CassazionedecretoSezione 2Decisione del 11 maggio 1980
Cassazione n. 21978/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 05/12/2023 del GIP TRIBUNALE di LATINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO [OSCURATO:PERSONA], titolare delle quote 38tM [OSCURATO:SOCIETA]. ed amministratore della medesima, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Latina che ha rigettato la richiesta di revoca dell'amministrazione giudiziaria in relazione all'appartamento sito in Latina, alla via [OSCURATO:PERSONA]Agostino n.15, di proprietà della predetta società, oggetto di decreto di sequestro preventivo disposto in via diretta ai fini di confisca in data 9/4/2018 in relazione al reato di riciclaggio. Con il ricorso lo Sperduti non ha contestato il vincolo reale sul bene, ma ha dedotto la carenza di esigenze tali da giustificare la sottoposizione dello stesso ad amministrazione giudiziaria, che si assume disposta immotivatamente e tale da pregiudicare l'uso gratuito del bene concesso al proprietario di tutte le quote sociali. Il ricorso è inammissibile perché concernente un provvedimento non impugnabile. E' stato osservato che, in tema di sequestro preventivo, la disposizione di cui all'art. 322-bis cod. proc. pen., che prevede la generale appellabílítà delle ordinanze adottate in materia, non trova applicazione per quei provvedimenti aventi natura sostanzialmente amministrativa che intervengono nella fase dell'esecuzione della misura cautelare e che si concretizzano in provvedimenti di autorizzazione al compimento di atti giuridici di natura privatistica concernenti le vicende e la gestione ordinaria dei beni sequestrati sottoposti ad amministrazione ovvero nella nomina o la revoca del custode (Sez. 2 n. 25045 del 10/5/2022 n.m.; Sez. 5, n. 18777 del 18/12/2014, Rv. 263674; Sez. 3, n. 39181 del 28/05/2014 Rv.260381 Sez. 6, n. 28003 del 26/03/2014, Rv. 262043). In coerenza con tale consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano. Ed invero, per i provvedimenti emessi dal giudice delle indagini preliminari in materia di amministrazione dei beni in sequestro sono esperibili altri rimedi e non certamente il ricorso per cassazione; in particolare questa corte ha affermato che in tema di sequestro preventivo, i provvedimenti del giudice in ordine alla nomina e all'operato dell'amministratore giudiziario, non attenendo all'applicazione o alla modifica del vincolo cautelare, ma alle modalità esecutive ed attuative della misura, non sono autonomamente impugnabili, essendo consentita la sola opposizione dinanzi al giudice dell'esecuzione, al quale compete il controllo di legittimità delle modalità di esecuzione della misura. Ne consegue che avverso il provvedimento impugnato con il presente ricorso per Cassazione il ricorrente avrebbe dovuto proporre l'opposizione dinanzi al giudice dell'esecuzione dello stesso (Sez. 2, n. 946 del 21/11/2018, Rv. 274723). Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. o P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma l'8 febb