CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 giugno 2022
Cassazione n. 27190/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20268/2019 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto presso i propri uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi anche disgiuntamente dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Genova, con domicilio eletto presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA] presso il suo studio in Roma, via Timavo, n. 32 - controricorrenti- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] tributaria della Liguria n. 5/2018 depositata 3/1/2019. Udita la relazione svolta nella udienza del 30 giugno 2022 dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - l'Agenzia delle Entrate ha proposto tre motivi di impugnazione avverso la sentenza in epigrafe indicata che, riformando la pronuncia di primo grado, ha accolto l'appello dei contribuenti e ritenuto illegittima la rettifica di classamento di un immobile sito in Genova; i contribuenti avevano attivato la procedura DOCFA a seguito di una diversa distribuzione degli spazi interni, proponendo il classamento nella categoria A2, classe 6, consistenza vani 8,5, ma l'Agenzia aveva operato una rettifica ripristinando il classamento nella categoria Al, classe 3, consistenza vani 8,5; la CTR ha accolto il ricorso dei contribuenti, affermando che la motivazione espressa dall'Ufficio, limitata alla consistenza della categoria e della classe non è stata sufficiente a superare le motivazioni espresse nel DOC:FA dai contribuenti e, dunque, a provare quelle specifiche caratteristiche che avrebbero giustificato la rettifica del classamento dell'immobile nella categoria Al. La pronuncia ha esaminato analiticamente, sia le caratteristiche estrinseche dell'immobile, sia l'interno dello stesso, come addotti dai contribuenti nella procedura DOCFA per escludere la possibilità del classamento nella categoria superiore Al. Ha ritenuto, infine, tardivo il sopralluogo effettuato alla fine del processo di appello, peraltro in assenza di contraddittorio con un tecnico indicato dai contribuenti; i contribuenti hanno presentato controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo l'Agenzia delle Entrate lamenta la violazione dell'art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c. in relazione all'art. 115 c.p.c. Censura la sentenza impugnata per avere attribuito la categoria A2 basandosi sulla superficie dell'appartamento, ritenuta erroneamente di mq 155, mentre i contribuenti nella DOCFA avevano indicato la maggiore metratura di mq 184. Il motivo è infondato. Emerge, infatti, dalla sentenza che molteplici sono stati gli elementi ritenuti per escludere la classificazione dell'immobile nella categoria Al. La sentenza, infatti, ha fatto riferimento alla zona in cui è collocato l'immobile e ha dichiarato che la stessa, nel tempo, ha subito parecchie trasformazioni a seguito della realizzazione di numerose costruzioni di edilizia popolare; ha, inoltre, riferito di un aumento notevole del traffico. Il provvedimento ha, poi, analiticamente esaminato lo stato del palazzo, le caratteristiche esterne e interne dell'immobile. In relazione a quest'ultimo aspetto ha descritto lo stato dei vani, dei servizi e degli impianti, riportando la metratura effettiva. La motivazione, pertanto, è stata ampia e correttamente ha preso in esame una pluralità di aspetti dell'immobile per cui è causa. È errata, pertanto, l'affermazione secondo cui la motivazione sia stata fondata solo sulla diversa metratura. 2. Con il secondo motivo di impugnazione l'Agenzia delle Entrate lamenta la violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3); c.p.c. in relazione agli artt. 17 e 20 del r£1. 13 aprile 1939, n. 652 e del d.m. 19 aprile 1994, n. 701. Si duole che nella specie non ci sia stata un'effettiva variazione dello stato dell'immobile, avendo i contribuenti dichiarato di avere solo effettuato una diversa distribuzione degli spazi interni che, di per sé, non è idonea, in base alla normativa richiamata, a giustificare un diverso e inferiore classamento. I contribuenti avrebbero, quindi, proposto il classamento nella categoria A2 solo in virtù dell'asserita vetustà dell'immobile e del contesto urbano circostante, ritenuto non di pregio. 2.1. Il motivo è infondato. Ai sensi dell'art. 17 del r.d. n. 652 del 1939: "Il nuovo catasto edilizio urbano e' conservato e tenuto al corrente, in modo continuo ed anche con verificazioni periodiche, allo scopo di tenere in evidenza per ciascun Comune o porzione di Comune, le mutazioni che avvengono: a) rispetto alla persona del proprietario o del possessore di beni, nonché' rispetto alla persona che gode di diritti reali sui beni stessi; b) nello stato dei beni, per quanto riguarda la consistenza e l'attribuzione della categoria e della classe... omissis" Il D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni dalla L. 9 marzo 2006, n. 80 ha disposto (con l'art. 34-quinquies, comma 2, lettera b)) che "Al fine della razionalizzazione dei procedimenti di presentazione delle domande di nuova costruzione o di mutazione nello stato dei beni [. le dichiarazioni relative alle mutazioni nello stato dei beni delle unita' immobiliari gia' censite, di cui all'articolo 17 primo comma, lettera b), del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, devono essere presentate agli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio entro trenta giorni dal momento in cui esse si sono verificate". Prevede, poi, l'art. 20 del medesimo r.d. che: "Le persone e gli enti indicati nell'art. 3 sono obbligati a denunciare, nei modi e nei termini da stabilirsi col regolamento, le variazioni nello stato e nel possesso dei rispettivi immobili, le quali comunque implichino mutuazioni ai sensi dell'art. 17. Nei casi di mutazioni che implichino variazioni nella consistenza delle singole unità immobiliari, la relativa dichiarazione deve essere corredata da una planimetria delle unità variate, redatta su modello fornito dall'Amministrazione dello Stato in conformità delle norme di cui all'art. 7". 2.3. Dalle disposizioni ora riportate la giurisprudenza di legittimità ha già da tempo elaborato un principio da ritenere consolidato e condiviso da questo Collegio, secondo cui in tema di classamento d'immobili, il contribuente può domandare, in ogni momento, all'Amministrazione la correzione dei dati dichiarati e la rettifica della rendita proposta quando la situazione di fatto o di diritto denunciata non corrisponde al vero, trattandosi di un procedimento di accertamento, e può ricorrere, in caso di diniego, avendo diritto ad una definizione mirata e specifica della sua proprietà senza necessità di prospettare un interesse generale, al giudice tributario, che procederà alla valutazione dell'immobile, tenendo conto delle sue mutat:e condizioni ed eventualmente disapplicando i criteri elaborati dall'Amministrazione (Cass. Sez. 6 - 5, n. 2995/2015, Rv. 634383 - 01) Deve essere riaffermato il principio per cui la rendita catastale, che non è il fatto costitutivo di alcuna obbligazione tributaria, ma il risultato di un procedimento di tipo accertativo, strumentale alla determinazione del valore economico di un bene, rilevante ai fini di una pluralità d'imposte, ha un efficacia illimitata nel tempo, ma non definitiva. Ne consegue che, come all'Ufficio finanziario va riconosciuto, oltre il termine di 12 mesi di cui al d.m. 19 aprile 1994, n. 701, il potere d'intervenire per rettificare la rendita proposta dal contribuente, quest'ultimo può sempre presentare istanze di variazione, anche a correzione dei propri errori, atteso che la non emendabilità di eventuali dichiarazioni inesatte cristallizzerebbe, in contrasto con l'art. 53 Cost., un'imposizione falsata nei presupposti (Cass. Sez. 6 - 5, n. 3001/2015, Rv. 634633 - 01). Sotto un diverso profilo dal complesso delle disposizioni richiamate è dato desumere che il concetto di mutazioni nello stato dei beni è da intendersi in senso ampio, comprensivo, non solo di variazioni che implichino una diversa consistenza delle unità immobiliari, ma di ogni variazione suscettibile di determinare un mutamento dello stato dei beni. In tal senso depone anche la previsione di cui al c:omma 2 dell'art. 20 sopra citato che fa specifico riferimento alle "mutazioni che implichino variazioni nella consistenza delle singole unità immobiliarrimponendo solo in tal caso l'allegazione anche di una planimetria. Si ritiene, infatti, che in astratto anche una diversa distribuzione dei vani possa avere riflessi sul classamento. In proposito va ribadito quanto già espresso in sede di legittimità, ovvero che l'ordinamento riconosce al possessore dell'immobile il diritto ad una definizione mirata e specifica relativa alla sua proprietà, e che, più in generale, è riconosciuto ad ogni titolare di immobile la facoltà di chiedere una diversa classificazione catastale e, dunque, una diversa rendita del bene. Questo diritto trova il suo fondamento nell'art. 53 Cost., poiché i dati catastali costituiscono il punto di riferimento per tutto il sistema impositivo. Ove, in presenza di una risposta negativa, il contribuente agisca in giudizio non vi è necessita di prospettare un interesse generale e, in quella sede, il giudice procederà ad una valutazione in cui ben potrà tener conto di mutate condizioni, della vetustà dell'edificio, della non rispondenza dell'immobili alle esigenze attuali ed eventualmente potrà disapplicare i criteri elaborati dalla Amministrazione (Sez. 6 - 5, n. 2995/2015, cit. , Cass. Sez. 5, n. 22557/2008, Rv. 605092 - 01). Per le ragioni esposte il motivo deve essere rigettato. 3. Con il terzo motivo di impugnazione l'Agenzia delle Entrate lamenta la violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 7 della I. 27 luglio 2000, n. 212, art. 3 della I. 7 agosto 1990, n. 241, 2 del c1.1. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito con modificazioni nella I. 24 marzo 1993, n. 75, nonché del d.m. n. 701 del 1994. Contesta che la sentenza impugnata abbia accolto la doglianza relativa alla carenza di motivazione dell'atto impugnato. Il motivo è infondato. Sulla carenza di motivazione la sentenza ha affermato che "la motivazione espressa dall'Ufficio non pare sufficiente a provare le caratteristiche dell'immobile". Più che rispondere sulla questione del difetto della motivazione contenuta nell'avviso di accertamento, in realtà la pronuncia ha effettuato l'analisi dei dati offerti dalle parti per concludere che le indicazioni fornite dall'Ufficio non sono state sufficienti a superare le ragioni espresse dai contribuenti nella DOCFA. Non è un caso, infatti, che la pronuncia in conclusione abbia fatto riferimento alla tardività del sopralluogo effettuato dall'Ufficio. È da ritenere, pertanto, che la questione preliminare relativa alla carenza di motivazione sia rimasta assorbita dalle ragioni espresse relative al merito. 4. Da quanto esposto segue il rigetto del ricorso e ogni altra questione resta assorbita. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, mentre quelle dei gradi di merito devono essere compensate, tenuto conto che gli orientamenti di legittimità si sono consolidati in corso di causa. p.q.m. La Corte rigetta il ricorso; condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di leg