Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 aprile 2026

Cassazione n. 11647/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Merlini– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] edall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –avverso la sentenza n. 1073/2022 del [OSCURATO:PERSONA],depositata il giorno 6 dicembre 2022;udita la relazione svolta alla camera di consiglio tenuta il giorno 26febbraio 2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Michele e [OSCURATO:PERSONA] convennero la Regione Marcheinnanzi il Giudice di pace di Macerata per sentirla condannare alNumero registro generale 12054/2023Numero sezionale 740/2026Numero di raccolta generale 11647/2026Data pubblicazione 29/04/2026risarcimento dei danni riportati dall’autovettura di loro comuneproprietà a seguito dell’impatto con un capriolo avvenuto il giorno 24dicembre 2018 lungo la strada provinciale S.P. 31.All’esito del giudizio di primo grado, l’adito giudice, in accoglimentodella domanda attorea, condannò la convenuta al risarcimento deidanni, ravvisando integrata la fattispecie di responsabilità contemplatadall’art. 2043 cod. civ..2.

Detta pronuncia è stata integralmente riformata dalla decisionein epigrafe indicata, resa sull’appello interposto dalla Regione [OSCURATO:PERSONA],con reiezione della originaria domanda attorea.3.

Ricorrono uno actu per cassazione Michele e [OSCURATO:PERSONA],affidandosi a due motivi.Resiste con controricorso la Regione [OSCURATO:PERSONA].Le parti hanno depositato memoria illustrativa.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cuial secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo di ricorso, per violazione dell’art. 113 cod. proc.civ. e dell’art. 2052 cod. civ. in relazione all’art. 360, primo comma,num. 3, cod. proc. civ., censura la sentenza gravata nella parte in cuiha escluso la sussumibilità nell’art. 2052 cod. civ. dell’ipotesi di sinistrostradale cagionato dalla presenza di fauna selvatica.Con la complessa censura così articolata, parte ricorrente denuncia,innanzitutto, la mancata qualificazione giuridica, tanto ad opera delgiudice di prime cure quanto da parte del giudice dell’appello, dellavicenda litigiosa come fattispecie di responsabilità speciale ex art. 2052cod. civ., avuto riguardo alle funzioni normative, amministrative e dicontrollo sugli animali selvatici devolute alla Regione.Lamenta poi la non applicazione dei princìpi di diritto enunciati dalgiudice di legittimità (in specie, da Cass. 20/04/2020, n. 7969) in temar.g. n. 12054/2023 2Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 12054/2023Numero sezionale 740/2026Numero di raccolta generale 11647/2026Data pubblicazione 29/04/2026di responsabilità civile per danni cagionati da fauna selvatica: sostiene,in particolare, di avere pienamente dimostrato la dinamica del sinistroe la derivazione causale del pregiudizio lamentato dal comportamentodi un animale selvatico, non richiedendosi, al fine di affermare laresponsabilità dell’ente regionale, l’allegazione (né la prova) di alcunelemento soggettivo, cioè di una colpa dell’ente convenuto.1.1.

Il motivo è, nelle sue plurime censure, in parte inammissibile,in parte infondato.Non è dubbio che l’individuazione della norma regolante il criteriodi imputazione della responsabilità applicabile alla fattispecie concretanon implichi una qualificazione della domanda, traducendosi nellasemplice selezione della disciplina giuridica a cui i fatti accertati sonosoggetti, con la conseguenza che, nell’esercizio di detto potere, ilgiudice non incontra il limite del giudicato sostanziale eventualmenteformatosi sugli elementi costitutivi della fattispecie e può invocare unadiversa regola di responsabilità rispetto a quella applicata nel gradoprecedente, anche se non vi è stata tempestiva impugnazione dellacorrispondente statuizione (principio enunciato da Cass. 10/11/2023,n. 31330, proprio in relazione ad una domanda risarcitoria per dannicagionati da fauna selvatica originariamente proposta ai sensi dell’art.2043 cod. civ.; conf.

Cass. 10/11/2023, n. 31339; Cass. 21427/2025;in precedenza, Cass. 08/05/2023, n. 12159).Tuttavia, la doglianza relativa alla mancata «riqualificazione» deifatti sub specie di responsabilità ex art. 2052 cod. civ. – a tacer dellaomessa narrazione di quando e come sia stato prospettato tale diversotitolo ai giudici di merito - attinge criticamente affermazione priva didecisività nella trama argomentativa della sentenza gravata.Ed invero, al di là del corretto titolo di responsabilità, il giudiceterritoriale ha compiutamente apprezzato la vicenda controversa ancher.g. n. 12054/2023 3Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 12054/2023Numero sezionale 740/2026Numero di raccolta generale 11647/2026Data pubblicazione 29/04/2026al lume della fattispecie prevista dall’art. 2052 cod. civ., addivenendoal rigetto (pure sotto detto profilo) dell’originaria domanda risarcitoria.1.2.

E la decisione su quest’ultimo specifico punto resa resiste allecritiche rivolte dal ricorrente, in parte qua dunque infondate.1.2.1.

Onde dar conto di ciò, è doveroso premettere che questaCorte, con le recenti sentenze nn. 2526 e 2528 del 05/02/2026, hacompiuto un’opera di sistemazione organica della materia dellaresponsabilità in caso di danni da coinvolgimento di fauna selvaticanella circolazione dei veicoli, componendo diacroniche disarmonie sultema ed enunciando i princìpi di diritto regolatori: ad essi, idonei adirimere anche la presente controversia, va fatto qui integralerichiamo, anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ..Con i testé menzionati arresti, ai quali va data convinta continuità,questa Corte ha definitivamente chiarito che «in tema di responsabilitàper danni cagionati da animali, di cui all’art. 2052 cod. civ., in caso diincidente stradale che veda coinvolti un veicolo senza guida di rotaie eun animale, qualora agiscano in giudizio nei confronti del proprietariodell’animale o di chi se ne serve, per il risarcimento dei danni subiti, ilconducente e/o il proprietario del veicolo (ovvero terzi, tra cui itrasportati a bordo dello stesso) sono onerati della allegazione e dellaprova della esatta e completa dinamica dell’incidente e, in particolare,sia del comportamento dell’animale, sia della condotta di guida tenutadal conducente del veicolo, nella loro reciproca correlazione, essendoindispensabili per stabilire la riconducibilità dell’evento dannoso, in viaesclusiva o almeno concorrente, ai sensi dell’art. 1227, primo comma,cod. civ., al comportamento dell’animale, nonché la misuradell’eventuale concorso, da valutarsi anche di ufficio dal giudice, pursenza automatismi; pertanto, in mancanza di una adeguata, completae sufficiente prova, positiva e certa, che il comportamento dell’animale,in correlazione con la condotta di guida del conducente del veicolo, siar.g. n. 12054/2023 4Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 12054/2023Numero sezionale 740/2026Numero di raccolta generale 11647/2026Data pubblicazione 29/04/2026stata effettivamente causa, quanto meno concorrente, dell’eventodannoso, la domanda risarcitoria del conducente e/o del proprietariodel veicolo (ovvero dei terzi) non potrà trovare accoglimento,nemmeno parziale» (Cass. nn. 2526 e 2528 del 2026).I passaggi argomentativi essenziali di siffatte pronunce – qui daribadire, al fine di meglio chiarire il senso della presente decisione –possono schematizzarsi come di seguito:(i) il coordinamento tra le norme di cui agli artt. 2052 e 2054, primocomma, cod. civ., non va inteso come un «concorso fra presunzioni»,dal momento che l’art. 2052 cod. civ. non prevede alcuna presunzione,tanto meno di «condotta colposa dell’animale», applicabile nel caso incui sia dedotta la causazione di danni da parte dello stesso, maesclusivamente un criterio di imputazione oggettivo della responsabilitàal proprietario o all’utilizzatore, per i danni causati dagli animali;(ii) l’onere di provare che il danno è stato cagionato dall’animaleselvatico gravante sul danneggiato si risolve nella dimostrazione dellaesatta, precisa e completa dinamica dell’incidente, non limitata cioèalla circostanza della mera collisione tra il veicolo e l’animale, maestesa all’atteggiarsi delle reciproche interrelazioni, cioè a dire tale daricondurre causalmente, in tutto o in parte, il sinistro al comportamentodell’animale e di escludere analogo ruolo causale o concausale, nellasua produzione, alla condotta di guida del conducente;(iii) in mancanza di una positiva prova dell’effettiva dinamicadell’incidente che abbia il contenuto indicato, e che consenta, quindi,al giudice di compiere detta valutazione «in modo positivo, senzaautomatismi presuntivi e senza incertezze», la domanda risarcitoria delconducente del veicolo (o del suo proprietario, come degli eventualiterzi trasportati) non potrà essere accolta, neanche parzialmente;(iv) invece, dimostrando che il sinistro è stato effettivamentecausato dal comportamento dell’animale e non anche dalla condottar.g. n. 12054/2023 5Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 12054/2023Numero sezionale 740/2026Numero di raccolta generale 11647/2026Data pubblicazione 29/04/2026colposa del conducente il veicolo, risulta integrato il presupposto diapplicazione della fattispecie di responsabilità di cui all’art. 2052 cod.civ. e, ad un tempo, sotto un profilo più logico che temporale, superatala presunzione stabilita dall’art. 2054, primo comma, cod. civ.;(v) nel delineato assetto degli oneri asseverativi, resta comunquedevoluto al giudice l’apprezzamento dell’incidenza della condotta diguida del conducente il veicolo, da compiersi – in ogni caso e anche diufficio - sulla base del compendio istruttorio acquisito, allo scopo diindividuare l’eventuale concorso causale rilevante ex art. 1227, primocomma, cod. civ. nella produzione dell’evento.1.2.2.

Alle enunciate regulae iuris è conforme la gravata pronuncia.Con essa, il Tribunale maceratese, premesso che «era onere deldanneggiato provare che l’evento dannoso era diretta conseguenzadell’attraversamento dell’animale non essendo sufficiente la soladimostrazione della presenza dello stesso sulla carreggiata e neancheche si sia verificato l’impatto tra questo e il veicolo essendo richiesta laprova della esatta dinamica del sinistro» ha ritenuto che il compendioistruttorio acquisito provasse «soltanto l’intervenuto impatto tra ilmotociclo e l’animale ma non la dinamica del sinistro».Al riguardo – e specificamente – il giudice territoriale ha valorizzatol’assoluta carenza di accertamento in ordine alla condotta serbata dalconducente del veicolo danneggiato, sotto i vari profili (la velocità dimarcia, l’utilizzo di una adeguata illuminazione con fari abbaglianti, lasoglia di attenzione imposta dalla ora di verificazione dell’occorso)incidenti sulla dinamica del sinistro, da ciò desumendo l’impossibilità diricostruire l’esatto andamento della vicenda.Così infine compendiando il ragionamento svolto: «la lacunaprobatoria appena evidenziata conduce all’accoglimento dell’appelloanche qualora si dovesse procedere ad una riqualificazione del fattosotto il diverso regime di imputazione della responsabilità di cui all’art.r.g. n. 12054/2023 6Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 12054/2023Numero sezionale 740/2026Numero di raccolta generale 11647/2026Data pubblicazione 29/04/20262052 cod. civ. […] posto che, anche in questo caso, il danneggiato ètenuto a fare una prova rigorosa della dinamica del fatto».1.2.3.

A fronte di ciò, le ulteriori considerazioni sviluppate nelcomposito motivo in esame (con cui l’impugnante sostiene di aver«pienamente dimostrato la dinamica del sinistro, l’entità del danno, lacircostanza che lo stesso è stato causato dall’animale selvatico, nonchéil nesso causale tra la condotta dell’animale e l’evento dannoso subito»)si concretano (e, ad un tempo, si esauriscono) nel sollecitare questaCorte ad una nuova e diversa valutazione delle emergenze istruttorie:di legittimità, rientrando l’accertamento della sufficienza ed idoneitàdelle prove delle circostanze di fatto nell’apprezzamento discrezionaledel giudice di merito (non censurabile con ricorso per cassazione, ovesorretto da motivazione non meramente apparante né insanabilmentecontraddittoria sul piano logico: Cass. 14/03/2025, n. 6838; Cass.14/03/2025, n. 6829; Cass. 10/03/2025, n. 6381).2.

Il secondo motivo di ricorso, per violazione dell’art. 2043 cod.civ. e dell’art. 84 del regolamento codice della strada in relazioneall’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., imputa alla gravatasentenza di non aver «ritenuto in ogni caso raggiunta la prova dellaresponsabilità della Regione [OSCURATO:PERSONA] ex art. 2043 cod. civ.», ravvisabileinvece per la omessa installazione di segnali di pericolo in una stradache - come dimostrato dalle testimonianze assunte - era teatro abitualedi sinistri causati dall’attraversamento di animali selvatici.2.1.

Il motivo è inammissibile.Irrilevante, ai fini della decisione, appare infatti discorrere dellaimputabilità all’ente convenuto di una responsabilità per l’occorsoascritta al generale paradigma dell’illecito aquiliano ex art. 2043 cod.civ.: e tanto vuoi perché i danni cagionati dalla fauna selvatica sonorisarcibili dalla P.A. a norma dell’art. 2052 cod. civ. (orientamentor.g. n. 12054/2023 7Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 12054/2023Numero sezionale 740/2026Numero di raccolta generale 11647/2026Data pubblicazione 29/04/2026consolidato: sulle orme di Cass. 20/04/2020, n. 7969, cfr., ex plurimis,Cass. 29/04/2020, nn. 8384-8385; Cass. 22/06/2020, n. 12113; Cass.09/02/2021, n. 3023; Cass. 23/05/2022, n. 16550), vuoi perché ogniquestione al riguardo è assorbita dal dirimente rilievo, posto a base delrigetto della domanda pur se inquadrata nell’àmbito dell’art. 2052 cod.civ., della carente o inadeguata dimostrazione della dinamicadell’incidente e della causale riconducibilità dello stesso alla condottadell’animale selvatico.3.

Il ricorso è complessivamente rigettato.4.

Integra un idoneo presupposto per la compensazione delle spesedel presente giudizio di legittimità la circostanza che, in materia e sullaquestione in base alla quale il ricorso è stato qui definito, solo assai direcente e proprio nel corso del medesimo giudizio di legittimità questaCorte ha provveduto a sanare alcune disarmonie applicative indotte dalrevirement di cui a Cass. 7969/2020 e successive, con le richiamatesentenze nn. 2526 e 2528 del 2026.5.

Atteso l’esito del ricorso, va poi dato atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente - aisensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, inmisura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, ai sensi delcomma 1-bis dello stesso art. 13.

P.Q.MRigetta il ricorso.Dichiara compensate per intero le spese del giudizio di legittimità.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamentoda parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributor.g. n. 12054/2023 8Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 12054/2023Numero sezionale 740/2026Numero di raccolta generale 11647/2026Data pubblicazione 29/04/2026unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a normadello stesso art. 13, comma 1-bis.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza SezioneCivile, il giorno 25 febbraio 2026.[OSCURATO:PERSONA].g. n. 12054/2023 9Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Merlini– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] edall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –avverso la sentenza n. 1073/2022 del [OSCURATO:PERSONA],depositata il giorno 6 dicembre 2022;udita la relazione svolta alla camera di consiglio tenuta il giorno 26febbraio 2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Michele e [OSCURATO:PERSONA] convennero la Regione Marcheinnanzi il Giudice di pace di Macerata per sentirla condannare alNumero registro generale 12054/2023Numero sezionale 740/2026Numero di raccolta generale 11647/2026Data pubblicazione 29/04/2026risarcimento dei danni riportati dall’autovettura di loro comuneproprietà a seguito dell’impatto con un capriolo avvenuto il giorno 24dicembre 2018 lungo la strada provinciale S.P. 31.All’esito del giudizio di primo grado, l’adito giudice, in accoglimentodella domanda attorea, condannò la convenuta al risarcimento deidanni, ravvisando integrata la fattispecie di responsabilità contemplatadall’art. 2043 cod. civ..2. Detta pronuncia è stata integralmente riformata dalla decisionein epigrafe indicata, resa sull’appello interposto dalla Regione [OSCURATO:PERSONA],con reiezione della originaria domanda attorea.3. Ricorrono uno actu per cassazione Michele e [OSCURATO:PERSONA],affidandosi a due motivi.Resiste con controricorso la Regione [OSCURATO:PERSONA].Le parti hanno depositato memoria illustrativa.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cuial secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso, per violazione dell’art. 113 cod. proc.civ. e dell’art. 2052 cod. civ. in relazione all’art. 360, primo comma,num. 3, cod. proc. civ., censura la sentenza gravata nella parte in cuiha escluso la sussumibilità nell’art. 2052 cod. civ. dell’ipotesi di sinistrostradale cagionato dalla presenza di fauna selvatica.Con la complessa censura così articolata, parte ricorrente denuncia,innanzitutto, la mancata qualificazione giuridica, tanto ad opera delgiudice di prime cure quanto da parte del giudice dell’appello, dellavicenda litigiosa come fattispecie di responsabilità speciale ex art. 2052cod. civ., avuto riguardo alle funzioni normative, amministrative e dicontrollo sugli animali selvatici devolute alla Regione.Lamenta poi la non applicazione dei princìpi di diritto enunciati dalgiudice di legittimità (in specie, da Cass. 20/04/2020, n. 7969) in temar.g. n. 12054/2023 2Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 12054/2023Numero sezionale 740/2026Numero di raccolta generale 11647/2026Data pubblicazione 29/04/2026di responsabilità civile per danni cagionati da fauna selvatica: sostiene,in particolare, di avere pienamente dimostrato la dinamica del sinistroe la derivazione causale del pregiudizio lamentato dal comportamentodi un animale selvatico, non richiedendosi, al fine di affermare laresponsabilità dell’ente regionale, l’allegazione (né la prova) di alcunelemento soggettivo, cioè di una colpa dell’ente convenuto.1.1. Il motivo è, nelle sue plurime censure, in parte inammissibile,in parte infondato.Non è dubbio che l’individuazione della norma regolante il criteriodi imputazione della responsabilità applicabile alla fattispecie concretanon implichi una qualificazione della domanda, traducendosi nellasemplice selezione della disciplina giuridica a cui i fatti accertati sonosoggetti, con la conseguenza che, nell’esercizio di detto potere, ilgiudice non incontra il limite del giudicato sostanziale eventualmenteformatosi sugli elementi costitutivi della fattispecie e può invocare unadiversa regola di responsabilità rispetto a quella applicata nel gradoprecedente, anche se non vi è stata tempestiva impugnazione dellacorrispondente statuizione (principio enunciato da Cass. 10/11/2023,n. 31330, proprio in relazione ad una domanda risarcitoria per dannicagionati da fauna selvatica originariamente proposta ai sensi dell’art.2043 cod. civ.; conf. Cass. 10/11/2023, n. 31339; Cass. 21427/2025;in precedenza, Cass. 08/05/2023, n. 12159).Tuttavia, la doglianza relativa alla mancata «riqualificazione» deifatti sub specie di responsabilità ex art. 2052 cod. civ. – a tacer dellaomessa narrazione di quando e come sia stato prospettato tale diversotitolo ai giudici di merito - attinge criticamente affermazione priva didecisività nella trama argomentativa della sentenza gravata.Ed invero, al di là del corretto titolo di responsabilità, il giudiceterritoriale ha compiutamente apprezzato la vicenda controversa ancher.g. n. 12054/2023 3Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 12054/2023Numero sezionale 740/2026Numero di raccolta generale 11647/2026Data pubblicazione 29/04/2026al lume della fattispecie prevista dall’art. 2052 cod. civ., addivenendoal rigetto (pure sotto detto profilo) dell’originaria domanda risarcitoria.1.2. E la decisione su quest’ultimo specifico punto resa resiste allecritiche rivolte dal ricorrente, in parte qua dunque infondate.1.2.1. Onde dar conto di ciò, è doveroso premettere che questaCorte, con le recenti sentenze nn. 2526 e 2528 del 05/02/2026, hacompiuto un’opera di sistemazione organica della materia dellaresponsabilità in caso di danni da coinvolgimento di fauna selvaticanella circolazione dei veicoli, componendo diacroniche disarmonie sultema ed enunciando i princìpi di diritto regolatori: ad essi, idonei adirimere anche la presente controversia, va fatto qui integralerichiamo, anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ..Con i testé menzionati arresti, ai quali va data convinta continuità,questa Corte ha definitivamente chiarito che «in tema di responsabilitàper danni cagionati da animali, di cui all’art. 2052 cod. civ., in caso diincidente stradale che veda coinvolti un veicolo senza guida di rotaie eun animale, qualora agiscano in giudizio nei confronti del proprietariodell’animale o di chi se ne serve, per il risarcimento dei danni subiti, ilconducente e/o il proprietario del veicolo (ovvero terzi, tra cui itrasportati a bordo dello stesso) sono onerati della allegazione e dellaprova della esatta e completa dinamica dell’incidente e, in particolare,sia del comportamento dell’animale, sia della condotta di guida tenutadal conducente del veicolo, nella loro reciproca correlazione, essendoindispensabili per stabilire la riconducibilità dell’evento dannoso, in viaesclusiva o almeno concorrente, ai sensi dell’art. 1227, primo comma,cod. civ., al comportamento dell’animale, nonché la misuradell’eventuale concorso, da valutarsi anche di ufficio dal giudice, pursenza automatismi; pertanto, in mancanza di una adeguata, completae sufficiente prova, positiva e certa, che il comportamento dell’animale,in correlazione con la condotta di guida del conducente del veicolo, siar.g. n. 12054/2023 4Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 12054/2023Numero sezionale 740/2026Numero di raccolta generale 11647/2026Data pubblicazione 29/04/2026stata effettivamente causa, quanto meno concorrente, dell’eventodannoso, la domanda risarcitoria del conducente e/o del proprietariodel veicolo (ovvero dei terzi) non potrà trovare accoglimento,nemmeno parziale» (Cass. nn. 2526 e 2528 del 2026).I passaggi argomentativi essenziali di siffatte pronunce – qui daribadire, al fine di meglio chiarire il senso della presente decisione –possono schematizzarsi come di seguito:(i) il coordinamento tra le norme di cui agli artt. 2052 e 2054, primocomma, cod. civ., non va inteso come un «concorso fra presunzioni»,dal momento che l’art. 2052 cod. civ. non prevede alcuna presunzione,tanto meno di «condotta colposa dell’animale», applicabile nel caso incui sia dedotta la causazione di danni da parte dello stesso, maesclusivamente un criterio di imputazione oggettivo della responsabilitàal proprietario o all’utilizzatore, per i danni causati dagli animali;(ii) l’onere di provare che il danno è stato cagionato dall’animaleselvatico gravante sul danneggiato si risolve nella dimostrazione dellaesatta, precisa e completa dinamica dell’incidente, non limitata cioèalla circostanza della mera collisione tra il veicolo e l’animale, maestesa all’atteggiarsi delle reciproche interrelazioni, cioè a dire tale daricondurre causalmente, in tutto o in parte, il sinistro al comportamentodell’animale e di escludere analogo ruolo causale o concausale, nellasua produzione, alla condotta di guida del conducente;(iii) in mancanza di una positiva prova dell’effettiva dinamicadell’incidente che abbia il contenuto indicato, e che consenta, quindi,al giudice di compiere detta valutazione «in modo positivo, senzaautomatismi presuntivi e senza incertezze», la domanda risarcitoria delconducente del veicolo (o del suo proprietario, come degli eventualiterzi trasportati) non potrà essere accolta, neanche parzialmente;(iv) invece, dimostrando che il sinistro è stato effettivamentecausato dal comportamento dell’animale e non anche dalla condottar.g. n. 12054/2023 5Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 12054/2023Numero sezionale 740/2026Numero di raccolta generale 11647/2026Data pubblicazione 29/04/2026colposa del conducente il veicolo, risulta integrato il presupposto diapplicazione della fattispecie di responsabilità di cui all’art. 2052 cod.civ. e, ad un tempo, sotto un profilo più logico che temporale, superatala presunzione stabilita dall’art. 2054, primo comma, cod. civ.;(v) nel delineato assetto degli oneri asseverativi, resta comunquedevoluto al giudice l’apprezzamento dell’incidenza della condotta diguida del conducente il veicolo, da compiersi – in ogni caso e anche diufficio - sulla base del compendio istruttorio acquisito, allo scopo diindividuare l’eventuale concorso causale rilevante ex art. 1227, primocomma, cod. civ. nella produzione dell’evento.1.2.2. Alle enunciate regulae iuris è conforme la gravata pronuncia.Con essa, il Tribunale maceratese, premesso che «era onere deldanneggiato provare che l’evento dannoso era diretta conseguenzadell’attraversamento dell’animale non essendo sufficiente la soladimostrazione della presenza dello stesso sulla carreggiata e neancheche si sia verificato l’impatto tra questo e il veicolo essendo richiesta laprova della esatta dinamica del sinistro» ha ritenuto che il compendioistruttorio acquisito provasse «soltanto l’intervenuto impatto tra ilmotociclo e l’animale ma non la dinamica del sinistro».Al riguardo – e specificamente – il giudice territoriale ha valorizzatol’assoluta carenza di accertamento in ordine alla condotta serbata dalconducente del veicolo danneggiato, sotto i vari profili (la velocità dimarcia, l’utilizzo di una adeguata illuminazione con fari abbaglianti, lasoglia di attenzione imposta dalla ora di verificazione dell’occorso)incidenti sulla dinamica del sinistro, da ciò desumendo l’impossibilità diricostruire l’esatto andamento della vicenda.Così infine compendiando il ragionamento svolto: «la lacunaprobatoria appena evidenziata conduce all’accoglimento dell’appelloanche qualora si dovesse procedere ad una riqualificazione del fattosotto il diverso regime di imputazione della responsabilità di cui all’art.r.g. n. 12054/2023 6Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 12054/2023Numero sezionale 740/2026Numero di raccolta generale 11647/2026Data pubblicazione 29/04/20262052 cod. civ. […] posto che, anche in questo caso, il danneggiato ètenuto a fare una prova rigorosa della dinamica del fatto».1.2.3. A fronte di ciò, le ulteriori considerazioni sviluppate nelcomposito motivo in esame (con cui l’impugnante sostiene di aver«pienamente dimostrato la dinamica del sinistro, l’entità del danno, lacircostanza che lo stesso è stato causato dall’animale selvatico, nonchéil nesso causale tra la condotta dell’animale e l’evento dannoso subito»)si concretano (e, ad un tempo, si esauriscono) nel sollecitare questaCorte ad una nuova e diversa valutazione delle emergenze istruttorie:di legittimità, rientrando l’accertamento della sufficienza ed idoneitàdelle prove delle circostanze di fatto nell’apprezzamento discrezionaledel giudice di merito (non censurabile con ricorso per cassazione, ovesorretto da motivazione non meramente apparante né insanabilmentecontraddittoria sul piano logico: Cass. 14/03/2025, n. 6838; Cass.14/03/2025, n. 6829; Cass. 10/03/2025, n. 6381).2. Il secondo motivo di ricorso, per violazione dell’art. 2043 cod.civ. e dell’art. 84 del regolamento codice della strada in relazioneall’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., imputa alla gravatasentenza di non aver «ritenuto in ogni caso raggiunta la prova dellaresponsabilità della Regione [OSCURATO:PERSONA] ex art. 2043 cod. civ.», ravvisabileinvece per la omessa installazione di segnali di pericolo in una stradache - come dimostrato dalle testimonianze assunte - era teatro abitualedi sinistri causati dall’attraversamento di animali selvatici.2.1. Il motivo è inammissibile.Irrilevante, ai fini della decisione, appare infatti discorrere dellaimputabilità all’ente convenuto di una responsabilità per l’occorsoascritta al generale paradigma dell’illecito aquiliano ex art. 2043 cod.civ.: e tanto vuoi perché i danni cagionati dalla fauna selvatica sonorisarcibili dalla P.A. a norma dell’art. 2052 cod. civ. (orientamentor.g. n. 12054/2023 7Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 12054/2023Numero sezionale 740/2026Numero di raccolta generale 11647/2026Data pubblicazione 29/04/2026consolidato: sulle orme di Cass. 20/04/2020, n. 7969, cfr., ex plurimis,Cass. 29/04/2020, nn. 8384-8385; Cass. 22/06/2020, n. 12113; Cass.09/02/2021, n. 3023; Cass. 23/05/2022, n. 16550), vuoi perché ogniquestione al riguardo è assorbita dal dirimente rilievo, posto a base delrigetto della domanda pur se inquadrata nell’àmbito dell’art. 2052 cod.civ., della carente o inadeguata dimostrazione della dinamicadell’incidente e della causale riconducibilità dello stesso alla condottadell’animale selvatico.3. Il ricorso è complessivamente rigettato.4. Integra un idoneo presupposto per la compensazione delle spesedel presente giudizio di legittimità la circostanza che, in materia e sullaquestione in base alla quale il ricorso è stato qui definito, solo assai direcente e proprio nel corso del medesimo giudizio di legittimità questaCorte ha provveduto a sanare alcune disarmonie applicative indotte dalrevirement di cui a Cass. 7969/2020 e successive, con le richiamatesentenze nn. 2526 e 2528 del 2026.5. Atteso l’esito del ricorso, va poi dato atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente - aisensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, inmisura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, ai sensi delcomma 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.MRigetta il ricorso.Dichiara compensate per intero le spese del giudizio di legittimità.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamentoda parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributor.g. n. 12054/2023 8Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 12054/2023Numero sezionale 740/2026Numero di raccolta generale 11647/2026Data pubblicazione 29/04/2026unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a normadello stesso art. 13, comma 1-bis.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza SezioneCivile, il giorno 25 febbraio 2026.[OSCURATO:PERSONA].g. n. 12054/2023 9Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 11647/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris