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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 gennaio 2024

Cassazione n. 06627/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] Sergio ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Firenze ha confermato quella del Tribunale cittadino di condanna del predetto per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. b), 2 -bis, codice strada (1,15 g/I alla prima prova; 1,12 g/I alla seconda, in Firenze il 21/4/2018); vista la memoria depositata successivamente, con la quale la difesa, nel contestare l'invio del ricorso alla Settima Sezione, ha chiesto la rimessione degli atti al Presidente ai sensi dell'art. 610, comma 1, ultimo periodo; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, siccome costituiti da doglianze riproduttive di censure rassegnate al giudice dell'appello, avendo i giudici del doppio grado ritenuto provato il superamento della soglia di rilevanza penale alla stregua del dato ricavabile dalla misurazione effettuata (sez. 4, n. 46841 del 17/12/2021, Patruno, Rv. 2826501, in cui si è ribadito che, in tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza), preceduta dal test speditivo e corroborata dalla causazione di un incidente che aveva coinvolto diverse vetture; rilevato, inoltre, con riguardo all'assenza di ulteriori indici sintomatici dello stato di ebbrezza, che i giudici del gravame hanno evidenziato come il livello di tollerabilità delle sostanze alcoliche sia estremamente soggettivo, considerato altresì che il tasso accertato, prossimo al limite individuato dalla legge, era certamente coerente con la circostanza che l'imputato non avesse esternato altri indici sintomatici dello stato di alterazione (p.9); che, infine, la Corte fiorentina ha, coerentemente col dato normativo e con i principi più volte affermati da questa Corte di legittimità, ritenuto provato il fatto in contestazione e, dunque, il superamento della soglia di rilevanza penale della condotta, sulla scorta degli accertamentì effettuati (sez. 4, n. 46841 del 17/12/2021, Patruno, Rv. 282659-01, in cui si è ribadito che, in tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza; n. 7285 del 9/12/2020, dep. 2021, Demma, Rv. 280937-01), non essendo a tal fine idonea a paralizzare tale accertamento la mera allegazione dell'avvenuta assunzione di farmaci (oltre a sez. 4, n. 15187 del 8/4/2015, Bregoli, Rv. 263154-01 richiamata a pag. 10 della sentenza censurata, anche sez. 4, n. 19386 del 5/4/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255835-01; n. 2868 del 5/12/2019, dep. 2020, Frizzi, Rv. 278028-01); che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero quanto alla causa d'inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 17 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente. [OSCURATO:PERSONA] 1 4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] Sergio ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Firenze ha confermato quella del Tribunale cittadino di condanna del predetto per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. b), 2 -bis, codice strada (1,15 g/I alla prima prova; 1,12 g/I alla seconda, in Firenze il 21/4/2018); vista la memoria depositata successivamente, con la quale la difesa, nel contestare l'invio del ricorso alla Settima Sezione, ha chiesto la rimessione degli atti al Presidente ai sensi dell'art. 610, comma 1, ultimo periodo; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, siccome costituiti da doglianze riproduttive di censure rassegnate al giudice dell'appello, avendo i giudici del doppio grado ritenuto provato il superamento della soglia di rilevanza penale alla stregua del dato ricavabile dalla misurazione effettuata (sez. 4, n. 46841 del 17/12/2021, Patruno, Rv. 2826501, in cui si è ribadito che, in tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza), preceduta dal test speditivo e corroborata dalla causazione di un incidente che aveva coinvolto diverse vetture; rilevato, inoltre, con riguardo all'assenza di ulteriori indici sintomatici dello stato di ebbrezza, che i giudici del gravame hanno evidenziato come il livello di tollerabilità delle sostanze alcoliche sia estremamente soggettivo, considerato altresì che il tasso accertato, prossimo al limite individuato dalla legge, era certamente coerente con la circostanza che l'imputato non avesse esternato altri indici sintomatici dello stato di alterazione (p.9); che, infine, la Corte fiorentina ha, coerentemente col dato normativo e con i principi più volte affermati da questa Corte di legittimità, ritenuto provato il fatto in contestazione e, dunque, il superamento della soglia di rilevanza penale della condotta, sulla scorta degli accertamentì effettuati (sez. 4, n. 46841 del 17/12/2021, Patruno, Rv. 282659-01, in cui si è ribadito che, in tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza; n. 7285 del 9/12/2020, dep. 2021, Demma, Rv. 280937-01), non essendo a tal fine idonea a paralizzare tale accertamento la mera allegazione dell'avvenuta assunzione di farmaci (oltre a sez. 4, n. 15187 del 8/4/2015, Bregoli, Rv. 263154-01 richiamata a pag. 10 della sentenza censurata, anche sez. 4, n. 19386 del 5/4/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255835-01; n. 2868 del 5/12/2019, dep. 2020, Frizzi, Rv. 278028-01); che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero quanto alla causa d'inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 17 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente. [OSCURATO:PERSONA] 1 4
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