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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 giugno 1945

Cassazione n. 19221/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/06/1945 avverso la sentenza del 09/05/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Salerno ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Salerno del 10 marzo 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di invasione di terreni, furto e danneggiamento e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; in particolare, la Corte di appello ha prosciolto [OSCURATO:PERSONA] dall'imputazione di danneggiamento e ha ridotto la pena; - che il primo motivo di ricorso dell'imputato, che lamenta la illogicità della motivazione della sentenza in ordine all'affermazione di penale responsabilità per i reati di invasione di terreni e furto, è manifestamente infondato, atteso che la ratio della assoluzione dall'imputazione di danneggiamento risiede nella assenza di dolo, avendo egli danneggiato le piante per colpa nell'esecuzione delle potature; - che il secondo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto volto ad invocare una rivalutazione delle prove non consentita in questa sede di legittimità; - che il terzo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto generico e meramente assertivo, non attaccando esso criticamente le ragioni poste dalla Corte territoriale a base della decisione; - che il quarto motivo di ricorso è inammissibile, atteso che, in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838; Sez. 4, n. 10379 del 26/03/1990, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 184914; Sez. 1, n. 3163 del 28/11/1988, Donato, Rv. 180654), e nel caso di specie la Corte di appello ha fatto riferimento alla reiterazione delle condotte delittuose; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/06/1945 avverso la sentenza del 09/05/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Salerno ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Salerno del 10 marzo 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di invasione di terreni, furto e danneggiamento e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; in particolare, la Corte di appello ha prosciolto [OSCURATO:PERSONA] dall'imputazione di danneggiamento e ha ridotto la pena; - che il primo motivo di ricorso dell'imputato, che lamenta la illogicità della motivazione della sentenza in ordine all'affermazione di penale responsabilità per i reati di invasione di terreni e furto, è manifestamente infondato, atteso che la ratio della assoluzione dall'imputazione di danneggiamento risiede nella assenza di dolo, avendo egli danneggiato le piante per colpa nell'esecuzione delle potature; - che il secondo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto volto ad invocare una rivalutazione delle prove non consentita in questa sede di legittimità; - che il terzo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto generico e meramente assertivo, non attaccando esso criticamente le ragioni poste dalla Corte territoriale a base della decisione; - che il quarto motivo di ricorso è inammissibile, atteso che, in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838; Sez. 4, n. 10379 del 26/03/1990, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 184914; Sez. 1, n. 3163 del 28/11/1988, Donato, Rv. 180654), e nel caso di specie la Corte di appello ha fatto riferimento alla reiterazione delle condotte delittuose; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C
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