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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 novembre 2024

Cassazione n. 03575/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; f visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo è aspecifico e manifestamente infondato, in quanto la Corte ha dato conto del fatto che le condotte di minaccia e di danneggiamento, alla base del ravvisato turbamento del pubblico servizio, furono compiute prima del trasferimento al blocco operatorio e dunque prima della sottoposizione del ricorrente ad anestesia e del suo successivo risveglio, non essendo dubitabile la ravvisabilità e l'intensità del dolo; Ritenuto che il secondo è parimenti aspecifico e volto a sollecitare un diverso giudizio di merito, precluso in questa sede, in ordine alla recidiva e alle attenuanti generiche, avendo la Corte motivato in ordine alla mancata esclusione della prima, in ragione della maggior pericolosità attestata dai fatti in esame letti alla luce dei precedenti, e spiegato la mancata concessione delle seconde, a fronte della gravità dei fatti e del quadro personologico emergente da quei precedenti; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25 novembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; f visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo è aspecifico e manifestamente infondato, in quanto la Corte ha dato conto del fatto che le condotte di minaccia e di danneggiamento, alla base del ravvisato turbamento del pubblico servizio, furono compiute prima del trasferimento al blocco operatorio e dunque prima della sottoposizione del ricorrente ad anestesia e del suo successivo risveglio, non essendo dubitabile la ravvisabilità e l'intensità del dolo; Ritenuto che il secondo è parimenti aspecifico e volto a sollecitare un diverso giudizio di merito, precluso in questa sede, in ordine alla recidiva e alle attenuanti generiche, avendo la Corte motivato in ordine alla mancata esclusione della prima, in ragione della maggior pericolosità attestata dai fatti in esame letti alla luce dei precedenti, e spiegato la mancata concessione delle seconde, a fronte della gravità dei fatti e del quadro personologico emergente da quei precedenti; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 novembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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