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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 21009/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, dr.[OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

Ritenuto in fatto 1.[OSCURATO:PERSONA] ha promosso ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna, che ne ha confermato l'affermazione di responsabilità, statuita in primo grado, in ordine al delitto di cui agli artt. 110, 494 cod. pen. per avere, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] (condannata e non ricorrente), e con fine di ingiusto vantaggio, indotto in errore il Registro delle imprese di Bologna attraverso la sostituzione della persona di quest'ultima a quella di [OSCURATO:PERSONA] qual titolare della partita IVA associata all'impresa individuale "[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]".2.

L'atto di impugnazione, a firma di un difensore abilitato, consta di due motivi, di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen..

2.1. Il primo motivo ha dedotto i vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. e) e lett. d) cod. proc. pen., perché la sentenza impugnata avrebbe illogicamente escluso l'attendibilità delle dichiarazioni rese dall'imputata, che si sarebbe protestata estranea ai fatti e avrebbe fornito una versione alternativa della vicenda che non sarebbe stata correttamente valutata alla luce dei principi giurisprudenziali in materia, in particolare difetterebbe - testuale - "una legge scientifica che possa comprovare la riconducibilità della sostituzione di persona alla condotta dell'imputato"; la chiamata di correo della Mattioli sarebbe priva di riscontri.

Inoltre, non sarebbe stata acquisita una prova decisiva, costituita dall'apprensione agli atti, più volta richiesta, del volantino del Cash & Carry inviato alla Buscemi, che avrebbe consentito a quest'ultima di scoprire l'avvenuto utilizzo della partita IVA di sua titolarità da parte di terzi.

Tale documento sarebbe stato indispensabile per valutare la credibilità della persona offesa, che, secondo la difesa della ricorrente, si sarebbe comportata in modo singolare nel corso di tutta la vicenda.

2.2. Il secondo motivo ha denunciato il vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. per quanto concerne la mancata applicazione della condizione di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen..

La sentenza impugnata avrebbe omesso di motivare in tal senso, nonostante la modestia del profitto economico conseguito con gli acquisti presso il "cash and carry" attraverso l'uso strumentale della partita IVA.

In verità, non ricorrerebbe affatto il "vantaggio" conseguito dalla Mattioli, i cui acquisti si ridurrebbero a tre fatture di 52,31 e 16 euro, la Carati sarebbe stata indicata erroneamente come "commercialista"; la Corte d'appello - testuale - "vuole una pena massima considerando le mille sfaccettature ipotetiche di un medesimo reato"; per negare la condizione di non punibilità, avrebbe cioè fatto riferimento a mere ipotesi, sganciate dai fatti del processo.

Considerato in diritto Il ricorso, a tratti inammissibile, è nel complesso infondato. 1.11 primo motivo è generico e manifestamente infondato, sia a riguardo del lamentato vulnus di natura istruttoria che a riguardo dell'addotta carenza di motivazione.

1.1. Quanto alla mancata acquisizione al fascicolo del "volantino" che il Cash & Carry ha inviato alla Buscemi, occorre rammentare il consolidato principio di diritto secondo il quale, in tema di ricorso per cassazione, deve ritenersi "decisiva", secondo la previsione dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la prova che, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale che, ove esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia ovvero quella che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante (ex multis, sez. 3, n. 9878 del 21/01/2020, R., Rv. 278670; sez. 4, n. 6783 del 23/1/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259323).

Non è dato comprendere, per un verso, se l'assunzione di una prova a tale proposito sia stata richiesta dalla difesa dell'imputata, nel corso del processo di merito, e con quali modalità, trattandosi, di tutta evidenza, di un documento in possesso della parte civile e, pertanto, nella libera disponibilità di quest'ultima, a cui competeva se offrirne la produzione o l'esibizione; non sono state chiarite nel ricorso le ragioni dell'efficacia potenzialmente destrutturante che, sul compendio probatorio, potrebbe produrre tale mancata ostensione; la Corte d'appello, con argomentazione logica ed insindacabile in sede di legittimità, ne ha ritenuto irrilevante l'apprensione ed ha ricostruito aliunde la vicenda d'interesse, compiutamente avvalendosi delle convergenti deposizioni testimoniali della persona offesa, del di lei marito, dell'ufficiale di polizia giudiziaria, della chiamata di correo della Mattioli e delle parziali ammissioni dell'imputata.

Fuor di luogo, poi, intrattenersi sulla prova scientifica del nesso causale, dal momento che si discetta di un reato di pura condotta - sostituzione di persona - e, per di più, che nel processo in scrutinio sono in gioco l'analisi della prova rappresentativa di natura dichiarativa e la prova logica, non certo il procedimento inferenziale sotteso all'acquisizione della dimostrazione scientifica del collegamento eziologico tra il comportamento dell'agente e l'evento naturalistico del reato. 1.2.Per costante giurisprudenza di questa Corte, ai fini della consumazione del delitto di cui all'art.494 cod. pen., non occorre che il vantaggio perseguito dall'agente sia effettivamente raggiunto poiché lo scopo di arrecare a sé o ad altri un vantaggio attiene all'elemento psicologico di tale delitto, costituito dal dolo specifico.

E' stato precisato (sez. 5, n. 3012 del 19/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278146) che integra il delitto di sostituzione di persona la condotta ingannevole che induca il soggetto passivo in errore sull'attribuzione all'agente di un falso nome o di un falso stato o di false qualità personali cui la legge attribuisce specifici effetti giuridici, non essendo invece necessario il conseguimento del vantaggio perseguito, che attiene al dolo specifico (conf. sez. 5, n. 11087 del 15/12/2014, Volpicelli, Rv. 263103).

Non rileva, pertanto, che al Cash & Carry fosse possibile acquistare beni a prezzo corrente e non calmierato, perché ciò che importa - come pianamente illustrato dalle decisioni di merito - è che la Mattioli avesse prospettato di rivolgersi a tale canale, con l'uso di una partita IVA certamente non sua, anche per procurarsi la fornitura di materie prime a costo più abbordabile.

Il motivo di ricorso, in verità, tradisce anche palese genericità estrinseca, perché non si confronta con le due emergenze probatorie determinanti, sottolineate nell'elaborato del prowedimento impugnato, ovvero il c.d. certificato (o visura) di evasione e le ammissioni di responsabilità rese nel corso dell'esame dalla Carati.

Il primo documento, che la Mattioli ha citato come consegnatole dall'imputata per conseguire il proprio intento di interagire con una struttura di vendita all'ingrosso, è tipicamente proveniente dall'intermediario (perché è il riscontro di "una pratica di comunicazione avvenuta con successo", fornito dalla Camera di Commercio), come puntualmente confermato dal teste di polizia giudiziaria, Piscopo, e peraltro, nel caso in scrutinio, recava "l'indirizzo dello studio di quest'ultima" (pagg.4 e 5) ed è quindi del tutto ragionevole ritenere che proprio la Carati ne fosse in possesso e lo abbia messo a disposizione della Mattioli; le seconde, invece, riguardano il passaggio delle dichiarazioni dibattimentali della prevenuta (pag.4), che ha riconosciuto di aver consegnato alla Mattioli la propria partita IVA "per coprire la fatturazione", ovvero per regolarizzarne gli acquisti al Cash & Carry.

Si tratta, di tutta evidenza, di elementi esterni di convalida, di natura individualizzante e di portata probatoria esauriente ai sensi dell'art. 192 comma 3 cod. proc. pen., della chiamata di correo della Mattioli, che ha riferito di aver ricevuto dall'imputata - che ne era effettivamente in possesso - i dati e i documenti funzionali al conseguimento dello scopo. 2.11 secondo motivo è infondato.

2.1. E' necessario prendere le mosse dall'insegnamento delle Sezioni Unite Tushaj, n. 13681 del 25/02/2016, secondo cui l'art. 131-bis cod.pen., che riguarda la causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, fa testuale riferimento alle modalità della condotta ed impone di inferire che la disposizione non involga tanto l'esame della condotta tipica, quanto più specificamente attenga alle modalità di estrinsecazione del comportamento, anche in considerazione delle componenti soggettive del medesimo, nella prospettiva di valutarne complessivamente la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e conseguentemente il bisogno di pena.

Occorre pertanto avere riguardo - ai fini della applicabilità della causa di non punibilità - al fatto storico, alla situazione reale ed irripetibile costituita da tutti gli elementi di fatto concretamente realizzati dall'agente, perchè non è in questione la conformità al tipo (la causa di non punibilità presuppone un fatto tipico e offensivo, ma il cui grado di offesa sia particolarmente tenue, tanto da rendere recessiva la necessità di pena), bensì l'entità del suo complessivo disvalore e tanto in armonia con il dato letterale, che si sofferma sulla connotazione storica della condotta, nella sua componente oggettiva e soggettiva (v. anche Sez. 4, n. 58261 del 29/11/2018, [OSCURATO:PERSONA]. 274910).

2.2. Pertanto, il giudizio finale di particolare tenuità dell'offesa postula necessariamente la positiva valutazione di tutte le componenti richieste per l'integrazione della fattispecie - che l'art. 131-bis cod. pen. correla ad una valutazione congiunta delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza conseguente, dell'entità del danno o del pericolo, da ponderare in relazione ai parametri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen.; cosicchè, i criteri indicati nel primo comma dell'art. 131-bis cod.pen. sono cumulativi quanto al giudizio finale circa la particolare tenuità dell'offesa ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità, e alternativi quanto al diniego, nel senso che l'applicazione della causa di non punibilità in questione rimane preclusa ove anche uno solo di essi sia apprezzato negativamente (il tenore dell'art. 131-bis cod.pen. nella parte del primo comma, qui rilevante, sancisce invero che la punibilità è esclusa quando per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, l'offesa è di particolare tenuità: Sez. 3 n. 893 del 28/06/2017, Rv. 272249; Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, Rv. 274647; Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Rv. 273678; Sez. 7 - Ord. n. 10481 del 19/01/2022, Rv. 283044). 2.3.Con motivazione succinta ma nel complesso appropriata ed appagante, la Corte territoriale ha dato conto dell'inconfigurabilità della condizione di non punibilità, stigmatizzando, quanto alle modalità del fatto, i connotati fraudolenti della condotta, potenzialmente strumentale anche ad interposizioni fittizie, di particolare insidiosità per i principi dell'apparenza del diritto e dell'affidamento incolpevole che di regola caratterizzano i rapporti commerciali tra le imprese (artt. 1175 e 1375 cod. civ.).

3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla reiezione del ricorso, consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M. rigetta il ricorso e co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, dr.[OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Ritenuto in fatto 1.[OSCURATO:PERSONA] ha promosso ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna, che ne ha confermato l'affermazione di responsabilità, statuita in primo grado, in ordine al delitto di cui agli artt. 110, 494 cod. pen. per avere, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] (condannata e non ricorrente), e con fine di ingiusto vantaggio, indotto in errore il Registro delle imprese di Bologna attraverso la sostituzione della persona di quest'ultima a quella di [OSCURATO:PERSONA] qual titolare della partita IVA associata all'impresa individuale "[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]".2. L'atto di impugnazione, a firma di un difensore abilitato, consta di due motivi, di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Il primo motivo ha dedotto i vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. e) e lett. d) cod. proc. pen., perché la sentenza impugnata avrebbe illogicamente escluso l'attendibilità delle dichiarazioni rese dall'imputata, che si sarebbe protestata estranea ai fatti e avrebbe fornito una versione alternativa della vicenda che non sarebbe stata correttamente valutata alla luce dei principi giurisprudenziali in materia, in particolare difetterebbe - testuale - "una legge scientifica che possa comprovare la riconducibilità della sostituzione di persona alla condotta dell'imputato"; la chiamata di correo della Mattioli sarebbe priva di riscontri. Inoltre, non sarebbe stata acquisita una prova decisiva, costituita dall'apprensione agli atti, più volta richiesta, del volantino del Cash & Carry inviato alla Buscemi, che avrebbe consentito a quest'ultima di scoprire l'avvenuto utilizzo della partita IVA di sua titolarità da parte di terzi. Tale documento sarebbe stato indispensabile per valutare la credibilità della persona offesa, che, secondo la difesa della ricorrente, si sarebbe comportata in modo singolare nel corso di tutta la vicenda. 2.2. Il secondo motivo ha denunciato il vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. per quanto concerne la mancata applicazione della condizione di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.. La sentenza impugnata avrebbe omesso di motivare in tal senso, nonostante la modestia del profitto economico conseguito con gli acquisti presso il "cash and carry" attraverso l'uso strumentale della partita IVA. In verità, non ricorrerebbe affatto il "vantaggio" conseguito dalla Mattioli, i cui acquisti si ridurrebbero a tre fatture di 52,31 e 16 euro, la Carati sarebbe stata indicata erroneamente come "commercialista"; la Corte d'appello - testuale - "vuole una pena massima considerando le mille sfaccettature ipotetiche di un medesimo reato"; per negare la condizione di non punibilità, avrebbe cioè fatto riferimento a mere ipotesi, sganciate dai fatti del processo. Considerato in diritto Il ricorso, a tratti inammissibile, è nel complesso infondato. 1.11 primo motivo è generico e manifestamente infondato, sia a riguardo del lamentato vulnus di natura istruttoria che a riguardo dell'addotta carenza di motivazione. 1.1. Quanto alla mancata acquisizione al fascicolo del "volantino" che il Cash & Carry ha inviato alla Buscemi, occorre rammentare il consolidato principio di diritto secondo il quale, in tema di ricorso per cassazione, deve ritenersi "decisiva", secondo la previsione dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la prova che, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale che, ove esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia ovvero quella che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante (ex multis, sez. 3, n. 9878 del 21/01/2020, R., Rv. 278670; sez. 4, n. 6783 del 23/1/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259323). Non è dato comprendere, per un verso, se l'assunzione di una prova a tale proposito sia stata richiesta dalla difesa dell'imputata, nel corso del processo di merito, e con quali modalità, trattandosi, di tutta evidenza, di un documento in possesso della parte civile e, pertanto, nella libera disponibilità di quest'ultima, a cui competeva se offrirne la produzione o l'esibizione; non sono state chiarite nel ricorso le ragioni dell'efficacia potenzialmente destrutturante che, sul compendio probatorio, potrebbe produrre tale mancata ostensione; la Corte d'appello, con argomentazione logica ed insindacabile in sede di legittimità, ne ha ritenuto irrilevante l'apprensione ed ha ricostruito aliunde la vicenda d'interesse, compiutamente avvalendosi delle convergenti deposizioni testimoniali della persona offesa, del di lei marito, dell'ufficiale di polizia giudiziaria, della chiamata di correo della Mattioli e delle parziali ammissioni dell'imputata. Fuor di luogo, poi, intrattenersi sulla prova scientifica del nesso causale, dal momento che si discetta di un reato di pura condotta - sostituzione di persona - e, per di più, che nel processo in scrutinio sono in gioco l'analisi della prova rappresentativa di natura dichiarativa e la prova logica, non certo il procedimento inferenziale sotteso all'acquisizione della dimostrazione scientifica del collegamento eziologico tra il comportamento dell'agente e l'evento naturalistico del reato. 1.2.Per costante giurisprudenza di questa Corte, ai fini della consumazione del delitto di cui all'art.494 cod. pen., non occorre che il vantaggio perseguito dall'agente sia effettivamente raggiunto poiché lo scopo di arrecare a sé o ad altri un vantaggio attiene all'elemento psicologico di tale delitto, costituito dal dolo specifico. E' stato precisato (sez. 5, n. 3012 del 19/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278146) che integra il delitto di sostituzione di persona la condotta ingannevole che induca il soggetto passivo in errore sull'attribuzione all'agente di un falso nome o di un falso stato o di false qualità personali cui la legge attribuisce specifici effetti giuridici, non essendo invece necessario il conseguimento del vantaggio perseguito, che attiene al dolo specifico (conf. sez. 5, n. 11087 del 15/12/2014, Volpicelli, Rv. 263103). Non rileva, pertanto, che al Cash & Carry fosse possibile acquistare beni a prezzo corrente e non calmierato, perché ciò che importa - come pianamente illustrato dalle decisioni di merito - è che la Mattioli avesse prospettato di rivolgersi a tale canale, con l'uso di una partita IVA certamente non sua, anche per procurarsi la fornitura di materie prime a costo più abbordabile. Il motivo di ricorso, in verità, tradisce anche palese genericità estrinseca, perché non si confronta con le due emergenze probatorie determinanti, sottolineate nell'elaborato del prowedimento impugnato, ovvero il c.d. certificato (o visura) di evasione e le ammissioni di responsabilità rese nel corso dell'esame dalla Carati. Il primo documento, che la Mattioli ha citato come consegnatole dall'imputata per conseguire il proprio intento di interagire con una struttura di vendita all'ingrosso, è tipicamente proveniente dall'intermediario (perché è il riscontro di "una pratica di comunicazione avvenuta con successo", fornito dalla Camera di Commercio), come puntualmente confermato dal teste di polizia giudiziaria, Piscopo, e peraltro, nel caso in scrutinio, recava "l'indirizzo dello studio di quest'ultima" (pagg.4 e 5) ed è quindi del tutto ragionevole ritenere che proprio la Carati ne fosse in possesso e lo abbia messo a disposizione della Mattioli; le seconde, invece, riguardano il passaggio delle dichiarazioni dibattimentali della prevenuta (pag.4), che ha riconosciuto di aver consegnato alla Mattioli la propria partita IVA "per coprire la fatturazione", ovvero per regolarizzarne gli acquisti al Cash & Carry. Si tratta, di tutta evidenza, di elementi esterni di convalida, di natura individualizzante e di portata probatoria esauriente ai sensi dell'art. 192 comma 3 cod. proc. pen., della chiamata di correo della Mattioli, che ha riferito di aver ricevuto dall'imputata - che ne era effettivamente in possesso - i dati e i documenti funzionali al conseguimento dello scopo. 2.11 secondo motivo è infondato. 2.1. E' necessario prendere le mosse dall'insegnamento delle Sezioni Unite Tushaj, n. 13681 del 25/02/2016, secondo cui l'art. 131-bis cod.pen., che riguarda la causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, fa testuale riferimento alle modalità della condotta ed impone di inferire che la disposizione non involga tanto l'esame della condotta tipica, quanto più specificamente attenga alle modalità di estrinsecazione del comportamento, anche in considerazione delle componenti soggettive del medesimo, nella prospettiva di valutarne complessivamente la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e conseguentemente il bisogno di pena. Occorre pertanto avere riguardo - ai fini della applicabilità della causa di non punibilità - al fatto storico, alla situazione reale ed irripetibile costituita da tutti gli elementi di fatto concretamente realizzati dall'agente, perchè non è in questione la conformità al tipo (la causa di non punibilità presuppone un fatto tipico e offensivo, ma il cui grado di offesa sia particolarmente tenue, tanto da rendere recessiva la necessità di pena), bensì l'entità del suo complessivo disvalore e tanto in armonia con il dato letterale, che si sofferma sulla connotazione storica della condotta, nella sua componente oggettiva e soggettiva (v. anche Sez. 4, n. 58261 del 29/11/2018, [OSCURATO:PERSONA]. 274910). 2.2. Pertanto, il giudizio finale di particolare tenuità dell'offesa postula necessariamente la positiva valutazione di tutte le componenti richieste per l'integrazione della fattispecie - che l'art. 131-bis cod. pen. correla ad una valutazione congiunta delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza conseguente, dell'entità del danno o del pericolo, da ponderare in relazione ai parametri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen.; cosicchè, i criteri indicati nel primo comma dell'art. 131-bis cod.pen. sono cumulativi quanto al giudizio finale circa la particolare tenuità dell'offesa ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità, e alternativi quanto al diniego, nel senso che l'applicazione della causa di non punibilità in questione rimane preclusa ove anche uno solo di essi sia apprezzato negativamente (il tenore dell'art. 131-bis cod.pen. nella parte del primo comma, qui rilevante, sancisce invero che la punibilità è esclusa quando per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, l'offesa è di particolare tenuità: Sez. 3 n. 893 del 28/06/2017, Rv. 272249; Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, Rv. 274647; Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Rv. 273678; Sez. 7 - Ord. n. 10481 del 19/01/2022, Rv. 283044). 2.3.Con motivazione succinta ma nel complesso appropriata ed appagante, la Corte territoriale ha dato conto dell'inconfigurabilità della condizione di non punibilità, stigmatizzando, quanto alle modalità del fatto, i connotati fraudolenti della condotta, potenzialmente strumentale anche ad interposizioni fittizie, di particolare insidiosità per i principi dell'apparenza del diritto e dell'affidamento incolpevole che di regola caratterizzano i rapporti commerciali tra le imprese (artt. 1175 e 1375 cod. civ.). 3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla reiezione del ricorso, consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. rigetta il ricorso e co
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