CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 novembre 2021
Cassazione n. 46245/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Torino, con sentenza in data 04/07/2019, confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Torino in data 28/02/2017 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni due di reclusione per i reati di cui agli artt. 81, 642 cod. pen. (capo A), 477, 482 cod. pen. (capo B). L'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione per lamentare: -violazione di legge in relazione all'art. 495, comma 2, cod. proc. pen. (motivo unico). Nell'esposizione del motivo il ricorrente lamenta la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente ha reiterato la medesima questione (richiesta di perizia calligrafica sulle firme a nome dell'imputato) già devoluta in appello e da quei giudici puntualmente esaminata e disattesa, con motivazione del tutto coerente e adeguata che non è stata in alcun modo sottoposta ad autonoma e argomentata confutazione. La Corte territoriale ha ritenuto la richiesta come non necessaria ai fini della decisione "tenuto conto che la prova di autenticità o falsità di un documento può essere pacificamente desunta anche da elementi diversi ...; che le sottoscrizioni apposte nei documenti in esame sono prima facie riconducibili all'imputato presentando lo stesso andamento grafico e i medesimi caratteri allungati verso l'alto; che è frequente che le sottoscrizioni apposte dal singolo su propri documenti di identità presentino alcune difformità grafiche rispetto a quelle da lui effettuate in occasione della firma di altra tipologia di documenti trattandosi di sottoscrizioni realizzate in diversi frangenti spazio temporali, spesso a distanza di molto tempo le une dalle altre e, talvolta, in contesti in cui essendo richieste svariate firme in un periodo di tempo molto circoscritto il soggetto sottoscrittore è indotto a firmare in maniera molto più frettolosa senza prestare particolare attenzione al rispetto delle modalità grafiche normalmente utilizzate in occasione della firma di un singolo documento ...". A questo, la Corte territoriale aggiunge, sotto il profilo probatorio, ulteriori elementi di univoca significanza (identificazione del soggetto tramite esibizione di documento di identità e libretto di circolazione, dichiarazioni testimoniali acquisite). È ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (cfr., Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo non mass.; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 05/11/2021 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]