CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 giugno 2022
Cassazione n. 18409/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza emessa in data 29/06/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Torino in data 03/03/2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 628 comma secondo cod. pen., con la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale. Considerando che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale (assertivamente per relationem) e la violazione di legge in riferimento al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., nonché alla mancata esclusione della recidiva, sono inammissibili poiché non scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata, essendo il secondo finanche reiterativo di profili di censura già adeguatamente scrutinati e disattesi con il supporto di adeguati argomenti giuridici da parte della Corte territoriale (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata sulle pertinenti argomentazioni per cui la recidiva non è stata esclusa, trattandosi di una forma qualificata, comprovante la maggiore pericolosità dell'imputato in ordine al nuovo fatto per cui si è proceduto e ancora pag. 3 della sentenza impugnata sulle motivazioni ostative al riconoscimento dell'invocata attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., la cui configurabilità richiede, oltre al valore economico modesto del bene sottratto, una complessiva valutazione di tenuità degli effetti connessi alla lesione della persona, trattandosi di un reato a natura plurioffensiva: nel caso di specie, la lesione dell'integrità fisica e della libertà personale della commessa del negozio ne ha correttamente escluso in radice l'applicazione); osservato che, quanto al vizio motivazionale per relationem addotto, la sentenza oggetto di impugnazione costituisce una c.d. doppia conforme della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d'appello a quella del Tribunale, sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri valutativi (Sez. 2, n. 6560 del 08/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01): in tal senso, la doglianza difensiva appare del tutto inconferente, posto che la Corte territoriale non ha affatto omesso di valutare le questioni poste dalla difesa, semplicemente aderendo acriticamente alla motivazione del giudice di primo grado con mera e laconica adesione per relationem (sì come prospettato dalla ricostruzione difensiva), addivenendo, per, contro, ad un autonomo giudizio di valutazione, esente da vizi logici e giuridici, non ravvisandosi i profili di irragionevolezza ovvero le carenze motivazionali, né vizi logici di alcun tipo sollevati dalla difesa; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,