CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 04512/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 757-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 85, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] già [OSCURATO:PERSONA] - SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 716/2020 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno impugnato per cassazione la sentenza della Corte d’appello de L’Aquila 20 maggio 2020 n. 716, la quale ha rigettato il gravame testi proposto avverso la sentenza con cui il tribunale divasto aveva rigettato la loro opposizione all’esecuzione iniziata il loro danno dalla società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.pa. (olim, [OSCURATO:SOCIETA].). Il ricorso è fondato su quattro motivi ed illustrato da memoria. 2. La società [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. È superfluo dar conto dei motivi di ricorso, in quanto quest’ultimo va dichiarato inammissibile per tardività. Infatti: -) la sentenza impugnata è stata depositata il 20.5.2020; -) il termine ex art. 327 c.p.c. è scaduto il 20.11.2020; -) il ricorso è stato notificato il 19.12.2020. 1.1. Trattandosi di opposizione a precetto, non s’applica la sospensione feriale dei termini, ai sensi dell’art. 3 della l. 7 ottobre 1969, n. 742. 1.2. A tale regola non si può derogare per il solo fatto che l’opposizione, in quanto proposta avverso un titolo esecutivo stragiudiziale, aveva ad oggetto l’accertamento della validità o l’efficacia d’un contratto (così come dedotto dai ricorrenti nella memoria). Infatti l'oggetto dell'opposizione all'esecuzione, così come individuato dall'art. 615 cod. proc. civ., è la contestazione del diritto ad esercitare l'azione esecutiva. Il relativo giudizio è un giudizio di accertamento negativo dell'esistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione, nel quale l'opponente assume la veste sostanziale e processuale di attore, mentre l'opposto quella di convenuto. Ne consegue che le eventuali “eccezioni” sollevate dall'opponente per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata non sono domande autonome, ma costituiscono la causa petendi della domanda proposta con il ricorso in opposizione esono soggette al regime sostanziale e processuale di quella domanda (Sez. 3, Sentenza n. 5038 del 28/02/2017). Dunque nel presente giudizio la pretesa degli opponenti di accertare l’invalidità della garanzia o la nullità di taluni patti contrattuali sono il presupposto giustificativo della domanda di accertamento dell’inesistenza del titolo e di nullità del precetto. Ed in tali ipotesi questa Corte ha già ripetutamente affermato che la domanda dell’opponente di accertare l’invalidità del titolo esecutivo stragiudiziale posto a fondamento dell’esecuzione non vale a sottrarre il giudizio di opposizione all'esecuzione alla sospensione feriale dei termini (ex plurimis, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13797 del 02/05/2022, Rv. 664648 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 35 42 del 13/02/2020, Rv. 657017 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 1123 del 21/01/2014, Rv. 629826 -01). 2. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. P.q.m. (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido, alla rifusione in favore di [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidanonella somma di euro 5.800, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di