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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 45645/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E [OSCURATO:PERSONA]:IETTO La Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Foggia in data 12/11/2019, ha rideterminato la pena inflitta in primo grado a [OSCURATO:PERSONA] riconosciuto responsabile, nei due gradi di merito, dei reati di cui rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento del tentat vo di furto e la violazione di legge penale in relazione agli artt. 383 cod. proc. pen. e 628 comma secondo cod. pen., è manifestamente infondato: la Corte di Appello ha, infatti, motivato sulla censura di analogo tenore che era stata formulata con l'atto di appello ribadendo quanto costantemente ribadito da questa Corte secondo cui il requisito della immediatezza della violenza o della minaccia va riferito esclusivamente agli aspetti temporali della "flagranza" o "quasi flagranza" e non va interpretato letteralmente nel senso che violenza o minaccia debbono seguire la sottrazione senza alcun intervallo di tempo (cfr., Cass. Pen., 2, 26.6.2012 n. 40.421, Zappalà; conf., Cass. Pen., 2, 4.10.2013 n. 43.764, Mitrovic, cha ha chiarito che nella rapina impropria, la violenza o la minaccia possono realizzarsi anche in luogo diverso da quello della sottrazione della cosa e in pregiudizio di persona diversa dal derubato, sicché, per la configurazione del reato, non è richiesta la contestualità temporale tra sottrazione e uso della violenza o minaccia, essendo sufficiente che tra le due diverse attività intercorra un arco temporale tale da non interrompere l'unitarietà dell'azione volta ad impedire al derubato di tornare in possesso delle cose sottratte o di assicurare al colpevole l'impunità; conf., ancora, più recentemente, Cass. Pen., 7, 29.5.2018 n. 34.(156, Belegrhoub); né, per altro verso, la mera reazione alla condotta illecita integra, di per sé, l'esercizio del potere-dovere del privato di procedere all'arresto in flagranza essendosi il privato nel caso di specie limitato a cercare di interrompere l'iter criminoso a difesa del suo diritto di proprietà; per altro verso, e con riguardo alla sollecitata e denegata riqualificazione del fatto in tentata rapina impropria, si deve prendere atto che la sentenza impugnata ha motivato in termini coerenti ed in linea con pacifica giurisprudenza di questa Corte secondo cui ai fini della consumazione del delitto di rapina impropria, non è necessario che l'agente abbia conseguito il possesso della cosa mobile altrui, essendo per contro sufficiente che ne abbia compiuto la sottrazione, rispetto alla cui sussistenza non assume rilievo in senso contrario il controllo del personale di vigilanza, idoneo, eventualmente, ad impedire la successiva acquisizione di un'autonoma disponibilità della cosa stessa: ne deriva che, pertinentemente, i giudici di merito hanno considerato la rapina impropria consumata, atteso che la sottrazione della cosa mobile altrui e la successiva violenza e minaccia utilizzata dal prevenuto per assicurarsi l'impunità costituiscono il momento consumativo del reato, a nulla rilevando che l'impossessamento non si verifica; questa Corte ha chiarito, infatti, che il reato di rapina si consuma nel momento in cui la cosa sottratta cade nel dominio esclusivo del soggetto agente, anche se per breve tempo e nello stesso luogo in cui si è verificata la sottrazione, e pur se, subito dopo il breve impossessamento, il soggetto agente sia costretto ad abbandonare la cosa sottratta per l'intervento dell'avente diritto o della Forza pubblica (cfr., in tal senso, Cass. Pen., 2, 14.3.2017 n. 14.305, Moretti, resa in un caso nel quale la Corte ha ritenuto consumata la rapina presso un esercizio commerciale con riferimento alla condotta dell'imputato, che, dopo essersi impossessato, sotto la minaccia di un'arma, di denaro ed altri beni della persona offesa, a seguito della reazione violenta di quest'ultima veniva gravemente ferito e successivamente arrestato; conf., Cass. Pen., 2, 22.10.2013 n. 5.512, Barbato che, in forza del medesimo principio, ha ritenuto consumata la rapina in banca commessa dall'imputato, che, dopo essersi impossessato del denaro, veniva bloccato all'interno dell'istituto dal sistema .revole di accesso e successivamente immobilizzato da una guardia giurata; cfr., .ancora, Cass. Pen., 2. 20.11.2012 n. 5.663, [OSCURATO:PERSONA]; Cass. Pen., 2, [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 35.006, Pistola; Cass. Pen., 1, 11.2.2010 n. 8.073, Pallotta; Cass. Pen., 4, 6.2.2003 n. 20.031, Fusi); il ricorso è del tutto generico, invece, quanto al rilievo relativo al carattere "abusivo" della iniziativa adottata dalla persona offesa non confrontandosi con la puntuale osservazione - in fatto - operata dalla Corte di Appello a pag. 4 della sentenza; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 15

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E [OSCURATO:PERSONA]:IETTO La Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Foggia in data 12/11/2019, ha rideterminato la pena inflitta in primo grado a [OSCURATO:PERSONA] riconosciuto responsabile, nei due gradi di merito, dei reati di cui rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento del tentat vo di furto e la violazione di legge penale in relazione agli artt. 383 cod. proc. pen. e 628 comma secondo cod. pen., è manifestamente infondato: la Corte di Appello ha, infatti, motivato sulla censura di analogo tenore che era stata formulata con l'atto di appello ribadendo quanto costantemente ribadito da questa Corte secondo cui il requisito della immediatezza della violenza o della minaccia va riferito esclusivamente agli aspetti temporali della "flagranza" o "quasi flagranza" e non va interpretato letteralmente nel senso che violenza o minaccia debbono seguire la sottrazione senza alcun intervallo di tempo (cfr., Cass. Pen., 2, 26.6.2012 n. 40.421, Zappalà; conf., Cass. Pen., 2, 4.10.2013 n. 43.764, Mitrovic, cha ha chiarito che nella rapina impropria, la violenza o la minaccia possono realizzarsi anche in luogo diverso da quello della sottrazione della cosa e in pregiudizio di persona diversa dal derubato, sicché, per la configurazione del reato, non è richiesta la contestualità temporale tra sottrazione e uso della violenza o minaccia, essendo sufficiente che tra le due diverse attività intercorra un arco temporale tale da non interrompere l'unitarietà dell'azione volta ad impedire al derubato di tornare in possesso delle cose sottratte o di assicurare al colpevole l'impunità; conf., ancora, più recentemente, Cass. Pen., 7, 29.5.2018 n. 34.(156, Belegrhoub); né, per altro verso, la mera reazione alla condotta illecita integra, di per sé, l'esercizio del potere-dovere del privato di procedere all'arresto in flagranza essendosi il privato nel caso di specie limitato a cercare di interrompere l'iter criminoso a difesa del suo diritto di proprietà; per altro verso, e con riguardo alla sollecitata e denegata riqualificazione del fatto in tentata rapina impropria, si deve prendere atto che la sentenza impugnata ha motivato in termini coerenti ed in linea con pacifica giurisprudenza di questa Corte secondo cui ai fini della consumazione del delitto di rapina impropria, non è necessario che l'agente abbia conseguito il possesso della cosa mobile altrui, essendo per contro sufficiente che ne abbia compiuto la sottrazione, rispetto alla cui sussistenza non assume rilievo in senso contrario il controllo del personale di vigilanza, idoneo, eventualmente, ad impedire la successiva acquisizione di un'autonoma disponibilità della cosa stessa: ne deriva che, pertinentemente, i giudici di merito hanno considerato la rapina impropria consumata, atteso che la sottrazione della cosa mobile altrui e la successiva violenza e minaccia utilizzata dal prevenuto per assicurarsi l'impunità costituiscono il momento consumativo del reato, a nulla rilevando che l'impossessamento non si verifica; questa Corte ha chiarito, infatti, che il reato di rapina si consuma nel momento in cui la cosa sottratta cade nel dominio esclusivo del soggetto agente, anche se per breve tempo e nello stesso luogo in cui si è verificata la sottrazione, e pur se, subito dopo il breve impossessamento, il soggetto agente sia costretto ad abbandonare la cosa sottratta per l'intervento dell'avente diritto o della Forza pubblica (cfr., in tal senso, Cass. Pen., 2, 14.3.2017 n. 14.305, Moretti, resa in un caso nel quale la Corte ha ritenuto consumata la rapina presso un esercizio commerciale con riferimento alla condotta dell'imputato, che, dopo essersi impossessato, sotto la minaccia di un'arma, di denaro ed altri beni della persona offesa, a seguito della reazione violenta di quest'ultima veniva gravemente ferito e successivamente arrestato; conf., Cass. Pen., 2, 22.10.2013 n. 5.512, Barbato che, in forza del medesimo principio, ha ritenuto consumata la rapina in banca commessa dall'imputato, che, dopo essersi impossessato del denaro, veniva bloccato all'interno dell'istituto dal sistema .revole di accesso e successivamente immobilizzato da una guardia giurata; cfr., .ancora, Cass. Pen., 2. 20.11.2012 n. 5.663, [OSCURATO:PERSONA]; Cass. Pen., 2, [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 35.006, Pistola; Cass. Pen., 1, 11.2.2010 n. 8.073, Pallotta; Cass. Pen., 4, 6.2.2003 n. 20.031, Fusi); il ricorso è del tutto generico, invece, quanto al rilievo relativo al carattere "abusivo" della iniziativa adottata dalla persona offesa non confrontandosi con la puntuale osservazione - in fatto - operata dalla Corte di Appello a pag. 4 della sentenza; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15
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