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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 aprile 1979

Cassazione n. 12923/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/04/1979 avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Milano ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 110, 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 5 cod. pen. (fatti commessi in [OSCURATO:PERSONA] il 25 settembre 2019, in Alessandria - [OSCURATO:PERSONA] il 25 settembre 2019, in Guarene il 5 ottobre 2019, in Rottofreno - [OSCURATO:PERSONA] a Trebbia il 9 ottobre 2019, in [OSCURATO:PERSONA] il 9 ottobre 2019, in Pontenure il 9 novembre 2019, in [OSCURATO:PERSONA] il 10 novembre 2019, in Montebello della Battaglia il 10 novembre 2019, in Copiano il 30 novembre 2019, in [OSCURATO:PERSONA] il 1 dicembre 2019), artt. 110, 61, comma 1, n. 2 e 648 cod. pen. (fatto commesso in luogo sconosciuto in data anteriore al 25 settembre 2019) e artt. 110, 61, comma 1, n. 2 e 424 cod. pen. (fatto commesso in Garlasco - [OSCURATO:PERSONA] il 9 ottobre 2019), dichiarando di non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine ai furti commessi in data 25 settembre 2019 in [OSCURATO:PERSONA], 9 ottobre 2019 in Rottofreno - [OSCURATO:PERSONA] a Trebbia e 10 novembre 2019 in Montebello della Battaglia, in quanto l'azione penale non poteva essere proseguita per difetto di querela, ed assolvendolo dai reati di cui agli artt. 110, 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 5 cod. pen. commessi il 25 settembre 2019 in Alessandria - [OSCURATO:PERSONA], il 5 ottobre 2019 in Guarene e il 9 ottobre 2019 in [OSCURATO:PERSONA], e dai reati di cui agli artt. 110, 61, comma 1, n. 2 e 648 cod. pen. e artt. 110, 61, comma 1, n. 2 e 424 cod. pen. per non aver commesso il fatto, con conseguente rideterminazione della pena e riduzione dell'importo risarcitorio liquidato in favore della parte civile costituita; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, che denuncia il vizio di motivazione, non è consentito in questa sede, giacché, tramite argomentazioni interamente versate fatto, mira a sollecitare una rivalutazione delle prove poste a fondamento del giudizio di responsabilità, in assenza di specifica allegazione di individuati, inopinabili e decisivi fraintendimenti delle prove medesime, capaci, cioè, ictu ocull di scardinare la tenuta dell'impianto motivazionale della sentenza impugnata, che non risulta inficiato da alcuna illogicità di macroscopica evidenza (vedasi pagg. 15 - 18 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo, con il quale ci si duole della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza, è articolato senza tener conto che, per diritto vivente, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931) (vedasi pagg. 20 e 21 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha escluso la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche non solo in ragione della contestata e ritenuta recidiva, ma anche del contegno processuale mantenuto dall'imputato, positivamente apprezzabile in termini di generica collaborazione, ma scevro da ammissioni di responsabilità e, quindi, tale da non avere apportato alcun utile contributo alla ricostruzione dei fatti); - rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 marzo 2024 Il c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/04/1979 avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Milano ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 110, 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 5 cod. pen. (fatti commessi in [OSCURATO:PERSONA] il 25 settembre 2019, in Alessandria - [OSCURATO:PERSONA] il 25 settembre 2019, in Guarene il 5 ottobre 2019, in Rottofreno - [OSCURATO:PERSONA] a Trebbia il 9 ottobre 2019, in [OSCURATO:PERSONA] il 9 ottobre 2019, in Pontenure il 9 novembre 2019, in [OSCURATO:PERSONA] il 10 novembre 2019, in Montebello della Battaglia il 10 novembre 2019, in Copiano il 30 novembre 2019, in [OSCURATO:PERSONA] il 1 dicembre 2019), artt. 110, 61, comma 1, n. 2 e 648 cod. pen. (fatto commesso in luogo sconosciuto in data anteriore al 25 settembre 2019) e artt. 110, 61, comma 1, n. 2 e 424 cod. pen. (fatto commesso in Garlasco - [OSCURATO:PERSONA] il 9 ottobre 2019), dichiarando di non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine ai furti commessi in data 25 settembre 2019 in [OSCURATO:PERSONA], 9 ottobre 2019 in Rottofreno - [OSCURATO:PERSONA] a Trebbia e 10 novembre 2019 in Montebello della Battaglia, in quanto l'azione penale non poteva essere proseguita per difetto di querela, ed assolvendolo dai reati di cui agli artt. 110, 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 5 cod. pen. commessi il 25 settembre 2019 in Alessandria - [OSCURATO:PERSONA], il 5 ottobre 2019 in Guarene e il 9 ottobre 2019 in [OSCURATO:PERSONA], e dai reati di cui agli artt. 110, 61, comma 1, n. 2 e 648 cod. pen. e artt. 110, 61, comma 1, n. 2 e 424 cod. pen. per non aver commesso il fatto, con conseguente rideterminazione della pena e riduzione dell'importo risarcitorio liquidato in favore della parte civile costituita; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, che denuncia il vizio di motivazione, non è consentito in questa sede, giacché, tramite argomentazioni interamente versate fatto, mira a sollecitare una rivalutazione delle prove poste a fondamento del giudizio di responsabilità, in assenza di specifica allegazione di individuati, inopinabili e decisivi fraintendimenti delle prove medesime, capaci, cioè, ictu ocull di scardinare la tenuta dell'impianto motivazionale della sentenza impugnata, che non risulta inficiato da alcuna illogicità di macroscopica evidenza (vedasi pagg. 15 - 18 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo, con il quale ci si duole della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza, è articolato senza tener conto che, per diritto vivente, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931) (vedasi pagg. 20 e 21 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha escluso la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche non solo in ragione della contestata e ritenuta recidiva, ma anche del contegno processuale mantenuto dall'imputato, positivamente apprezzabile in termini di generica collaborazione, ma scevro da ammissioni di responsabilità e, quindi, tale da non avere apportato alcun utile contributo alla ricostruzione dei fatti); - rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 marzo 2024 Il c
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