CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 43379/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; letta la memoria con cui la difesa insiste per l'annullamento della Sentenza impugnata; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso (relative al diniego di qualificazione del fatto nel reato di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990) sono aspecifici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, che ha adeguatamente vagliato e disatteso la deduzione difensiva con corretti argomenti giuridici (si vedano, in particolare, pp. 2-4); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11'9/2021. [OSCURATO:PERSONA] liere estensore [OSCURATO:PERSONA]