Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 novembre 1972

Cassazione n. 10606/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 30/06/2022 del GIP TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Catania, accogliendo l'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. avanzata da [OSCURATO:PERSONA], riteneva la continuazione tra i fatti di cui alle sentenze ivi indicate, ritenuto più grave il reato sub 1), e rideterminava la pena complessiva in anni quattordici e mesi otto di reclusione, con un aumento a titolo di continuazione pari ad anni quattro di reclusione.

2. Il ricorrente, con unico motivo di impugnazione, ha dedotto violazione di legge con riferimento agli articoli 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e mancanza e manifesta illogicità della motivazione, non avendo il giudice dell'esecuzione fornito alcun criterio per la determinazione degli aumenti di pena, nonché della pena finale.

3. Il Procuratore generale, nella requisitoria scritta, ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza.

4. Il ricorso è fondato.

4.1. L'impugnata ordinanza presenta la seguente criticità: riconosciuta la continuazione tra due condanne per il delitto ex art. 416 bis cod. pen. ed una ulteriore condanna per il delitto ex art. 513 bis cod. pen., si è assunta a pena base, per la più grave violazione, quella indicata dall'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., e si è poi operato un globale aumento per le residue condanne - di anni quattro di reclusione, senza ulteriori spiegazioni.

Questa Corte, nel suo massimo consesso, ha rilevato che in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269).

In motivazione è stato precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene.

4.2. Orbene, nel caso in esame, il giudice dell'esecuzione ha trascurato ogni profilo dell'onere motivazionale richiesto dall'esegesi di legittimità, non distinguendo gli aumenti di pena applicati per ciascuno dei delitti in continuazione, ma effettuando un unico aumento globale, e non giustificando la misura di tali segmenti di pena, alla stregua della rispettiva consistenza.

Così operando, ha violato il principio affermato dalla citata pronuncia delle Sezioni Unite quanto alla necessità di distinguere il trattamento sanzionatorio di ogni reato satellite e di rispettare il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati. t

5. Pertanto, l'impugnata ordinanza deve essere annullata, con rinvio al giudice dell'esecu- zione, in diversa persona fisica giusta sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 2013, affinché - fermo restando il già operato riconoscimento della continuazione - riesamini e giustifichi il trattamento sanzionatorio dei reati satellite del reato continuato, secondo i principi di diritto che si sono ribaditi.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catania - Ufficio GIP.

Così deciso, il giorno 31 gennaio 2023 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 30/06/2022 del GIP TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Catania, accogliendo l'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. avanzata da [OSCURATO:PERSONA], riteneva la continuazione tra i fatti di cui alle sentenze ivi indicate, ritenuto più grave il reato sub 1), e rideterminava la pena complessiva in anni quattordici e mesi otto di reclusione, con un aumento a titolo di continuazione pari ad anni quattro di reclusione. 2. Il ricorrente, con unico motivo di impugnazione, ha dedotto violazione di legge con riferimento agli articoli 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e mancanza e manifesta illogicità della motivazione, non avendo il giudice dell'esecuzione fornito alcun criterio per la determinazione degli aumenti di pena, nonché della pena finale. 3. Il Procuratore generale, nella requisitoria scritta, ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza. 4. Il ricorso è fondato. 4.1. L'impugnata ordinanza presenta la seguente criticità: riconosciuta la continuazione tra due condanne per il delitto ex art. 416 bis cod. pen. ed una ulteriore condanna per il delitto ex art. 513 bis cod. pen., si è assunta a pena base, per la più grave violazione, quella indicata dall'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., e si è poi operato un globale aumento per le residue condanne - di anni quattro di reclusione, senza ulteriori spiegazioni. Questa Corte, nel suo massimo consesso, ha rilevato che in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269). In motivazione è stato precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene. 4.2. Orbene, nel caso in esame, il giudice dell'esecuzione ha trascurato ogni profilo dell'onere motivazionale richiesto dall'esegesi di legittimità, non distinguendo gli aumenti di pena applicati per ciascuno dei delitti in continuazione, ma effettuando un unico aumento globale, e non giustificando la misura di tali segmenti di pena, alla stregua della rispettiva consistenza. Così operando, ha violato il principio affermato dalla citata pronuncia delle Sezioni Unite quanto alla necessità di distinguere il trattamento sanzionatorio di ogni reato satellite e di rispettare il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati. t 5. Pertanto, l'impugnata ordinanza deve essere annullata, con rinvio al giudice dell'esecu- zione, in diversa persona fisica giusta sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 2013, affinché - fermo restando il già operato riconoscimento della continuazione - riesamini e giustifichi il trattamento sanzionatorio dei reati satellite del reato continuato, secondo i principi di diritto che si sono ribaditi. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catania - Ufficio GIP. Così deciso, il giorno 31 gennaio 2023 Il Consigliere
Sentenza Cassazione n. 10606/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris