure che non aveva indicato gli elementi del calcolo dal quale era scaturita la pena irrogata.

4.2. Con il secondo motivo di entrambi i ricorsi si lamentano vizi motivazionali, per avere omesso la Corte d'appello di indicare le ragioni che avevano condotto alla rideterminazione della pena.

4.3. Con il terzo motivo di entrambi i ricorsi si lamentano vizi motivazionali, per avere la Corte d'appello omesso di esaminare il quinto motivo di appello con il quale si censurava il vizio di motivazione della decisione di primo grado, in relazione alla pena irrogata per i reati contestati.

Considerato in diritto

1. Il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, dal momento che è estraneo all'ambito applicativo dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per "brani" né fuori dal contesto in cui è inserito, sicché gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa.

Sono, pertanto, inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540; conf. ex plurimis, Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168).

Così come sono estranei al sindacato della Corte di cassazione i rilievi in merito al significato della prova ed alla sua capacità dimostrativa (Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006, Bruzzese, Rv. 235510).

Pertanto, il vizio di motivazione deducibile in cassazione consente di verificare la conformità allo specifico atto del processo, rilevante e decisivo, della rappresentazione che di esso dà la motivazione del provvedimento impugnato, fermo restando il divieto di rilettura e reinterpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167); in altri termini, il vizio di travisamento della prova dichiarativa, per essere deducibile in sede di legittimità, deve avere un oggetto definito e non opinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione assunta e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto ed è pertanto da escludere che integri il suddetto vizio un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, dep. 2013, Maggio, Rv. 255087; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406).

Nella specie, le censure si collocano al di fuori dell'indicato perimetro applicativo della norma processuale ed esprimono, attraverso la riproduzione di alcuni brani della motivazione, l'aspirazione ad una rivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in questa sede.

2. Il secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e le censure sviluppate nei restanti ricorsi, sono inammissibili, sia per l'assoluta genericità di formulazione, sia perché, al netto delle critiche, non sorrette dal necessario interesse, che riguardano il lamentato difetto di motivazione della sentenza di primo grado, quanto alla misura di un aumento per continuazione eliminato dalla sentenza della Corte d'appello, si dirigono verso la decisione di quest'ultima in tema di dosimetria della pena, con riferimento all'unico reato ormai residuato in capo agli imputati.

Ora, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre.

Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596) Nel caso di specie, il giudice di seconde cure, esaminando le doglianze degli appellanti, ha dato atto che il lieve scarto in aumento rispetto al minimo edittale è giustificato dalle modalità del fatto, dalle conseguenze che ha avuto sulla persona offesa e, infine, dalla ricorrenza delle menzionate circostanze aggravanti.

3. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/10/1955 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/12/1991 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/05/1979 avverso la sentenza del 15/06/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 15/06/2020 la Corte d'appello di Messina, salvo dichiarare estinto per intervenuta prescrizione il reato contravvenzionale di cui all'art. 4 della I. n. 110 del 1975 (capo B): 1) ha confermato la decisione di primo grado, quanto all'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui agli artt. 110, 582, 583, comma primo, 585, commi primo e secondo, cod. pen. (capo A), commesso (in concorso con [OSCURATO:PERSONA], separatamente giudicato) in danno di [OSCURATO:PERSONA]; 2) ha provveduto a rideterminare il trattamento sanzionatorio. 2. Nell'interesse dei tre imputati sono stati proposti distinti ricorsi per cassazione. 3. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è affidato ai motivi di seguito enunciati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, per avere la Corte territoriale posto a fondamento della decisione un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello effettivo. Nel ricorso si precisa che vengono riprodotti il primo e il secondo motivo d'appello, rispetto ai quali si denuncia omissione valutativa da parte della sentenza di secondo grado: con tali doglianze si era sottolineato che, a parte i motivi di livore della vittima, il racconto di quest'ultima, che presentava al momento dei fatti un tasso alcolemico superiore ai 2 g/litro, era incongruente e illogico. 3.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione al mancato accoglimento della richiesta di riduzione della pena, anche alla luce della mancata indicazione, da parte del giudice di primo grado, dell'aumento disposto per la continuazione con il reato sub B. 4. I ricorsi proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sostanzialmente sovrapponibili nel contenuto, sono affidati ai motivi di seguito enunciati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 4.1. Con il primo motivo di entrambi i ricorsi si lamenta violazione di legge, per avere la Corte territoriale, nel rideterminare in termini arbitrari la pena per effetto della rilevata estinzione per prescrizione del reato sub B, omesso di eliminare i vizi della sentenza di prime cure che non aveva indicato gli elementi del calcolo dal quale era scaturita la pena irrogata. 4.2. Con il secondo motivo di entrambi i ricorsi si lamentano vizi motivazionali, per avere omesso la Corte d'appello di indicare le ragioni che avevano condotto alla rideterminazione della pena. 4.3. Con il terzo motivo di entrambi i ricorsi si lamentano vizi motivazionali, per avere la Corte d'appello omesso di esaminare il quinto motivo di appello con il quale si censurava il vizio di motivazione della decisione di primo grado, in relazione alla pena irrogata per i reati contestati. Considerato in diritto 1. Il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, dal momento che è estraneo all'ambito applicativo dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per "brani" né fuori dal contesto in cui è inserito, sicché gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa. Sono, pertanto, inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540; conf. ex plurimis, Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168). Così come sono estranei al sindacato della Corte di cassazione i rilievi in merito al significato della prova ed alla sua capacità dimostrativa (Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006, Bruzzese, Rv. 235510). Pertanto, il vizio di motivazione deducibile in cassazione consente di verificare la conformità allo specifico atto del processo, rilevante e decisivo, della rappresentazione che di esso dà la motivazione del provvedimento impugnato, fermo restando il divieto di rilettura e reinterpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167); in altri termini, il vizio di travisamento della prova dichiarativa, per essere deducibile in sede di legittimità, deve avere un oggetto definito e non opinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione assunta e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto ed è pertanto da escludere che integri il suddetto vizio un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, dep. 2013, Maggio, Rv. 255087; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406). Nella specie, le censure si collocano al di fuori dell'indicato perimetro applicativo della norma processuale ed esprimono, attraverso la riproduzione di alcuni brani della motivazione, l'aspirazione ad una rivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in questa sede. 2. Il secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e le censure sviluppate nei restanti ricorsi, sono inammissibili, sia per l'assoluta genericità di formulazione, sia perché, al netto delle critiche, non sorrette dal necessario interesse, che riguardano il lamentato difetto di motivazione della sentenza di primo grado, quanto alla misura di un aumento per continuazione eliminato dalla sentenza della Corte d'appello, si dirigono verso la decisione di quest'ultima in tema di dosimetria della pena, con riferimento all'unico reato ormai residuato in capo agli imputati. Ora, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre. Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596) Nel caso di specie, il giudice di seconde cure, esaminando le doglianze degli appellanti, ha dato atto che il lieve scarto in aumento rispetto al minimo edittale è giustificato dalle modalità del fatto, dalle conseguenze che ha avuto sulla persona offesa e, infine, dalla ricorrenza delle menzionate circostanze aggravanti. 3. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore de