CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 febbraio 2023
Cassazione n. 10131/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1360/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale , rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA] n . 8 in TORINO, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di TORINO n. 736/2021depositata il 23/06/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di un unico e articolato motivo, esponendo che: - aveva posto in esecuzione per obblighi di fare un titolo giudiziale; - dopo una consulenza tecnica officiosa, il giudice dell’esecuzione aveva dichiarato l’estinzione della procedura coattiva per intervenuta esecuzione del titolo azionato; - il deducente aveva opposto la statuizione e il Tribunale, qualificata la domanda come reclamo, l’aveva dichiarata inammissibile perché avverso un’estinzione atipica; - il deducente aveva allora appellato la decisione ma la Corte di secondo grado aveva dichiarato inammissibile il gravame perché, in particolare, essendo stata originariamente proposta, come allegato dallo stesso appellante, un’opposizione agli atti esecutivi,avrebbe dovuto ricorrersi per cassazione, laddove, invece, l’appello diretto contro l’ordinanza estintiva del giudice dell’esecuzione, da ritenere pure interposto, era ormai tardivo; resiste con controricorso, corredato da memoria, il Condominio di Torino, via Balme n. 8; il Collegio ha disposto il deposito della motivazione nel termine di sessanta giorni di cui all’art. 380-bis.1, secondo comma, cod. proc. civ.; Rilevato che con l’unico motivo si prospetta l’erroneità della decisione della Corte di appello che avrebbe violato il principio dell’apparenza, secondo il quale una volta qualificato e trattato come reclamo ex art. 630, cod. proc. civ., l’originario procedimento davanti al Tribunale, l’appello avrebbe dovuto ritenersi ammissibile, con la conseguente necessità di decidere sulle ragioni allegate e che, effettivamente, integravano un’opposizione agli atti esecutivi; Consideratoche il ricorso è fondato; il Tribunale, come accertato anche nella sentenza qui gravata, aveva qualificato il ricorso quale “reclamo” ex art. 630 cod. proc. civ.; corretta o meno che fosse tale ritenuta qualificazione, la decisione era di conseguenza appellabile in base al principio dell’apparenza processuale, a tutela dell’affidamento e in coerenza con il rito di effettiva trattazione (Cass., 21/06/2021, n. 17646); parte controricorrente obietta che non vi sarebbe stata consapevole ed espressa qualificazione da parte del Tribunale, come confermato dalla relativa decisione con ordinanza e non con sentenza (§ 46 del controricorso); ma, in primo luogo è la stessa parte resistente a confermare che la trattazione fu effettuata ai sensi dell’art. 630 cod. proc. civ. (§40 del controricorso), ma soprattutto tale qualificazione è stata ritenuta sussistente dalla Corte di appello (pag. 2, in fine, della sentenza), e tale statuizione non risulta censurata con ricorso incidentale condizionato; ne consegue che la Corte di appello avrebbe dovuto decidere nel merito l’appello, pur ritenendo, correttamente, che il ricorso originario avrebbe dovuto diversamente qualificarsi ex art. 617 cod. proc. civ.; che tale avrebbe dovuto essere la corretta qualificazione, valorizzata dalla censura in scrutinio, emerge dall’approdo giurisprudenziale di questa Corte in tema di esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare, secondo cui l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che statuisca in ordine alla portata sostanziale del titolo esecutivo ed all'ammissibilità dell'azione esecutiva, e parimenti del suo prosieguo, non è appellabile, ma reclamabile ex art. 624 cod. proc. civ., ove tale decisione sia stata presa solo in vista della mera sospensione della procedura (che resti pendente) in attesa dell'esito del giudizio di merito da instaurare, mentre è opponibile ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., ove abbia dichiarato la definitiva chiusura del processo esecutivo, mentre in nessun caso è possibile la proposizione dell'appello (Cass., [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 17440); non osta, dunque, il tema dell’appello, indicato come tardivo dalla Corte territoriale, avverso l’ordinanza estintiva del giudice dell’esecuzione, poiché il rimedio corretto era quello dell’opposizione agli atti e doveva essere deciso, secondo quanto fatto univocamente valere, diversamente da quanto sostenuto in memoria dal controricorrente, con l’odierno ricorso; il profilo assorbe, altresì, le questioni in tema di rituale costituzione del Condominio in sede di prime cure, mentre va evidenziato che la difesa in secondo grado è stata ritenuta correttamente conferita dalla Corte d’appello (pag. 4 della sentenza) con statuizione non censurata (cfr. pag. 6 del ricorso); la sentenza è dunque cassata, con rinvio alla medesima Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, affinché decida il merito dell’appello erroneamente dichiarato inammissibile; spese al giudice del rinvio; P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di appello di Torino perché, in