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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 13 giugno 2026

Cassazione n. 19583/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

!Numero registro generale 8445/2026Numero sezionale 1598/2026Numero di raccolta generale 19583/2026Data pubblicazione 13/06/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N [OSCURATO:PERSONA] E C R E T OSul ricorso n. 8445/2026 proposto da:AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante protempore;-intimata-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Basilicata, n.250/2/2025 depositata il 16 ottobre 2025.Visto l’atto depositato il 22 maggio 2026 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorsodichiarando di aver conciliato la controversia con la controparte;considerato che non v’è luogo a provvedere sulle spese;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA]La Presidente titolareANGELINA-[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
!Numero registro generale 8445/2026Numero sezionale 1598/2026Numero di raccolta generale 19583/2026Data pubblicazione 13/06/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N [OSCURATO:PERSONA] E C R E T OSul ricorso n. 8445/2026 proposto da:AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante protempore;-intimata-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Basilicata, n.250/2/2025 depositata il 16 ottobre 2025.Visto l’atto depositato il 22 maggio 2026 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorsodichiarando di aver conciliato la controversia con la controparte;considerato che non v’è luogo a provvedere sulle spese;visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA]La Presidente titolareANGELINA-[OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 19583/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris