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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 gennaio 1961

Cassazione n. 22985/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/01/1961 avverso la sentenza del 19/11/2020 della CORTE ASSISE APPELLO di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso riportandosi alla memoria già depositata; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa del ricorrente, che ha chiesto accogliersi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di assise di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, con la sentenza emessa in data 19 novembre 2020 — a seguito di annullamento con rinvio disposto da questa Corte, Prima Sezione, della sentenza del 12 marzo 2018 — confermava la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di partecipazione ad un'associazione di stampo mafioso denominata "[OSCURATO:PERSONA]Oronzo - [OSCURATO:PERSONA]".

Tale sodalizio risultava operare nel territorio del comune di Taranto, con articolazioni in Verona e Sassari, oltre che in collegamento c:on altre consorterie attive nella medesima città nonché in altre regioni, avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e omertà derivante dal vincolo attuale, ma anche della fama di preesistenti associazioni di stampo mafioso di cui il D'Oronzo ed il [OSCURATO:PERSONA] avevano fatto parte, operanti sul territorio tarantino.

Finalità della associazione era il commettere una serie indeterminata di delitti — traffico organizzato di sostanze stupefacenti, delitti contro il patrimonio quali estorsioni, delitti in materia di porto e detenzione di armi attraverso la consumazione di condotte violente e minacciose — nonché l'acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, commerciali, di gestione di appalti e servizi pubblici al fine di realizzare profitti e vantaggi ingiusti.

Era altresì contestata a Peluso l'aggravante dell'aver fatto parte di una associazione armata e, in uno a [OSCURATO:PERSONA], in particolare la qualità di partecipe, incaricato dal gruppo in più occasioni di recuperare crediti nei confronti di soggetti riottosi ai pagamenti.

Pertanto, la sentenza ora impugnata confermava quanto statuito dal G.u.p. del Tribunale di Taranto, che in sede di giudizio abbreviato aveva già ritenuto la responsabilità penale di Peluso.

2. Al fine di comprendere i motivi di ricorso occorre prendere l'abbrivio dalla vicenda fattuale e dall'iter processuale.

La Corte di cassazione, Sezione Prima, con la sentenza di annullamento con rinvio, n. 151 del 2020, già ricostruiva la vicenda nei termini che seguono.

L'evento che dava inizio alla ripresa delle attività delinquenziali del sodalizio veniva individuato nella scarcerazione, in esito ad una lunga detenzione, di [OSCURATO:PERSONA] (ammesso, a far data dal 29 luglio 2011, al regime della semilibertà).

Costui aveva a più riprese incontrato [OSCURATO:PERSONA]Oronzo, uno dei capi storici della criminalità organizzata tarantina, anch'egli libero dopo essere stato a lungo detenuto e già protagonista del conflitto di mafia che imperversò nella città di Taranto negli anni '90, proprio assieme a [OSCURATO:PERSONA] e ad altri appartenenti al clan mafioso di riferimento (D'Oronzo-[OSCURATO:PERSONA]Ricciardi), in contrapposizione a quello facente capo ai fratelli Claudio, Gianfranco e [OSCURATO:PERSONA].

Dopo un periodo di relativa pace, secondo le sentenze di merito, frutto di un accordo a garanzia dei reciproci interessi delle due associazioni operanti in Taranto, la tregua mafiosa fu interrotta, tra aprile e luglio 1989, da [OSCURATO:PERSONA] che, in violazione del patto associativo, attuò una estorsione ai danni di un imprenditore operante in un'area riservata al controllo di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]Oronzo.L'iniziativa generò una frattura tra i germani Modeo, da una parte, e [OSCURATO:PERSONA] e D'Oronzo dall'altra (spalleggiati da [OSCURATO:PERSONA], detto «il messicano», fratello ex uno latere di Riccardo, Claudio e Gianfranco), che si tradusse in una vera e propria faida protrattasi dall'agosto 1989 sino allo stesso mese dell'anno seguente, nel corso della quale persero la vita esponenti di entrambe le fazioni e, tra gli altri, il padre di [OSCURATO:PERSONA], la madre dei fratelli Modeo e, infine, lo stesso [OSCURATO:PERSONA].

Fu solo con l'avvio della collaborazione con la giustizia di alcuni esponenti dei gruppi criminali che furono promossi i procedimenti penali, che limitarono la libertà personale di molti affiliati, con conseguente riduzione della capacità operativa delle organizzazioni che, a quel punto, ristabilito un clima di armonia, ripresero a svolgere lucrose attività illecite.

Nell'estate 2011, secondo le sentenze di merito, ebbe a ricostituirsi il gruppo criminale guidato da [OSCURATO:PERSONA] e D'Oronzo i quali — ammesso l'uno alla semilibertà in Verona e sottoposto l'altro alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno in Sassari — riallacciarono i contatti troncati durante la detenzione, per entrambi di durata quasi ventennale, cogliendo l'occasione data loro dalla concomitante e transitoria presenza nella comune città di origine e concordando, prima de visu e, quindi, a distanza, la predisposizione e l'attuazione di una strategia volta a recuperare il predominio sull'area tarantina, avvalendosi di una fitta ed articolata rete di sodali.

3. La Corte di cassazione rilevava come dalle sentenze di merito fosse stata ritenuta comprovata la sussistenza e la rivitalizzazione del sodalizio criminoso in esame, come pure la direzione dello stesso da parte di [OSCURATO:PERSONA] e D'Oronzo.

Molteplici elementi avevano valutato i Giudici del merito per giungere a tale conclusione, ravvisando gli stessi un ulteriore elemento connotativo del gruppo nell'elevato grado di gerarchizzazione dei rapporti, scandito dai diversi gradi occupati nel sodalizio, richiamati in alcune delle conversazioni intercettate, ai quali si aggiungevano l'esperienza criminale dei capi e dei sodali, le capacità e i meriti acquisiti per la partecipazione a fatti di sangue, i riferimenti ai capi storici dell'organizzazione, le iniziative assunte contro i sodali che, per non avere risposto alle aspettative, erano stati considerati non all'altezza dei compiti loro assegnati.

I Giudici del merito avevano segnalato, al riguardo, come tanto i capi dell'associazione quanto i sodali di rango non apicale avessero manifestato in ogni circostanza il desiderio di vedere riconosciuti, nell'agone della malavita tarantina e nel contesto sociale cittadino, prestigio e fama della compagine e dei suoi più autorevoli esponenti, secondo quanto emerge, tra l'altro, dalla conversazione n.171 del RIT n. 181/12, intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Gli sforzi dei protagonisti di tale stagione criminale miravano ad un salto di qualità, delineato da [OSCURATO:PERSONA] nel colloquio ora menzionato, che consentisse al gruppo la possibilità di spendere la forza di intimidazione nel lucroso settore degli appalti e della gestione di imprese e cooperative che, attraverso l'assoggettamento dei titolari delle funzioni pubbliche o il coinvolgimento diretto di compiacenti personaggi della politica, potessero partecipare a gare pubbliche per incrementare i profitti dell'associazione, oppure imporsi sul mercato attraverso la minaccia rivolta alle imprese concorrenti di gravi conseguenze derivanti dall'intervento di capi mafiosi.

Inoltre, i Giudici di merito ritenevano comprovata l'esistenza dell'associazione anche attraverso la prova di delitti fine e di ulteriori elementi sintomatici: la tentata estorsione ai danni dell'AMIU e l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], delitti che avevano visto [OSCURATO:PERSONA], attivamente supportato da una efficiente rete di collaboratori, dapprima intimorire le vittime designate, invitandole, con messaggi eloquenti, e poi punendo Santagato per non aver ubbidito ai diktat; plurimi e comprovati pestaggi in danno di avversari anche antichi, che andavano a comporre la lista stilata da D'Oronzo e [OSCURATO:PERSONA] dedicata a coloro nei cui confronti di due capi nutrivano risentimento; i comprovati rapporti con esponenti di altri gruppi associativi criminali pugliesi e calabresi, l'esistenza di una cassa comune, l'obbligo di rendicontazione da parte degli affiliati in ordine alle riscossioni operate, l'assistenza legale assicurata agli affiliati detenuti.

La Corte del giudizio rescindente aggiungeva che «La coesione del gruppo è garantita, in questo contesto, dalla fortissima solidarietà interna e dall'indiscusso riconoscimento della leadership di [OSCURATO:PERSONA] ed °ronzo D'Orlando, attorno alla quale si cementa l'affectio societatis dei partecipi, tradottasi, di volta in volta, nella commissione dei reati-fine ovvero di atti che, nell'esprimere, in concreto, la disponibilità di chi li pone in essere, forniscono un apporto causalmente rilevante perché rafforzativo della capacità intimidatoria e del connesso effetto di assoggettamento ed omertà [...].

La compagine formatasi attorno alle figure di D'Oronzo e [OSCURATO:PERSONA] presenta, dunque, nella descrizione che ne fanno i giudici di merito, tutte le stimmate dell'associazione rilefiosa: essa persegue un programma criminoso che, incentrato sulla forza di intimidazione, abbraccia la commissione di illeciti di amplissima natura, dalle estorsioni al traffico di stupefacente sino all'acquisizione di lucrose attività economiche e si giova della disponibilità di un variegato arsenale, utile per realizzare, di volta in volta, atti minatori ovvero omicidiari.

Significativi appaiono, sotto questo aspetto, i reiterati riferimenti, tratti dalle intercettazioni, ad armi micidiali, alcune delle quali sottoposte a sequestro».4.

Venendo in particolare al Peluso, attuale ricorrente, condannato alla pena di sei anni di reclusione in primo e secondo grado, i Giudici del merito lo avevano indicato quale soggetto organico al gruppo capeggiato da [OSCURATO:PERSONA] e D'Oronzo, nell'ambito del quale gli sarebbero stati affidati compiti di atl:ivo gregariato oltre che di recupero crediti, in una specifica occasione svolti per conto di Rinaldi, il quale si sarebbe rivolto a [OSCURATO:PERSONA], che ebbe a delegare proprio Peluso.

Gli elementi ulteriori a carico di Peluso risultavano essere: un colloquio con [OSCURATO:PERSONA], a proposito dell' attaccamento nutrito nei suoi confronti da altro associato, [OSCURATO:PERSONA], nel corso del quale Peluso rassicurava [OSCURATO:PERSONA] circa l'assoluta fedeltà del comune amico; quanto accaduto la not:te del 31 dicembre 2012, allorchè Ruggieri e Peluso si recarono presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] per rivolgergli gli auguri in vista del nuovo anno, estesi anche a [OSCURATO:PERSONA]Oronzo, che [OSCURATO:PERSONA] contattava telefonicamente, così consentendo una comunicazione diretta tra i due: Peluso risultava coinvolto in quanto Ruggieri, rassicurando telefonicamente D'Oronzo in ordine alla continua protezione garantita a [OSCURATO:PERSONA], utilizzava la prima persona plurale, quindi coinvolgendo Peluso; le plurime, per il G.u.p., conversazioni intercorse tra [OSCURATO:PERSONA]„ D'Oronzo, Ruggieri e Peluso inerenti affari illeciti o situazioni di contrasto tra soggetti gravitanti nell'ambito della malavita tarantina; la presenza di Peluso, il 20 giugno 2012, all'incontro con [OSCURATO:PERSONA], nel quale fu chiesto al boss di intervenire presso tale [OSCURATO:PERSONA], per risolvere il contrasto insorto tra lo stesso e [OSCURATO:PERSONA], membro del sodalizio guidato da [OSCURATO:PERSONA]; la programmata partecipazione di Peluso ad un viaggio in Sardegna ipotizzato da [OSCURATO:PERSONA]Oronzo e tale [OSCURATO:PERSONA]; l'essere stato Peluso in compagnia di [OSCURATO:PERSONA], esponente di altro clan malavitoso locale, quando era stato contattato telefonicamente da [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva subito messo in contatto proprio con Cesario; l'ulteriore intervento in una vicenda civilistica, questa volta non a tutela del creditore, come per il caso di Rinaldi, ma in favore del debitore, Messinese, nei confronti di tale [OSCURATO:PERSONA], che aveva reclamato il pagamento di quanto dovuto ricorrendo a metodi poco ortodossi, cosicchè su mandato di [OSCURATO:PERSONA] con Ruggeri avrebbero composto la vicenda.

5. [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto con il precedente ricorso per cassazione due motivi di censura, lamentando con il primo violazione di legge e vizio di motivazione per l'apparenza delle argomentazioni della prima sentenza della Corte di assise di appello del 12 marzo 2018.

In particolare, si doleva dell'elusione delle censure poste con l'atto di appello e dell'aver ritenuto la partecipazione al sodalizio sulla scorta della vicenda del recupero del credito per conto di [OSCURATO:PERSONA], alla quale l'imputato invece era rimasto del tutto estraneo, con evidente travisamento della prova; inoltre, la Corte territoriale aveva omesso di valutare due intercettazioni, n. 15277 del 17 novembre 2012 e n. 777 del 20 giugno 2012, decisive per l'esclusione della responsabilità.

Con un secondo motivo deduceva violazione di legge quanto al trattamento sanzionatorio.

6. Il primo motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] veniva ritenuto fondato, assorbito e impregiudicato il secondo.

In particolare, la Corte di cassazione rilevava come le conversazioni richiamate dalla Corte di assise di appello attestassero la continguità a [OSCURATO:PERSONA], Ruggieri e, più in generale, alla consorteria criminale, ma non recavano sicura attitudine a comprovare la natura di partecipe di Peluso, in alcuni casi non risultando neanche delineate dalla Corte territoriale le conversazioni nella loro portata fattuale.

Peluso, a differenza di Ruggieri, non risulterebbe aver fatto professione personale di fedeltà, né le altre conversazioni richiamate, a volte cumulativamente, risultavano essere illustrate o specificate in modo tale da superare il ragionevole dubbio in ordine al contributo offerto all'organizzazione criminale.

Tale deficit probatorio o argomentativo risultava palese in relazione alle vicende Rinaldi e Messinese, per le quali non emergeva il certo coinvolgimento di Peluso, tanto che quanto al caso Messinese la sentenza di primo grado non citava il coinvolgimento dell'imputato.

A tali vizi motivazionali conseguiva l'annullamento con rinvio per un nuovo giudizio «libero nell'esito, nell'ambito del quale tutti gli elementi che attengono alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], ivi compresi quelli che hanno coinvolto, rispettivamente, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], siano compiutamente delibati».

6. La Corte di assise di appello di Taranto, in sede di rinvio, ha confermato la colpevolezza del Peluso, con la sentenza ora impugnata, della quale si leggerà a seguire.

7. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di PelUSO consta di due motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.8.

Il primo motivo, variamente articolato, deduce violazione dell'art. 416-bis cod. pen. nonché vizio di motivazione conseguente anche per travisamento della prova. 8.1 La Corte di assise di appello sarebbe incorsa nei medesimi vizi già riscontrati nella sentenza annullata dalla Corte di cassazione.

Per un verso la sentenza impugnata risulterebbe affetta da motivazione apparente, essendosi riportata alla sentenza di primo grado senza esprimere una propria autonoma valutazione.

Inoltre, avrebbe travisato l'imputazione, che focalizzava la condotta sul ruolo di Peluso di addetto al recupero dei crediti, riconducendo allo stesso condotte diverse, quale quella di intermediazione fra boss mafiosi per creare alleanze, assicurare protezione a imprenditori, risolvere controversie fra privati.

Inoltre, quanto al compito di recupero dei crediti, la Corte territoriale non avrebbe specificato nei confronti di chi Peluso l'abbia esercitato, né risultano indicati reati fine commessi dal ricorrente, tali da ricondurre la sua condotta a quella contestata. 8.2 Fallace sarebbe anche la motivazione, che accosta Peluso a [OSCURATO:PERSONA] per ragioni criminali, mentre fra i due vi sarebbe una risalente amicizia, trascurando brani delle conversazioni elencate in ricorso, e allegate, che comproverebbero l'estraneità di Peluso al sodalizio criminale (conversazioni nn. 301, 15277, 4371, 777).

La sentenza attribuisce a Peluso, inoltre, intraneità al sodalizio e affectio societatis perché dialogando con [OSCURATO:PERSONA], con il quale anche esisterebbe solo un'amicizia, mostrerebbe di avere contezza delle varie vicende criminali: l'illogicità deriverebbe dalla circostanza che non vengono indicate le specifiche conversazioni che comproverebbero l'affermazione predetta e, inoltre, tali conclusioni sarebbero smentite da conversazioni intercettate, i cui brani vengono riportati e interpretati diversamente in ricorso (foll. 19 e ss., conv. nn. 294, 1123, 156), dando per scontata la presenza di Peluso all'incontro fra Ruggeri e [OSCURATO:PERSONA] per il solo uso del plurale da parte del primo.

Anche in merito alla controversia fra Diodato e Leone la Corte di merito sarebbe incorsa nei medesimi vizi già valutati per la sentenza annullata, per travisamento per omissione della conversazione n. 777 e per smentita da parte della conversazione n. 796.

Quanto alla trasferta sarda, alla quale avrebbe dovuto prendere parte Peluso, risulta poi non realizzata, cosicchè è illoqico trarne un elemento a carico del ricorrente.

Ancora, vizio da travisamento della prova si avrebbe in ordine al coinvolgimento di Peluso e Ruggieri nella mediazione fra Messinese e Biondolillo, in quanto le conversazioni nn. 112 e 443 evidenzierebbero come [OSCURATO:PERSONA] sia all'oscuro della vicenda e, dunque, la stessa non sia nell'alveo delle dinamiche criminali associative, come d'altro canto attesterebbe la circostanza che D'Oronzo stigmatizzi e osteggi l'iniziativa di Peluso e Ruggieri, dimostrando l'estraneità di costoro al patto mafioso.

Infine, illogico è che la Corte territoriale abbia ritenuto irrilevante, ai fini della penale responsabilità, l'esclusione di Peluso dalla vicenda del recupero crediti per conto di Rinaldi.

9. Il secondo motivo deduce violazione dell'art. 62 -bis cod. pen. e vizio di motivazione.

L'omesso riconoscimento delle attenuanti generiche, richieste con il motivo di appello, avrebbe visto errare la Corte territoriale per non aver valutato i limitati precedenti penali e il ruolo trascurabile di Peluso nell'associazione criminale, pure dedotti.

10. Il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato il 12 dicembre 2022 le conclusioni, con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso in vista dell'udienza del 11 gennaio 2023, differita con sospensione dei termini di prescrizione per impedimento legittimo del difensore.

11. Il ricorso è stato poi trattato all'udienza del 8 marzo 2023, con intervento delle parti a seguito di tempestiva richiesta da parte del difensore, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, come modificato dall'art. 5 -duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla

I. 30 dicembre 2022, n. 199. 12 Le parti hanno concluso come indicato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo di ricorso. 2.1 Una prima questione dedotta dalla difesa è relativa a una sostanziale diversità delle conclusioni cui è giunta la Corte di assise di appello, delineando un ruolo più ampio di Peluso nell'ambito dell'associazione mafiosa, rispetto a quello contestato, limitato all'essere incaricato in più occasioni di recuperare crediti, ruolo che invece non sarebbe stato comprovato.

A ben vedere la censura sul punto è in primo luogo generica, nel senso che non viene contestata una diversità radicale del fatto del quale si è ritenuta la responsabilità penale, né tantomeno una violazione del diritto di difesa.

La motivazione ora impugnata — ben più articolata e approfondita di quella annullata, assolutamente in linea con le indicazioni in diritto e metodologiche sollecitate dalla Corte rescindente — per un verso giunge a ritenere coinvolto Peluso direttamente da [OSCURATO:PERSONA] nel dirimere una questione conflittuale fra Diodato e Leone, due persone vicine al clan, salvo decidere i due insieme di lasciare campo libero alla soluzione della controversia da parte di D'Oronzo e di altri affiliati (par. 6.3.6 della sentenza impugnata); per altro verso, Peluso viene ritenuto in sentenza coinvolto da Ruggeri nel recupero del credito di tal Catapano, mettendone al corrente a posteriori D'Oronzo e [OSCURATO:PERSONA] (par. 6.3.8); come anche coinvolto nel sostegno offerto a Messinese, debitore, a fronte dell'azione di recupero del credito da parte di [OSCURATO:PERSONA], che vede interessarsi Peluso e Ruggeri in favore del debitore, salva la stigmatizzazione da parte di D'Oronzo, che coinvolge anche [OSCURATO:PERSONA], al corrente dell'intervento dei suoi uomini, nel giudizio negativo su costoro per l'intrusione operata (par. 6.3.9).

Inoltre, dalla sentenza impugnata emerge come Peluso e Ruggieri vengano designati per il recupero di un credito di un milione di euro dati in prestito, salva la necessità, questa vota a differenza della precedente, che il 'pizzo' che il creditore deve pagare per il recupero sia diviso non più in quattro quote (D'Oronzo, [OSCURATO:PERSONA]„ Ruggeri e Peluso), ma solo in tre, dovendo gli ultimi due essere ritenuti aventi diritto solo a una quota (par. 6.3.10).

La Corte territoriale, infine, esclude il coinvolgimento di Peluso nella vicenda del recupero del credito di [OSCURATO:PERSONA] (par. 6.3.11).

L'esame sintetico ora operato della motivazione impugnata, in prima battuta consente di ritenere in prima battuta come fra i vari compiti svolti da [OSCURATO:PERSONA] la Corte territoriale abbia ritenuto sussistere anche quello di affiliato dedito al recupero dei crediti o a porsi quale mediatore nelle medesime azioni recuperatorie per le quali veniva chiesto l'intervento dell'organizzazione criminale, dal creditore e/o dal debitore.

E pertanto ciò dimostra la assoluta aspecificità del motivo di ricorso, che non si confronta con la motivazione impugnata che rende conto di plurimi episodi di recupero crediti operati da Peluso: ne consegue che è inammissibile il ricorso sul punto, in quanto fondato su censure non specifiche, ossia generiche e indeterminate, che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849), in difetto di una critica puntuale al provvedimento, senza prendere in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (Sez. 6 n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521).

D'altro canto, va anche chiarito che la stessa imputazione, dopo aver delineato l'attività illecita e il metodo mafioso dell'organizzazione criminale, descrive «in particolare» anche quella 'competenza' di Peluso, in merito agli episodi di recupero crediti, ma ciò non esclude il coinvolgimento del Peluso medesimo in ulteriori campi di interesse del sodalizio, con il 'prendere parte' anche ad altre attività associative, che infatti vengono puntualmente esaminate da parte della Corte territoriale.

Ed infatti, Peluso viene indicato come colui che favorì l'arruolamento di nuovi adepti, come Ruggieri, (par. 6.3.1), che garantiva l'assistenza ad un sodale detenuto per conto del clan (par. 6.3.5), che partecipava alle riunioni organizzative del sodalizio sotto l'egida del capo [OSCURATO:PERSONA], anche quella svoltasi con l'alleato Cesario (par. 6.3.2), che non a caso tesse le lodi di Peluso quando quest'ultimo mette in contatto i due telefonicamente (par. 6.3.3).

Per altro, anche sotto tale profilo, tale articolazione del motivo è generica: prende in considerazione solo una delle rationes decidendi esaminando non tutti gli episodi di recupero crediti (la conversazione n. 500 del par. 6.3.10 proprio relativo a un ulteriore recupero crediti, e quindi la relativa motivazione, non viene 'attaccata' dal ricorrente) e soprattutto dovendosi evidenziare come la ritenuta responsabilità non dipenda esclusivamente da tale tipologia di contributo, ma anche dagli altri, da ultimo esaminati, pure contestati e rilevati.

Infatti è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle rationes decidendi poste a fondamento della decisione, ove siano entrambe autonome ed autosufficienti, in quanto da una pronuncia favorevole su di esse non potrebbe derivare all'impugnante quella modificazione della sua situazione processuale in cui si sostanzia l'interesse che, per espresso dettato normativo, deve sottostare ad ogni impugnazione (Sez. 3, n. 30021 del 14/07/2011, F., Rv. 250972; Sez. 3, n. 27119 del 05/03/2015, P.G. in proc.

Bertozzi, Rv. 264267; Sez. 3, n. 2754 del 06/12/2017, Birnonte, Rv. 272448) D'altro canto, la condotta di partecipazione all'associazione per delinquere di cui all'art. 416-bis cod. pen. è a forma libera e può realizzarsi in forme e contenuti diversi (Sez. 2, n. 55141 del 16/07/2018, Galati, Rv. 274250 - 01; Sez. 5, n. 18061 del 13/03/2002, Bagarella, Rv. 221914 - 01), purché si traduca in un contributo non marginale ma apprezzabile alla realizzazione degli scopi dell'organismo: in questo modo, infatti, si verifica la lesione degli interessi salvaguardati dalla norma incriminatrice, qualunque sia il ruolo assunto dall'agente nell'ambito dell'associazione; ne consegue che la condotta del partecipe può risultare variegata, differenziata, ovvero assumere connotazioni diverse (Sez. 2, n. 4976 del 17/01/1997, Accardo, Rv. 207845 - 01).

E anche la circostanza, dedotta come critica, che nessun delitto scopo sia stato attribuito a Peluso e che, pertanto, non sarebbe comprovabile la condotta di partecipazione al sodalizio ex art. 416-bis cod. pen., risulta manifestamente infondata, come correttamente osservato dalla sentenza impugnata che ha rilevato «come la "partecipazione" al sodalizio criminale non può essere intesa, come pretende la Difesa appellante, unicamente come partec:ipazione ai reati fine della stessa, dovendo declinarsi come costante disponibilità a perseguirne gli scopi e, in particolare, l'assoggettamento e il controllo del territorio» (foll. 15 e 16 della sentenza impugnata). 2.2 La posizione assunta dalla sentenza impugnata su tale ultimo punto è assolutamente in linea con il principio condiviso da questo Collegio, per cui la prova della partecipazione all'associazione criminale se per un verso può trarsi dalla commissione di delitti fine, per altro verso può anche consistere in una "messa a disposizione" fattiva per la vita del sodalizio.

In sostanza, ai fini dell'integrazione della condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, non è necessario che il membro del sodalizio si renda protagonista di specifici reati - fine, in quanto il contributo del partecipe può essere costituito anche dal semplice inserimento all'interno della cDmpagine criminale, secondo modalità tali da poterne desumere la sua completa "messa a disposizione" dell'organizzazione mafiosa (Sez. 5, n. 49793 del 05/06/2013, Spagnolo, Rv. 257826 - 01). 2.3 Al fol. 11 del ricorso viene censurata, poi, l'imputazione per genericità, in quanto non vengono indicati i soggetti nei cui confronti Peluso provvede al recupero crediti.

A tal riguardo deve evidenziarsi come anche tale censura sia manifestamente infondata, in quanto la richiesta di giudizio abbreviato, intervenuta nel caso in esame, determina una cristallizzazione dell'imputazione da cui l'imputato ha scelto di difendersi; ne consegue l'impossibilità per quest'ultimo di eccepirne l'indeterminatezza salvo che dimostri che la genericità o l'indeterminatezza dell'imputazione gli abbia impedito di esercitare la sua difesa, il che nel caso in esame non è stato dedotto dal ricorrente (Sez. 5, n. 33870 del 07/04/2017, Crescenzo, Rv. 270475 - 01; Sez. 4, n. 18776 del 30/09/2016, dep. 2017, Boccuni, Rv. 269880 - 01; Sez. 6, n. 21265 del 15/12/2011, dep. 2012, Bianco, Rv. 252854 - 01). 2.4 Va evidenziato come la censura del ricorrente in ordine all'assenza di una autonoma valutazione, da parte della Corte di assise di appello, dei singoli elementi di prova e della sintesi probatoria che conduca a ritenere accertata la responsabilità penale di Peluso, sia manifestamente infondata.

A tal riguardo va evidenziato come la Corte di assise di appello operi con metodo attento, con ben maggiore profondità di quanto accaduto con la sentenza annullata, in ossequio ai criteri di diritto prefissati in sede rescindente, nonché evitando di replicare i vizi di motivazione, rispettivamente indicati e riscontrati: esamina, la sentenza impugnata, le singole condotte di Peluso, come emergenti dalle conversazioni intercettate, procedendo con una scansione per paragrafi, anticipata dal complessivo giudizio sintetico del risultato probatorio che delinea le ragioni della responsabilità penale di Peluso.

Ogni paragrafo risulta connotato dalla conclusione, anche graficamente sottolineata, del risultato probatorio che, tratto dall'esame delle conversazioni analizzate, comprova lo specifico contributo all'associazione mafiosa offerto da Peluso nella vicenda esaminata dalla Corte di merito.

A fronte di tale precisione deve rilevarsi come il giudizio sintetico sulla responsabilità penale di Peluso sia logicamente in linea con le valutazioni svolte vicenda per vicenda, e comunque esprima una delibazione del tutto autonoma, rispetto a quella della sentenza di primo grado, che risulta, a ben vedere, del tutto priva di una vera e propria scansione riassuntiva dei risultati probatori per singoli imputati e, quindi, individualizzati anche per Peluso.

In tal senso, sia graficamente, sia anche come metodo di analisi e valutativo del materiale probatorio, la Corte di assise di appello opera una propria delibazione assolutamente originale rispetto a quella del G.u.p., quanto alle ragioni della responsabilità penale di Peluso.

Pertanto, anche la censura mossa sul punto dal primo motivo, in merito alla natura apparente della motivazione, in ragione di un mero richiamo alla motivazione di primo grado, risulta manifestamente e dei tutto infondata in quanto, pur concordando le sentenze di primo e secondo grado nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della statuizione di responsabilità (la cd.

"doppia conforme"), l'autonomia della valutazione da parte della Corte di appello è assolutamente evidente, come riprova sia l'approccio 'personalizzato', quanto alla posizione di Peluso, sia anche la differente valutazione dell'episodio del presunto recupero credito da parte di Peluso per conto di Rinaldi, escluso dalla Corte territoriale (par. 6.3.11).

Pertanto, non si incorre, nel caso in esame, in motivazione apparente, in quanto è nulla per difetto assoluto di motivazione solo la sentenza di appello che si limiti a riprodurre la motivazione di quella di primo grado nella parte oggetto dell'impugnazione, senza dare conto delle ragioni di tale condivisione, il che nel caso in esame non è, risultando l'ambito della necessaria autonoma motivazione del giudice d'appello rispettato (Sez. 3, n. 38011 del 17/05/2019, A., Rv. 277834 - 02; massime conformi, N. 12540 del 2000 Rv. 218172 - 01, N. 4261 del 2002 Rv. 221511 - 01, N. 12148 del 2009 Rv. 242811 - 01, N. 6221 del 2006 Rv. 233082 - 01).

Né incorre in alcun vizio di motivazione sul punto la sentenza impugnata, in quanto a fronte di specifiche censura dell'appellante, che la Corte rescindente rilevava non avessero trovato risposta nella sentenza annullata, il giudice del gravame non è incorso nel vizio dedotto, vale a dire nel limitarsi a disattendere tali censure richiamando la contestata motivazione in termini apodittici o meramente ripetitivi, senza farsi carico alcuno di adeguatamente e logicamente argomentare sulla inconsistenza, inadeguatezza o infondatezza dei motivi di impugnazione proposti, configurandosi in tal caso il vizio di motivazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (così, ex ceteris, Cass., Sez. 6, 20.4.2005, n. 6221; v. anche: id., Sez. 4, 25.2.1999, n. 4557; id., Sez. 4, 18.11.1994, n. 13075; id., Sez. 6, 18.9.1992, n. 10583; id., Sez. 4, 8.3.1991, n. 5843; id., Sez. 3, 9.5.1989, n. 8639).

D'altro canto, l'esame della sentenza consente di cogliere il giudizio di sintesi espresso dalla Corte territoriale quanto all'imputato (par. 6.:3), che attribuisce a Peluso il ruolo di chi funge da intermediario per favorire consapevolmente gli incontri tra boss mafiosi finalizzati alla stretta di alleanze o accordi criminosi, l'assicurazione di "protezione" a cittadini e imprenditori, (cosi creando sudditanza, devozione e rispetto), per la risoluzione di controversie tra privati, con minacce o violenza ovvero facendo valere la capacità di intimidazione del clan semplicemente menzionando il nome dei suoi vertici criminali.

Peluso, secondo la Corte di assise di appello, a differenza di quanto sostenuto con l'atto di appello, risulta coinvolto, quale interlocutore diret:to o mediato, in una miriade di conversazioni dal contenuto estremamente significativo in sé che, lette nel contesto delle complessive dinamiche del gruppo e dello stretto rapporto intercorrente con il [OSCURATO:PERSONA], ne comprovano la qualità di uomo di estrema fiducia del capo.

Anche il tema della natura del rapporto di Peluso con [OSCURATO:PERSONA] viene affrontato dalla Corte di merito con assoluta puntualità: la prospettazione difensiva che lo riconduce a una amicizia risalente, secondo la Corte territoriale, offre una visione parziale e limitata del materiale raccolto, un approccio atomistico alle risultanze.

E per altro, la Corte di assise di appello, con motivazione stringente e logica afferma che nel rapporto Peluso - [OSCURATO:PERSONA] non è marginale che il secondo sia a capo di un sodalizio criminoso: in tal senso, dalle conversazioni intercettate emerge che tra i due non vi sia un rapporto paritario poiché Peluso, di fatto, sebbene con accondiscendenza non servile, prende ordini da [OSCURATO:PERSONA], che «gli affida incarichi di fiducia, dettandogli la strategia (come nel caso della vicenda Diodato-Leone), incarichi che lo stesso non può rifiutare, avendo a che fare, appunto, con un boss mafioso che, inevitabilmente, deve accontentare senza potersi sottrarre (come si evince dalla conversazione prog. 777 del 20.6.2012, RIT 877/2012, ALL. 401, infra)»; in secondo luogo, Peluso è sovente presente alle riunioni in cui si discute degli affari del gruppo criminoso - il che avvalora il fatto che ne faccia parte, difficilmente ammettendosi, nelle consorterie di stampo mafioso, la presenza di estranei - tanto è vero che, allorché viene contattato telefonicamente, mostra di essere al corrente della problematica che gli viene prospettata nonostante il linguaggio allusivo e criptico sempre utilizzato dal [OSCURATO:PERSONA].

L'analisi del compendio probatorio che riguarda strettamente Peluso — osserva congruamente la Corte territoriale — non può prescindere, quindi, dallo sguardo d'insieme della consorteria e della posizione degli altri sodali ai quali abitualmente egli si accompagna, essendo evidente che l'accertata partecipazione al sodalizio mafioso di tali soggetti come, ad esempio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], avvalora l'assunto secondo il quale Peluso «non si sia interessato a determinate vicende come mero amico del [OSCURATO:PERSONA], per fargli un favore personale, ma abbia agito in virtù dell'affectio societatis, nella piena consapevolezza che, nell'eseguire i desiderata di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Oronzo, contribuiva a realizzare il programma associativo».

Le ragioni espresse dalla sentenza impugnata risultano, a ben vedere logiche e congrue e per altro in linea con principi consolidati, quale quello per cui ai fini dell'integrazione della condotta di partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso, l'investitura formale o la commissione di reati-fine funzionali agli interessi dalla stessa perseguiti non sono essenziali, in quanto rileva la stabile ed organica compenetrazione del soggetto rispetto al tessuto organizzativo del sodalizio, da valutarsi alla stregua di una lettura non atomistica ma unitaria degli elementi rivelatori di un suo ruolo dinamico all'interno dello stesso che emergono emergere anche da significativi "facta concludentia" (Sez. 5, n. 32020 del 16/03/2018, Capraro, Rv. 273571 - 01; massime conformi, N. 16958 del 2014 Rv. 261475 - 01, N. 6882 del 2016 Rv. 266064 - 01, N. 12554 del 2016 Rv. 267418 - 01, N. 4864 del 2017 Rv. 269207 - 01); o anche con quello per cui la prova della partecipazione all'associazione di stampo mafioso può essere desunta, come fa la Corte territoriale, con metodo logico-induttivo, anche dall'accertata sussistenza di un rapporto gerarchico dell'interessato rispetto ai soggetti ritenuti sicuramente partecipi del sodalizio (Sez. 6, n. 1162 del 14/10/2021, dep. 2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282661 - 01; massime conformi: N. 1612 del 2000 Rv. 216635 - 01, N. 32020 del 2018 Rv. 273571 - 01, N. 48676 del 2014 Rv. 261909 - 01, N. 4864 del 2017 Rv. 269207 - 01).

Pertanto anche questi profili di censura sono assolutamente infondati. 2.5 Altra parte del primo motivo censura, di fatto, l'interpretazione delle conversazioni come operata dalla Corte di assise di appello, lamentando travisamento della prova, a tal fine allegando il contenuto delle trascrizioni delle intercettazioni.

A riguardo deve da subito rilevare questa Corte come, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez.

U, Sentenza n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715): infatti sia l'interpretazione che la valutazione del contenuto delle conversazioni offerta dalla sentenza impugnata, non possono essere sindacati in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 2, Sentenza n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389).

Pertanto, in sede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558 - 01; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, dep. 2014, Napoleoni, Rv. 259516 - 01; Sez. 2, 17 ottobre 2007, n. 38915, Donno, rv 237994).

Venendo alle censure di travisamento le stesse sono manifestamente infondate, in quanto mai viene contestato dal ricorrente che un brano delle captazioni utilizzato in sentenza sia stato mal riprodotto rispetto a quanto emerge dagli atti, anzi la comparazione fra il ricorso e il testo della sentenza palesa come sia medesimo il testo utilizzato e come sia invece il ricorso a trascurare alcuni brani delle conversazioni citate, valorizzate in sentenza, che riporta una ampia ricognizione, mostrando di effettuare una delibazione completa del contenuto, così da poter procedere a una interpretazione compiuta e aderente al testo del dialogo.

E così, procedendo alla analisi delle singole conversazioni richiamate dal ricorso, va osservato che il ricorso trae da quattro piccoli brani di conversazioni, in vero ben più ampie, l'estraneità di Peluso al contesto associativo mafioso (progressivi nn. 301, 15277, 14371, 777, in ricorso da pag. 13 a 16).

E bene, la sentenza impugnata evidenzia come la conversazione n. 301 debba essere letta congiuntamente a tutte le conversazioni che sono specificamente analizzate dalla Corte di assise di appello, che logicamente riconosce un valore probatorio forte al ruolo di Peluso emergente dal colloquio intercettato con [OSCURATO:PERSONA]: al momento della riattivazione del sodalizio criminoso grazie alla maggiore libertà della quale godono i due capi, [OSCURATO:PERSONA] e D'Oronzo, Peluso si fa carico di convincere [OSCURATO:PERSONA] a ammettere al sodalizio [OSCURATO:PERSONA], pur avendo costui fatto un torto al boss.

La sentenza impugnata da fol. 17 a fol. 19 evidenzia l'influenza di Peluso su [OSCURATO:PERSONA], che ha fiducia in Peluso tanto da abbandonare le proprie ritrosie nei confronti di Ruggieri, coinvolgendolo così nelle attività del rinnovato sodalizio.

Peluso si fa garante e riporta l'affectio di Ruggieri verso [OSCURATO:PERSONA].

A fronte di ciò segue il colloquio fra D'Oronzo e [OSCURATO:PERSONA] (n. 301, riportato e analizzato testualmente al fol.19 della sentenza), cioè fra i due capi, nel corso del quale il secondo informa il primo della volontà di Ruggieri di entrare nel sodalizio e si palesano le perplessità di entrambi, in ragione del torto precedentemente subìto: alla fine quest'ultimo sarà ammesso al sodalizio e si renderà operativo (vedi foll. 20 e ss. della sentenza impugnata).

Pertanto non si comprende quale sia la asserita portata disarticolante della conversazione fra [OSCURATO:PERSONA] e D'Oronzo sul ruolo di Peluso, tanto più che proprio le perplessità mostrate dai due leader — che vogliono sincerarsi della affidabilità di Ruggieri, che ha già sbagliato una volta e che però alla fine troverà ingresso nel sodalizio grazie alla mediazione di Peluso, che dunque agisce da garante — dimostrano la fondatezza della chiave interpretativa offerta dalla Corte territoriale e l'intraneità di Peluso, che interviene in una fase delicata„ quale quella della ricostituzione del gruppo criminale, proponendo l'affiliazione di nuovi soggetti fra i quali Ruggieri.

Né alcuna estraneità di Peluso al consesso criminale deriva dall'esame della conversazione n. 15277 e in particolare dal brano riprodotto e analizzato al fol. 20 e seguente della sentenza (cfr. foll. 13 e 14 del ricorso): il contesto vede Peluso che favorisce l'incontro fra [OSCURATO:PERSONA] e tal Cesaro detto Maradona, esponente con il quale il sodalizio vuole allearsi.

Ruggieri è finalmente coinvolto nel sodalizio e fa dichiarazioni di sottomissione a [OSCURATO:PERSONA], affermando che non prenderà iniziative verso 'Maradona' fintantoché il boss non rientrerà fisicamente a Taranto.

E' proprio [OSCURATO:PERSONA] che ribadisce invece il grado di intraneità di Peluso, che conosceva l'intenzione di Maradona di incontrare [OSCURATO:PERSONA], che aveva già informato di ciò [OSCURATO:PERSONA], che in più occasioni è stato proprio con [OSCURATO:PERSONA] a casa di Cesaro, a dimostrazione della fiducia che [OSCURATO:PERSONA] ha in Peluso e che [OSCURATO:PERSONA] invita anche Ruggieri ad avere verso l'attuale imputato.Anche la conversazione fra [OSCURATO:PERSONA] e Ruggieri (n. 4371, fol. 14 del ricorso) non aggiunge altro se non che Ruggieri è sottomesso a [OSCURATO:PERSONA], ma nei «pochi quelli che basta a fare i buoni», cioè i sodali a disposizione, non vi sono elementi tratti dalla conversazione per escludere Peluso.

La vicenda Diodato-Leone (ricorso fol. 15, conv. n. 777) vede il sodalizio spaccato al suo interno: vi è una situazione di imbarazzo fra i capi perchè Leone si è sempre comportato bene con [OSCURATO:PERSONA], mentre D'Oronzio tiene a Cesario (cfr. sentenza fol. 27).

In tale contesto Peluso comunque dimostra di essere stato coinvolto, dichiara di non essere in grado di gestire la questione, anche per scarsa conoscenza, e che la complessità della stessa avrebbe richiesto la presenza di uno dei capi (cfr. sentenza al fol. 25).

Sono invece interessati a gestire la questione altri due sodali, Brunetti e Bonillo: è [OSCURATO:PERSONA] che non si fida dei due e vuole incaricare Peluso, del quale invece si fida.

In tale contesto l'espressione riportata in ricorso della conversazione n. 777 pronunciata da [OSCURATO:PERSONA] («Giovanni? Che c'entra Giovanni, Giovanni vuole stare fuori, posso andare pure io! a parlare., mica aspettiamo gli eventi [...] gioveanni non ne vuole sapere niente di questi fatti, lo sai Giovanni vuole stare fuori da questi fatti ..») secondo la Corte territoriale non dimostra che Peluso (Giovanni) sia estraneo al sodalizio anzi attesta che, rispetto alla vicenda specifica, richiesto da [OSCURATO:PERSONA] di interessarsi in prima persona, cerchi di defilarsi per la complessità della questione, e alla fine anche [OSCURATO:PERSONA] si defilerà.

In sostanza la conversazione, come interpretata dalla Corte territoriale, dimostra non estraneo Peluso, ma intraneo a tal punto da fungere da 'consulente' di [OSCURATO:PERSONA] e da convincerlo a non occuparsi della faccenda, cosicchè a differenza di quanto sostenuto in ricorso (fol. 23) Peluso apporta comunque un contributo 'strategico' per la vita del sodalizio, poiché il permanente interesse di [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe accresciuto la compattezza e la forza del clan che si sarebbe trovato diviso.

Altro blocco di conversazioni vengono richiamate in ricorso in merito alla asserita illogicità della motivazione, che nega la dimensione solo amicale del rapporto [OSCURATO:PERSONA]Peluso. [OSCURATO:PERSONA] «comunque a noi degli altri non ci interessa», riferendosi al gruppo nel quale gravitava Rinaldi, con la replica di [OSCURATO:PERSONA] : «si quello si, va bene, ti dico certe cose perché ci tengo e ti voglio bene come un fratello»(nn. 294), o anche [OSCURATO:PERSONA] che dice a Cesario:« Giovanni, ehi Giovanni, è un bravo ragazzo veramente, ed .. un amicone proprio», non costituiscono espressioni incompatibili con lo status di associato di Peluso.

È vero quanto si legge in ricorso, che la mera relazione parentale con il capo di un sodalizio mafioso non è sufficiente a comprovare la partecipazione all'organismo associativo, ma la sentenza impugnata dimostra plurime prove del contributo fattivo di Peluso, che comprova l'adesione associativa mafiosa pur se su una possibile base amicale.

Neanche manifestamente illogica è la sentenza impugnata nella parte in cui, richiamando la disponibilità di Peluso a recarsi in Sardegna a incontrare D'Oronzo, quale messo di [OSCURATO:PERSONA], non escluda la rilevanza a carico di tutto ciò, a fronte della circostanza che mai Peluso si recò in Sardegna.

A ben vedere l'episodio viene correttamente ricostruito e logicamente valutato, in quanto ciò che è richiesto per la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso è lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua 'messa a disposizione' in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez.

U, Sentenza n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889 - 01)„ quindi anche in termini di potenziale disponibilità; anche perché il reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si consuma nel momento in cui il soggetto entra a far parte dell'organizzazione criminale, senza che sia necessario il compimento, da parte dello stesso, dì specifici atti esecutivi della condotta illecita programmata, poiché, trattandosi di reato di pericolo presunto, per integrare l'offesa all'ordine pubblico è sufficiente la dichiarata adesione al sodalizio, con la c.d.

«messa a disposizione», che è di per sé idonea a rafforzare il proposito criminoso degli altri associati e ad accrescere le potenzialità operative e la capacità di intimidazione e di infiltrazione del sodalizio nel tessuto sociale (Sez. 5, n. 27672 del 03/06/2019, Geraci, Rv. 276897 - 01).

E' di tutta evidenza che già il mettersi a disposizione per un viaggio funzionale agli interessi del sodalizio costituisca un contributo rilevante e comprovante il prendere parte all'associazione.

Infine, il motivo di ricorso ripercorre le conversazioni del par. 6.3.9 della sentenza impugnata in merito al ruolo di Peluso che sostiene il debitore Messinese contro le pretese di Biondolillo, che si era rivolto a tale [OSCURATO:PERSONA] detto Chicco, vicino a D'Oronzo, per una più celere escussione del pagamento.

Peluso e Ruggieri chiedono a [OSCURATO:PERSONA] di comunicare a D'Oronzo di non fare intralciare il proprio lavoro, avendo dei 'frutti' da recuperare.

Ne nasce un conflitto interno al sodalizio che spiega le espressioni utilizzate da D'Oronzo, poi riportate in ricorso: in vero, la Corte di assise di appello spiega in modo congruo l'evolversi della vicenda (foll. 33 e ss).

Alla fine, a riprova dello spessore del Peluso, otterranno di procedere, e [OSCURATO:PERSONA] cercherà di convincere i due a riportare il Francesco «a camminare con loro», cioè ad aderire al sodalizio, così evitandosi analoghi contrasti.Nessuna incongruenza si rileva, né deve stupire che possano accadere 'incidenti' del genere, che l'esperienza giudiziaria vede realizzarsi, e che comunque si volgono, nel caso in esame, a favore del sodalizio se D'Oronzo rifiuterà di ottenere la quota a lui spettante sul profitto illecito tratto, per rispetto al Francesco, a lui vicino, che era stato ostacolato nella sua azione di recupero crediti.

L'espressione di D'Oronzo, contrariato per l'azione non coordinata di Peluso e Ruggieri, alla proposta di [OSCURATO:PERSONA] di espellerli dal clan, allorchè risponde: «non li dobbiamo cacciare..

Lasciali stare non fa niente.., ti ho detto perché quelli mi servono ... lo sai cosa ci servono quelli a noi , no? Che vanno a fare bordello, diciamo, no? », a buona ragione viene considerata dalla Corte di assise di appello come una ulteriore prova della intraneità di Peluso.

D'Oronzo non vuole perdere questo contributo, forse vuole ridimensionarne l'ambito operativo, per utilizzarla solo per azioni esecutive.

Da ciò il ricorso rileva come vi sia un salto logico da parte della sentenza impugnata, in quanto anzi dovrebbe trarsi la prova che Peluso e Ruggieri abbiano agito senza che i capi sapessero.

Ma i leader non sono a Taranto e evidentemente l'incidente scaturisce dalle azioni poste in essere nel margine di autonomia riconosciuto a Peluso, che comunque avrebbe condotto, come condurrà, a un guadagno per il sodalizio.

Va pertanto ritenuta la manifesta infondatezza e la genericità del primo motivo, nei termini indicati.

3. Il secondo motivo è manifestamente infondato per consolidato orientamento giurisprudenziale.

Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, infatti, le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato in considerazione di altrimenti non codificabili situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere del suo autore.

In tal senso la necessità di tale adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, avendo il giudice l'obbligo, quando ne affermi la sussistenza, di fornire apposita e specifica motivazione idonea a fare emergere gli elementi atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (ex nnultis e da ultime Sez. 3, n. 19639 del 27 gennaio 2012, Gallo e altri, Rv. 252900; Sez. 5, n. 7562 del 17/01/2013 - dep. 15/02/2013, P.G. in proc. [OSCURATO:PERSONA], R.v. 254716).

Ed è in questa cornice che devono essere inseriti gli ulteriori principi per cui la concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento A della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo, anche quindi limitandosi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio (Sez. 6 n. 41365 del 28 ottobre 2010, Straface, rv 248737; Sez. 2, n. 3609 del 18 gennaio 2011, Sermone e altri, Rv. 249163).

Nel caso in esame la Corte territoriale, in coerenza con il predetto principio, esclude sussistano elementi di natura positiva, mentre sussistono elementi ostativi, nella condotta processuale e nell'assenza di qualsiasi resipiscenza, che escludono il riconoscimento dell'attenuazione.

A riguardo la motivazione è logica e adeguata, né gli elementi addotti come positivi in ricorso, già proposti con l'atto di appello, sono in grado di rendere manifestamente illogica la valutazione ora censurata.

Infatti, il ruolo assolutamente marginale nella dinamica associativa risulta del tutto smentito dal numero oltremodo significativo di attività in cui è coinvolto Peluso, non ultima quella di affiliazione di Ruggieri, nella fase di implementazione di organico della associazione mafiosa.

4. All'inammissibilità complessiva del ricorso consegue la c:ondanna della parte ricorrente, ai sensi dell'a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/01/1961 avverso la sentenza del 19/11/2020 della CORTE ASSISE APPELLO di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso riportandosi alla memoria già depositata; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa del ricorrente, che ha chiesto accogliersi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di assise di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, con la sentenza emessa in data 19 novembre 2020 — a seguito di annullamento con rinvio disposto da questa Corte, Prima Sezione, della sentenza del 12 marzo 2018 — confermava la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di partecipazione ad un'associazione di stampo mafioso denominata "[OSCURATO:PERSONA]Oronzo - [OSCURATO:PERSONA]". Tale sodalizio risultava operare nel territorio del comune di Taranto, con articolazioni in Verona e Sassari, oltre che in collegamento c:on altre consorterie attive nella medesima città nonché in altre regioni, avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e omertà derivante dal vincolo attuale, ma anche della fama di preesistenti associazioni di stampo mafioso di cui il D'Oronzo ed il [OSCURATO:PERSONA] avevano fatto parte, operanti sul territorio tarantino. Finalità della associazione era il commettere una serie indeterminata di delitti — traffico organizzato di sostanze stupefacenti, delitti contro il patrimonio quali estorsioni, delitti in materia di porto e detenzione di armi attraverso la consumazione di condotte violente e minacciose — nonché l'acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, commerciali, di gestione di appalti e servizi pubblici al fine di realizzare profitti e vantaggi ingiusti. Era altresì contestata a Peluso l'aggravante dell'aver fatto parte di una associazione armata e, in uno a [OSCURATO:PERSONA], in particolare la qualità di partecipe, incaricato dal gruppo in più occasioni di recuperare crediti nei confronti di soggetti riottosi ai pagamenti. Pertanto, la sentenza ora impugnata confermava quanto statuito dal G.u.p. del Tribunale di Taranto, che in sede di giudizio abbreviato aveva già ritenuto la responsabilità penale di Peluso. 2. Al fine di comprendere i motivi di ricorso occorre prendere l'abbrivio dalla vicenda fattuale e dall'iter processuale. La Corte di cassazione, Sezione Prima, con la sentenza di annullamento con rinvio, n. 151 del 2020, già ricostruiva la vicenda nei termini che seguono. L'evento che dava inizio alla ripresa delle attività delinquenziali del sodalizio veniva individuato nella scarcerazione, in esito ad una lunga detenzione, di [OSCURATO:PERSONA] (ammesso, a far data dal 29 luglio 2011, al regime della semilibertà). Costui aveva a più riprese incontrato [OSCURATO:PERSONA]Oronzo, uno dei capi storici della criminalità organizzata tarantina, anch'egli libero dopo essere stato a lungo detenuto e già protagonista del conflitto di mafia che imperversò nella città di Taranto negli anni '90, proprio assieme a [OSCURATO:PERSONA] e ad altri appartenenti al clan mafioso di riferimento (D'Oronzo-[OSCURATO:PERSONA]Ricciardi), in contrapposizione a quello facente capo ai fratelli Claudio, Gianfranco e [OSCURATO:PERSONA]. Dopo un periodo di relativa pace, secondo le sentenze di merito, frutto di un accordo a garanzia dei reciproci interessi delle due associazioni operanti in Taranto, la tregua mafiosa fu interrotta, tra aprile e luglio 1989, da [OSCURATO:PERSONA] che, in violazione del patto associativo, attuò una estorsione ai danni di un imprenditore operante in un'area riservata al controllo di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]Oronzo.L'iniziativa generò una frattura tra i germani Modeo, da una parte, e [OSCURATO:PERSONA] e D'Oronzo dall'altra (spalleggiati da [OSCURATO:PERSONA], detto «il messicano», fratello ex uno latere di Riccardo, Claudio e Gianfranco), che si tradusse in una vera e propria faida protrattasi dall'agosto 1989 sino allo stesso mese dell'anno seguente, nel corso della quale persero la vita esponenti di entrambe le fazioni e, tra gli altri, il padre di [OSCURATO:PERSONA], la madre dei fratelli Modeo e, infine, lo stesso [OSCURATO:PERSONA]. Fu solo con l'avvio della collaborazione con la giustizia di alcuni esponenti dei gruppi criminali che furono promossi i procedimenti penali, che limitarono la libertà personale di molti affiliati, con conseguente riduzione della capacità operativa delle organizzazioni che, a quel punto, ristabilito un clima di armonia, ripresero a svolgere lucrose attività illecite. Nell'estate 2011, secondo le sentenze di merito, ebbe a ricostituirsi il gruppo criminale guidato da [OSCURATO:PERSONA] e D'Oronzo i quali — ammesso l'uno alla semilibertà in Verona e sottoposto l'altro alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno in Sassari — riallacciarono i contatti troncati durante la detenzione, per entrambi di durata quasi ventennale, cogliendo l'occasione data loro dalla concomitante e transitoria presenza nella comune città di origine e concordando, prima de visu e, quindi, a distanza, la predisposizione e l'attuazione di una strategia volta a recuperare il predominio sull'area tarantina, avvalendosi di una fitta ed articolata rete di sodali. 3. La Corte di cassazione rilevava come dalle sentenze di merito fosse stata ritenuta comprovata la sussistenza e la rivitalizzazione del sodalizio criminoso in esame, come pure la direzione dello stesso da parte di [OSCURATO:PERSONA] e D'Oronzo. Molteplici elementi avevano valutato i Giudici del merito per giungere a tale conclusione, ravvisando gli stessi un ulteriore elemento connotativo del gruppo nell'elevato grado di gerarchizzazione dei rapporti, scandito dai diversi gradi occupati nel sodalizio, richiamati in alcune delle conversazioni intercettate, ai quali si aggiungevano l'esperienza criminale dei capi e dei sodali, le capacità e i meriti acquisiti per la partecipazione a fatti di sangue, i riferimenti ai capi storici dell'organizzazione, le iniziative assunte contro i sodali che, per non avere risposto alle aspettative, erano stati considerati non all'altezza dei compiti loro assegnati. I Giudici del merito avevano segnalato, al riguardo, come tanto i capi dell'associazione quanto i sodali di rango non apicale avessero manifestato in ogni circostanza il desiderio di vedere riconosciuti, nell'agone della malavita tarantina e nel contesto sociale cittadino, prestigio e fama della compagine e dei suoi più autorevoli esponenti, secondo quanto emerge, tra l'altro, dalla conversazione n.171 del RIT n. 181/12, intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Gli sforzi dei protagonisti di tale stagione criminale miravano ad un salto di qualità, delineato da [OSCURATO:PERSONA] nel colloquio ora menzionato, che consentisse al gruppo la possibilità di spendere la forza di intimidazione nel lucroso settore degli appalti e della gestione di imprese e cooperative che, attraverso l'assoggettamento dei titolari delle funzioni pubbliche o il coinvolgimento diretto di compiacenti personaggi della politica, potessero partecipare a gare pubbliche per incrementare i profitti dell'associazione, oppure imporsi sul mercato attraverso la minaccia rivolta alle imprese concorrenti di gravi conseguenze derivanti dall'intervento di capi mafiosi. Inoltre, i Giudici di merito ritenevano comprovata l'esistenza dell'associazione anche attraverso la prova di delitti fine e di ulteriori elementi sintomatici: la tentata estorsione ai danni dell'AMIU e l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], delitti che avevano visto [OSCURATO:PERSONA], attivamente supportato da una efficiente rete di collaboratori, dapprima intimorire le vittime designate, invitandole, con messaggi eloquenti, e poi punendo Santagato per non aver ubbidito ai diktat; plurimi e comprovati pestaggi in danno di avversari anche antichi, che andavano a comporre la lista stilata da D'Oronzo e [OSCURATO:PERSONA] dedicata a coloro nei cui confronti di due capi nutrivano risentimento; i comprovati rapporti con esponenti di altri gruppi associativi criminali pugliesi e calabresi, l'esistenza di una cassa comune, l'obbligo di rendicontazione da parte degli affiliati in ordine alle riscossioni operate, l'assistenza legale assicurata agli affiliati detenuti. La Corte del giudizio rescindente aggiungeva che «La coesione del gruppo è garantita, in questo contesto, dalla fortissima solidarietà interna e dall'indiscusso riconoscimento della leadership di [OSCURATO:PERSONA] ed °ronzo D'Orlando, attorno alla quale si cementa l'affectio societatis dei partecipi, tradottasi, di volta in volta, nella commissione dei reati-fine ovvero di atti che, nell'esprimere, in concreto, la disponibilità di chi li pone in essere, forniscono un apporto causalmente rilevante perché rafforzativo della capacità intimidatoria e del connesso effetto di assoggettamento ed omertà [...]. La compagine formatasi attorno alle figure di D'Oronzo e [OSCURATO:PERSONA] presenta, dunque, nella descrizione che ne fanno i giudici di merito, tutte le stimmate dell'associazione rilefiosa: essa persegue un programma criminoso che, incentrato sulla forza di intimidazione, abbraccia la commissione di illeciti di amplissima natura, dalle estorsioni al traffico di stupefacente sino all'acquisizione di lucrose attività economiche e si giova della disponibilità di un variegato arsenale, utile per realizzare, di volta in volta, atti minatori ovvero omicidiari. Significativi appaiono, sotto questo aspetto, i reiterati riferimenti, tratti dalle intercettazioni, ad armi micidiali, alcune delle quali sottoposte a sequestro».4. Venendo in particolare al Peluso, attuale ricorrente, condannato alla pena di sei anni di reclusione in primo e secondo grado, i Giudici del merito lo avevano indicato quale soggetto organico al gruppo capeggiato da [OSCURATO:PERSONA] e D'Oronzo, nell'ambito del quale gli sarebbero stati affidati compiti di atl:ivo gregariato oltre che di recupero crediti, in una specifica occasione svolti per conto di Rinaldi, il quale si sarebbe rivolto a [OSCURATO:PERSONA], che ebbe a delegare proprio Peluso. Gli elementi ulteriori a carico di Peluso risultavano essere: un colloquio con [OSCURATO:PERSONA], a proposito dell' attaccamento nutrito nei suoi confronti da altro associato, [OSCURATO:PERSONA], nel corso del quale Peluso rassicurava [OSCURATO:PERSONA] circa l'assoluta fedeltà del comune amico; quanto accaduto la not:te del 31 dicembre 2012, allorchè Ruggieri e Peluso si recarono presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] per rivolgergli gli auguri in vista del nuovo anno, estesi anche a [OSCURATO:PERSONA]Oronzo, che [OSCURATO:PERSONA] contattava telefonicamente, così consentendo una comunicazione diretta tra i due: Peluso risultava coinvolto in quanto Ruggieri, rassicurando telefonicamente D'Oronzo in ordine alla continua protezione garantita a [OSCURATO:PERSONA], utilizzava la prima persona plurale, quindi coinvolgendo Peluso; le plurime, per il G.u.p., conversazioni intercorse tra [OSCURATO:PERSONA]„ D'Oronzo, Ruggieri e Peluso inerenti affari illeciti o situazioni di contrasto tra soggetti gravitanti nell'ambito della malavita tarantina; la presenza di Peluso, il 20 giugno 2012, all'incontro con [OSCURATO:PERSONA], nel quale fu chiesto al boss di intervenire presso tale [OSCURATO:PERSONA], per risolvere il contrasto insorto tra lo stesso e [OSCURATO:PERSONA], membro del sodalizio guidato da [OSCURATO:PERSONA]; la programmata partecipazione di Peluso ad un viaggio in Sardegna ipotizzato da [OSCURATO:PERSONA]Oronzo e tale [OSCURATO:PERSONA]; l'essere stato Peluso in compagnia di [OSCURATO:PERSONA], esponente di altro clan malavitoso locale, quando era stato contattato telefonicamente da [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva subito messo in contatto proprio con Cesario; l'ulteriore intervento in una vicenda civilistica, questa volta non a tutela del creditore, come per il caso di Rinaldi, ma in favore del debitore, Messinese, nei confronti di tale [OSCURATO:PERSONA], che aveva reclamato il pagamento di quanto dovuto ricorrendo a metodi poco ortodossi, cosicchè su mandato di [OSCURATO:PERSONA] con Ruggeri avrebbero composto la vicenda. 5. [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto con il precedente ricorso per cassazione due motivi di censura, lamentando con il primo violazione di legge e vizio di motivazione per l'apparenza delle argomentazioni della prima sentenza della Corte di assise di appello del 12 marzo 2018. In particolare, si doleva dell'elusione delle censure poste con l'atto di appello e dell'aver ritenuto la partecipazione al sodalizio sulla scorta della vicenda del recupero del credito per conto di [OSCURATO:PERSONA], alla quale l'imputato invece era rimasto del tutto estraneo, con evidente travisamento della prova; inoltre, la Corte territoriale aveva omesso di valutare due intercettazioni, n. 15277 del 17 novembre 2012 e n. 777 del 20 giugno 2012, decisive per l'esclusione della responsabilità. Con un secondo motivo deduceva violazione di legge quanto al trattamento sanzionatorio. 6. Il primo motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] veniva ritenuto fondato, assorbito e impregiudicato il secondo. In particolare, la Corte di cassazione rilevava come le conversazioni richiamate dalla Corte di assise di appello attestassero la continguità a [OSCURATO:PERSONA], Ruggieri e, più in generale, alla consorteria criminale, ma non recavano sicura attitudine a comprovare la natura di partecipe di Peluso, in alcuni casi non risultando neanche delineate dalla Corte territoriale le conversazioni nella loro portata fattuale. Peluso, a differenza di Ruggieri, non risulterebbe aver fatto professione personale di fedeltà, né le altre conversazioni richiamate, a volte cumulativamente, risultavano essere illustrate o specificate in modo tale da superare il ragionevole dubbio in ordine al contributo offerto all'organizzazione criminale. Tale deficit probatorio o argomentativo risultava palese in relazione alle vicende Rinaldi e Messinese, per le quali non emergeva il certo coinvolgimento di Peluso, tanto che quanto al caso Messinese la sentenza di primo grado non citava il coinvolgimento dell'imputato. A tali vizi motivazionali conseguiva l'annullamento con rinvio per un nuovo giudizio «libero nell'esito, nell'ambito del quale tutti gli elementi che attengono alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], ivi compresi quelli che hanno coinvolto, rispettivamente, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], siano compiutamente delibati». 6. La Corte di assise di appello di Taranto, in sede di rinvio, ha confermato la colpevolezza del Peluso, con la sentenza ora impugnata, della quale si leggerà a seguire. 7. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di PelUSO consta di due motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.8. Il primo motivo, variamente articolato, deduce violazione dell'art. 416-bis cod. pen. nonché vizio di motivazione conseguente anche per travisamento della prova. 8.1 La Corte di assise di appello sarebbe incorsa nei medesimi vizi già riscontrati nella sentenza annullata dalla Corte di cassazione. Per un verso la sentenza impugnata risulterebbe affetta da motivazione apparente, essendosi riportata alla sentenza di primo grado senza esprimere una propria autonoma valutazione. Inoltre, avrebbe travisato l'imputazione, che focalizzava la condotta sul ruolo di Peluso di addetto al recupero dei crediti, riconducendo allo stesso condotte diverse, quale quella di intermediazione fra boss mafiosi per creare alleanze, assicurare protezione a imprenditori, risolvere controversie fra privati. Inoltre, quanto al compito di recupero dei crediti, la Corte territoriale non avrebbe specificato nei confronti di chi Peluso l'abbia esercitato, né risultano indicati reati fine commessi dal ricorrente, tali da ricondurre la sua condotta a quella contestata. 8.2 Fallace sarebbe anche la motivazione, che accosta Peluso a [OSCURATO:PERSONA] per ragioni criminali, mentre fra i due vi sarebbe una risalente amicizia, trascurando brani delle conversazioni elencate in ricorso, e allegate, che comproverebbero l'estraneità di Peluso al sodalizio criminale (conversazioni nn. 301, 15277, 4371, 777). La sentenza attribuisce a Peluso, inoltre, intraneità al sodalizio e affectio societatis perché dialogando con [OSCURATO:PERSONA], con il quale anche esisterebbe solo un'amicizia, mostrerebbe di avere contezza delle varie vicende criminali: l'illogicità deriverebbe dalla circostanza che non vengono indicate le specifiche conversazioni che comproverebbero l'affermazione predetta e, inoltre, tali conclusioni sarebbero smentite da conversazioni intercettate, i cui brani vengono riportati e interpretati diversamente in ricorso (foll. 19 e ss., conv. nn. 294, 1123, 156), dando per scontata la presenza di Peluso all'incontro fra Ruggeri e [OSCURATO:PERSONA] per il solo uso del plurale da parte del primo. Anche in merito alla controversia fra Diodato e Leone la Corte di merito sarebbe incorsa nei medesimi vizi già valutati per la sentenza annullata, per travisamento per omissione della conversazione n. 777 e per smentita da parte della conversazione n. 796. Quanto alla trasferta sarda, alla quale avrebbe dovuto prendere parte Peluso, risulta poi non realizzata, cosicchè è illoqico trarne un elemento a carico del ricorrente. Ancora, vizio da travisamento della prova si avrebbe in ordine al coinvolgimento di Peluso e Ruggieri nella mediazione fra Messinese e Biondolillo, in quanto le conversazioni nn. 112 e 443 evidenzierebbero come [OSCURATO:PERSONA] sia all'oscuro della vicenda e, dunque, la stessa non sia nell'alveo delle dinamiche criminali associative, come d'altro canto attesterebbe la circostanza che D'Oronzo stigmatizzi e osteggi l'iniziativa di Peluso e Ruggieri, dimostrando l'estraneità di costoro al patto mafioso. Infine, illogico è che la Corte territoriale abbia ritenuto irrilevante, ai fini della penale responsabilità, l'esclusione di Peluso dalla vicenda del recupero crediti per conto di Rinaldi. 9. Il secondo motivo deduce violazione dell'art. 62 -bis cod. pen. e vizio di motivazione. L'omesso riconoscimento delle attenuanti generiche, richieste con il motivo di appello, avrebbe visto errare la Corte territoriale per non aver valutato i limitati precedenti penali e il ruolo trascurabile di Peluso nell'associazione criminale, pure dedotti. 10. Il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato il 12 dicembre 2022 le conclusioni, con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso in vista dell'udienza del 11 gennaio 2023, differita con sospensione dei termini di prescrizione per impedimento legittimo del difensore. 11. Il ricorso è stato poi trattato all'udienza del 8 marzo 2023, con intervento delle parti a seguito di tempestiva richiesta da parte del difensore, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, come modificato dall'art. 5 -duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199. 12 Le parti hanno concluso come indicato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo di ricorso. 2.1 Una prima questione dedotta dalla difesa è relativa a una sostanziale diversità delle conclusioni cui è giunta la Corte di assise di appello, delineando un ruolo più ampio di Peluso nell'ambito dell'associazione mafiosa, rispetto a quello contestato, limitato all'essere incaricato in più occasioni di recuperare crediti, ruolo che invece non sarebbe stato comprovato. A ben vedere la censura sul punto è in primo luogo generica, nel senso che non viene contestata una diversità radicale del fatto del quale si è ritenuta la responsabilità penale, né tantomeno una violazione del diritto di difesa. La motivazione ora impugnata — ben più articolata e approfondita di quella annullata, assolutamente in linea con le indicazioni in diritto e metodologiche sollecitate dalla Corte rescindente — per un verso giunge a ritenere coinvolto Peluso direttamente da [OSCURATO:PERSONA] nel dirimere una questione conflittuale fra Diodato e Leone, due persone vicine al clan, salvo decidere i due insieme di lasciare campo libero alla soluzione della controversia da parte di D'Oronzo e di altri affiliati (par. 6.3.6 della sentenza impugnata); per altro verso, Peluso viene ritenuto in sentenza coinvolto da Ruggeri nel recupero del credito di tal Catapano, mettendone al corrente a posteriori D'Oronzo e [OSCURATO:PERSONA] (par. 6.3.8); come anche coinvolto nel sostegno offerto a Messinese, debitore, a fronte dell'azione di recupero del credito da parte di [OSCURATO:PERSONA], che vede interessarsi Peluso e Ruggeri in favore del debitore, salva la stigmatizzazione da parte di D'Oronzo, che coinvolge anche [OSCURATO:PERSONA], al corrente dell'intervento dei suoi uomini, nel giudizio negativo su costoro per l'intrusione operata (par. 6.3.9). Inoltre, dalla sentenza impugnata emerge come Peluso e Ruggieri vengano designati per il recupero di un credito di un milione di euro dati in prestito, salva la necessità, questa vota a differenza della precedente, che il 'pizzo' che il creditore deve pagare per il recupero sia diviso non più in quattro quote (D'Oronzo, [OSCURATO:PERSONA]„ Ruggeri e Peluso), ma solo in tre, dovendo gli ultimi due essere ritenuti aventi diritto solo a una quota (par. 6.3.10). La Corte territoriale, infine, esclude il coinvolgimento di Peluso nella vicenda del recupero del credito di [OSCURATO:PERSONA] (par. 6.3.11). L'esame sintetico ora operato della motivazione impugnata, in prima battuta consente di ritenere in prima battuta come fra i vari compiti svolti da [OSCURATO:PERSONA] la Corte territoriale abbia ritenuto sussistere anche quello di affiliato dedito al recupero dei crediti o a porsi quale mediatore nelle medesime azioni recuperatorie per le quali veniva chiesto l'intervento dell'organizzazione criminale, dal creditore e/o dal debitore. E pertanto ciò dimostra la assoluta aspecificità del motivo di ricorso, che non si confronta con la motivazione impugnata che rende conto di plurimi episodi di recupero crediti operati da Peluso: ne consegue che è inammissibile il ricorso sul punto, in quanto fondato su censure non specifiche, ossia generiche e indeterminate, che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849), in difetto di una critica puntuale al provvedimento, senza prendere in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (Sez. 6 n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521). D'altro canto, va anche chiarito che la stessa imputazione, dopo aver delineato l'attività illecita e il metodo mafioso dell'organizzazione criminale, descrive «in particolare» anche quella 'competenza' di Peluso, in merito agli episodi di recupero crediti, ma ciò non esclude il coinvolgimento del Peluso medesimo in ulteriori campi di interesse del sodalizio, con il 'prendere parte' anche ad altre attività associative, che infatti vengono puntualmente esaminate da parte della Corte territoriale. Ed infatti, Peluso viene indicato come colui che favorì l'arruolamento di nuovi adepti, come Ruggieri, (par. 6.3.1), che garantiva l'assistenza ad un sodale detenuto per conto del clan (par. 6.3.5), che partecipava alle riunioni organizzative del sodalizio sotto l'egida del capo [OSCURATO:PERSONA], anche quella svoltasi con l'alleato Cesario (par. 6.3.2), che non a caso tesse le lodi di Peluso quando quest'ultimo mette in contatto i due telefonicamente (par. 6.3.3). Per altro, anche sotto tale profilo, tale articolazione del motivo è generica: prende in considerazione solo una delle rationes decidendi esaminando non tutti gli episodi di recupero crediti (la conversazione n. 500 del par. 6.3.10 proprio relativo a un ulteriore recupero crediti, e quindi la relativa motivazione, non viene 'attaccata' dal ricorrente) e soprattutto dovendosi evidenziare come la ritenuta responsabilità non dipenda esclusivamente da tale tipologia di contributo, ma anche dagli altri, da ultimo esaminati, pure contestati e rilevati. Infatti è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle rationes decidendi poste a fondamento della decisione, ove siano entrambe autonome ed autosufficienti, in quanto da una pronuncia favorevole su di esse non potrebbe derivare all'impugnante quella modificazione della sua situazione processuale in cui si sostanzia l'interesse che, per espresso dettato normativo, deve sottostare ad ogni impugnazione (Sez. 3, n. 30021 del 14/07/2011, F., Rv. 250972; Sez. 3, n. 27119 del 05/03/2015, P.G. in proc. Bertozzi, Rv. 264267; Sez. 3, n. 2754 del 06/12/2017, Birnonte, Rv. 272448) D'altro canto, la condotta di partecipazione all'associazione per delinquere di cui all'art. 416-bis cod. pen. è a forma libera e può realizzarsi in forme e contenuti diversi (Sez. 2, n. 55141 del 16/07/2018, Galati, Rv. 274250 - 01; Sez. 5, n. 18061 del 13/03/2002, Bagarella, Rv. 221914 - 01), purché si traduca in un contributo non marginale ma apprezzabile alla realizzazione degli scopi dell'organismo: in questo modo, infatti, si verifica la lesione degli interessi salvaguardati dalla norma incriminatrice, qualunque sia il ruolo assunto dall'agente nell'ambito dell'associazione; ne consegue che la condotta del partecipe può risultare variegata, differenziata, ovvero assumere connotazioni diverse (Sez. 2, n. 4976 del 17/01/1997, Accardo, Rv. 207845 - 01). E anche la circostanza, dedotta come critica, che nessun delitto scopo sia stato attribuito a Peluso e che, pertanto, non sarebbe comprovabile la condotta di partecipazione al sodalizio ex art. 416-bis cod. pen., risulta manifestamente infondata, come correttamente osservato dalla sentenza impugnata che ha rilevato «come la "partecipazione" al sodalizio criminale non può essere intesa, come pretende la Difesa appellante, unicamente come partec:ipazione ai reati fine della stessa, dovendo declinarsi come costante disponibilità a perseguirne gli scopi e, in particolare, l'assoggettamento e il controllo del territorio» (foll. 15 e 16 della sentenza impugnata). 2.2 La posizione assunta dalla sentenza impugnata su tale ultimo punto è assolutamente in linea con il principio condiviso da questo Collegio, per cui la prova della partecipazione all'associazione criminale se per un verso può trarsi dalla commissione di delitti fine, per altro verso può anche consistere in una "messa a disposizione" fattiva per la vita del sodalizio. In sostanza, ai fini dell'integrazione della condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, non è necessario che il membro del sodalizio si renda protagonista di specifici reati - fine, in quanto il contributo del partecipe può essere costituito anche dal semplice inserimento all'interno della cDmpagine criminale, secondo modalità tali da poterne desumere la sua completa "messa a disposizione" dell'organizzazione mafiosa (Sez. 5, n. 49793 del 05/06/2013, Spagnolo, Rv. 257826 - 01). 2.3 Al fol. 11 del ricorso viene censurata, poi, l'imputazione per genericità, in quanto non vengono indicati i soggetti nei cui confronti Peluso provvede al recupero crediti. A tal riguardo deve evidenziarsi come anche tale censura sia manifestamente infondata, in quanto la richiesta di giudizio abbreviato, intervenuta nel caso in esame, determina una cristallizzazione dell'imputazione da cui l'imputato ha scelto di difendersi; ne consegue l'impossibilità per quest'ultimo di eccepirne l'indeterminatezza salvo che dimostri che la genericità o l'indeterminatezza dell'imputazione gli abbia impedito di esercitare la sua difesa, il che nel caso in esame non è stato dedotto dal ricorrente (Sez. 5, n. 33870 del 07/04/2017, Crescenzo, Rv. 270475 - 01; Sez. 4, n. 18776 del 30/09/2016, dep. 2017, Boccuni, Rv. 269880 - 01; Sez. 6, n. 21265 del 15/12/2011, dep. 2012, Bianco, Rv. 252854 - 01). 2.4 Va evidenziato come la censura del ricorrente in ordine all'assenza di una autonoma valutazione, da parte della Corte di assise di appello, dei singoli elementi di prova e della sintesi probatoria che conduca a ritenere accertata la responsabilità penale di Peluso, sia manifestamente infondata. A tal riguardo va evidenziato come la Corte di assise di appello operi con metodo attento, con ben maggiore profondità di quanto accaduto con la sentenza annullata, in ossequio ai criteri di diritto prefissati in sede rescindente, nonché evitando di replicare i vizi di motivazione, rispettivamente indicati e riscontrati: esamina, la sentenza impugnata, le singole condotte di Peluso, come emergenti dalle conversazioni intercettate, procedendo con una scansione per paragrafi, anticipata dal complessivo giudizio sintetico del risultato probatorio che delinea le ragioni della responsabilità penale di Peluso. Ogni paragrafo risulta connotato dalla conclusione, anche graficamente sottolineata, del risultato probatorio che, tratto dall'esame delle conversazioni analizzate, comprova lo specifico contributo all'associazione mafiosa offerto da Peluso nella vicenda esaminata dalla Corte di merito. A fronte di tale precisione deve rilevarsi come il giudizio sintetico sulla responsabilità penale di Peluso sia logicamente in linea con le valutazioni svolte vicenda per vicenda, e comunque esprima una delibazione del tutto autonoma, rispetto a quella della sentenza di primo grado, che risulta, a ben vedere, del tutto priva di una vera e propria scansione riassuntiva dei risultati probatori per singoli imputati e, quindi, individualizzati anche per Peluso. In tal senso, sia graficamente, sia anche come metodo di analisi e valutativo del materiale probatorio, la Corte di assise di appello opera una propria delibazione assolutamente originale rispetto a quella del G.u.p., quanto alle ragioni della responsabilità penale di Peluso. Pertanto, anche la censura mossa sul punto dal primo motivo, in merito alla natura apparente della motivazione, in ragione di un mero richiamo alla motivazione di primo grado, risulta manifestamente e dei tutto infondata in quanto, pur concordando le sentenze di primo e secondo grado nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della statuizione di responsabilità (la cd. "doppia conforme"), l'autonomia della valutazione da parte della Corte di appello è assolutamente evidente, come riprova sia l'approccio 'personalizzato', quanto alla posizione di Peluso, sia anche la differente valutazione dell'episodio del presunto recupero credito da parte di Peluso per conto di Rinaldi, escluso dalla Corte territoriale (par. 6.3.11). Pertanto, non si incorre, nel caso in esame, in motivazione apparente, in quanto è nulla per difetto assoluto di motivazione solo la sentenza di appello che si limiti a riprodurre la motivazione di quella di primo grado nella parte oggetto dell'impugnazione, senza dare conto delle ragioni di tale condivisione, il che nel caso in esame non è, risultando l'ambito della necessaria autonoma motivazione del giudice d'appello rispettato (Sez. 3, n. 38011 del 17/05/2019, A., Rv. 277834 - 02; massime conformi, N. 12540 del 2000 Rv. 218172 - 01, N. 4261 del 2002 Rv. 221511 - 01, N. 12148 del 2009 Rv. 242811 - 01, N. 6221 del 2006 Rv. 233082 - 01). Né incorre in alcun vizio di motivazione sul punto la sentenza impugnata, in quanto a fronte di specifiche censura dell'appellante, che la Corte rescindente rilevava non avessero trovato risposta nella sentenza annullata, il giudice del gravame non è incorso nel vizio dedotto, vale a dire nel limitarsi a disattendere tali censure richiamando la contestata motivazione in termini apodittici o meramente ripetitivi, senza farsi carico alcuno di adeguatamente e logicamente argomentare sulla inconsistenza, inadeguatezza o infondatezza dei motivi di impugnazione proposti, configurandosi in tal caso il vizio di motivazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (così, ex ceteris, Cass., Sez. 6, 20.4.2005, n. 6221; v. anche: id., Sez. 4, 25.2.1999, n. 4557; id., Sez. 4, 18.11.1994, n. 13075; id., Sez. 6, 18.9.1992, n. 10583; id., Sez. 4, 8.3.1991, n. 5843; id., Sez. 3, 9.5.1989, n. 8639). D'altro canto, l'esame della sentenza consente di cogliere il giudizio di sintesi espresso dalla Corte territoriale quanto all'imputato (par. 6.:3), che attribuisce a Peluso il ruolo di chi funge da intermediario per favorire consapevolmente gli incontri tra boss mafiosi finalizzati alla stretta di alleanze o accordi criminosi, l'assicurazione di "protezione" a cittadini e imprenditori, (cosi creando sudditanza, devozione e rispetto), per la risoluzione di controversie tra privati, con minacce o violenza ovvero facendo valere la capacità di intimidazione del clan semplicemente menzionando il nome dei suoi vertici criminali. Peluso, secondo la Corte di assise di appello, a differenza di quanto sostenuto con l'atto di appello, risulta coinvolto, quale interlocutore diret:to o mediato, in una miriade di conversazioni dal contenuto estremamente significativo in sé che, lette nel contesto delle complessive dinamiche del gruppo e dello stretto rapporto intercorrente con il [OSCURATO:PERSONA], ne comprovano la qualità di uomo di estrema fiducia del capo. Anche il tema della natura del rapporto di Peluso con [OSCURATO:PERSONA] viene affrontato dalla Corte di merito con assoluta puntualità: la prospettazione difensiva che lo riconduce a una amicizia risalente, secondo la Corte territoriale, offre una visione parziale e limitata del materiale raccolto, un approccio atomistico alle risultanze. E per altro, la Corte di assise di appello, con motivazione stringente e logica afferma che nel rapporto Peluso - [OSCURATO:PERSONA] non è marginale che il secondo sia a capo di un sodalizio criminoso: in tal senso, dalle conversazioni intercettate emerge che tra i due non vi sia un rapporto paritario poiché Peluso, di fatto, sebbene con accondiscendenza non servile, prende ordini da [OSCURATO:PERSONA], che «gli affida incarichi di fiducia, dettandogli la strategia (come nel caso della vicenda Diodato-Leone), incarichi che lo stesso non può rifiutare, avendo a che fare, appunto, con un boss mafioso che, inevitabilmente, deve accontentare senza potersi sottrarre (come si evince dalla conversazione prog. 777 del 20.6.2012, RIT 877/2012, ALL. 401, infra)»; in secondo luogo, Peluso è sovente presente alle riunioni in cui si discute degli affari del gruppo criminoso - il che avvalora il fatto che ne faccia parte, difficilmente ammettendosi, nelle consorterie di stampo mafioso, la presenza di estranei - tanto è vero che, allorché viene contattato telefonicamente, mostra di essere al corrente della problematica che gli viene prospettata nonostante il linguaggio allusivo e criptico sempre utilizzato dal [OSCURATO:PERSONA]. L'analisi del compendio probatorio che riguarda strettamente Peluso — osserva congruamente la Corte territoriale — non può prescindere, quindi, dallo sguardo d'insieme della consorteria e della posizione degli altri sodali ai quali abitualmente egli si accompagna, essendo evidente che l'accertata partecipazione al sodalizio mafioso di tali soggetti come, ad esempio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], avvalora l'assunto secondo il quale Peluso «non si sia interessato a determinate vicende come mero amico del [OSCURATO:PERSONA], per fargli un favore personale, ma abbia agito in virtù dell'affectio societatis, nella piena consapevolezza che, nell'eseguire i desiderata di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Oronzo, contribuiva a realizzare il programma associativo». Le ragioni espresse dalla sentenza impugnata risultano, a ben vedere logiche e congrue e per altro in linea con principi consolidati, quale quello per cui ai fini dell'integrazione della condotta di partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso, l'investitura formale o la commissione di reati-fine funzionali agli interessi dalla stessa perseguiti non sono essenziali, in quanto rileva la stabile ed organica compenetrazione del soggetto rispetto al tessuto organizzativo del sodalizio, da valutarsi alla stregua di una lettura non atomistica ma unitaria degli elementi rivelatori di un suo ruolo dinamico all'interno dello stesso che emergono emergere anche da significativi "facta concludentia" (Sez. 5, n. 32020 del 16/03/2018, Capraro, Rv. 273571 - 01; massime conformi, N. 16958 del 2014 Rv. 261475 - 01, N. 6882 del 2016 Rv. 266064 - 01, N. 12554 del 2016 Rv. 267418 - 01, N. 4864 del 2017 Rv. 269207 - 01); o anche con quello per cui la prova della partecipazione all'associazione di stampo mafioso può essere desunta, come fa la Corte territoriale, con metodo logico-induttivo, anche dall'accertata sussistenza di un rapporto gerarchico dell'interessato rispetto ai soggetti ritenuti sicuramente partecipi del sodalizio (Sez. 6, n. 1162 del 14/10/2021, dep. 2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282661 - 01; massime conformi: N. 1612 del 2000 Rv. 216635 - 01, N. 32020 del 2018 Rv. 273571 - 01, N. 48676 del 2014 Rv. 261909 - 01, N. 4864 del 2017 Rv. 269207 - 01). Pertanto anche questi profili di censura sono assolutamente infondati. 2.5 Altra parte del primo motivo censura, di fatto, l'interpretazione delle conversazioni come operata dalla Corte di assise di appello, lamentando travisamento della prova, a tal fine allegando il contenuto delle trascrizioni delle intercettazioni. A riguardo deve da subito rilevare questa Corte come, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, Sentenza n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715): infatti sia l'interpretazione che la valutazione del contenuto delle conversazioni offerta dalla sentenza impugnata, non possono essere sindacati in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 2, Sentenza n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389). Pertanto, in sede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558 - 01; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, dep. 2014, Napoleoni, Rv. 259516 - 01; Sez. 2, 17 ottobre 2007, n. 38915, Donno, rv 237994). Venendo alle censure di travisamento le stesse sono manifestamente infondate, in quanto mai viene contestato dal ricorrente che un brano delle captazioni utilizzato in sentenza sia stato mal riprodotto rispetto a quanto emerge dagli atti, anzi la comparazione fra il ricorso e il testo della sentenza palesa come sia medesimo il testo utilizzato e come sia invece il ricorso a trascurare alcuni brani delle conversazioni citate, valorizzate in sentenza, che riporta una ampia ricognizione, mostrando di effettuare una delibazione completa del contenuto, così da poter procedere a una interpretazione compiuta e aderente al testo del dialogo. E così, procedendo alla analisi delle singole conversazioni richiamate dal ricorso, va osservato che il ricorso trae da quattro piccoli brani di conversazioni, in vero ben più ampie, l'estraneità di Peluso al contesto associativo mafioso (progressivi nn. 301, 15277, 14371, 777, in ricorso da pag. 13 a 16). E bene, la sentenza impugnata evidenzia come la conversazione n. 301 debba essere letta congiuntamente a tutte le conversazioni che sono specificamente analizzate dalla Corte di assise di appello, che logicamente riconosce un valore probatorio forte al ruolo di Peluso emergente dal colloquio intercettato con [OSCURATO:PERSONA]: al momento della riattivazione del sodalizio criminoso grazie alla maggiore libertà della quale godono i due capi, [OSCURATO:PERSONA] e D'Oronzo, Peluso si fa carico di convincere [OSCURATO:PERSONA] a ammettere al sodalizio [OSCURATO:PERSONA], pur avendo costui fatto un torto al boss. La sentenza impugnata da fol. 17 a fol. 19 evidenzia l'influenza di Peluso su [OSCURATO:PERSONA], che ha fiducia in Peluso tanto da abbandonare le proprie ritrosie nei confronti di Ruggieri, coinvolgendolo così nelle attività del rinnovato sodalizio. Peluso si fa garante e riporta l'affectio di Ruggieri verso [OSCURATO:PERSONA]. A fronte di ciò segue il colloquio fra D'Oronzo e [OSCURATO:PERSONA] (n. 301, riportato e analizzato testualmente al fol.19 della sentenza), cioè fra i due capi, nel corso del quale il secondo informa il primo della volontà di Ruggieri di entrare nel sodalizio e si palesano le perplessità di entrambi, in ragione del torto precedentemente subìto: alla fine quest'ultimo sarà ammesso al sodalizio e si renderà operativo (vedi foll. 20 e ss. della sentenza impugnata). Pertanto non si comprende quale sia la asserita portata disarticolante della conversazione fra [OSCURATO:PERSONA] e D'Oronzo sul ruolo di Peluso, tanto più che proprio le perplessità mostrate dai due leader — che vogliono sincerarsi della affidabilità di Ruggieri, che ha già sbagliato una volta e che però alla fine troverà ingresso nel sodalizio grazie alla mediazione di Peluso, che dunque agisce da garante — dimostrano la fondatezza della chiave interpretativa offerta dalla Corte territoriale e l'intraneità di Peluso, che interviene in una fase delicata„ quale quella della ricostituzione del gruppo criminale, proponendo l'affiliazione di nuovi soggetti fra i quali Ruggieri. Né alcuna estraneità di Peluso al consesso criminale deriva dall'esame della conversazione n. 15277 e in particolare dal brano riprodotto e analizzato al fol. 20 e seguente della sentenza (cfr. foll. 13 e 14 del ricorso): il contesto vede Peluso che favorisce l'incontro fra [OSCURATO:PERSONA] e tal Cesaro detto Maradona, esponente con il quale il sodalizio vuole allearsi. Ruggieri è finalmente coinvolto nel sodalizio e fa dichiarazioni di sottomissione a [OSCURATO:PERSONA], affermando che non prenderà iniziative verso 'Maradona' fintantoché il boss non rientrerà fisicamente a Taranto. E' proprio [OSCURATO:PERSONA] che ribadisce invece il grado di intraneità di Peluso, che conosceva l'intenzione di Maradona di incontrare [OSCURATO:PERSONA], che aveva già informato di ciò [OSCURATO:PERSONA], che in più occasioni è stato proprio con [OSCURATO:PERSONA] a casa di Cesaro, a dimostrazione della fiducia che [OSCURATO:PERSONA] ha in Peluso e che [OSCURATO:PERSONA] invita anche Ruggieri ad avere verso l'attuale imputato.Anche la conversazione fra [OSCURATO:PERSONA] e Ruggieri (n. 4371, fol. 14 del ricorso) non aggiunge altro se non che Ruggieri è sottomesso a [OSCURATO:PERSONA], ma nei «pochi quelli che basta a fare i buoni», cioè i sodali a disposizione, non vi sono elementi tratti dalla conversazione per escludere Peluso. La vicenda Diodato-Leone (ricorso fol. 15, conv. n. 777) vede il sodalizio spaccato al suo interno: vi è una situazione di imbarazzo fra i capi perchè Leone si è sempre comportato bene con [OSCURATO:PERSONA], mentre D'Oronzio tiene a Cesario (cfr. sentenza fol. 27). In tale contesto Peluso comunque dimostra di essere stato coinvolto, dichiara di non essere in grado di gestire la questione, anche per scarsa conoscenza, e che la complessità della stessa avrebbe richiesto la presenza di uno dei capi (cfr. sentenza al fol. 25). Sono invece interessati a gestire la questione altri due sodali, Brunetti e Bonillo: è [OSCURATO:PERSONA] che non si fida dei due e vuole incaricare Peluso, del quale invece si fida. In tale contesto l'espressione riportata in ricorso della conversazione n. 777 pronunciata da [OSCURATO:PERSONA] («Giovanni? Che c'entra Giovanni, Giovanni vuole stare fuori, posso andare pure io! a parlare., mica aspettiamo gli eventi [...] gioveanni non ne vuole sapere niente di questi fatti, lo sai Giovanni vuole stare fuori da questi fatti ..») secondo la Corte territoriale non dimostra che Peluso (Giovanni) sia estraneo al sodalizio anzi attesta che, rispetto alla vicenda specifica, richiesto da [OSCURATO:PERSONA] di interessarsi in prima persona, cerchi di defilarsi per la complessità della questione, e alla fine anche [OSCURATO:PERSONA] si defilerà. In sostanza la conversazione, come interpretata dalla Corte territoriale, dimostra non estraneo Peluso, ma intraneo a tal punto da fungere da 'consulente' di [OSCURATO:PERSONA] e da convincerlo a non occuparsi della faccenda, cosicchè a differenza di quanto sostenuto in ricorso (fol. 23) Peluso apporta comunque un contributo 'strategico' per la vita del sodalizio, poiché il permanente interesse di [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe accresciuto la compattezza e la forza del clan che si sarebbe trovato diviso. Altro blocco di conversazioni vengono richiamate in ricorso in merito alla asserita illogicità della motivazione, che nega la dimensione solo amicale del rapporto [OSCURATO:PERSONA]Peluso. [OSCURATO:PERSONA] «comunque a noi degli altri non ci interessa», riferendosi al gruppo nel quale gravitava Rinaldi, con la replica di [OSCURATO:PERSONA] : «si quello si, va bene, ti dico certe cose perché ci tengo e ti voglio bene come un fratello»(nn. 294), o anche [OSCURATO:PERSONA] che dice a Cesario:« Giovanni, ehi Giovanni, è un bravo ragazzo veramente, ed .. un amicone proprio», non costituiscono espressioni incompatibili con lo status di associato di Peluso. È vero quanto si legge in ricorso, che la mera relazione parentale con il capo di un sodalizio mafioso non è sufficiente a comprovare la partecipazione all'organismo associativo, ma la sentenza impugnata dimostra plurime prove del contributo fattivo di Peluso, che comprova l'adesione associativa mafiosa pur se su una possibile base amicale. Neanche manifestamente illogica è la sentenza impugnata nella parte in cui, richiamando la disponibilità di Peluso a recarsi in Sardegna a incontrare D'Oronzo, quale messo di [OSCURATO:PERSONA], non escluda la rilevanza a carico di tutto ciò, a fronte della circostanza che mai Peluso si recò in Sardegna. A ben vedere l'episodio viene correttamente ricostruito e logicamente valutato, in quanto ciò che è richiesto per la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso è lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua 'messa a disposizione' in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, Sentenza n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889 - 01)„ quindi anche in termini di potenziale disponibilità; anche perché il reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si consuma nel momento in cui il soggetto entra a far parte dell'organizzazione criminale, senza che sia necessario il compimento, da parte dello stesso, dì specifici atti esecutivi della condotta illecita programmata, poiché, trattandosi di reato di pericolo presunto, per integrare l'offesa all'ordine pubblico è sufficiente la dichiarata adesione al sodalizio, con la c.d. «messa a disposizione», che è di per sé idonea a rafforzare il proposito criminoso degli altri associati e ad accrescere le potenzialità operative e la capacità di intimidazione e di infiltrazione del sodalizio nel tessuto sociale (Sez. 5, n. 27672 del 03/06/2019, Geraci, Rv. 276897 - 01). E' di tutta evidenza che già il mettersi a disposizione per un viaggio funzionale agli interessi del sodalizio costituisca un contributo rilevante e comprovante il prendere parte all'associazione. Infine, il motivo di ricorso ripercorre le conversazioni del par. 6.3.9 della sentenza impugnata in merito al ruolo di Peluso che sostiene il debitore Messinese contro le pretese di Biondolillo, che si era rivolto a tale [OSCURATO:PERSONA] detto Chicco, vicino a D'Oronzo, per una più celere escussione del pagamento. Peluso e Ruggieri chiedono a [OSCURATO:PERSONA] di comunicare a D'Oronzo di non fare intralciare il proprio lavoro, avendo dei 'frutti' da recuperare. Ne nasce un conflitto interno al sodalizio che spiega le espressioni utilizzate da D'Oronzo, poi riportate in ricorso: in vero, la Corte di assise di appello spiega in modo congruo l'evolversi della vicenda (foll. 33 e ss). Alla fine, a riprova dello spessore del Peluso, otterranno di procedere, e [OSCURATO:PERSONA] cercherà di convincere i due a riportare il Francesco «a camminare con loro», cioè ad aderire al sodalizio, così evitandosi analoghi contrasti.Nessuna incongruenza si rileva, né deve stupire che possano accadere 'incidenti' del genere, che l'esperienza giudiziaria vede realizzarsi, e che comunque si volgono, nel caso in esame, a favore del sodalizio se D'Oronzo rifiuterà di ottenere la quota a lui spettante sul profitto illecito tratto, per rispetto al Francesco, a lui vicino, che era stato ostacolato nella sua azione di recupero crediti. L'espressione di D'Oronzo, contrariato per l'azione non coordinata di Peluso e Ruggieri, alla proposta di [OSCURATO:PERSONA] di espellerli dal clan, allorchè risponde: «non li dobbiamo cacciare.. Lasciali stare non fa niente.., ti ho detto perché quelli mi servono ... lo sai cosa ci servono quelli a noi , no? Che vanno a fare bordello, diciamo, no? », a buona ragione viene considerata dalla Corte di assise di appello come una ulteriore prova della intraneità di Peluso. D'Oronzo non vuole perdere questo contributo, forse vuole ridimensionarne l'ambito operativo, per utilizzarla solo per azioni esecutive. Da ciò il ricorso rileva come vi sia un salto logico da parte della sentenza impugnata, in quanto anzi dovrebbe trarsi la prova che Peluso e Ruggieri abbiano agito senza che i capi sapessero. Ma i leader non sono a Taranto e evidentemente l'incidente scaturisce dalle azioni poste in essere nel margine di autonomia riconosciuto a Peluso, che comunque avrebbe condotto, come condurrà, a un guadagno per il sodalizio. Va pertanto ritenuta la manifesta infondatezza e la genericità del primo motivo, nei termini indicati. 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato per consolidato orientamento giurisprudenziale. Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, infatti, le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato in considerazione di altrimenti non codificabili situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere del suo autore. In tal senso la necessità di tale adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, avendo il giudice l'obbligo, quando ne affermi la sussistenza, di fornire apposita e specifica motivazione idonea a fare emergere gli elementi atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (ex nnultis e da ultime Sez. 3, n. 19639 del 27 gennaio 2012, Gallo e altri, Rv. 252900; Sez. 5, n. 7562 del 17/01/2013 - dep. 15/02/2013, P.G. in proc. [OSCURATO:PERSONA], R.v. 254716). Ed è in questa cornice che devono essere inseriti gli ulteriori principi per cui la concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento A della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo, anche quindi limitandosi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio (Sez. 6 n. 41365 del 28 ottobre 2010, Straface, rv 248737; Sez. 2, n. 3609 del 18 gennaio 2011, Sermone e altri, Rv. 249163). Nel caso in esame la Corte territoriale, in coerenza con il predetto principio, esclude sussistano elementi di natura positiva, mentre sussistono elementi ostativi, nella condotta processuale e nell'assenza di qualsiasi resipiscenza, che escludono il riconoscimento dell'attenuazione. A riguardo la motivazione è logica e adeguata, né gli elementi addotti come positivi in ricorso, già proposti con l'atto di appello, sono in grado di rendere manifestamente illogica la valutazione ora censurata. Infatti, il ruolo assolutamente marginale nella dinamica associativa risulta del tutto smentito dal numero oltremodo significativo di attività in cui è coinvolto Peluso, non ultima quella di affiliazione di Ruggieri, nella fase di implementazione di organico della associazione mafiosa. 4. All'inammissibilità complessiva del ricorso consegue la c:ondanna della parte ricorrente, ai sensi dell'a
Sentenza Cassazione n. 22985/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris